Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita  della  specialita'
medicinale  MYCOPHENOLATE  MOFETIL  TEVA  (micofenolato  mofetile)  -
autorizzata con procedura  centralizzata  europea  dalla  Commissione
europea con la decisione del  21/02/2008  ed  inserita  nel  registro
comunitario dei medicinali con i numeri: 
    EU/1/07/439/001 250 mg capsule  rigide  -  uso  orale  -  blister
(PVC/PVDC/ALU) 100 capsule; 
    EU/1/07/439/002 250 mg capsule  rigide  -  uso  orale  -  blister
(PVC/PVDC/ALU) 300 capsule; 
    EU/1/07/439/003 500 mg compresse rivestite con film - uso orale -
blister (PVC/PVDC/ALU) 50 compresse; 
    EU/1/07/439/004 500 mg compresse rivestite con film - uso orale -
blister (PVC/PVDC/ALU) 150 compresse. 
    Titolare A.I.C.: Teva Pharma B.V. 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.269,
convertito nella  legge  24  novembre  2003,n.326  ,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n.145; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  del  16  agosto  2008,  registrato   dall'Ufficio
centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio  n.  803  in
data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi  e'  stato  nominato
direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ; 
  Visto il decreto legislativo 8  aprile  2003,  n.  95,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco
di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Visto il decreto-legge 28 aprile  2009,  n.  39,  convertito  nella
legge 24 giugno 2009, n. 77, con  il  quale  all'art.  13,  comma  1,
lettera b) viene rideterminata la quota di spettanza per  le  aziende
farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40 della legge 23  dicembre
1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo  al  pubblico  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 227,  del  29  settembre  2006,
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista  la  domanda  con  la  quale   la   ditta   ha   chiesto   la
classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visto il parere della Commissione consultiva tecnico -  scientifica
nella seduta del 28 settembre 2010 e 23/24 novembre 2010; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  14
ottobre 2010; 
  Vista la deliberazione n. 27  del  21  ottobre  2010  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Descrizione del medicinale 
                    e attribuzione numero A.I.C. 
 
   Alla   specialita'   medicinale   MYCOPHENOLATE    MOFETIL    TEVA
(micofenolato mofetile) nelle confezioni indicate vengono  attribuiti
i seguenti numeri di identificazione nazionale: 
  Confezioni: 
    250 mg capsule rigide - uso orale -  blister  (PVC/PVDC/ALU)  100
capsule - AIC n. 039698016/E (in base 10) 15VHM0 (in base 32); 
    250 mg capsule rigide - uso orale -  blister  (PVC/PVDC/ALU)  300
capsule - AIC n. 039698028/E (in base 10) 15VHMD (in base 32); 
    500 mg compresse  rivestite  con  film  -  uso  orale  -  blister
(PVC/PVDC/ALU) 50 compresse - AIC n. 039698030/E (in base 10)  15VHMG
(in base 32); 
    500 mg compresse  rivestite  con  film  -  uso  orale  -  blister
(PVC/PVDC/ALU) 150 compresse - AIC n. 039698042/E (in base 10) 15VHMU
(in base 32); 
  Indicazioni terapeutiche: Mycofenolato Mofetile  Teva  e'  indicato
per la profilassi del rigetto  acuto  in  pazienti  che  ricevono  un
allotrapianto  renale,  cardiaco  o  epatico  in   associazione   con
ciclosporina e corticosteroidi.