IL CONSIGLIO 
 
Premessa. 
  Il presente atto fa  seguito  alla  determinazione  n.  8  adottata
dall'Autorita' lo scorso 18 novembre  e  recante  «Prime  indicazioni
sulla tracciabilita' finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010,  n.
136, come modificato dal d.l. 12 novembre 2010, n. 187». 
  L'Autorita', attesa anche la  conversione  con  legge  17  dicembre
2010, n. 217 del decreto-legge  n.  187  del  12  novembre  2010,  di
modifica della legge 13 agosto 2010, n. 136 e considerate le numerose
richieste di chiarimenti pervenute, ha ritenuto di emanare  ulteriori
indicazioni operative per la concreta attuazione  degli  obblighi  di
tracciabilita', avuto riguardo alle problematiche di maggior  rilievo
segnalate da stazioni appaltanti ed operatori economici. 
1. Regime transitorio. 
  Alla luce del quadro normativo risultante dalle modifiche apportate
alla legge  n.  136/2010,  gli  obblighi  di  tracciabilita'  trovano
immediata ed  integrale  attuazione  in  relazione  ai  contratti  (e
subcontratti da essi derivanti)  sottoscritti  dopo  il  7  settembre
2010, ancorche' relativi a bandi pubblicati  prima  del  7  settembre
2010. Tali contratti devono recare sin dalla sottoscrizione le  nuove
clausole sulla tracciabilita'. 
  Per quanto concerne, invece, i contratti sottoscritti  prima  della
data  menzionata  (7  settembre  2010),  l'art.  6,   comma   2   del
decreto-legge n. 187/2010, come modificato dalla legge  n.  217/2010,
prescrive  che  gli  stessi   siano   adeguati   alle   norme   sulla
tracciabilita' entro centottanta giorni «dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto». 
  Accogliendo l'auspicio espresso dall'Autorita', il citato  comma  2
prevede, poi, che tali contratti, ai sensi dell'art. 1374 del  codice
civile  (c.c.),  «si  intendono  automaticamente  integrati  con   le
clausole di tracciabilita' previste dai commi 8 e 9 del citato art. 3
della legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni». L'art.  1374
c.c. stabilisce che il contratto obbliga le parti non solo  a  quanto
e' nel medesimo espresso, ma anche a  tutte  le  conseguenze  che  ne
derivano secondo  la  legge,  o,  in  mancanza,  secondo  gli  usi  e
l'equita'. 
  Con  specifico  riguardo  agli  obblighi  di   tracciabilita',   in
conseguenza di tale previsione, qualora  alla  scadenza  del  periodo
transitorio le parti non abbiano proceduto ad adeguare i contratti su
base volontaria, detti contratti  saranno  automaticamente  integrati
senza necessita' di sottoscrivere atti  negoziali  supplementari  e/o
integrativi. 
  Il  meccanismo  di  integrazione  automatica,  valido  sia  per   i
contratti principali che per i contratti a valle, e' quindi idoneo ad
evitare la grave conseguenza della nullita'  assoluta  dei  contratti
sprovvisti delle clausole  della  tracciabilita'  alla  scadenza  del
periodo transitorio, sancita dal comma 8 dell'art. 6 della  legge  n.
136/2010,  consentendo  altresi'  di  abbattere  gli  elevati   costi
connessi. 
  L'integrazione automatica dei contratti  semplifica,  inoltre,  gli
oneri di controllo posti in capo alle stazioni appaltanti dal comma 9
dell'art. 3 della legge n. 136/2010, per i contratti antecedenti alla
data del 7 settembre u.s. ed in corso di esecuzione alla scadenza del
periodo transitorio,  dal  momento  che  anch'essi,  come  osservato,
devono intendersi automaticamente emendati in senso conforme ai nuovi
obblighi di tracciabilita'. Al riguardo, si suggerisce alle  stazioni
appaltanti, per i contratti in corso di esecuzione alla scadenza  del
periodo  transitorio,  di  inviare  agli  operatori   economici   una
comunicazione con  la  quale  si  evidenzia  l'avvenuta  integrazione
automatica del contratto principale e dei contratti da esso  derivati
e, al contempo, si procede alla comunicazione del  CIG,  laddove  non
precedentemente previsto. 
  Da ultimo, e'  opportuno  ribadire  che,  fino  alla  scadenza  del
periodo transitorio, resta ferma la possibilita' di effettuare  tutti
i pagamenti richiesti  in  esecuzione  del  contratto,  anche  se  il
relativo   contratto   risulti   sprovvisto   della    clausola    di
tracciabilita' e privo di CIG. 
2. Ambito di applicazione. 
  In linea generale, si rammenta che la  ratio  delle  norme  dettate
dalla  legge  n.  136/2010  e'  quella  di  prevenire   infiltrazioni
malavitose e di contrastare le imprese che, per la  loro  contiguita'
con la  criminalita'  organizzata,  operano  in  modo  irregolare  ed
anticoncorrenziale. A tal fine, tra l'altro, la legge prevede  che  i
flussi finanziari, provenienti da soggetti tenuti all'osservanza  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito,  Codice  dei
contratti) e diretti  ad  operatori  economici  aggiudicatari  di  un
contratto di appalto di lavori, servizi o forniture,  debbano  essere
tracciati, in modo tale che ogni incasso  e  pagamento  possa  essere
controllato ex post. 
