IL DIRETTORE GENERALE 
                       della Giustizia Civile 
 
  Vista l'istanza di Pappalardo Maurizio, nato il  3.9.1968  a  Uccle
(Belgio), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.
16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del  titolo  professionale
di cui e' in possesso ai fini dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia
della professione di «avvocato»; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia  del  29  gennaio
2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo
cui non puo' essere riconosciuto un titolo  professionale  rilasciato
da  un'autorita'  di  uno  stato  membro  che  non  sanzioni   alcuna
formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro  e
non si fondi ne' su di un esame ne'  di  un'esperienza  professionale
acquisita in detto stato membro; 
  Considerato che nella fattispecie il richiedente e' in possesso del
titolo  accademico  ottenuto  in  Italia;  laurea  in  Giurisprudenza
conseguito presso 1'Universita' Cattolica del «Sacro Cuore»  in  data
29.10.1993; 
  Considerato che il  medesimo  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti  dall'ordinamento  belga  al  fine   dell'ottenimento   del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo belga; 
  Considerato  che  il  sig.  Pappalardo  «Jury  d'examen   pour   la
reconnaissance diplomes de l'enseignement superior» belga,  con  atto
del 4 luglio  1997,  avendo  accertato  il  superamento  degli  esami
previsti ha certificato l'omologa  della  laurea  italiana  a  quella
corrispondente belga; 
  Considerato che ha documentato di essere  iscritto  al  «Barreu  de
Bruxelles-Ordre  Francais  des  Avocats»  del  19.12.2000  dopo  aver
superato il tirocinio a cui era stato ammesso il 10.11.1997; 
  Preso atto che in seguito  l'Ordine  nazionale  degli  avvocati  in
Belgio e'  stato  suddiviso  nei  due  ordini  forensi  francofono  e
germanofono e il sig. Pappalardo, dopo un praticantato di  tre  anni,
e' stato ammesso all'albo dell'Ordine forense di Bruxelles  francese,
come attestato in data 16.07.2010; 
  Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra  non  puo'
essere considerato  un  «mero  atto  formale»  oppure  una  «semplice
omologazione»  del   diploma   di   laurea   acquisito   in   Italia,
rappresentando  piuttosto  l'attestazione  ufficiale  di   qualifiche
supplementari acquisite in diritto belga; 
  Ritenuto, piu' in particolare,  che  il  superamento  dei  suddetti
esami  ed  il  conseguente  certificato  di  omologa  ed  inoltre  il
tirocinio  svolto  in  Belgio  possano   essere   qualificati   quale
formazione aggiuntiva conseguita in  altro  stato  membro  in  quanto
costituiscono un ciclo di  studi  autonomo  in  diritto  belga  e  un
tirocinio, diversi e distinti rispetto al percorso seguito in Italia; 
  Ritenuto,  pertanto,  che  la  fattispecie  non  e'   riconducibile
nell'ambito di previsione di cui alla sopra  citata  pronuncia  della
Corte  di  Giustizia,  essendo  stata  riscontrata   una   formazione
professionale  aggiuntiva  acquisita  in  Belgio  e  che,   pertanto,
sussistono  i  presupposti   per   l'applicazione   della   direttiva
comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
con  conseguente  riconoscimento  del  titolo  di  «Avocat»  ai  fini
dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art.22, comma secondo,  del
decreto legislativo  206/2007,  per  l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003  n.  191
(regolamento in materia di prova attitudinale per  l'esercizio  della
professione di avvocato) al fine  della  determinazione  della  prova
attitudinale da applicare al caso di specie,  in  considerazione  del
fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale  di  cui
all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n.  206,  nonche'
della circostanza  che  il  decreto  in  esame  e'  attuazione  delle
previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.  115,
i  cui  principi  ispiratori  permangono  anche   nell'ambito   della
disciplina di cui al d.lgs. 206/2007; 
  Considerato  che  il  suddetto  decreto  28  maggio  2003  prevede,
nell'art.2, comma quinto, che «se il richiedente e'  in  possesso  di
titolo professionale  conseguito  a  seguito  di  percorso  formativo
analogo  a  quello  richiesto  dall'ordinamento   italiano,   l'esame
consiste nell'unica prova orale»; 
  Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo  analogo»  debba
essere interpretato nel senso che  la  limitazione  alla  sola  prova
attitudinale orale debba essere applicata  solo  nel  caso  di  piena
corrispondenza  del  percorso  formativo  acquisito  dal  richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui  tre  presupposti  fondamentali  della  laurea,  del  periodo  di
tirocinio e del superamento  dell'esame  di  abilitazione;  dovendosi
ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto  di
non dovere imporre alcuna  prova  attitudinale  pratica  ove  si  sia
conseguita  in  altro  Paese  dell'Unione  Europea   una   formazione
professionale del tutto corrispondente a quella interna; 
  Ritenuto, pertanto,  che  ove  non  sussistano  i  presupposti  per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa  non
limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova
scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di  preparazione
richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione
di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato  e  al  fine
quindi  del  compiuto  esame  della   capacita'   professionale   del
richiedente; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale  che  consista  nella  redazione  di  pareri   ed   atti
giudiziari che consentano di verificare  la  capacita'  professionale
pratica del medesimo,  oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie
essenziali al fine dell'esercizio della professione  di  avvocato  in
Italia; 
  Vista le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 21.9.2010; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella seduta sopra indicata; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Pappalardo Maurizio, nato il  3.9.1968  a  Uccle  (Belgio),
cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
«avocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'
albo degli «avvocati». 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere  e
di  un  atto  giudiziario  sulle  seguenti  materie,  a  scelta   del
candidato: diritto civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo
(sostanziale e  processuale),  diritto  processuale  civile,  diritto
processuale penale; 
    b) Unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  Nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce  su
convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di  esame,
fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e  del
calendario fissato per  le  prove  e'  data  immediata  notizia  alla
richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessato   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
    Roma, 22 dicembre 2010 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano