IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e sue successive modificazioni; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante l'istituzione  del
Ministero della salute ; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003,  n.
129, recante  l'organizzazione  del  Ministero  della  salute  e  sue
successive modificazioni; 
  Vista la legge  4  febbraio  2005,  n.  11  «Norme  generali  sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione  europea
e sulle procedure di esecuzione  degli  obblighi  comunitari»  ed  in
particolare l'art. 13; 
  Vista  la  legge  15  febbraio   1963,   n.   281,   e   successive
modificazioni, sulla disciplina della preparazione  e  del  commercio
dei mangimi; 
  Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, di  attuazione
delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE,  2003/57/CE  e  2003/100/CE,
relative   alle    sostanze    ed    ai    prodotti    indesiderabili
nell'alimentazione degli animali; 
  Vista la direttiva 2010/6/UE della Commissione del 9 febbraio 2010,
che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, per quanto riguarda  i  livelli  massimi  di
mercurio, gossipolo libero, nitriti e Mowrah, Bassia e Madhuca.; 
  Ritenuto  necessario,  in  attuazione  della   predetta   direttiva
2010/6/CE, modificare l'allegato I, del decreto legislativo 10 maggio
2004, n. 149, ai sensi dell'art. 13 della legge 4 febbraio  2005,  n.
11; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'allegato I del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149,  e'
modificato secondo quanto previsto dall'allegato al presente decreto.