IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo  16  marzo  1999,
n.79,   modificato   dall'articolo   1-quinquies,   comma   5,    del
decreto-legge 29 agosto 2003, n.239 convertito con  modificazioni  in
legge 27 ottobre 2003, n.290, il quale prevede che, con provvedimento
del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e  sentito   il   parere
dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,  sono  individuate
modalita' e condizioni delle  importazioni  nel  caso  che  risultino
insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto  di
un'equa ripartizione complessiva  tra  mercato  vincolato  e  mercato
libero; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n.  239,  concernente  riordino  del
settore energetico nonche' delega al Governo per il  riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare: 
    l'art. 1, comma  7,  lettera  a),  secondo  cui  rientrano  nelle
funzioni attribuite allo Stato, che  le  esercita  anche  avvalendosi
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,  le  determinazioni
inerenti l'importazione e l'esportazione di energia, 
    l'art. 1, comma 3, lettera  f),  in  base  al  quale  costituisce
obiettivo generale di politica energetica, tra gli altri,  promuovere
la valorizzazione delle importazioni per le  finalita'  di  sicurezza
nazionale e di sviluppo della competitivita'  del  sistema  economico
del Paese, 
    l'art. 1, comma 107, in base al quale, con decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive, su proposta dell'Autorita' per  l'energia
elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche  tecniche  e  le
modalita' di  accesso  e  di  connessione  fra  le  reti  energetiche
nazionali e quelle degli  Stati  il  cui  territorio  e'  interamente
compreso nel territorio italiano; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre
2005 recante modalita' e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla
disciplina  del  diritto  di  accesso  dei  terzi  alle  nuove  linee
elettriche di interconnessione  con  i  sistemi  elettrici  di  altri
Stati; 
  Visto il decreto-legge 18 giugno  2007,  n.73,  convertito  con  la
legge 3 agosto 2007, n. 125, (di seguito la legge  n.125/07)  recante
misure  urgenti  per  l'attuazione  di  disposizioni  comunitarie  in
materia  di  liberalizzazione  dei  mercati   dell'energia,   ed   in
particolare l'articolo 1, comma 2, concernente il servizio di tutela,
in relazione  al  quale  l'approvvigionamento  di  energia  elettrica
continua ad essere effettuato da Acquirente unico; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle  condizioni  di  accesso
alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e  che
abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonche' in  materia  di
energia; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  19
dicembre 2003 che, fra  l'altro,  ha  stabilito  che  dal  giorno  1°
gennaio 2004 la societa' Acquirente Unico S.p.a., di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,  assuma  la
titolarita' delle funzioni di  garante  della  fornitura  di  energia
elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato; 
  Visti il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15  dicembre
2009, recante modalita' e condizioni delle  importazioni  di  energia
elettrica per l'anno 2010 e direttive all'Acquirente unico S.p.a.  in
materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2010 e la
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica del 18  dicembre
2009, ARG/elt 194/09; 
  Vista la richiesta avanzata  da  Raetia  Energie  con  nota  del  2
novembre  2009  circa  il  rinnovo  della  riserva  di  capacita'  di
trasporto sulla frontiera italo-svizzera; 
  Vista la lettera del Ministro  dello  sviluppo  economico  a  Terna
S.p.a., in data 5 marzo 2010, con cui e' stata riconosciuta a  favore
di  Raetia  Energie  AG  la  riserva   di   capacita'   di   transito
bidirezionale pari a 150 MW  di  energia  elettrica  a  valere  sulla
capacita' di trasporto della linea San Fiorano-Robbia spettante  alla
parte italiana, per 6 anni a decorrere dal 1° gennaio 2011; 
  Visto il Memorandum of Understanding in materia di integrazione dei
mercati regionali europei dell'energia elettrica che prevede  l'avvio
di  un  progetto  per  l'assegnazione  delle  capacita'   giornaliere
attraverso il meccanismo di  Market  Coupling,  sottoscritto  tra  il
Ministro dello sviluppo economico  della  Repubblica  Italiana  e  il
Ministro dell'economia della Repubblica di Slovenia in data 27 agosto
2010; 
  Vista la nota della Repubblica di San Marino, Segreteria  di  Stato
per il turismo, sport, programmazione economica  e  rapporti  con  la
A.A.S.S. al Ministro dello sviluppo economico, del  4  ottobre  2010,
con cui si richiede tra l'altro il rinnovo della riserva di capacita'
di trasposto di energia elettrica  sulle  linee  di  interconnessione
dell'Italia con l'estero nell'ambito dell' "Accordo  tra  il  Governo
della Repubblica di San Marino (RSM) e con  il  Governo  italiano  in
materia di cooperazione economica" sottoscritto il 31 marzo 2009; 
  Vista  la  lettera  di  Terna  Spa  del  18  ottobre  2010,   prot.
