IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Abruzzo (17.04.2009), Campania (16.04.2009), Emilia Romagna (16.04.2009), Friuli Venezia Giulia (29.04.2009), Lazio (16.04.2009), Liguria (29.04.2009), Lombardia (16.04.2009), Marche (23.04.2009), Piemonte (22.04.2009), Puglia (16.04.2009), Sardegna (29.04.2009), Umbria (16.04.2009), Veneto (16.04.2009), Sicilia (22.04.2009) e la Provincia autonoma di Bolzano (29.04.2009), che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR; VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 10.06.2010, relativo alla societa' CALCESTRUZZI SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; VISTI gli assensi delle Regioni Abruzzo (23.06.2010), Campania (10.06.2010), Emilia Romagna (07.06.2010), Friuli Venezia Giulia (07.06.2010), Lazio (22.06.2010), Liguria (23.06.2010), Lombardia (01.07.2010), Marche (28.06.2010), Piemonte (07.07.2010), Puglia (21.06.2010), Sardegna (02.07.2010), Umbria (07.07.2010), Veneto (22.06.2010), Sicilia (08.06.2010) e la Provincia autonoma di Bolzano (09.07.2010),che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' CALCESTRUZZI SPA, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda CALCESTRUZZI SPA; VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati; D E C R E T A ART. 1 Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 10.06.2010, per il periodo dal 01.06.2010 al 31.01.2011, in favore di un numero massimo di 150 lavoratori della societa' CALCESTRUZZI SPA dipendenti in vari stabilimenti del territorio. Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata: • l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa, per il periodo dal 01/06/2010 al 31/01/2011, (ad esclusione dei lavoratori della Regione Campania, della Regione Piemonte e della Regione Lombardia, per il periodo dal 01 /01 /2011 al 31/01/201 1); • l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori della Regione Campania, della Regione Piemonte e della Regione Lombardia, per il periodo dal 01/01/2011 al 31/01/2011); Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale (ad esclusione dei lavoratori della Regione Campania, della Regione Piemonte e della Regione Lombardia, per il periodo dal 01/01/2011 al 31/01/201 1); Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.752.791,40 (unmilionesettecentocinquantaduemilasettecentonovantauno/40). Matricola: 1205107097 Pagamento diretto: SI