IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  VISTO l'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,  n.
2, con il quale e' stato previsto che “ai lavoratori non  destinatari
dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
in caso di licenziamento,  puo'  essere  erogato  un  trattamento  di
ammontare equivalente all'indennita' di mobilita'  nell'ambito  delle
risorse finanziarie destinate per  l'anno  2009  agli  ammortizzatori
sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi  lavoratori  la
normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19,  primo
comma, del regio decreto 14 aprile  1939,  n.  636,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n.  1272,  si  applica  con
esclusivo riferimento alla contribuzione  figurativa  per  i  periodi
previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007,  n.
247 ”; 
  VISTO l'articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
con il quale, nel prorogare le disposizioni di cui  al  sopra  citato
art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  sono
stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di  cessazione
del rapporto di lavoro; 
  VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,
n. 191; 
  VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31  luglio
2009; 
  VISGLI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro e delle
Politiche  Sociali  e  le  Regioni  Lazio  (16.04.2009)  e   Calabria
(22.04.2009) che stabiliscono  che  il  trattamento  di  sostegno  al
reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un  contributo
connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro
in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto  a  carico  del
FSE-POR; 
  VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, in  data  02.03.2010,  relativo
alla societa' EURO  FIDITALIA  SPA  in  liquidazione,  per  la  quale
sussistono le condizioni previste dalla normativa  sopra  citata,  ai
fini della concessione del trattamento straordinario di  integrazione
salariale, in deroga alla vigente  normativa,  in  favore  di  n.  67
lavoratori dipendenti dalla predetta societa', per il periodo  dall'0
1.02.20 10 al 31.01.201 1; 
  VISTI gli assensi  delle  Regioni  Lazio  (23.03.2010)  e  Calabria
(01.03.2010), che si  sono  assunte  l'impegno  all'erogazione  della
propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara'  concesso
in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' EURO FIDITALIA SPA
in liquidazione,  in  conformita'  agli  accordi  siglati  presso  il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; 
  VISTO il successivo accordo intervenuto in sede governativa  presso
il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,   in   data
26.05.2010, con il quale: 
• l'autorizzazione  al  trattamento  straordinario  di   integrazione
  salariale in deroga, di cui al precedente accordo  del  02.03.2010,
  e' stato limitato al periodo dal 04.03.2010 al 26.05.2010; 
• e' stato autorizzato il ricorso al trattamento di cui all'art.  19,
  comma  10  bis,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.   185,
  convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  -
  come modificato dall'articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre
  2009, n. 191, in favore di n. 67 lavoratori licenziati  dalla  EURO
  FIDITALIA SPA in liquidazione, per il periodo dal  27.05.20  10  al
  26.05.201 1; 
  VISTA l'istanza di concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dall'azienda EURO FIDITALIA SPA in  liquidazione,  in  favore  di  un
numero massimo di 67 lavoratori dipendenti presso gli stabilimenti di
Reggio di Calabria (RC) e Roma (RM), per il periodo dal  04.03.20  10
al 26.05.2010; 
  VISTI  gli  elenchi  presentati  ai  fini  della  concessione   del
trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni  dalla  legge  28
gennaio 2009, n. 2 - come  modificato  dall'articolo  2,  comma  136,
della legge 23  dicembre  2009,  n.  191,  in  favore  di  67  unita'
lavorative presso gli stabilimenti di Reggio di Calabria (RC) e  Roma
(RM), per il periodo dal 27.05.20 10 al 26.05.201 1; 
  VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico  del  fondo
per l'occupazione di cui all'art.1,  comma  7  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n.148,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni -  previsto  dall'art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
  RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare: 
• la  concessione  del  trattamento  straordinario  di   integrazione
  salariale in favore dei lavoratori interessati per il  periodo  dal
  04.03.2010 al 26.05.2010; 
• la concessione del trattamento di cui all'art. 19,  comma  10  bis,
  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,  convertito   con
  modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 -  come  modificato
  dall'articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,
  in favore dei lavoratori interessati per il periodo dal 27.05.20 10
  al 26.05.201 1; 
 
                            D E C R E T A 
 
                               ART. 1 
 
  Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23  dicembre
2009,  n.  191,  e'  autorizzata  la  concessione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  definito  negli  accordi
intervenuti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali
in data 02.03.2010 e 26.05.2010, per il  periodo  dal  04.03.2010  al
26.05.2010, in favore di un numero massimo di  67  lavoratori,  della
societa' EURO FIDITALIA SPA in liquidazione,  dipendenti  presso  gli
stabilimenti di Reggio di Calabria (RC) (62 lavoratori) e  Roma  (RM)
(5 lavoratori), cosi' suddivisi: 
• 67 lavoratori per il periodo dal 04.03.2010 al 30.04.2010; 
• 66 lavoratori per il periodo dall'01.05.2010 al 26.05.2010. 
  Sul Fondo Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  viene  imputata
l'intera contribuzione figurativa e il 70% del  sostegno  al  reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30%  del  sostegno  al  reddito,  a  carico  del  FSE  -  POR
regionale. 
  Fermo  restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo        complessivo         di         euro         267.979,79
(duecentosessantasettemilanovecentosettantanove/79). 
  Matricola INPS: 7054462989 
  Pagamento diretto: SI