P20100014139, con cui tra l'altro si rende noto che in data 19 maggio
2010 e' stato sottoscritto da Terna e dagli altri undici  gestori  di
rete  delle  regioni  Centro-Sud  Europa  e  Centro-Ovest  Europa  un
Memorandum  of  Understanding  per  l'allocazione  coordinata   della
capacita'  d'interconnessione  transfrontaliera   per   mezzo   della
societa' Capacity Allocating Service Conpany for Central West  Europe
(di seguito: CASC-CWE); 
  Vista la lettera del Ministro 30 novembre 2010, prot.  26246,  alla
Repubblica di San Marino, con  cui  si  riconosce  il  rinnovo  della
riserva  di  capacita'  di  trasporto  di  energia  elettrica   sulle
interconnessioni dell'Italia con l'estero a favore  della  Repubblica
di San Marino per 10 anni a decorrere dal 1° gennaio  2011,  per  una
capacita'  massima  di  54  MW  e  comunque  in  misura  strettamente
necessaria a soddisfare i consumi della Repubblica; 
  Vista la lettera  della  societa'  Acquirente  Unico  Spa,  del  30
novembre 2010, prot. AU/P20100001555, con cui  e'  fornita  la  stima
della domanda da soddisfare  nel  2010  per  i  clienti  del  mercato
tutelato rifornito; 
  Vista  la  lettera  di  Terna  Spa  del  26  novembre  2010,  prot.
TE/P20100016388  con  cui  si  comunicano  i   valori,   al   momento
disponibili,  delle  capacita'  di  trasporto  in   importazione   ed
esportazione per l'anno 2011 delle linee  di  interconnessione  sulle
frontiere con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la  Slovenia  e  la
Grecia, suscettibili di una revisione in aumento nel secondo semestre
del 2011, e si rende noto che: 
    la societa' sta finalizzando gli accordi con i  gestori  di  rete
confinanti per la ripartizione dei ricavi derivanti  dall'allocazione
della capacita' di trasporto; 
    dal 10 novembre 2010 Terna e' entrata a far parte della  societa'
CASC-CWE insieme agli altri gestori di  rete  delle  regioni  europee
Centro-Sud  e  Centro-Ovest  Europa,  di  cui  al  Regolamento   (CE)
n.714/2009; 
  Considerato che la sopra citata lettera di Terna  del  26  novembre
2010, consente di determinare, per  l'anno  2011,  i  valori  massimi
delle capacita' di importazione ed esportazione relativi alle diverse
frontiere secondo la tabella seguente: 
 

-------------------------------------------------------------------
IMPORTAZIONI (MW)
-------------------------------------------------------------------
             | Francia |Svizzera |Austria |Slovenia |Grecia |Totale
-------------|---------|---------|--------|---------|-------|------
Inverno -    |         |         |        |         |       |
diurno       | 2650    | 4240    | 220    | 430     | 500   | 8040
(feriale)    |         |         |        |         |       |
-------------|---------|---------|--------|---------|-------|------

-------------------------------------------------------------------
ESPORTAZIONI (MW)
-------------------------------------------------------------------
             | Francia |Svizzera |Austria |Slovenia |Grecia |Totale
-------------|---------|---------|--------|---------|-------|------
Inverno -    |         |         |        |         |       |
notturno     | 1160    | 1910    | 100    | 180     | 500   | 3850
(festivo)    |         |         |        |         |       |
-------------|---------|---------|--------|---------|-------|------

 
  Considerato che tali valori comprendono l'incremento  di  capacita'
di interconnessione connesso all'entrata in esercizio delle due linee
di   interconnessione   con   la    Svizzera,    Mendrisio-Cagno    e
Tirano-Campocologno, esentate per un ammontare massimo complessivo di
350 MW, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi; 
  Considerato che il sistema delle offerte di cui all'articolo 5  del
decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,  e'  divenuto  pienamente
operativo e consente, anche  agli  operatori  esteri,  di  effettuare
offerte di vendita e offerte di  acquisto  di  energia  elettrica  in
condizioni di concorrenza e trasparenza delle transazioni; 
  Considerato che: 
    a) il citato decreto del Ministro delle attivita' produttive  del
19  dicembre  2003,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica Italiana, serie generale n. 301 del 30 dicembre  2003,  ha
destinato all'Acquirente unico Spa l'energia elettrica derivante  dai
