IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE VISTO l'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale e' stato previsto che “ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, puo' essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennita' di mobilita' nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ”; VISTO l'articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale, nel prorogare le disposizioni di cui al sopra citato art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro; VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009; VISGLI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni Lazio (16.04.2009) e Calabria (22.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR; VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 02.03.2010, relativo alla societa' EURO FIDITALIA SPA in liquidazione, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore di n. 67 lavoratori dipendenti dalla predetta societa', per il periodo dall'0 1.02.20 10 al 31.01.201 1; VISTI gli assensi delle Regioni Lazio (23.03.2010) e Calabria (01.03.2010), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' EURO FIDITALIA SPA in liquidazione, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; VISTO il successivo accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 26.05.2010, con il quale: • l'autorizzazione al trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga, di cui al precedente accordo del 02.03.2010, e' stato limitato al periodo dal 04.03.2010 al 26.05.2010; • e' stato autorizzato il ricorso al trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - come modificato dall'articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore di n. 67 lavoratori licenziati dalla EURO FIDITALIA SPA in liquidazione, per il periodo dal 27.05.20 10 al 26.05.201 1; VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda EURO FIDITALIA SPA in liquidazione, in favore di un numero massimo di 67 lavoratori dipendenti presso gli stabilimenti di Reggio di Calabria (RC) e Roma (RM), per il periodo dal 04.03.20 10 al 26.05.2010; VISTI gli elenchi presentati ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - come modificato dall'articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore di 67 unita' lavorative presso gli stabilimenti di Reggio di Calabria (RC) e Roma (RM), per il periodo dal 27.05.20 10 al 26.05.201 1; VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare: • la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 04.03.2010 al 26.05.2010; • la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - come modificato dall'articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 27.05.20 10 al 26.05.201 1; D E C R E T A ART. 1 Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 02.03.2010 e 26.05.2010, per il periodo dal 04.03.2010 al 26.05.2010, in favore di un numero massimo di 67 lavoratori, della societa' EURO FIDITALIA SPA in liquidazione, dipendenti presso gli stabilimenti di Reggio di Calabria (RC) (62 lavoratori) e Roma (RM) (5 lavoratori), cosi' suddivisi: • 67 lavoratori per il periodo dal 04.03.2010 al 30.04.2010; • 66 lavoratori per il periodo dall'01.05.2010 al 26.05.2010. Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale. Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 267.979,79 (duecentosessantasettemilanovecentosettantanove/79). Matricola INPS: 7054462989 Pagamento diretto: SI