IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,
n. 191; 
  VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del  Lavoro,  della
Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni  Abruzzo  (17.04.2009),
Campania (16.04.2009), Emilia Romagna  (16.04.2009),  Friuli  Venezia
Giulia  (29.04.2009),  Lazio  (16.04.2009),   Liguria   (29.04.2009),
Lombardia (16.04.2009), Marche (23.04.2009),  Piemonte  (22.04.2009),
Puglia  (16.04.2009),  Sardegna  (29.04.2009),  Umbria  (16.04.2009),
Veneto (16.04.2009), Sicilia (22.04.2009) e la Provincia autonoma  di
Bolzano (29.04.2009), che stabiliscono che il trattamento di sostegno
al  reddito  spettante  a  ciascun  lavoratore  e'  integrato  da  un
contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva
del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito  e  posto  a
carico del FSE-POR; 
  VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, in  data  10.06.2010,  relativo
alla societa' CALCESTRUZZI SPA, per la quale sussistono le condizioni
previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale, in  deroga  alla
vigente normativa; 
  VISTI gli assensi  delle  Regioni  Abruzzo  (23.06.2010),  Campania
(10.06.2010), Emilia  Romagna  (07.06.2010),  Friuli  Venezia  Giulia
(07.06.2010), Lazio  (22.06.2010),  Liguria  (23.06.2010),  Lombardia
(01.07.2010),  Marche  (28.06.2010),  Piemonte  (07.07.2010),  Puglia
(21.06.2010),  Sardegna  (02.07.2010),  Umbria  (07.07.2010),  Veneto
(22.06.2010), Sicilia (08.06.2010) e la Provincia autonoma di Bolzano
(09.07.2010),che  si  sono  assunte  l'impegno  all'erogazione  della
propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara'  concesso
in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' CALCESTRUZZI  SPA,
in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero  del  Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali; 
  VISTA l'istanza di concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dall'azienda CALCESTRUZZI SPA; 
  VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico  del  fondo
per l'occupazione di cui all'art.1,  comma  7  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n.148,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni -  previsto  dall'art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
  RITENUTO, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati; 
 
                            D E C R E T A 
 
                               ART. 1 
 
  Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23  dicembre
2009,  n.  191,  e'  autorizzata  la  concessione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,   definito   nell'accordo
intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali
in data 10.06.2010, per il periodo dal 01.06.2010 al  31.01.2011,  in
favore  di  un  numero  massimo  di  150  lavoratori  della  societa'
CALCESTRUZZI SPA dipendenti in vari stabilimenti del territorio. 
  Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata: 
• l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al  reddito
  spettante al lavoratore, calcolato secondo  la  vigente  normativa,
  per il periodo dal 01/06/2010 al  31/01/2011,  (ad  esclusione  dei
  lavoratori della Regione Campania, della Regione Piemonte  e  della
  Regione Lombardia, per il periodo dal 01 /01 /2011 al 31/01/201 1); 
• l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito
  spettante al lavoratore, calcolato secondo  la  vigente  normativa,
  limitatamente ai lavoratori della Regione Campania,  della  Regione
  Piemonte e della Regione Lombardia, per il periodo  dal  01/01/2011
  al 31/01/2011); 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale
(ad esclusione dei lavoratori della Regione Campania,  della  Regione
Piemonte e della Regione Lombardia, per il periodo dal 01/01/2011  al
31/01/201 1); 
  Fermo  restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo        complessivo        di        euro         1.752.791,40
(unmilionesettecentocinquantaduemilasettecentonovantauno/40). 
  Matricola: 1205107097 
  Pagamento diretto: SI