IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli ordinamenti scolastici 
                    e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19  novembre  1990,
n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298,
e successive modificazioni; il decreto ministeriale  del  30  gennaio
1998, n. 39; il decreto  ministeriale  28  maggio  1992;  il  decreto
ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445; il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165;  il  decreto
interministeriale 4 giugno 2001;  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53;  il
decreto  ministeriale  del  9  febbraio  2005,  n.  22;  il   decreto
ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16  maggio  2008,
n. 85 convertito nella legge 14  luglio  2008,  n.  121;  il  decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale  del  26
marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n.  167;  la  circolare
ministeriale 23 settembre 2010, n. 81; 
  Vista l'istanza presentata ai sensi  dell'art.  16,  comma  1,  del
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese  appartenente
all'Unione europea dal prof. Giuseppe Tufano; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa al titolo  di  formazione  sotto
indicato; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Rilevato che l'interessato, ai sensi della sopra  citata  circolare
ministeriale del  23  settembre  2010,  n.  81,  e'  esonerato  dalla
documentazione della conoscenza della lingua italiana, in  quanto  ha
una  formazione  primaria,  secondaria  e  accademica  conseguita  in
Italia; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo  n.  206,  il  riconoscimento  e'   richiesto   ai   fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella  per  la  quale
l'interessato e' qualificato nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato  che,  ai  sensi  dell'art.  19  del  decreto  legislativo
206/2007, l'esercizio della professione in argomento e'  subordinato,
nel  Paese  di  provenienza  al  possesso  di  un  ciclo   di   studi
post-secondari  della  durata  di  almeno   quattro   anni,   nonche'
all'assolvimento  della  formazione  didattico-pedagogica   richiesta
oltre al ciclo di studi post-secondari; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi nella seduta del 13 ottobre 2009,  indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; 
  Visto il decreto direttoriale datato 1°  dicembre  2009,  prot.  n.
12196, che  subordina  al  superamento  di  misure  compensative,  il
riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento; 
  Vista la nota datata 18 ottobre 2010, prot. n. 10636 con  la  quale
l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo ha fatto  conoscere  gli
esiti favorevoli della prova attitudinale; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessata   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
  Considerato  che  il  direttore  generale   per   gli   ordinamenti
scolastici e per l'autonomia scolastica e' andato in  quiescenza  dal
1° novembre 2010; 
  Visto il decreto dipartimentale n. 23  del  24  novembre  2010  del
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e  strumentali  del  MIUR,  con  il  quale,  la  gestione
amministrativa  della  direzione   generale   per   gli   ordinamenti
scolastici e per l'autonomia scolastica e' affidata  al  dott.  Mario
Petrini; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il seguente titolo di formazione professionale: 
    diploma di  istruzione  post  secondario:  laurea  in  Filosofia,
conseguita il 1° luglio 2004  presso  l'Universita'  degli  studi  di
Padova; 
    titolo di abilitazione all'insegnamento: Certificado  de  Aptitud
Pedagogica, rilasciato  il  27  settembre  2009  dall'Universita'  di
Salamanca (Spagna), 
posseduto dal cittadino italiano Giuseppe  Tufano,  nato  a  Lanciano
(CH) il 17 aprile 1981, come integrato dalla misura  compensativa  di
cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi  e  per  gli
effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre  2007,  n.  206,  e'
titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della  professione  di
docente  nelle  scuole  di  istruzione  secondaria  nella  classe  di
concorso 37/A - Filosofia e storia. 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo  n.  206,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 13 dicembre 2010 
 
                                    p. il direttore generale: Petrini