IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191; 
  Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e  la  n.  70  del  31
luglio 2009; 
  Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del  Lavoro,  della
Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni  Lombardia  (16  aprile
2009), Piemonte (22 aprile 2009), Emilia Romagna  (16  aprile  2009),
Veneto (16 aprile 2009) e Marche (23 aprile  2009)  che  stabiliscono
che il  trattamento  di  sostegno  al  reddito  spettante  a  ciascun
lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione
a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari  al  30%  del
sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del Lavoro e  delle  Politiche  Sociali,  in  data  27  aprile  2010,
relativo alla societa' LINK GRUPPO SPA, per la  quale  sussistono  le
condizioni previste dalla  normativa  sopra  citata,  ai  fini  della
concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,
in deroga alla vigente normativa; 
  Viste le note con le quali le Regioni Lombardia (17  giugno  2010),
Piemonte (12 maggio 2010), Emilia Romagna (10  maggio  2010),  Veneto
(14 maggio 2010) e Marche (17 giugno 2010) si sono assunte  l'impegno
all'erogazione della propria quota  parte  del  sostegno  al  reddito
(30%) che sara' concesso in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla
societa' LINK GRUPPO SPA, in conformita' agli accordi siglati  presso
il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; 
  Vista l'istanza di concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dall'azienda LINK GRUPPO SPA, per il periodo dal 4 maggio 2010  al  3
maggio 2011; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, commi 138 -  140,  della  legge  23  dicembre
2009,  n.  191,  e'  autorizzata  la  concessione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,   definito   nell'accordo
intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali
in data 27 aprile 2010, in favore di un numero massimo di  18  unita'
lavorative della societa' LINK  GRUPPO  SPA,  dipendenti  presso  gli
stabilimenti di: 
    Parma (PR) - 2 lavoratori; 
    Treviolo (BG) - 1 lavoratore; 
    Beinasco (TO) - 2 lavoratori; 
    Assago (MI) - 2 lavoratori; 
    Campodarsego (PD) - 3 lavoratori; 
    Gaglianico (BI) - 2 lavoratori; 
    Erba (CO) - 1 lavoratore; 
    Fossombrone (PU) - 1 lavoratore; 
    Belluno (BL) - 2 lavoratori; 
    Fano (PU) - 2 lavoratori, 
per il periodo dal 4 maggio 2010 al 3 maggio 2011. 
  A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del  31
luglio 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e  Formazione  viene
imputata: 
  l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al  reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente  normativa,  per
il periodo dal 4 maggio 2010 al  3  maggio  2011  (esclusivamente  in
riferimento ai lavoratori della  Regione  Piemonte  tale  periodo  va
inteso dal 04 maggio 2010 al 31 dicembre 2010); 
  l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente  normativa,  per
il periodo dal 1° gennaio 2011 al 3  maggio  2011,  limitatamente  ai
lavoratori della Regione Piemonte. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale
(esclusivamente in riferimento ai lavoratori della  Regione  Piemonte
tale periodo va inteso dal 04 maggio 2010 al 31 dicembre 2010). 
  Fermo  restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo complessivo di euro 321.258,74. 
  Matricola INPS: 4959581551. 
  Pagamento diretto: SI.