IL MINISTRO 
           DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 14 luglio  1965,  n.  963  e  successive  modifiche,
recante disciplina della pesca  marittima  ed,  in  particolare,  gli
articoli 5 e 6; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  2  ottobre  1968,
n.1639  e  successive  modifiche,  riguardante  il   regolamento   di
esecuzione della predetta legge ed, in particolare, l'art. 15; 
  Visto il decreto ministeriale 22 dicembre  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del  4  maggio  2001,  recante  «disciplina
della pesca dei molluschi bivalvi»; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio  2004,  n.  153,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23  giugno  2004  in  materia  di
pesca marittima; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio  2004,  n.  154  recante  la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto ministeriale 23 giugno  2010,  avente  ad  oggetto
«Arresto temporaneo straordinario  obbligatorio  delle  attivita'  di
pesca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  174  del  28  luglio
2010; 
  Considerato che,  nella  consolidata  tradizione  del  consumo  dei
prodotti ittici freschi  in  occasione  delle  festivita'  natalizie,
occorre assicurare un adeguato rifornimento  dei  mercati  ittici  su
tutto il territorio nazionale; 
  Ritenuto al contempo necessario assicurare un  corretto  equilibrio
tra risorse disponibili e catture in mare, ragione per cui le imprese
di pesca sono tenute ad effettuare il relativo  recupero  nei  giorni
dei 17, 24 e 31 dicembre 2010; 
  Sentita  la  commissione  consultiva  centrale  per  la   pesca   e
l'acquacoltura che, nella riunione del 5 dicembre 2010,  ha  espresso
parere favorevole; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' consentito, facoltativamente e per singola impresa, in  tutti
i Compartimenti marittimi lo svolgimento dell'attivita' di pesca  con
i sistemi strascico e/o volante e circuizione  nei  giorni  18  e  19
dicembre 2010 e 6 gennaio 2011. 
  2. Le imprese hanno l'obbligo di  segnalare  con  congruo  anticipo
alle Autorita' Marittime la volonta' di svolgere, anche parzialmente,
l'attivita' di pesca nelle giornate di cui al comma 1. 
  3. Al  fine  di  assicurare  un  corretto  equilibrio  tra  risorse
disponibili e catture in mare, le imprese di pesca che aderiscono  al
disposto di cui al comma 1, hanno l'obbligo di recuperare le giornate
di pesca nei giorni 17, 24 e 31 dicembre 2010.