contratti pluriennali di importazione in essere  stipulati  dall'Enel
S.p.a.  anteriormente  alla  data   del   19   febbraio   1997,   per
l'approvvigionamento del mercato vincolato; 
    b) i suddetti contratti  pluriennali  di  importazione  insistono
sulla frontiera con la Svizzera; 
    c) a partire dall'1º luglio 2007, la qualifica di cliente  idoneo
e' estesa  a  tutti  i  clienti  finali,  che  possono  recedere  dal
precedente contratto di fornitura di energia elettrica; 
  Considerato che per effetto della legge 3 agosto 2007,  n.  125,  i
clienti domestici e le piccole imprese compresi,  alla  data  del  1°
luglio  2007,  nell'ambito  del  mercato   vincolato,   qualora   non
esercitino il diritto di stipulare contratti di fornitura di  energia
elettrica sul mercato libero, rientrano nel mercato tutelato  il  cui
approvvigionamento e' effettuato da Acquirente unico  in  continuita'
con quanto avveniva per il suddetto mercato vincolato; 
  Considerato  che  a  partire  dal  gennaio  2011  sulla   frontiera
italo-slovena sara' operativo il progetto  per  l'assegnazione  delle
capacita' giornaliere attraverso un modello di Market  Coupling,  che
consente l'allocazione congiunta mediante asta implicita dei  diritti
di utilizzo della rete di interconnessione e dei diritti ad immettere
e prelevare energia elettrica; 
  Considerato  che  a  partire  dal  1°  aprile  2011   la   gestione
dell'allocazione  esplicita  della  capacita'  annuale,   mensile   e
giornaliera sulle interconnessioni tra  l'Italia  e  la  Francia,  la
Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia  e'  delegata  da  Terna
alla societa' CASC-CWE, come unico soggetto operativo per la gestione
delle aste nelle regioni Centro-Sud  e  Centro-Ovest  Europa,  creato
nell'ambito dell'integrazione dei mercati elettrici europei; 
  Ritenuto di applicare modalita'  di  assegnazione  dei  diritti  di
utilizzo della capacita' di trasporto sulle  interconnessioni  con  i
Paesi dell'Unione europea secondo le disposizioni introdotte  con  il
Regolamento n.  714/2009,  attraverso  l'adozione  di  meccanismi  di
mercato  e  metodi  di  allocazione  congiunta  della  capacita'   di
trasporto, analogamente a quanto avvenuto nell'anno precedente; 
  Ritenuto opportuno che si pervenga da parte dei gestori di  rete  a
definire programmi comuni di investimenti in  infrastrutture  per  il
superamento delle attuali congestioni di rete attraverso  un  aumento
della capacita'  di  interconnessione  e  che,  in  assenza  di  tali
programmi, i proventi derivanti  dall'attuazione  dei  meccanismi  di
mercato siano destinati  alla  salvaguardia  dell'economicita'  degli
approvvigionamenti di energia elettrica per i clienti finali; 
  Ritenuto opportuno  prevedere  per  l'allocazione  dei  diritti  di
utilizzo della capacita' di trasporto sulla frontiera  italo-svizzera
modalita' omogenee con quelle adottate per i Paesi comunitari,  fatta
salva  la  possibilita'  di  disporre  riserve  sulla  capacita'   in
importazione; 
  Ritenuto opportuno confermare le modalita' adottate per l'anno 2010
per il reingresso  in  Italia  dell'energia  elettrica  di  spettanza
italiana prodotta presso l'impianto di Innerferrera; 
  Ritenuto necessario, in attesa dell'attuazione  delle  disposizioni
dell'articolo 1, comma 107, della legge 23 agosto 2003, n. 239,  dare
attuazione agli accordi assunti con la Repubblica di San Marino e  lo
Stato Citta' del  Vaticano  e  pertanto  confermare  i  valori  della
capacita' di interconnessione riservati per il transito  dell'energia
elettrica loro destinata ai sensi dei richiamati accordi; 
  Ritenuto necessario ottemperare gli accordi assunti  con  lo  Stato
Citta' del Vaticano e la Repubblica di San Marino, in  ragione  della
provenienza dell'energia elettrica  in  importazione,  attraverso  la
ripartizione  dei  proventi  delle  assegnazioni  dei  diritti  sulla
capacita' di trasporto sulle interconnessioni con i Paesi dell'Unione
europea, garantendo l'equivalenza economica rispetto all'assegnazione
di riserva di capacita' di trasporto; 
  Ritenuto opportuno mantenere la riserva di transito  per  l'energia
elettrica sottesa ai contratti di lungo termine nelle forme e per  la
quota fin qui garantita  dalle  autorita'  italiane  sulla  frontiera