  L'art. 3, comma 1,della legge n. 136/2010 stabilisce che  le  norme
sulla  tracciabilita'  dei  flussi  finanziari  si   applicano   agli
appaltatori,  subappaltatori  e  subcontraenti  della  filiera  delle
imprese, pertanto,  assume  fondamentale  importanza  la  nozione  di
appalto (e, di riflesso, quella di appaltatore). 
  Nel codice civile,  all'art.  1655,  il  contratto  di  appalto  e'
definito  come  «il  contratto  col  quale  una  parte  assume,   con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio  rischio,
il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo  in
danaro». 
  Nel Codice dei contratti,  all'art.  3,  comma  6,  accogliendo  la
nozione di derivazione comunitaria, l'appalto  pubblico  e'  definito
come il contratto a titolo oneroso, stipulato per  iscritto  tra  una
stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno  o  piu'  operatori
economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di
prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal codice stesso. 
  Come gia' affermato nella determinazione n. 8 del  2010  di  questa
Autorita',  quindi,  le  norme  sulla   tracciabilita'   dei   flussi
finanziari si applicano in tutti i  casi  in  cui  sia  stipulato  un
contratto d'appalto pubblico tra operatore  economico  e  committente
pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una  gara  per
l'affidamento dell'opera o del  servizio  e  senza  deroghe  per  gli
appalti di modico valore. 
  Ugualmente, la disposizione si applica ai concessionari  di  lavori
pubblici e di servizi, dal momento che la normativa comunitaria ed il
Codice dei contratti definiscono la concessione  quale  «contratto  a
titolo oneroso, concluso in forma scritta, ... che presenta le stesse
caratteristiche di un appalto pubblico ... ad eccezione del fatto che
il corrispettivo  ..  consiste  unicamente  nel  diritto  di  gestire
l'opera  (o  i  servizi)  o  in  tale  diritto  accompagnato  da   un
prezzo...». 
  Si precisa che, per quanto riguarda i corrispettivi  incassati  dai
concessionari di servizio  pubblico,  corrisposti  dagli  utenti  (ad
esempio TARSU), gli  stessi  possono  essere  versati  con  qualsiasi
strumento di pagamento, ivi  incluso  il  contante.  Detti  pagamenti
devono, comunque, essere  effettuati  sul  conto  corrente  dedicato,
indicato dal concessionario al committente. 
  Sulla   base   di   tali   considerazioni,   la   normativa   sulla
tracciabilita'  si  applica,  in  prima  battuta,  ai  contratti   di
concessione e di appalto posti in essere dalle  stazioni  appaltanti,
dagli enti aggiudicatori  e  dai  soggetti  aggiudicatori  aventi  ad
oggetto l'acquisizione di lavori, servizi e  forniture  e  sottoposti
alla disciplina del Codice dei contratti. 
  Al contrario, deve ritenersi escluso  dell'ambito  di  applicazione
della  tracciabilita'  il  trasferimento  di  fondi  da  parte  delle
amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche  in
forma societaria) per la copertura di  costi  relativi  all'attivita'
espletate in funzione del ruolo istituzionale da  essi  ricoperto  ex
lege,  anche  perche'  tale  trasferimento  di  fondi   e'   comunque
tracciato. 
  Sono, invece, inclusi i flussi finanziari derivanti  dai  contratti
stipulati dalle imprese pubbliche nell'ambito dei settori  «speciali»
individuati dalla direttiva  2004/17/CE  e  dal  Codice,  parte  III,
mentre sono da ritenersi  esclusi  i  contratti  di  diritto  privato
stipulati dalle imprese pubbliche al di fuori di tali attivita'. Tale
conclusione appare estendibile anche ai contratti che si  riferiscono
ad attivita' sottratte successivamente,  in  base  ad  una  decisione
della Commissione europea, al campo di applicazione  della  direttiva
2004/17/CE  e  del  Codice  in  quanto  «direttamente  esposti   alla
concorrenza» (art. 30 della  direttiva  2004/17/CE  e  art.  219  del
Codice dei contratti). Recentemente, ad esempio, tale e' il caso  dei
contratti destinati all'attivita' di generazione di energia elettrica
per  la  «Zona  Nord»  di  cui  alla  Decisione   della   Commissione
2010/403/UE del 14 luglio 2010 recepita con  decreto  5  agosto  2010
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  politiche
comunitarie. 
  Al fine di evitare elusioni della normativa  sulla  tracciabilita',
quest'ultima  trova  altresi'  applicazione  ai   flussi   finanziari
relativi a contratti di appalto  affidati  direttamente  da  un  ente
aggiudicatore o da un concessionario di lavori  pubblici  ad  imprese
collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218  e  149  del
Codice dei contratti. 
2.1 Contratti di servizi esclusi di cui al Titolo II,  parte  I,  del
Codice dei contratti. 
  La normativa sulla  tracciabilita'  trova  applicazione  anche  con
riguardo ai contratti esclusi di cui  al  Titolo  II,  parte  I,  del
Codice dei contratti, purche' gli  stessi  siano  riconducibili  alla
fattispecie dell'appalto. Ad esempio, sono  da  ritenersi  sottoposti
alla disciplina  sulla  tracciabilita'  gli  appalti  previsti  dagli
articoli 16 (contratti relativi alla produzione  e  al  commercio  di
armi, munizioni e materiale bellico), 17 (contratti segretati  o  che
si  esigono  particolari  misure  di  sicurezza)  e   18   (contratti
aggiudicati in base a norme internazionali). 
  Parimenti,  devono  ritenersi  sottoposti  alla  disciplina   sulla
tracciabilita'  gli  appalti  di  servizi  non  prioritari   compresi
nell'allegato II B a cui, come e' noto,  si  applicano,  solo  alcune
disposizioni del Codice dei contratti. A titolo  esemplificativo,  si
osserva che l'acquisto da parte di una stazione appaltante  di  corsi
di formazione per  il  proprio  personale  configura  un  appalto  di
servizi, rientrante nell'allegato II B,  categoria  24  e,  pertanto,
comporta l'assolvimento degli oneri relativi alla tracciabilita'.  Il
rapporto tra l'operatore economico che organizza i corsi formativi ed
i docenti esterni coinvolti,  a  seguito  di  contratti  d'opera  per
prestazioni occasionali, invece, e' assimilabile all'ipotesi prevista
dall'art. 3, comma 2 della legge  n.  136/2010:  ne  discende  che  i
trasferimenti  di  denaro   conseguenti   possono   essere   esentati
dall'indicazione del CIG e del CUP, ferma restando l'osservanza delle
altre disposizioni. 
  Alcune puntualizzazioni si rendono necessarie con riguardo all'art.
19, comma 1 del Codice  dei  contratti.  Quest'ultimo  contempla  una
molteplicita'  di   figure   contrattuali   eterogenee,   non   tutte
qualificabili come contratti d'appalto. A titolo esemplificativo, gli
obblighi di tracciabilita' non si estendono ai  contratti  di  lavoro
conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (art.  19,
comma 1, lett.  e)  ed  alle  figure  agli  stessi  assimilabili  (ad
esempio,   la   somministrazione   di   lavoro   con   le   pubbliche
amministrazioni, disciplinata dagli articoli 20  e  ss.  del  decreto
legislativo del 10 settembre  2003  n.  276,  cosi'  come  il  lavoro
temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997,  n.  196).  Parimenti
esclusi dal perimetro di applicazione  della  tracciabilita'  sono  i
contratti aventi ad oggetto l'acquisto o  la  locazione  di  terreni,
fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti  diritti  su
tali beni (art. 19, comma 1, lett. a), nonche' concernenti i  servizi
di arbitrato e conciliazione (art. 19, comma 1, lett. c). Sono invece
soggetti alla tracciabilita' i contratti pubblici di cui all'art. 19,
comma 1 che sono appalti  di  servizi,  quali  i  servizi  finanziari
menzionati alla lettera  a),  secondo  periodo,  ed  i  contratti  di
ricerca e sviluppo di cui alla lettera f). 
  Quanto  al  secondo  comma  dell'art.   19,   lo   stesso   esclude
l'applicazione del Codice dei contratti  agli  «appalti  pubblici  di
servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore  ad  un'altra  amministrazione  aggiudicatrice   o   ad
un'associazione o consorzio  di  amministrazioni  aggiudicatrici,  in
base ad un diritto esclusivo di cui esse  beneficiano  in  virtu'  di
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative  pubblicate,
purche' tali disposizioni siano compatibili con il trattato». 
  Si ritiene, al riguardo, in considerazione della ratio della  legge
n. 136/2010, che detti appalti non siano soggetti  agli  obblighi  di
tracciabilita' in quanto contenuti  in  un  perimetro  pubblico,  ben
delimitato   da    disposizioni    legislative,    regolamentari    o
amministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti, anche  di
natura   finanziaria,   intercorrenti    tra    le    amministrazioni
aggiudicatrici  (per  un  esempio  di  soggetti  rientranti  in  tale
previsione  normativa,  si  veda  la  sentenza  del  TAR  Toscana  n.
1042/2010). 
2.2 Amministrazione diretta  e  cottimo  fiduciario,  affidamenti  in
house e societa' miste. 
  Gli obblighi di tracciabilita' non trovano applicazione nel caso di
svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia
tramite amministrazione diretta ex art. 125, comma 3, del Codice  dei
contratti. Tale ipotesi si configura quando  la  stazione  appaltante
provvede all'esecuzione con materiali e mezzi propri o  appositamente
noleggiati o acquistati e con personale proprio, sotto  la  direzione
del  responsabile  del  procedimento.  Il  ricorso  all'istituto   in
commento  non  integra,  pertanto,  la  fattispecie   del   contratto
d'appalto con un operatore  economico.  Diversamente,  sono  soggette
alla tracciabilita' le procedure di cottimo fiduciario. 
  Devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della legge n.
