IL DIRETTORE GENERALE 
per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art.  5,  che
prevede la reiterazione dell'istanza; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del  predetto  regolamento,
che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla  base
dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva  e
del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il successivo comma 7, che prevede che il  provvedimento  di  diniego
del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le  stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 3 agosto  2009,  con  il  quale  e'  stata
costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale   la   «Scuola   di   psicoterapia
Ericksoniana» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un
corso di specializzazione in psicoterapia in Paterno' (Catania) - via
Vacca, 35 - per un numero massimo di allievi  ammissibili  a  ciascun
anno di corso pari a 15 unita' e, per l'intero corso, a 60 unita'; 
  Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva  nella
riunione del 17 dicembre 2010, esaminata l'istanza di riconoscimento,
a conclusione della attivita' istruttoria svolta, ha espresso  parere
contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente,  rilevando  in
particolare che a fronte del  modello  teorico  che  si  ispira  alla
tradizione  dell'ipnosi  e  dell'approccio  sistemico-strategico,  la
trattazione presente nella domanda  e'  pero'  priva  di  coerenza  e
consistenza tanto  teorica  quanto  clinico-applicativa;  inoltre  lo
staff  dei  proponenti  e  dei  docenti   non   e'   sufficientemente
qualificata, nello specifico  modello  teorico,  per  una  scuola  di
specializzazione post-universitaria; 
  Ritenuto  che  per   i   motivi   sopraindicati   la   istanza   di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'istanza  di  riconoscimento  proposta  dall'istituto  «Scuola  di
psicoterapia Ericksoniana» con  sede  in  Paterno'  (Catania)  -  via
Vacca, 35, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato  con
decreto 11 dicembre 1998, n.  509  e'  respinta,  visto  il  motivato
parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art.
3 del predetto provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 gennaio 2011 
 
                                        Il direttore generale: Tomasi