IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2005)  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma  47,   che
disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di  limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2006); 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007); 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008); 
  Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n.  296  del  2006,
cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, il quale prevede che, per l'anno 2008, le amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di  polizia
ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le  agenzie,  incluse  le
Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti  pubblici
di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del  2001,  possono
procedere per il medesimo anno ad assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato   nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 %  di  quella
relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante disposizioni per la formazione del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato  (legge  finanziaria  2007)  ed  in
particolare l'art. 1,  comma  526,  della  predetta  legge  il  quale
prevede che per l'anno 2008 le amministrazioni dello Stato, anche  ad
ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi  di  polizia  ed  il  Corpo
nazionale dei vigili  del  fuoco,  le  agenzie,  incluse  le  Agenzie
fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici  di  cui
all'art.  70  del  decreto  legislativo n.  165  del  2001,   possono
procedere nel limite di un contingente di personale non  dirigenziale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al  40%  di  quella
relativa   alle   cessazioni   avvenute    nell'anno    2007,    alla
stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale in possesso  dei
requisiti di cui al comma 519; 
  Visto l'art. 1, comma 519, della predetta legge 27  dicembre  2006,
n. 296, che prevede la stabilizzazione a domanda  del  personale  non
dirigenziale in servizio a tempo  determinato  da  almeno  tre  anni,
anche non continuativi, o che consegua tale requisito  in  virtu'  di
contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre  2006  o
che  sia  stato  in  servizio  per  almeno  tre   anni,   anche   non
continuativi, nel quinquennio  anteriore  alla  data  di  entrata  in
vigore della medesima legge, che ne faccia istanza, purche' sia stato
assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste
da norme di  legge,  prevedendo,  inoltre,  che  alle  iniziative  di
stabilizzazione del personale assunto a  tempo  determinato  mediante
procedure diverse si  provvede  previo  esperimento  delle  procedure
selettive e  che  le  amministrazioni  continuano  ad  avvalersi  del
personale in possesso dei  requisiti  prescritti  dal  citato  comma,
nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 3, commi da 90 a 94; 
  Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, il
quale prevede che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528  e  530
sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art.  35,  comma  4,
del  decreto  legislativo 30  marzo  2001,  n.   165   e   successive
modificazioni previa  richiesta  delle  amministrazioni  interessate,
corredata  da  analitica  dimostrazione  delle  cessazioni   avvenute
nell'anno precedente e dei relativi oneri; 
  Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  ed  in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di
apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
adottare su  proposta  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed in  particolare
l'art. 41, comma 1,  come  modificato  dall'art.  23,  comma  1,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
in legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che il  termine  per
procedere alle  assunzioni  di  personale  relative  alle  cessazioni
verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art.  1,  commi  523  e  643,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  e'
prorogato al 31 dicembre 2010 e le  relative  autorizzazioni  possono
essere concesse entro il 31 dicembre 2009; 
  Visto il  decreto-legge  1°  luglio  2009  n.  78,  convertito  con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  ed  in  particolare
l'art. 17, comma 15, il quale proroga il termine per  procedere  alle
assunzioni   a   tempo   indeterminato,   mediante    procedure    di
stabilizzazioni di personale di cui  all'art.  1,  comma  526,  della
legge 27 dicembre 206, n. 296, al 31 dicembre 2010; 
  Vista la nota del Consiglio di Stato prot. n. 25207 del 23 novembre
2009 con la quale la predetta amministrazione chiede l'autorizzazione
alla stabilizzazione di n.  3  unita'  di  personale,  ai  sensi  del
combinato disposto dei commi 526 e 536, dell'art. 1,  della  predetta
legge n. 296 del 2006, dando analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri; 
  Considerato che l'onere previsto per le assunzioni  non  supera  le
risorse finanziarie utilizzabili secondo  la  normativa  citata,  che
risultano per il Consiglio di Stato pari ad euro 291.305,08; 
  Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  del  12
giugno 2009, n. 21377 con la quale viene  richiesta  l'autorizzazione
ad assumere n. 17 unita' di personale dell'area III, F1, per un onere
complessivo annuo a regime di euro 584.402,54, a  fronte  di  risorse
disponibili per cessazioni di personale avvenute nell'anno  2007,  il
cui ammontare, pari al 20 per cento dei risparmi, risulta  essere  di
euro 600.332,30; 
  Ritenuto di accogliere  l'urgenza  rappresentata  di  assunzione  a
tempo indeterminato secondo la procedura speciale di  stabilizzazione
per il Consiglio di Stato e la procedura  ordinaria  di  reclutamento
per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  del  6  agosto  2008,  n.  133  recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
  Visto il decreto-legge  1°  luglio  2009  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009,  n.  102,  ed  in  particolare
l'art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata  in  vigore
dello  stesso  decreto  le  amministrazioni  vigilanti  su  enti   ed
organismi pubblici statali, nonche'  strutture  pubbliche  statali  o
partecipate dallo Stato,  anche  in  forma  associativa  e  gli  enti
interessati, sino al conseguimento degli  obiettivi  di  contenimento
della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma  3  dello  stesso
art. 17, non possono procedere a  nuove  assunzioni  di  personale  a
tempo  determinato  e  indeterminato,  ivi   comprese   quelle   gia'
autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali,  fatte  salve
le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle
amministrazioni preposte al controllo delle  frontiere,  delle  forze
armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle  universita',
degli enti di ricerca, del personale di magistratura e  del  comparto
scuola  nei  limiti  consentiti  dalla  normativa  vigente.  Per   le
finalita' di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2009,  n.  14,  sono  altresi'  fatte  salve  le  assunzioni
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  nei  limiti  consentiti   dalla
normativa vigente; 
  Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle  dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta'  di  personale,
anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi  alle  singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; 
  Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita'
di posti in dotazione organica; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
giugno 2008  concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  in  materia  di  pubblica  amministrazione  e
innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta»; 
  Su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  puo'  procedere,  ai
sensi del combinato disposto dei commi 523 e 536, dell'art. 1,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'assunzione a tempo  indeterminato
secondo le procedure  di  reclutamento  ordinario  di  n.  17  unita'
appartenenti all'area III, fascia retribuitiva F1, per un onere annuo
a regime pari a euro 584.402,54. Le predette assunzioni di  personale
possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2010.