IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Vista la legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  (G.U.)
n. 300 del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione Unica  del  Farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella G.U. n. 219 del 19  settembre
2000  con  errata-corrige  su  G.U.  n.  232  del  4  ottobre   2000,
concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali  innovativi  la
cui commercializzazione e' autorizzata in  altri  Stati  ma  non  sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per una indicazione terapeutica  diversa  da  quella  autorizzata  da
erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non
esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4,
del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge  23
dicembre 1996, n. 648; 
  Vista in particolare la determinazione 1° dicembre  2009  (G.U.  n.
293 del 17 dicembre 2009)  relativa  all'inserimento,  nel  succitato
elenco,  del  medicinale   «trabectedina»   (Yondelis),   in   virtu'
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  accordata   dalla
Commissione europea in data 28 ottobre 2009 per la stessa indicazione
di cui sopra, «nelle more» di una  sua  prossima  commercializzazione
sul territorio nazionale; 
  Considerato che l'art. 2 della  richiamata  determinazione  prevede
che il medicinale resti iscritto nell'elenco per un periodo di  tempo
non superiore a 12 mesi; 
  Atteso che la negoziazione per  l'introduzione  in  prontuario  del
farmaco  in  oggetto  prosegue  verso  una  soluzione  positiva,  che
ragionevolmente  si  concludera'  nei  primissimi  mesi   del   2011,
consentendo a Yondelis  di  poter  essere  utilizzato  a  fronte  del
rimborso pattuito; 
  Ritenuto opportuno mantenere la continuita'  d'accesso  al  farmaco
Yondelis nell'elenco di cui alla legge n.  648/1996  in  associazione
con doxorubicina liposomiale pegilata (PLD), per  il  trattamento  di
pazienti con recidiva di cancro ovarico platino-sensibile,  affinche'
nessuna paziente possa subire  una  interruzione  terapeutica,  o  un
ritardo nell'intraprenderla; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 21 e 22  dicembre  2010,
come da stralcio verbale n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  del  16  luglio  2008,  registrato   dall'Ufficio
centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio  n.  803  in
data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi  e'  stato  nominato
Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  L'inserimento del medicinale «trabectedina» (Yondelis)  nell'elenco
dei medicinali erogabili  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre
1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre  1996,  n.  648,  in
combinazione  con  doxorubicina  liposomiale   pegilata   (PLD)   nel
trattamento  di  pazienti  con   cancro   ovarico   platino-sensibile
recidivante dopo chemioterapia, e' prorogato  fino  al  completamento
delle procedure di autorizzazione e rimborso prezzo.