136/2010 anche le movimentazioni di danaro derivanti  da  prestazioni
eseguite  in  favore  di  pubbliche  amministrazioni   da   soggetti,
giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad  un  controllo
analogo a quello che le medesime esercitano sulle  proprie  strutture
(cd.  affidamenti  in  house),  in  quanto,  come  affermato  da   un
orientamento  giurisprudenziale  ormai  consolidato,  in  tale  caso,
assume  rilievo  la  modalita'  organizzativa   dell'ente   pubblico,
risultando non  integrati  gli  elementi  costitutivi  del  contratto
d'appalto per difetto del requisito della terzieta'.  Ai  fini  della
tracciabilita', quindi, non deve essere indicato il CIG. Resta  ferma
l'osservanza della normativa sulla tracciabilita' per le societa'  in
house quando le stesse affidano appalti a terzi. 
  Si rileva, inoltre, che la procedura di selezione del socio privato
di una societa' mista con contestuale  affidamento  del  servizio  al
socio stesso (cd. socio operativo), e' soggetta alla  tracciabilita',
non potendo essere esclusa dall'ambito di applicazione della legge n.
136/2010:  conseguentemente,  per  tale  fattispecie,  e'  necessario
richiedere il CIG all'Autorita'. 
2.3 Utilizzo del fondo economale. 
  Come gia' specificato nella determinazione n. 8 del  2010,  per  le
spese effettuate dai cassieri, utilizzando il fondo  economale,  deve
ritenersi consentito da parte delle stazioni appaltanti l'utilizzo di
contanti, nel rispetto della normativa vigente; sono state  indicate,
ad esempio, le spese relative ai pagamenti di valori bollati, imposte
ed altri diritti erariali,  spese  postali,  biglietti  di  mezzi  di
trasporto, giornali e pubblicazioni. Si tratta,  in  sostanza,  delle
spese che ciascuna amministrazione disciplina in via generale con  un
provvedimento  interno:  ad  esempio,  il  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali  (decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267)  stabilisce  che  il  regolamento  di  contabilita'  di
ciascun ente preveda l'istituzione di un servizio di  economato  «per
la gestione  di  cassa  delle  spese  di  ufficio  di  non  rilevante
ammontare»  (articoli  152  e  153  TUEL).  Il  regolamento  contiene
un'elencazione esemplificativa degli acquisti di beni e  servizi  che
rientrano nelle spese minute e di non rilevante  entita',  necessarie
per sopperire con immediatezza  ed  urgenza  ad  esigenze  funzionali
dell'ente (non compatibili con  gli  indugi  della  contrattazione  e
l'emanazione di un provvedimento di approvazione), entro un limite di
importo fissato, anch'esso, nel medesimo regolamento; la gestione  di
tali  spese,  superando  il   rigido   formalismo   delle   procedure
codificate, avviene secondo modalita'  semplificate  sia  per  quanto
riguarda il pagamento (per pronta  cassa),  contestuale  all'acquisto
indifferibile del  bene  o  servizio,  sia  per  quanto  concerne  la
documentazione giustificativa della spesa. 
  Le   spese   ammissibili   devono   essere,    quindi,    tipizzate
dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato
all'interno  di   un   proprio   regolamento   di   contabilita'   ed
amministrazione. Ovviamente, non deve trattarsi di spese effettuate a
fronte  di  contratti  d'appalto  secondo  quanto  gia'  specificato;
infine, si puntualizza che la corretta qualificazione  della  singola
operazione, da effettuarsi a  seconda  delle  specificita'  del  caso
concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi,  rientra
nella responsabilita' della stazione appaltante procedente. 
  A titolo esemplificativo, si puo' rammentare quanto  stabilito  dal
d.P.R.  4  settembre  2002  n.  254,  concernente  le  gestioni   dei
consegnatari e dei cassieri delle  amministrazioni  dello  Stato,  il
quale contempla le disposizioni che il regolamento  di  ciascun  ente
deve specificare riguardo la gestione delle spese di modesta entita',
contenute entro importi certi  e  prefissati.  Tale  regolamento,  in
particolare, prevede che  il  cassiere  provveda,  su  richiesta  dei
competenti uffici,  al  pagamento  delle  spese  contrattuali  e  dei
sussidi urgenti, nonche' delle minute spese di  ufficio,  nei  limiti
delle risorse finanziarie. Anche in questo caso, pertanto,  le  spese
ammissibili devono  essere  tipizzate  dall'amministrazione  mediante
l'introduzione di un regolamento interno,  nel  rispetto  dei  propri
limiti di spesa ed all'infuori dei contratti di appalto. 
2.4 Contratti pubblici di  servizi  assicurativi  ed  indennizzi  per
espropriazioni. 
  Si rendono  necessarie  alcune  puntualizzazioni  con  riguardo  ai
risarcimenti eventualmente corrisposti  dalle  imprese  assicuratrici
appaltatrici  ai  soggetti  danneggiati  dalle  stazioni   appaltanti
assicurate. Tali movimenti  finanziari,  stante  la  loro  natura  di
indennizzo  a  favore  di  soggetti  terzi,  estranei   al   rapporto
contrattuale tra appaltante  ed  appaltatore,  devono  ritenersi  non
soggetti agli obblighi  di  tracciabilita'.  E'  evidente  che  detti
soggetti   non   possono   essere   equiparati   agli    appaltatori,
subappaltatori  e  subcontraenti  della  filiera  delle   imprese   a
qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e  alle  forniture
pubblici. 
