IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la domanda del sig. Tazioli Fabio Alvaro, cittadino italiano,
diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato  decreto
legislativo, il  riconoscimento  per  l'assunzione  in  Italia  della
qualifica  di  «Responsabile  tecnico»  in   imprese   che   svolgono
l'attivita' di installazione  e  manutenzione  di  impianti  termici,
idraulici, trasporto e utilizzazione di gas di cui all'art. 1,  comma
2, lettere c), d),  e)  del  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del citato decreto legislativo n.  206/2007,  nella  riunione  del
giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto l'esperienza professionale di
quattro anni maturata nel Principato di Monaco presso Ditta abilitata
per  le  lettere  richieste,  idonea   ed   attinente   all'esercizio
dell'attivita' di «Responsabile tecnico» in  imprese  che  esercitano
l'attivita' di manutenzione ed installazione di impianti  termici  ed
idraulici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere c),  d)  del  d.m.  22
gennaio 2008, n. 37, senza  necessita'  di  applicare  alcuna  misura
compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole per la  richiesta
di riconoscimento relativa all'attivita' di impianti per il trasporto
ed utilizzazione di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettera  e)  del
d.m. n. 37/2008, per mancanza di esperienza lavorativa  nel  restante
settore richiesto; 
  Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di
categoria Confartigianato e CNA - Installazione Impianti; 
  Considerato che il Ministero  dello  sviluppo  economico  con  nota
prot. n. 0174501 del 24 novembre 2010 ha comunicato al richiedente, a
norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza
di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda; 
  Verificato  che  il  richiedente,  avvalendosi  della  facolta'  di
controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7  agosto
1990, n. 241 ha preso atto del parere  della  Conferenza  di  Servizi
mediante invio di posta elettronica protocollata in data 13  dicembre
2010 prot. n. 0187809; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al  sig.  Tazioli  Fabio  Alvaro,  cittadino  italiano,  nato  a
Bordighera (Imperia) il 24 luglio 1978 e' riconosciuto il  titolo  di
«Responsabile tecnico» per lo svolgimento in  Italia,  dell'attivita'
di manutenzione ed installazione di impianti termici ed idraulici, di
cui all'art. 1, comma 2, lettere c) d) del d.m. 22 gennaio  2008,  n.
37, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa, mentre non e'
riconosciuto, neanche con applicazione di  misura  compensativa,  per
l'esercizio  delle  attivita'  di  installazione  e  manutenzione  di
impianti di trasporto e utilizzazione di gas di cui all'art. 1, comma
2, lettera e)  del  d.m.  n.  37/2008,  per  mancanza  di  esperienza
lavorativa nel restante settore richiesto. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai sensi  dell'art.  16,  comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 20 dicembre 2010 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio