IL DIRETTORE GENERALE 
                   per l'universita', lo studente 
               e il diritto allo studio universitario 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art.  5,  che
prevede la reiterazione dell'istanza; 
  Vistoin particolare l'art. 2, comma 5,  del  predetto  regolamento,
che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla  base
dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva  e
del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il successivo comma 7, che prevede che il  provvedimento  di  diniego
del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le  stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e successive  modificazioni,
con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai
sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; 
  Visto il decreto in data 16 novembre 2000 con il  quale  l'istituto
«Centro studi psicosomatica» e' stato autorizzato ad istituire  e  ad
attivare  nella  sede  di   Roma   corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia; 
  Visto il decreto in data 27 aprile 2001 con cui e' stata confermata
l'abilitazione all'istituto predetto nella sede principale di Roma; 
  Visto il decreto in data 8 novembre 2005  con  il  quale  e'  stata
autorizzata  l'attivazione   della   sede   periferica   di   Pescara
dell'istituto suddetto; 
  Visto il decreto in data 16 febbraio 2007 con  il  quale  e'  stato
autorizzato il trasferimento della sede principale di Roma; 
  Vista   l'istanza   con   la   quale   l'istituto   «Centro   studi
psicosomatica» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e  ad  attivare
un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di
Roma; 
  Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva  nella
riunione del 17 dicembre 2010,  esaminata  l'istanza  di  attivazione
della  seconda  sede  periferica,  a  conclusione   della   attivita'
istruttoria  svolta,  ha  espresso  parere  contrario  rilevando   in
particolare che non e' possibile aprire  una  sede  periferica  nella
stessa citta' della sede principale in quanto si  tradurrebbe  in  un
raddoppio dei corsi; 
  Ritenuto  che  per   i   motivi   sopraindicati   la   istanza   di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'istanza  di  riconoscimento  della  sede   periferica   di   Roma
dell'istituto «Centro studi psicosomatica» con sede in  Roma,  per  i
fini di cui all'art.  4  del  regolamento  adottato  con  decreto  11
dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato parere contrario
della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3  del  predetto
provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 gennaio 2011 
 
                                        Il direttore generale: Tomasi