  Ragioni non dissimili inducono a considerare estranei agli obblighi
di tracciabilita' le indennita', gli indennizzi ed i risarcimenti dei
danni corrisposti a seguito  di  procedure  espropriative,  poste  in
essere da stazioni appaltanti o da enti  aggiudicatori.  Si  ritiene,
infatti, che, anche in tal  caso,  difetti  il  requisito  soggettivo
richiesto dal comma 1  dell'art.  3  della  legge  n.  136/2010,  dal
momento che i soggetti espropriati non possono annoverarsi tra quelli
facenti parte della filiera delle imprese. 
  Pertanto, gli indennizzi potranno essere corrisposti con  qualsiasi
mezzo di pagamento, senza indicazione del CIG e senza  necessita'  di
accensione di un conto corrente dedicato,  fermi  restando  i  limiti
legali all'uso del contante e le disposizioni relative  al  CUP,  ove
applicabili. 
2.5 Raggruppamenti temporanei di imprese. 
  In base alla definizione di cui all'art. 3, comma  20,  del  Codice
dei contratti, si intende per "raggruppamento temporaneo" un  insieme
di imprenditori, o fornitori, o prestatori  di  servizi,  costituito,
anche mediante scrittura privata,  allo  scopo  di  partecipare  alla
procedura  di  affidamento  di  uno  specifico  contratto   pubblico,
mediante presentazione di una unica offerta.  Quest'ultima  determina
la responsabilita' solidale dei soggetti  raggruppati  nei  confronti
della stazione appaltante, nonche' nei confronti del subappaltatore e
dei fornitori, tranne che per gli assuntori di lavori scorporabili e,
nel caso di servizi e forniture, per  gli  assuntori  di  prestazioni
secondarie, nei quali la responsabilita' e'  limitata  all'esecuzione
delle  prestazioni  di  rispettiva  competenza,  ferma  restando   la
responsabilita' solidale del mandatario (art. 37, comma 5 del  Codice
dei contratti). 
  Da un punto di vista negoziale, alla base  della  costituzione  dei
raggruppamenti vi e'  un  contratto  di  mandato  che  gli  operatori
economici (mandanti) conferiscono ad uno di essi, detto mandatario. 
  Sebbene al mandatario spetti  la  rappresentanza  esclusiva,  anche
processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per
tutte le  operazioni  e  gli  atti  di  qualsiasi  natura  dipendenti
dall'appalto (art. 37, comma 16), la  stazione  appaltante  puo'  far
valere direttamente le  responsabilita'  facenti  capo  ai  mandanti.
Inoltre,  il  rapporto  di  mandato  non   determina   di   per   se'
organizzazione o  associazione  degli  operatori  economici  riuniti,
ognuno  dei  quali  conserva  la  propria  autonomia  ai  fini  della
gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali  (art.  37,
comma 17). Da tali disposizioni discende che ciascun  componente  del
raggruppamento e' tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti  con
eventuali  subcontraenti,  gli  obblighi  derivanti  dalla  legge  n.
136/2010, anche al fine di  non  interrompere  la  concatenazione  di
flussi tracciati tra stazione  appaltante  e  singoli  subcontraenti.
Pertanto, la mandataria dovra' rispettare  nei  pagamenti  effettuati
verso  le  mandanti  le  clausole  di  tracciabilita'  che  andranno,
altresi', inserite nel contratto di mandato. 
  Le  medesime  considerazioni  valgono  in  relazione  ai   consorzi
ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, comma  1,  lett.  e)  del
Codice dei contratti. 
  Si ritiene che siano sottoposti a  tracciabilita'  anche  i  flussi
finanziari nell'ambito delle societa' tra i imprese riunite  a  valle
dell'aggiudicazione ex art. 96 del d.P.R.21  dicembre  1999,  n.  554
(art. 93 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). 
2.6 Cauzioni. 
  Come gia' chiarito nella determinazione n. 8 del 2010, ai sensi del
comma 3 dell'art. 3 della legge n. 136/2010, possono essere  eseguiti
con strumenti diversi dal bonifico, purche' idonei ad  assicurare  la
piena tracciabilita', i pagamenti per  fideiussioni  stipulate  dagli
operatori economici  in  relazione  alla  commessa  (ad  esempio,  la
cauzione definitiva). Per tali pagamenti, inoltre,  non  deve  essere
indicato  il  CIG/CUP.  Resta  fermo  l'onere  di  conservare  idonea
documentazione probatoria. 
2.7 Incarichi di collaborazione. 
  Non si ritengono  soggetti  agli  obblighi  di  tracciabilita'  gli
incarichi  di  collaborazione  ex  art.  7,  comma  6,  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 («Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle  amministrazioni  pubbliche»).  Tale
disposizione consente, in  presenza  di  determinati  presupposti  di
legittimita',  di  ricorrere  ad  incarichi  individuali  di   natura
occasionale e coordinata e continuativa per esigenze cui non si possa
far fronte con personale in servizio. 
