IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
    VISTO il decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  dicembre
2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro  dell'Economia  e  delle
Finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse  o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
    VISTO il decreto  ministeriale  n.  232  del  30  dicembre  2009,
emanato  in  attuazione  dell'articolo  3  del  citato  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono,  per
l'anno finanziario 2010, gli obiettivi, i limiti e le  modalita'  cui
il  Dipartimento  del  Tesoro  dovra'  attenersi  nell'effettuare  le
operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le
operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del  Tesoro
o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del  Dipartimento
medesimo; 
    VISTA la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il Direttore Generale del  Tesoro  ha  delegato  il  Direttore  della
Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
    VISTI, altresi', gli articoli 4 e 11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
    VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
    VISTO il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
    VISTO il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio  2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
    VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 221,  recante  l'approvazione
del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed
in particolare  il  terzo  comma  dell'articolo  2,  con  cui  si  e'
stabilito il limite massimo di emissione dei  prestiti  pubblici  per
l'anno stesso; 
    RITENUTO opportuno, in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre una emissione di certificati di  credito  del  Tesoro  "zero
coupon" ("CTZ"); 
                              DECRETA: 
 
                               Art. 1 
 
    Ai sensi e per  gli  effetti  dell'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,  n.  398,  nonche'  del
decreto ministeriale del 30  dicembre  2009,  entrambi  citati  nelle
premesse, e' disposta l'emissione di una prima tranche di "CTZ",  con
decorrenza  3  gennaio  2011  e  scadenza  31  dicembre  2012,   fino
all'importo massimo  di  3.500  milioni  di  euro,  da  destinarsi  a
sottoscrizioni in contanti al  prezzo  di  aggiudicazione  risultante
dalla procedura di assegnazione dei certificati stessi. 
    I certificati sono emessi senza indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta  marginale
riferita al prezzo; il  prezzo  di  aggiudicazione  risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11. 
    Al termine della procedura di assegnazione  di  cui  ai  predetti
articoli  e'  disposta  automaticamente  l'emissione  della   seconda
franche dei certificati, per un importo  massimo  del  25  per  cento
dell'ammontare nominale indicato al primo comma,  da  assegnare  agli
operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai
successivi articoli 12 e 13. 
    Le richieste risultate accolte sono vincolanti e  irrevocabili  e
danno   conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle    relative
operazioni.