IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la convenzione sul riconoscimento delle  qualifiche  relative
all'istruzione  superiore  nella  Regione  Europa,   adottata   nella
Conferenza Diplomatica di Lisbona dell'11 aprile 1997; 
    
  Vista la dichiarazione di Bologna, sottoscritta il 19 giugno  1999,
dai Ministri di 29 Paesi Europei; 
    
  Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 con il  quale
e'  stato  approvato  il  regolamento   recante   norme   concernenti
l'autonomia didattica degli atenei; 
    
  Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2001,  con  il  quale  sono
stati individuati i dati essenziali sulle carriere degli  studenti  e
per il rilascio del certificato di supplemento al diploma; 
    
  Vista la legge 11 luglio 2002,  n.  148  concernente  «Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di  studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione  europea,  fatta  a
Lisbona l'11 aprile 1997, e  norme  di  adeguamento  dell'ordinamento
interno»; 
    
  Visti gli atti della Conferenza Ministeriale di Berlino del 2003 in
cui sono stati ulteriormente precisati  gli  impegni  precedenti:  «I
Ministri stabiliscono inoltre l'obiettivo che a partire dal 2005 ogni
studente, al compimento dei suoi  studi,  riceva  il  Supplemento  al
Diploma automaticamente e senza spese. Il Supplemento dovrebbe essere
rilasciato in una lingua europea  ad  ampia  diffusione.  Essi  fanno
quindi appello alle istituzioni  e  ai  datori  di  lavoro  affinche'
facciano un uso  sempre  piu'  esteso  del  Supplemento  al  Diploma.
Potranno  cosi'  trarre  vantaggio  dalla  maggiore   trasparenza   e
flessibilita' dei sistemi di titoli di istruzione superiore  sia  per
favorire  l'occupabilita'  dei  laureati  che   per   facilitare   il
riconoscimento accademico ai fini del proseguimento degli studi.»; 
    
  Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004, n. 9, con il quale e'
stato  attuato  l'art.  1-bis  della  legge  n.  170/2003,   relativo
all'istituzione  dell'Anagrafe  Nazionale  degli   studenti   e   dei
laureati; 
    
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.  270  relativo  a
Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti   l'autonomia
didattica  degli  atenei,  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509; 
  Vista la Decisione n.2241/2004/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 15 dicembre 2004  relativa  ad  un  quadro  comunitario
unico  per  la  trasparenza  delle  qualifiche  e  delle   competenze
(Europass), in particolare l'art.1 e l'allegato IV; 
    
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005,  n.
212, recante la  disciplina  per  la  definizione  degli  ordinamenti
didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale  e
coreutica, a norma dell'articolo 2 della Legge 21 dicembre  1999,  n.
508; 
    
  Visto il  modello  di  «diploma  supplement»  allegato  al  decreto
ministeriale 26 ottobre 2005, n. 49; 
    
  Ritenuto  necessario  procedere  alla  sostituzione   del   termine
«certificato» all'art.  11,  comma  8,  del  decreto  ministeriale  3
novembre  1999,  n.  509,  e  successivi   interventi   modificativi,
integrativi e collegati  in  materia,  con  la  locuzione  «relazione
informativa»; 
    
    
 
                               Decreta 
 
    
    
  All'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale 3 novembre 1999,  n.
509,  e  nei  successivi  interventi  modificativi,   integrativi   e
collegati in materia, il termine «certificato» e' sostituito  con  la
locuzione «relazione informativa». 
 
    Roma, 28 dicembre 2010 
 
                                                 Il Ministro: Gelmini