IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 41, comma 16-ter del decreto-legge 30  dicembre  2008,
n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, che prevede, alla data del 1° luglio 2009, il trasferimento  alla
societa' Fintecna o societa' da  essa  interamente  controllata,  tra
l'altro, del patrimonio immobiliare degli enti  disciolti  in  essere
alla data del 30 giugno 2009, con esclusione degli  enti  di  cui  al
comma 16-octies, nonche'  di  quelli  posti  in  liquidazione  coatta
amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 1-ter,  del  decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
giugno 2002; 
  Visto, altresi', il comma 16-sexies  del  sopracitato  art.  41  il
quale  prevede  che  la  «societa'  trasferita  ria»   procede   alla
liquidazione del patrimonio trasferito; 
  Visto il decreto dirigenziale del Ministero dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  n.
116286 dell'11 novembre 2009 recante l'individuazione della  Ligestra
Due S.r.l. quale «societa' trasferita ria» ai sensi  del  sopracitato
art. 41, comma 16-ter  nonche'  l'elencazione  degli  enti  disciolti
dichiarati estinti alla data del 1° luglio 2009; 
  Visto l'art. 9, comma 1-bis lett. a) del  decreto-legge  15  aprile
2002, convertito con modificazioni, dalla legge 15  giugno  2002,  n.
112, che, in  materia  di  liquidazione  degli  immobili  degli  enti
pubblici disciolti, richiamando la normativa di cui  al  capo  I  del
decreto-legge   25   settembre   2001,   n.   351,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,  n.  410,  consente  la
facolta' di procedere all'individuazione dei  singoli  beni  immobili
mediante adozione di decreti dirigenziali del Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
  Ritenuto, per le  finalita'  del  richiamato  comma  16-sexies  del
sopracitato  art.  41,  di  dover  procedere  alla  ricognizione  del
patrimonio immobiliare  trasferito  ai  sensi  del  decreto-legge  n.
207/2008, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  14/2009,
mediante individuazione dei beni immobili di  proprieta'  degli  enti
disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009,  avvalendosi  della
facolta' di cui al sopracitato decreto-legge n. 351/2001,  convertito
con modificazioni, dalla legge n. 410/2001; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Alla data del 30 giugno  2009  sono  di  proprieta'  degli  enti
disciolti   elencati   nel   decreto   dirigenziale   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato dell'11 novembre  2009  citato  in  premessa,  e
pertanto  costituiscono  oggetto  di  trasferimento  ai  sensi  della
normativa richiamata, gli immobili di cui all'allegato A che fa parte
integrante del presente decreto, anche qualora  gli  immobili  stessi
risultino essere formalmente intestati ad enti in precedenza estinti.
In detto allegato A per ciascun immobile e' indicato il relativo ente
proprietario alla data del 30 giugno 2009. 
  2. Il trasferimento dei beni di cui  ai  nn.  38,  40  e  46  dell'
allegato A e'  sottoposto  alla  condizione  risolutiva  del  mancato
riconoscimento, in sede di  conferenza  di  servizi  con  la  Regione
interessata,  dell'assegnazione  dei  beni  medesimi   al   Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 65  della  legge  n.
833/1978 . 
  3. Il trasferimento dei beni di cui ai nn. 36, 166, 167, 168,  169,
170,  171,  261,  346  e  370  dell'allegato  A  e'  sottoposto  alla
condizione  risolutiva  dell'esito  dei  giudizi  pendenti   per   la
rivendica della proprieta' dei beni immobili medesimi.