  Si tratta di contratti d'opera, previsti dall'art. 2222 c.c. -  che
hanno ad oggetto un facere a favore del committente, senza vincolo di
subordinazione - e con lavoro prevalentemente proprio. 
  Le menzionate collaborazioni sono state definite  (cfr.  Corte  dei
conti, Sezione regionale  di  controllo  per  il  Veneto,  parere  14
gennaio 2009, n. 7) come attivita' temporanee, altamente qualificate,
da porsi in essere in  esplicazione  delle  competenze  istituzionali
dell'ente e per il conseguimento di obiettivi e  progetti  specifici;
pertanto, di regola, le collaborazioni  esterne  operano  nell'ambito
della c.d. attivita' di amministrazione attiva tesa a  perseguire  le
finalita' proprie dell'ente locale che, altrimenti, per l'assenza  di
adeguata professionalita', sarebbe impossibile raggiungere.  Data  la
contiguita' delle fattispecie contrattuali in esame  ed  al  fine  di
evitare  elusioni  della  normativa,  si  raccomanda  alle   stazioni
appaltanti  di   porre   particolare   attenzione   nell'operare   la
distinzione tra contratto di lavoro autonomo - la cui  disciplina  si
rinviene nel citato decreto n. 165/2001 - e il contratto  di  appalto
di servizi - disciplinato dal Codice dei contratti  e  soggetto  alle
regole di tracciabilita'. 
2.8 Cessioni di credito. 
  Per quanto riguarda le  cessioni  di  credito,  tale  strumento  di
finanziamento, assai utilizzato dalle imprese, potrebbe vanificare le
previsioni  sulla  tracciabilita'  dei  pagamenti  se   non   venisse
precisato,  almeno  contrattualmente,  che  anche  i  cessionari  dei
crediti sono  tenuti  ad  indicare  il  CIG/CUP  e  ad  anticipare  i
pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario  o  postale  sui
conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilita' si applica
anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi  tra
stazione appaltante e cessionario,  il  quale  deve  conseguentemente
utilizzare un conto corrente dedicato. 
3. Richiesta ed indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e
del codice unico di progetto (CUP). 
  Secondo quanto gia' osservato nella determinazione n. 8  del  2010,
il CIG rappresenta il codice che identifica  il  singolo  affidamento
nell'ambito del progetto, a fronte del quale si esegue il  pagamento,
mentre il CUP e' necessario per  assicurare  la  funzionalita'  della
rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, in  riferimento  ad
ogni nuovo progetto di investimento pubblico. Pertanto, si  comprende
che i due codici rispondono ad esigenze diverse. 
  La richiesta del CUP e' obbligatoria, a prescindere dall'importo  e
dalla natura della spesa (corrente  o  in  conto  capitale),  per  un
«Progetto di investimento pubblico» (art. 11, legge n. 3/2003), cioe'
quando si sia in presenza di un complesso di azioni e/o strumenti  di
sostegno, relativi ad un medesimo quadro economico di spesa,  tra  di
loro collegati da quattro elementi imprescindibili: 
  la presenza di un decisore pubblico; 
  la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto  o
indiretto, tramite risorse pubbliche; 
  la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale  comune
alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti; 
  la previsione di un termine entro il quale debba  essere  raggiunto
l'obiettivo. 
  In  relazione  al  CIG,  e'  opportuno  sottolineare   che,   prima
dell'emanazione della legge n. 136/ 2010, il CIG veniva utilizzato al
fine di vigilare sulla regolarita' delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici sottoposti alla vigilanza dell'Autorita'. 
  Il CIG e' divenuto ora lo strumento, insieme  al  CUP,  su  cui  e'
imperniato il sistema della tracciabilita' dei flussi  di  pagamento;
quindi, in considerazione di questa nuova funzione, la richiesta  del
CIG e' obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di  cui  al
Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del
contraente adottata e dall'importo del contratto.  Al  contrario,  il
versamento del contributo  in  favore  dell'Autorita'  rimane  dovuto
secondo  le  modalita'  e   l'entita'   stabilite   annualmente   con
deliberazioni del Consiglio, ai sensi dell'art.  1,  commi  65  e  67
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  Come sopra rammentato,  la  ratio  della  norma  e'  tracciare  gli
incassi provenienti dai contratti di appalto ed i  pagamenti  che,  a
fronte di tali incassi, sono effettuati  dagli  appaltatori  verso  i
soggetti della filiera; l'indicazione dei codici CIG e CUP ha proprio
la finalita', insieme alle altre modalita' previste dalla  legge,  di
rendere l'informazione  «tracciante».  Di  conseguenza,  in  caso  di
pagamenti per  prestazioni  comprese  in  subcontratti/forniture  che
rientrano nella filiera e che siano destinate  a  piu'  contratti  di
appalto, cio' che rileva e'  inserire  il  CIG  afferente  al  flusso
finanziario che viene concretamente movimentato. Quindi, se il flusso
finanziario che occorre per pagare quel subcontratto proviene  da  un
contratto d'appalto, e' sufficiente indicare quel  CIG  ancorche'  la
fornitura e' materialmente utilizzata per l'esecuzione anche di altri
contratti d'appalto. Per quanto riguarda gli  acquisiti  destinati  a
magazzino, qualora il flusso finanziario per il pagamento non  derivi
da un contratto di appalto pubblico,  non  e'  ovviamente  necessaria
l'indicazione di un CIG, fermo restando che  tali  materiali  possono
comunque essere impiegati anche per l'esecuzione di appalti pubblici. 
