IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo a norma  dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.  165  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22  luglio
2009, n. 129  «Regolamento  recante  riorganizzazione  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il  regolamento  (CE)  del  Consiglio  n.  1967/2006  del  21
dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e  recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento
(CE) n. 1626/94; 
  Visto in particolare l'art. 19 del citato regolamento  che  dispone
la predisposizione da  parte  degli  Stati  membri  di  un  piano  di
gestione nazionale per le attivita' di pesca condotte con le draghe e
la  relativa  adozione,   nonche'   l'attuazione   di   un   adeguato
monitoraggio scientifico; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera  b)  del
reg. (CE) n. 1967/2006 per draga deve intendersi  «attrezzi  trainati
attivamente dal motore principale del peschereccio (draga  tirata  da
natanti) o tirati da un verricello a  motore  di  una  nave  ancorata
(draga meccanizzata) per la cattura di molluschi bivalvi, gasteropodi
o spugne e che comprendono un sacco di rete o  una  gabbia  metallica
montati su un'armatura rigida o  una  barra  di  forma  e  dimensioni
variabili, la cui parte inferiore puo' presentare una lama  che  puo'
essere arrotondata, affilata o dentata e puo' essere o no  munita  di
scivoli e depressori»; 
  Considerato lo stato delle  conoscenze  delle  attivita'  di  pesca
svolte tradizionalmente in  Italia  dalle  imbarcazioni  dedite  alla
pesca dei molluschi bivalvi mediante l'utilizzo  delle  draghe  cosi'
come definite dall'art. 2, paragrafo 1, lettera b) del reg.  (CE)  n.
1967/2006; 
  Vista la nota n. 23843 con cui il piano di gestione  nazionale  per
le attivita' di pesca condotte con il sistema sciabica da  natante  e
circuizione senza chiusura (boat  seines)  e'  stato  trasmesso  alla
Commissione  europea  per  consentirle  di  presentare   le   proprie
osservazioni; 
  Ritenuto necessario adempiere  alle  disposizioni  del  regolamento
(CE) del Consiglio n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' adottato il piano di gestione nazionale per le  attivita'  di
pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante,  cosi'
come definito dall'art. 2, paragrafo 1, lettera b) del reg.  (CE)  n.
1967/2006, allegato al presente decreto. 
  2. L'esecuzione del piano di monitoraggio scientifico e' assegnato,
in via sperimentale, all'associazione temporanea di scopo  costituita
dal Consorzio nazionale interuniversitario per le  scienze  del  mare
(CoNISMa) quale mandataria, nell'ambito del progetto di  ricerca  che
prevede lo sviluppo di metodologie  scientifiche  per  le  azioni  di
monitoraggio e l'implementazione di una rete nazionale di ricerca  in
materia di pesca ed acquacoltura. 
  3. Sono avviate le procedure amministrative  per  il  rilascio  dei
permessi  di  pesca  speciali  in  favore  di  ciascuna  imbarcazione
autorizzata alla pesca con draga, conformemente al  regolamento  (CE)
n. 1627/94. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 dicembre 2010 
 
                                         Il direttore generale: Abate