IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal  Decreto
Legislativo 26 maggio 2004, n.153, recante la disciplina della  pesca
marittima; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, e successive modificazioni recante il Regolamento di esecuzione
alla legge n. 963/1965; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, della Legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il Reg. (CE) 2371/2002 del 20 dicembre  2002,  relativo  allo
sfruttamento sostenibile delle risorse; 
  Visto il Reg. (CE) n. 1967/06, del 21 dicembre 2006  relativo  alle
misure di gestione per  lo  sfruttamento  sostenibile  delle  risorse
della pesca nel mare Mediterraneo e recante modifica del  regolamento
(CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; 
  Visto in particolare l'art. 13, par.  2,  del  Reg.  1967/2006  che
dispone il divieto all'uso da reti da traino entro  una  distanza  di
1,5 miglia nautiche dalla costa e il par. 11  del  medesimo  articolo
che autorizza, qualora sussistano  determinati  requisiti,  l'uso  da
reti da traino entro una distanza  compresa  tra  0,7  e  1,5  miglia
nautiche; 
  Vista la nota della Direzione  Generale  della  pesca  marittima  e
dell'acquacoltura,  n.  21391  del  16  luglio  2009,  contenente  la
comunicazione alla  Commissione  Europea  di  deroga  in  materia  di
distanza minima dalla costa per le reti da traino; 
  Vista la nota della stessa Commissione n. Mare/D2/FB/stb  D  (2010)
del 10 maggio 2010, a  riscontro  della  nota  sopra  indicata  della
Direzione Generale; 
  Ritenuto necessario autorizzare, ai sensi dell'art. 13, par. 11 del
predetto Regolamento, l'uso delle reti da traino entro  una  distanza
compresa tra 0,7 e 1,5 mg, per i compartimenti marittimi di  Milazzo,
Messina, Catania, Augusta, Siracusa, Trapani e Palermo; 
  Considerata  la  necessita'  di  aggiornare  l'elenco  allegato  al
presente decreto al fine di garantire  l'esercizio  della  pesca  con
reti a strascico, in deroga al paragrafo 2 dell'articolo 13 del  Reg.
(CE)  n.1967/2006,  anche  alle  imbarcazioni  che   stazionano   nei
Compartimenti marittimi Milazzo, Messina, Catania, Augusta, Siracusa,
Trapani e Palermo e che ivi esercitano la pesca a strascico da almeno
tre anni; 
  Sentita  la  Commissione  consultiva  centrale  per  la   pesca   e
l'acquacoltura che, nella riunione del 18 novembre 2010, ha  espresso
parere favorevole; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
  1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di  cui  alla  vigente
normativa in materia di conservazione delle risorse del mare e tutela
biologica e/o ambientale, in deroga al paragrafo 2  dell'articolo  13
del Reg. CE n. 1967/2006, in premessa citato,  negli  specchi  acquei
antistanti i Compartimenti marittimi di  Milazzo,  Messina,  Catania,
Augusta, Siracusa, Trapani e Palermo, ricompresi nella fascia tra 0,7
ed 1,5 miglia nautiche dalla linea di costa,  e'  consentito  per  le
unita' da pesca iscritte nei predetti Compartimenti l'uso di  reti  a
strascico, a condizione  che  la  profondita'  del  fondale  non  sia
inferiore all'isobata dei 50 metri. 
  2. Le imbarcazioni non incluse nell'allegato elenco, stazionate nei
Compartimenti  marittimi  di  Milazzo,  Messina,  Catania,   Augusta,
Siracusa, Trapani e Palermo e che ivi esercitano la pesca a strascico
da  almeno  tre  anni,  possono  presentare,  entro  sei  mesi  dalla
pubblicazione   del   presente   decreto,   apposita    istanza    di
autorizzazione al Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali   -   Direzione   generale   della   pesca   marittima    e
dell'acquacoltura, previa  attestazione  dei  predetti  requisiti  da
parte della Capitaneria di porto competente. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 dicembre 2010 
 
                                         Il direttore generale: Abate