IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, e il Capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione; Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nello stesso regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009; Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 10 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente l'approvazione del regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni d'origine dei vini; Visto il proprio decreto 6 agosto 2009 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 479/2008; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti, in particolare, l'articolo 7, comma 2, e l'articolo 11, comma 1, del predetto decreto legislativo, che prevedono di stabilire la procedura nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Considerato che si rende necessario apportare alcune modifiche e integrazioni al predetto decreto 6 agosto 2009 per adeguarlo a talune disposizioni previste dal citato decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Ritenuto pertanto di dover adottare, in sostituzione del richiamato decreto 6 agosto 2009, le disposizioni nazionali procedurali applicative della richiamata normativa comunitaria e nazionale; Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 18 novembre 2010; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende: a) per soggetto richiedente, il soggetto legittimato a presentare la domanda di protezione di una denominazione di origine o una indicazione geografica di cui all'art. 118 sexies del reg. CE n. 1234/2007; b) per Ministero, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; c) per Regione, la competente Regione o Provincia autonoma, ovvero le competenti Regioni o Province autonome, sul cui territorio insiste la produzione interessata alla protezione; d) per Comitato, il Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; e) quando non diversamente specificato, per Denominazione, indistintamente "Denominazione di Origine Protetta" (DOP) ovvero "Indicazione Geografica Protetta" (IGP); f) per "Denominazione di Origine Controllata e Garantita" (DOCG) e "Denominazione di Origine Controllata" (DOC), le "menzioni tradizionali" italiane di cui all'articolo 118 duovicies, par. 1, lett. a) del reg. CE n. 1234/2007, utilizzate per indicare che i prodotti in questione recano una DOP.