  In  ogni  caso,  in  relazione  alla  possibile  individuazione  di
soluzioni operative diverse  da  quelle  sopra  prospettate,  occorre
sempre tenere presente la  necessita'  di  garantire  la  piu'  volte
richiamata finalita' della norma, assicurando la piena tracciabilita'
dei flussi all'interno della filiera  e  il  controllo  ex  post  sui
flussi finanziari. 
  Per quanto concerne, poi, gli acquisti  effettuati  sulla  base  di
accordi quadro, a cui le pubbliche  amministrazioni  possono  aderire
mediante l'emissione  di  ordinativi  di  fornitura,  si  rappresenta
quanto segue. 
  E' necessario che il soggetto  sottoscrittore  dell'accordo  quadro
(centrale di committenza) chieda, tramite il Sistema  Informativo  di
Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile  nell'area  Servizi  del
sito dell'Autorita' all'indirizzo http://www.avcp.it (cfr. Comunicato
del Presidente dell'Autorita' del 7 settembre  2010),  l'attribuzione
di un codice CIG che contraddistingua l'accordo, anche se  lo  stesso
e' stato stipulato in data anteriore al 7 settembre 2010, effettuando
quella che puo' definirsi come una richiesta retroattiva di CIG. Tale
richiesta retroattiva deve essere avanzata dal soggetto che svolge la
funzione di centrale di committenza anche in presenza di  un  accordo
sottoscritto precedentemente alla predisposizione del  sistema  SIMOG
(2006), qualora lo stesso continui ad essere  in  vigore.  Le  stesse
regole valgono, ovviamente,  anche  per  il  caso  delle  convenzioni
quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre  1999,
n. 488. 
  Tutti i contratti attuativi, posti in essere dalle  amministrazioni
in adesione all'accordo quadro, necessiteranno,  poi,  dell'emissione
di un nuovo CIG («CIG  derivato»)  che  identifichera'  lo  specifico
contratto e che sara'  richiesto  dalle  singole  amministrazioni  le
quali   lo   riporteranno   nei   rispettivi   pagamenti   ai    fini
dell'ottemperanza agli  obblighi  scaturenti  dalla  normativa  sulla
tracciabilita'. 
  Le  precisazioni   fornite   valgono   nell'ipotesi   in   cui   il
sottoscrittore dell'accordo quadro sia soggetto diverso da quello che
effettuera', in un momento  successivo,  i  singoli  ordini/buoni  di
consegna, comunque denominati. Se, invece, i due soggetti  coincidono
- e, cioe', il soggetto che stipula l'accordo quadro  e  il  soggetto
che  pone  in  essere  i  singoli  ordinativi/buoni  a  valle  -   e'
sufficiente richiedere il CIG solo per l'accordo quadro  e  riportare
tale CIG sul singolo ordine/buono di consegna. 
  Nel caso di una gara divisa in piu'  lotti  (ad  esempio  gare  per
l'acquisto dei dispositivi medici e farmaceutici effettuate da ASL  o
centrali di committenza), dopo che il responsabile  del  procedimento
abbia provveduto ad effettuare la necessaria registrazione presso  il
SIMOG e, quest'ultimo, abbia  attribuito,  alla  nuova  procedura  di
gara, il numero identificativo univoco, denominato «Numero gara» e, a
ciascun  lotto,  il  codice  identificativo   denominato   CIG,   per
semplificare gli oneri a carico degli operatori  economici  risultati
aggiudicatori  di  svariati  lotti,  nei  mandati  di  pagamento   e'
sufficiente indicare  il  CIG  di  uno  dei  lotti  per  cui  si  sta
procedendo al versamento della somma; cio' evita di  dover  riportare
l'elenco completo di  tutti  i  CIG  dei  lotti  interessati.  Rimane
tuttavia ferma  la  prescrizione  per  cui,  nella  stipulazione  del
contratto a valle della aggiudicazione della gara,  occorre  indicare
puntualmente  tutti  i  lotti  che  l'operatore   economico   si   e'
aggiudicato ed i relativi CIG. 
  L'Autorita', al fine di  semplificare  l'attivita'  delle  stazioni
appaltanti, garantendo al contempo l'assolvimento degli  obblighi  di
tracciabilita', ha allo studio un sistema che consenta,  per  i  soli
affidamenti diretti di servizi e forniture  di  importo  inferiore  a
20.000 euro e per quelli di lavori  di  importo  inferiore  a  40.000
euro, l'effettuazione di un unico adempimento per un dato  intervallo
temporale. 
  E' opportuno, in  ultimo,  richiamare  il  divieto  di  artificioso
frazionamento dell'appalto di cui all'art. 29, comma 4 del Codice dei
contratti. 
4. Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato. 
  Considerato che  un  fornitore  puo'  avere  una  molteplicita'  di
contratti  stipulati  con  la  medesima   stazione   appaltante,   e'
ammissibile che lo stesso comunichi il «conto corrente dedicato»  una
sola volta valevole per tutti i rapporti contrattuali. 
