IL RETTORE 
 
  Visti la legge 168/89,  in  particolare  l'art.  6,  e  lo  Statuto
dell'Universita' degli Studi Roma Tre, in particolare l'art.38; 
  Viste le delibere  del  Senato  accademico  del  19.10.2010  e  del
Consiglio   di   amministrazione   del    26.10.2010,    in    ordine
all'approvazione di una proposta di modifica dello Statuto di  Ateneo
consistente nell'inserimento dell'art.15 ter all'interno  del  Titolo
II  (Organi  Centrali  dell'Universita')  e  nell'articolazione   del
medesimo Titolo II in un Capo I (Organi di  governo)  e  un  Capo  II
(Dirigenza e altri organismi); 
  In  assenza di  rilievi  sui  suddetti  emendamenti  da  parte  del
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, come  da
Nota MIUR invitata all'Ateneo il 25.11.2010; 
  Sentito il Direttore amministrativo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  All'interno dello Statuto dell'Universita' degli Studi Roma Tre  e'
inserito il seguente articolo 15 ter (Comitato Pari Opportunita'): 
  1. L'Universita' garantisce pari opportunita' nella ricerca,  nello
studio e nel lavoro. 
  2. Al fine di garantire l'uguaglianza e  le  pari  opportunita'  e'
istituito un apposito Comitato, per promuovere la valorizzazione  del
benessere  di  chi  lavora  e  di  chi  studia   e   contrastare   le
discriminazioni, garantendo il pieno sviluppo della  personalita'  di
ciascuno ed il suo inserimento nella comunita' universitaria. 
  3. Il Comitato e' composto dal Delegato del  Rettore  per  le  Pari
Opportunita' e da dieci componenti cosi' ripartiti: 
    - n. 4 rappresentanti del personale docente; 
    - n. 4 rappresentanti del  personale  tecnico,  amministrativo  e
bibliotecario; 
    - n. 2 rappresentanti degli studenti. 
  4. Le modalita' di costituzione e  di  funzionamento  del  Comitato
sono stabilite da apposito Regolamento di Ateneo.