IL DIRETTORE GENERALE 
per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 3 agosto  2009,  con  il  quale  e'  stata
costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il decreto in data 9 luglio 2001,  con  il  quale  l'istituto
«Scuola romana di psicologia clinica» e' stato abilitato ad istituire
e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede
principale di Roma, per i fini  di  cui  all'art.  4  del  richiamato
decreto n. 509 del 1998; 
  Visto il decreto in data 15 ottobre 2008  con  il  quale  e'  stato
predisposto il trasferimento della sede  principale  di  Roma  a  via
Galla Placidia, 63 presso il complesso scolastico «Pio XII»; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   istituto   chiede
l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di  Roma  dal
complesso scolastico «Pio XII» sito in via Galla Placidia, 63 -  alla
succursale della scuola media statale «Francesco  Petrarca»  sita  in
via Amulio, 4; 
  Visto il parere favorevole al trasferimento della  sede  principale
espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta
del 27 novembre 2009; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'istituto  sopra  indicato,  espressa  dal
comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella
riunione del 6 dicembre  2010,  trasmessa  con  nota  n.  500  del  6
dicembre 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'istituto «Scuola romana  di  psicologia  clinica»  abilitato  con
decreto in data 9 luglio 2001 ad istituire e ad attivare  nella  sede
principale di Roma, un corso di specializzazione in  psicoterapia  ai
sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale  11  dicembre
1998, n. 509, e'  autorizzato  a  trasferire  la  predetta  sede  dal
complesso scolastico «Pio XII» sito in via Galla Placidia, 63 -  alla
succursale della scuola media statale «Francesco  Petrarca»  sita  in
via Amulio, 4. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 dicembre 2010 
 
                                        Il direttore generale: Tomasi