  Con tale comunicazione l'appaltatore deve segnalare che, per  tutti
i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione
appaltante  (presenti  e  futuri),  si  avvarra'  -  fatte  salve  le
eventuali modifiche  successive  -  di  uno  o  piu'  conti  correnti
dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi)  senza
necessita' di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa. 
  Tale forma di comunicazione  puo'  essere  effettuata  sia  per  le
eventuali commesse precedenti al 7 settembre 2010 che per le commesse
successive. 
5. Ulteriori chiarimenti sui movimenti finanziari. 
5.1 Cash pooling. 
  I flussi finanziari tra soggetti facenti parte della stessa filiera
possono riguardare anche imprese appartenenti ad un medesimo  gruppo.
Anche in questo caso deve essere  assicurata  la  tracciabilita'  dei
pagamenti tramite il CIG/CUP e l'utilizzo  di  conti  bancari/postali
dedicati. 
  Nel caso in cui, per il regolamento delle transazioni e la gestione
della liquidita' all'interno di un gruppo, siano  utilizzati  sistemi
di tesoreria accentrata (cash pooling), che prevedono l'effettuazione
degli incassi e dei pagamenti su conti bancari di  ciascuna  societa'
del gruppo con azzeramento e trasferimento dei saldi a fine  giornata
sui conti della capogruppo, l'obbligo di  tracciabilita'  dei  flussi
finanziari da e verso soggetti  esterni  al  gruppo  e'  assolto  con
riferimento alle registrazioni dei  pagamenti  effettuate  sui  conti
delle singole societa'. Nel caso di rapporti infragruppo, qualora  il
cash pooling costituisca una mera facilitazione contabile interna  al
gruppo societario senza reale fuoriuscita di  fondi,  tale  strumento
non sembra essere in contrasto con la normativa sulla tracciabilita'.
Diversamente, e cioe' qualora tale sistema implichi flussi finanziari
effettivi a fronte di prestazioni che rientrano  tra  quelle  incluse
nella filiera, detto sistema deve costruito in modo da  garantire  la
tracciabilita' attraverso l'inserimento del CIG/CUP. 
5.2 I movimenti finanziari del comma 2 e del comma 3 dell'art. 3. 
  Si precisa, anzitutto, che  i  movimenti  finanziari  previsti  dai
commi 2 e 3 dell'art. 3 riguardano gli operatori  privati  menzionati
al comma 1 e non le stazioni appaltanti. 
  La legge di conversione  n.  217/2010  ha  modificato  il  comma  3
dell'art. 3, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010, elevando a
1.500 euro l'importo massimo delle spese  giornaliere  relative  agli
interventi connessi con lavori, servizi o forniture pubblici, per far
fronte ai quali e'  consentito  avvalersi  di  sistemi  di  pagamento
diversi dal bonifico bancario o postale, mantenendo fermo il  divieto
di impiego del contante e l'obbligo di  documentazione  della  spesa.
Per quanto riguarda  l'espressione  «spese  giornaliere,  di  importo
inferiore o uguale a 1.500 euro» valgono le indicazioni fornite nella
determinazione n. 8 del 2010. 
  Inoltre, la legge di conversione aggiunge al comma  3  dell'art.  3
della legge n. 136/2010 un nuovo capoverso: «L'eventuale costituzione
di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo  obbligo
di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico  bancario
o postale o altro strumento  di  pagamento  idoneo  a  consentire  la
tracciabilita'  delle  operazioni,  in   favore   di   uno   o   piu'
dipendenti.». 
  Nella  disposizione  in  commento,  quindi,   viene   prevista   la
possibilita' per gli operatori economici di istituire un fondo  cassa
cui attingere per effettuare le spese giornaliere;  tale  fondo  puo'
essere costituito a favore  di  uno  o  piu'  dipendenti  sempre  con
strumenti  idonei  ad  assicurare  la  piena   tracciabilita'   delle
operazioni; pertanto  puo'  essere  creato  servendosi  del  bonifico
bancario o postale o di altri mezzi considerati equipollenti al  fine
di consentire la tracciabilita' delle operazioni finanziarie. 
  Infine, si ritiene opportuno precisare  che,  secondo  quanto  gia'
specificato dall'Autorita' nella determinazione n.  8  del  2010,  il
pagamento delle spese, indicate nel comma 3 dell'art. 3  della  legge
n. 136/2010, puo' essere effettuato senza l'indicazione del CIG e del
CUP. Cio' considerato, solo in relazione alle spese in  commento,  e'
consentito  l'utilizzo  del  servizio  di  pagamento  RID   (Rapporti
Interbancari  Diretti)  verso   il   quale   erano   state   espresse
perplessita' a motivo dell'impossibilita' di apporre i codici  CIG  e
CUP. 
  In base a quanto sopra considerato, 
 
                               Adotta 
 
  la presente determinazione. 
 
    Roma, 22 dicembre 2010 
 
                                      Il Presidente relatore: Brienza 
 
Depositata presso la Segreteria del Consiglio il 23 dicembre 2010. 
 
p. il Segretario: Fioroni