svizzera e adeguare il  prezzo  di  cessione  dell'energia  elettrica
sottesa a  tali  contratti  per  il  primo  trimestre  del  2011  con
modalita' di  aggiornamento  definite  da  parte  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas in modo analogo a  quelle  adottate  per
l'anno 2010; 
  Visto il parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo
economico espresso dall'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas
con deliberazione 3 dicembre 2010, PAS 32/10; 
  Ritenuto di dover definire con il presente decreto le modalita'  ed
i criteri generali di  assegnazione  di  diritti  di  utilizzo  della
capacita'  di  trasporto  sulle  interconnessioni  a  garanzia  della
sicurezza e dell'economicita' del sistema e  delle  forniture  per  i
clienti del mercato libero e del  mercato  tutelato,  stabilendo  che
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provveda  all'attuazione
dei criteri di cui al presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente  provvedimento  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    assegnazione e' l'attribuzione  dei  diritti  di  utilizzo  della
capacita' di trasporto, ovvero  di  riserve  per  l'importazione,  il
transito e il  reingresso  di  energia  elettrica  su  una  frontiera
elettrica, al fine  dell'esecuzione  di  scambi  transfrontalieri  di
energia elettrica; 
    assegnatario e' il soggetto titolare di un'assegnazione; 
    assegnazione congiunta  e',  per  ciascuna  frontiera  elettrica,
l'assegnazione effettuata congiuntamente dai gestori competenti; 
    Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; 
    capacita' di trasporto e' la massima potenza oraria  destinabile,
con garanzia di continuita' di  utilizzo,  all'esecuzione  di  scambi
transfrontalieri di energia elettrica tra uno o piu' Stati confinanti
e l'Italia. La capacita' di trasporto viene univocamente definita con
riferimento  ai  singoli  Stati  confinanti,  al  flusso  di  energia
elettrica in  ingresso  (importazione)  o  in  uscita  (esportazione)
nel/dal  sistema  elettrico  nazionale,  nonche'  ad  un  predefinito
orizzonte temporale; 
    clienti del mercato libero sono i clienti idonei  finali  di  cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79,
che esercitano il diritto di cui al medesimo  articolo  2,  comma  6,
direttamente o conferendo mandato esclusivo ai grossisti; 
    contratti pluriennali sono i contratti di  fornitura  pluriennali
vigenti al 19 febbraio 1997; 
    diritti di utilizzo della capacita' di  trasporto  (DCT)  sono  i
diritti di utilizzo della capacita' di trasporto annuale,  mensile  e
giornaliera per l'importazione o l'esportazione di energia elettrica; 
    frontiera  elettrica  e'  l'insieme  delle  linee  elettriche  di
trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad  una  o
piu'  reti  di  trasmissione  appartenenti  ad   un   singolo   Stato
confinante; 
    frontiera meridionale e' la frontiera elettrica con la Grecia; 
    frontiere  settentrionali  sono  le  frontiere   elettriche   con
Francia, Austria, Svizzera, Slovenia; 
    gestore di rete e'  un  ente  o  una  societa'  incaricata  della
gestione unificata delle  reti  di  trasmissione  in  un  determinato
Stato; 
    Terna e' la societa' Terna Rete Elettrica Nazionale Spa; 
    mercato elettrico e' il sistema delle offerte di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
    proventi delle  assegnazioni  sono  i  proventi  derivanti  dalle
assegnazioni dei diritti di utilizzo  della  capacita'  di  trasporto
sulla interconnessione; 
    quote di capacita' di trasporto pre-assegnate sono  le  quote  di
capacita'   di   trasporto   corrispondenti    alle    riserve    per
l'importazione, per il  transito  e  per  il  reingresso  di  energia
elettrica; 
    Stato  confinante  e'  un  qualunque  Stato  la   cui   rete   di
trasmissione e' interconnessa alla rete di trasmissione nazionale; 
    Servizio di tutela e' il servizio di vendita di energia elettrica
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 125/07. 
    Servizio di salvaguardia e' il servizio  di  vendita  di  energia
elettrica di cui all'articolo1, comma 4, della legge n. 125/07. 
    zona di mercato e' l'aggregato di zone geografiche  e/o  virtuali
caratterizzato da uno stesso prezzo dell'energia elettrica.