IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO 
                              di Prato 
 
  Visti: 
    il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; 
    il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del
7 novembre 1996, n. 687 recante norme per l'unificazione degli uffici
periferici del Ministero del Lavoro e  della  Previdenza  Sociale  ed
istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro; 
    la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la  revisione  degli
ordinamenti pensionistici e recante norme  in  materia  di  sicurezza
sociale; 
    il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, contenente norme di  attuazione
della predetta legge; 
    la legge 9 marzo 1989, n. 88 sulla ristrutturazione dell'I.N.P.S.
e dell'I.N.A.I.L. che modifica, fra gli altri, gli artt.. 34, 35,  36
e 37 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639; 
    la legge 30  dicembre  1986,  n.  936,  sul  Consiglio  Nazionale
dell'Economia e del Lavoro, con particolare riferimento all'art. 4  ,
in cui  sono  specificati  gli  elementi  sintomatici  del  grado  di
rappresentativita' delle associazioni sindacali; 
    la legge  24  novembre  2000,  n.  340  (norme  in   materia   di
delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi); 
    le  direttive  ministeriali  sulla  costituzione   degli   organi
collegiali dell'I.N.P.S., con particolare riferimento alla  Circ.  n.
31/89 del 14 aprile 1989 e alla Circ. n. 33/89  del  19  aprile  1989
emanate dalla Direzione Generale della Previdenza Sociale,  Divisione
III, del Ministero del Lavoro e della Previdenza  Sociale  a  seguito
dell'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88; 
    la circolare prot. 13409  del  26  aprile  1993  della  Direzione
Generale dei Rapporti di Lavoro del  Ministero  del  Lavoro  e  della
Previdenza Sociale; 
    la  circolare  prot.  11/I/0001996  del   9   luglio   2010   del
Segretariato Generale del Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche
Sociali - Divisione I - emanata a seguito dell'entrata in vigore  del
decreto-legge 31 maggio 2010, che, tra l'altro, all'art. 7 comma  10,
ha previsto la riduzione in misura non inferiore al  30%  del  numero
dei componenti dei Comitati Provinciali dell'INPS e delle Commissioni
Speciali dei Comitati Provinciali competenti  a  decidere  i  ricorsi
avverso i provvedimenti dell'Inps, concernenti le prestazioni di  cui
all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88; 
    il secondo comma dell'art.  1 del  D.P.R.  n.  639/70,  il  quale
prevede che tutti gli organi disciplinati dallo  stesso  D.P.R.  sono
rinnovati ogni quattro anni; 
    i  precedenti  decreti  di  ricostituzione  rispettivamente   del
Comitato e delle speciali Commissioni per la  decisione  dei  ricorsi
concernenti  i  lavoratori  autonomi  presso  la   sede   provinciale
dell'I.N.P.S. di Prato e successive modificazioni; 
  Considerato che: 
    si deve provvedere alla nuova ricostituzione dei predetti  organi
collegiali; 
    il Comitato deve essere composto cosi' come  previsto  dal  primo
comma dell'art. 34 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito
dall'art. 44 della legge n. 88\1989; 
    ai  fini  della  nomina  dei  componenti  del  Comitato  si  deve
procedere preliminarmente alla ripartizione del numero dei componenti
di tale organo tra  i  settori  economici  interessati  all'attivita'
dell'I.N.P.S.  ed,  in  particolare,  alle  funzioni   dei   comitati
provinciali, in osservanza  dei  criteri  di  cui  al  secondo  comma
dell'art. 35 del citato D.P.R. n. 639/1970; 
    alla composizione delle speciali Commissioni per la decisione dei
ricorsi concernenti prestazioni relative  a  lavoratori  autonomi  si
deve provvedere in conformita' con  quanto  stabilito  dall'art.  46,
terzo comma, della legge n. 88/89; 
  Viste le risultanze degli atti istruttori; 
  Ritenuto che: 
    la competenza e' propria; 
    e' stata effettuata la ripartizione del  numero  dei  membri  del
Comitato in attuazione dei criteri di cui al secondo comma  dell'art.
35 del D.P.R. n. 639/1970; 
    ai  fini  dell'attribuzione  dei  posti  dei  rappresentanti  dei
lavoratori,  dei  datori  di  lavoro  e   dei   lavoratori   autonomi
nell'ambito del Comitato e delle speciali Commissioni,  tenuto  conto
anche del numero limitato dei posti  disponibili,  occorre  accertare
quali siano le associazioni  sindacali  piu'  rappresentative  e,  di
conseguenza, in assenza di norme di legge, occorre  predeterminare  i
criteri di valutazione della maggiore rappresentativita'; 
    un primo criterio di valutazione  puo'  essere  costituito  dalle
indicazioni contenute nel quinto comma dell' art. 4  della  legge  n.
