IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Vista la domanda presentata in data 10  gennaio  2006  dall'Impresa
Dow AgroSciences  Italia  S.r.l.,  con  sede  legale  in  Milano  via
Patroclo  21,  diretta  ad  ottenere  l'autorizzazione  del  prodotto
fitosanitario denominato ARIUS COMBI contenente  le  sostanze  attive
quinoxifen e zolfo; 
  Visto il decreto ministeriale  3  giugno  2004,  che  recepisce  la
direttiva  2004/60/CE  della  Commissione   del   23   aprile   2004,
concernente   l'iscrizione   della   sostanza    attiva    quinoxyfen
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al
31 agosto 2014; 
  Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2009,  che  recepisce  la
direttiva  2009/70/CE  della  Commissione   del   25   giugno   2009,
concernente l'iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'allegato  I
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194  fino  al  31  dicembre
2019; 
  Visto il parere espresso in data 20 luglio 2009  dalla  Commissione
Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo  1995,
n. 194 favorevole all'autorizzazione del prodotto  in  questione  per
l'impiego su melone, zucchino, carciofo, fragola e non favorevole per
l'impiego su vite, melo, pesco e albicocco con richiesta di ulteriore
documentazione ai fini  di  un  raffinamento  della  valutazione  del
rischio per gli organismi non bersaglio, con pregiudizio  per  l'iter
di autorizzazione; 
  Vista l'ulteriore documentazione inviata dall'Impresa medesima  con
nota del 18 marzo 2010 in relazione all'impiego su vite, melo,  pesco
e albicocco; 
  Visto il parere espresso in data 14 luglio 2010 dalla sopra  citata
Commissione Consultiva favorevole all'autorizzazione del prodotto  in
questione anche per l'impiego su vite, melo, pesco e  albicocco  fino
al 30 dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della  sostanza
attiva zolfo in allegato I; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 20 settembre 2010 con  la  quale
sono stati richiesti gli atti definitivi; 
  Vista la nota pervenuta in data 5 novembre 2010 da cui risulta  che
la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2019 l'Impresa Dow AgroSciences Italia S.r.l.,  con  sede  legale  in
Milano via Patroclo 21, e' autorizzata ad immettere in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato ARIUS COMBI con la  composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto  fitosanitario  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 100 - 250  -  500  e
litri 1 - 5 - 10 - 25. 
  Il prodotto in questione  e'  preparato  negli  stabilimenti  delle
imprese: 
    Dow AgroSciences Italia S.r.l., in  Mozzanica  (Bergamo);  SIPCAM
S.p.a., in Salerano sul  Lambro  (Lodi);  STI  Solfotecnica  Italiana
S.p.a., in Cotignola (Ravenna); Diachem Spa U.P. Sifa, in  Caravaggio
(Bergamo). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13110. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 7 dicembre 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello