IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  recante  l'organizzazione  comune  dei  mercati   agricoli   e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare il titolo III, Capo III, IV  e  V,  recanti  norme  sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali,  e  il  Capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura  e
presentazione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007,  con  il
quale in  particolare  il  regolamento  (CE)  n.  479/2008  e'  stato
inserito nello stesso  regolamento  (CE)  n.  1234/2007  (regolamento
unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione  del  10  luglio
2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del
Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e
le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura
e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo; 
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  la  nuova
disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, concernente l'approvazione del regolamento recante la disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni d'origine  dei
vini; 
  Visto il proprio decreto 6  agosto  2009  recante  la  procedura  a
livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e
IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento
(CE) n. 479/2008; 
  Visto il decreto legislativo 8  aprile  2010,  n.  61,  recante  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7  luglio  2009,
n. 88; 
  Visti, in particolare, l'articolo 7,  comma  2,  e  l'articolo  11,
comma 1, del predetto decreto legislativo, che prevedono di stabilire
la procedura nazionale per l'esame delle domande di protezione  delle
DOP e IGP dei vini e di modifica dei  disciplinari  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Considerato che si rende necessario apportare  alcune  modifiche  e
integrazioni al predetto decreto 6 agosto 2009 per adeguarlo a talune
disposizioni previste dal citato decreto legislativo 8  aprile  2010,
n. 61; 
  Ritenuto pertanto di dover adottare, in sostituzione del richiamato
decreto  6  agosto  2009,  le  disposizioni   nazionali   procedurali
applicative della richiamata normativa comunitaria e nazionale; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella riunione del 18 novembre 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende: 
    a) per soggetto richiedente, il soggetto legittimato a presentare
la domanda di protezione  di  una  denominazione  di  origine  o  una
indicazione geografica di cui all'art. 118  sexies  del  reg.  CE  n.
1234/2007; 
    b)  per  Ministero,  il  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali; 
    c) per Regione,  la  competente  Regione  o  Provincia  autonoma,
ovvero le competenti Regioni o Province autonome, sul cui  territorio
insiste la produzione interessata alla protezione; 
    d) per Comitato, il Comitato nazionale vini  DOP  e  IGP  di  cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
    e)  quando  non  diversamente  specificato,  per   Denominazione,
indistintamente "Denominazione  di  Origine  Protetta"  (DOP)  ovvero
"Indicazione Geografica Protetta" (IGP); 
    f) per "Denominazione di Origine Controllata e Garantita"  (DOCG)
e  "Denominazione  di  Origine  Controllata"  (DOC),   le   "menzioni
tradizionali" italiane di cui all'articolo  118  duovicies,  par.  1,
lett. a) del reg. CE n. 1234/2007,  utilizzate  per  indicare  che  i
prodotti in questione recano una DOP.