936/1986 sul CNEL; 
    nella  individuazione  dei  criteri  selettivi   della   maggiore
rappresentativita',  un  consolidato   indirizzo   giurisprudenziale,
tendente alla valorizzazione del  pluralismo  partecipativo,  ritiene
che, ai fini della valutazione del grado di rappresentativita', vanno
necessariamente  considerate,  accanto  al  dato  quantitativo  della
consistenza numerica dei soggetti rappresentati e  della  maggiore  o
piu' complessa struttura organizzativa  dell'associazione  sindacale,
la specialita',  qualita'  e  rilevanza  degli  interessi  collettivi
coinvolti; 
    inoltre, l'orientamento giurisprudenziale ha  specificato  che  i
criteri selettivi della  maggiore  rappresentativita'  devono  essere
tali  da  consentire  un  equo  contemperamento  del  c.d.   criterio
maggioritario  (attribuzione  di  tutti  i  posti  disponibili   alla
associazione sindacale datoriale piu' rappresentativa  del  settore),
con il criterio  selettivo  rispondente  al  principio  di  rilevanza
costituzionale  (art.   3   Cost.)   del   pluralismo   partecipativo
(considerazione anche della specificita', qualita' e rilevanza  degli
interessi espressi); 
    dal Ministero del Lavoro e  della  Previdenza  Sociale  e'  stata
affermata  la  necessita'  di  un   «contemperamento   del   criterio
pluralistico  con  il  principio  proporzionale,  che  richiede   una
selezione, tra le associazioni piu' rappresentative, di  quelle  piu'
rappresentative»; 
    la  Corte  Costituzionale  (Sent.  n.   975/1988)   ha   espresso
l'orientamento per cui «la legge non puo' individuare a priori una  o
piu' organizzazioni determinate come maggiormente rappresentative, ma
deve  rimettere  tale  determinazione  all'autorita'   amministrativa
preposta   alla   nomina   che,   volta   per    volta,    valutera',
comparativamente, il rispettivo  grado  di  rappresentativita'  delle
associazioni sindacali esistenti»; 
    ai fini della  piu'  corretta  formulazione  del  giudizio  sulla
effettiva  operativita'  e  sul  grado  di  rappresentativita'  delle
associazioni  sindacali,  in  carenza  di  una  espressa   previsione
normativa, si debbano applicare, essenzialmente, i  seguenti  criteri
di valutazione: 
      per le 00-SS. dei lavoratori: 
        a) la consistenza numerica degli iscritti; 
        b) partecipazione alla contrattazione collettiva; 
        c) diffusione delle strutture organizzative sul territorio; 
        d)  partecipazione  alla   trattazione   delle   controversie
individuali plurime e collettive presso la Direzione Provinciale  del
Lavoro  ed  in  sede  sindacale  in  rapporto   dialettico   con   le
organizzazioni contrapposte; 
        e) stipula contratti collettivi di lavoro; 
        f) rappresentanza aziendale elettiva; 
      per le 00. SS. dei datori di lavoro: 
        a)  consistenza  numerica  delle  aziende  associate  e   dei
lavoratori da queste occupate; 
        b) partecipazione alla contrattazione collettiva; 
        c) diffusione delle strutture organizzative sul territorio; 
        d)  partecipazione  alla   trattazione   delle   controversie
individuali plurime e collettive presso la Direzione Provinciale  del
Lavoro  ed  in  sede  sindacale  in  rapporto   dialettico   con   le
organizzazioni contrapposte; 
        e) stipula contratti collettivi di lavoro; 
    in base ai dati acquisiti in sede istruttoria, le  organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sono  risultate
C.G.I.L.,   C.I.S.L.   e   U.I.L.,   alle   quali   vanno   assegnati
rispettivamente i posti di componente in seno  al  Comitato  come  di
seguito specificato: n. 3  posti  alla  C.G.I.L.;  n.  2  posti  alla
C.I.S.L.; n. 1 posto alla U.I.L.; 
    l'associazione  sindacale   dei   dirigenti   di   azienda   piu'
rappresentativa e' risultata la C.I.D.A. (Confederazione Italiana dei
Dirigenti di Azienda); 
    sulla base della ripartizione per settori  economici  del  numero
dei posti di componenti del Comitato in rappresentanza dei datori  di
lavoro, n. 1 posto deve essere attribuit0 al settore industria ed  n.
1 posto al settore artigianato; 
    nel settore industria, l'associazione datoriale  largamente  piu'
rappresentativa e' risultata l'UNIONE INDUSTRIALE PRATESE e  ad  essa
vanno attribuiti i posti di componente in rappresentanza del settore; 
    per quel che  concerne  il  settore  artigianale,  in  base  alle
risultanze istruttorie ed alle valutazioni  incrociate  e  comparate,
formulate sulla base degli indicatori e dei criteri  selettivi  sopra
enunciati, e' emerso che l'associazione maggiormente  rappresentativa
e' la CONFARTIGIANATO; 
    con riferimento al  predetto  settore  artigiano,  il  posto  del
rappresentante dei lavoratori  autonomi  in  seno  al  Comitato  deve
essere  attribuito  all'organizzazione   piu'   rappresentativa   del
settore,  e,  cioe',  alla  CONFARTIGIANATO,  in  modo  che   risulti
attribuita  alla  stessa  associazione  anche  la  presidenza   della
speciale Commissione; 
    conseguentemente  il  posto  di  componente   del   Comitato   in
rappresentanza dei datori di lavoro artigiani deve  essere  assegnato
alla CONFARTIGIANATO; 
    i posti in rappresentanza dei lavoratori autonomi della categoria
coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  e  di  quella   esercenti
attivita'  commerciali  vanno   attribuiti,   rispettivamente,   alla
COLDIRETTI -  Prato  e  alla  CONFCOMMERCIO  che  sono  risultate  le
associazioni piu' rappresentative per le predette categorie; 
    e' opportuno procedere contestualmente e con gli  stessi  criteri
selettivi della maggiore rappresentativita'  anche  alla  nomina  dei
quattro componenti di  ognuna  delle  tre  speciali  Commissioni  del
Comitato Provinciale previste dall'art. 46, comma terzo, della  legge
n. 88/1989; 
    ai fini della  nomina  dei  componenti  delle  predette  speciali
Commissioni, le associazioni piu' rappresentative sono  risultate  le
seguenti, alle quali vanno attribuiti i posti di componenti  come  di
seguito specificato: 
      a) per la categoria coltivatori diretti, mezzadri e coloni: 
        COLDIRETTI PRATO - 1 posto; 
        C.I.A. - 1 posto; 
        CONFAGRICOLTURA - 1 posto. 
      b) per la categoria artigiani: 
        CONFARTIGIANATO - 2 posti; 
        C.N.A Artigianato Pratese - 1 posto. 
      c) per la categoria esercenti attivita' commerciali: 
        CONFCOMMERCIO - 2 posti; 
        CONFESERCENTI - 1 posto; 
    sono   state   richieste   alle   associazioni   sindacali   piu'
rappresentative  come   sopra   specificato   le   designazioni   dei
rappresentanti in seno al Comitato ed alle Commissioni speciali; 
    sono  pervenute  dalle  predette  associazioni  le   designazioni
richieste; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' ricostituito il Comitato Provinciale presso la sede  provinciale
I.N.P.S. di Prato. 
  Esso ha la seguente composizione: 
    A) Componenti di diritto: 
      DIRETTORE pro-tempore della Direzione Provinciale del Lavoro di
Prato; 
      DIRETTORE pro-tempore della Direzione Provinciale del Tesoro di
Prato; 
      DIRIGENTE pro-tempore della Sede Provinciale  dell'I.N.P.S.  di
Prato; 
    B) Componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti: 
      LACARIA LUCIANO C.G.I.L. 
      VAROCCHI ADRIANO C.G.I.L. 
      TARGIONI GIANCARLO C.G.I.L. 
      PETRA' FRANCA C.I.S.L. 
      ARONICA CALOGERO C.I.S.L. 
      BETTOCCHI Bruno U.I.L. 
    C) Componente in rappresentanza dei dirigenti di azienda: 
      GAZZOLO Francesco C.I.D.A. 
    D) Componenti in rappresentanza dei datori di lavoro: 
      INDUSTRIA: ANDREA LO ROCCO UNIONE INDUSTRIALE PRATESE; 
      ARTIGIANATO: CECCONI SAVERIO CONFARTIGIANATO. 
    E) Componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi: 
      COLTIVATORI  DIRETTI,  MEZZADRI  E   COLONI:   LANDINI   Andrea
COLDIRETTI - PRATO. 
    ESERCENTI    ATTIVITA'    COMMERCIALI:    BARONCELLI     CATERINA
CONFCOMMERCIO.