L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella sua riunione di Consiglio dell'11 gennaio 2011; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 agosto  1997,  n.
197, supplemento ordinario, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003  recante  il
Codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  di   seguito   «Codice»,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 214 del 15 settembre 2003, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  13
novembre 2008, che approva il piano nazionale di  ripartizione  delle
frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla  Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2008, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 23  gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato  dal
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con  legge  n.  51
del 23 febbraio 2006 e dal decreto-legge 1°  ottobre  2007,  n.  159,
convertito con legge 29 novembre 2007,  n.  222  e,  in  particolare,
l'art. 2-bis, comma 5, secondo il quale «le  trasmissioni  televisive
dei programmi e  dei  servizi  multimediali  su  frequenze  terrestri
devono essere irradiate  esclusivamente  in  tecnica  digitale  entro
l'anno 2012. A tal fine sono individuate  aree  all  digital  in  cui
accelerare la completa conversione»; 
  Vista la  delibera  n.  181/09/CONS  del  7  aprile  2009,  recante
«Criteri per  la  completa  digitalizzazione  delle  reti  televisive
terrestri», ed in particolare i criteri  di  conversione  delle  reti
analogiche  e  di  pianificazione  delle  reti   digitali   riportati
nell'allegato A alla delibera, che modificano i criteri in precedenza
previsti dalla delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, ai  fini
della loro piena conformazione al diritto comunitario; 
  Vista la delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010 recante  «Piano
nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze  per  il  servizio   di
radiodiffusione televisiva terrestre  in  tecnica  digitale:  criteri
generali»; 
  Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni
al regolamento  concernente  l'accesso  ai  documenti  approvato  con
delibera n. 217/01/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  240
del 15 ottobre 2003; 
  Vista la delibera n. 453/03/CONS  del  23  dicembre  2003,  recante
«Regolamento  concernente  la  procedura  di  consultazione  di   cui
all'art.  11  del  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.   259»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  28
gennaio 2004, n. 22; 
  Visto   il   regolamento   concernente   l'organizzazione   ed   il
funzionamento dell'Autorita' adottato  con  delibera  n.  316/02/CONS
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2002,  n.  259,  e
successive modificazioni; 
  Vista la raccomandazione della Commissione europea del  28  ottobre
2009 volta ad agevolare l'utilizzo del dividendo digitale nell'Unione
europea 2009/848/CE; 
  Vista la decisione della Commissione  europea  del  6  maggio  2010
relativa all'armonizzazione delle  condizioni  tecniche  d'uso  della
banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri  in  grado  di
fornire servizi di  comunicazioni  elettroniche  nell'Unione  europea
2010/267/UE; 
  Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2011), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  297  del
21 dicembre 2010 (supplemento ordinario n. 281), la  cui  entrata  in
vigore, per le disposizioni di cui al presente provvedimento,  e'  il
1° gennaio 2011; 
  Considerato in particolare che l'art. 1, comma  8  della  Legge  di
stabilita' 2011 prevede che «Entro  quindici  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per  le  garanzie
nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di  diritti
d'uso  di  frequenze  radioelettriche  da  destinare  a  servizi   di
comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo  della
banda 790-862 MHz  e  di  altre  risorse  eventualmente  disponibili,
conformemente  a  quanto  previsto  dal  codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259.
In coerenza con la normativa dell'Unione europea, il  Ministro  dello
sviluppo economico fissa la data per l'assegnazione  delle  frequenze
della  banda  790-862  MHz  e  delle  altre   risorse   eventualmente
disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili  in  larga
banda. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per  la
loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica  mobili  in
larga banda deve comunque avere luogo entro il 31 dicembre  2012.  Il
Ministero dello sviluppo economico puo' sostituire le frequenze  gia'
assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi  delle
disposizioni dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili.  Il  piano
nazionale di ripartizione delle frequenze e  il  piano  nazionale  di
assegnazione  delle   frequenze   televisive   sono   adeguati   alle
disposizioni del presente comma.»; 
  Considerato che il  suddetto  comma  prevede  l'assegnazione  della
banda 790-862 MHz  (cosiddetta  banda  a  800  MHz)  al  servizio  di
comunicazione mobile e pertanto il piano  nazionale  di  ripartizione
delle frequenze ed il piano nazionale di assegnazione delle frequenze
televisive dovranno essere adeguati in tal senso. Tale comma  prevede
inoltre l'avvio da parte dell'Autorita' delle  attivita'  finalizzate
alla definizione delle procedure per l'assegnazione  delle  frequenze
nella banda 790-862 MHz, nonche' delle  altre  risorse  eventualmente
disponibili, per la loro destinazione  ai  servizi  di  comunicazione
elettronica mobili in larga banda.  La  liberazione  delle  frequenze
nella banda 790-862 MHz  per  la  loro  destinazione  ai  servizi  di
comunicazione elettronica mobili in larga  banda  e'  prevista  debba
avere luogo entro il 31 dicembre 2012; 
  Considerato che l'art. 1, comma 13 della Legge di  stabilita'  2011
prevede che «Dall'attuazione dei commi da 8 a  12  derivano  proventi
stimati non inferiori a  2.400  milioni  di  euro.  Le  procedure  di
assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli
introiti dell'assegnazione siano  versati  all'entrata  del  bilancio
dello Stato entro il 30 settembre 2011 ... (omissis)...»; 
  Considerato che le disposizioni del suddetto comma  richiedono  che
le attivita' di competenza dell'Autorita' in merito alle procedure di
gara vengano svolte, nel rispetto di quanto previsto dal Codice delle
comunicazioni e dalla normativa applicabile, in  tempi  ristretti  al
fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dalla  disposizione
di cui al punto precedente; 
  Considerata pertanto la necessita' che venga data  attuazione,  nel
piu' breve tempo possibile, a  quanto  previsto  in  particolare  dal
comma 8 dell'art. 1 della Legge di stabilita' 2011 e ritenuto  quindi
di avviare, per quanto di competenza, le procedure per l'assegnazione
di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a  servizi
di comunicazione elettronica mobili in  larga  banda  con  l'utilizzo
della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili,
conformemente  a  quanto  previsto  dal  Codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
  Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 8  dell'art.
1 della  Legge  di  stabilita'  2011,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico adegua il piano nazionale di ripartizione delle  frequenze,
con riferimento sia alla destinazione delle frequenze della  banda  a
800 MHz per servizi  di  comunicazione  mobili  in  larga  banda  sia
all'impiego delle altre risorse disponibili; 
  Considerato che l'art. 29, comma 1 del decreto legislativo  n.  259
del 1° agosto 2003 prevede che «Quando debba valutare  l'opportunita'
di limitare il  numero  dei  diritti  di  uso  da  concedere  per  le
frequenze radio, l'Autorita': 
    a) tiene  adeguatamente  conto  dell'esigenza  di  ottimizzare  i
vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e
la sostenibilita'  degli  investimenti  rispetto  alle  esigenze  del
mercato,  anche  in  applicazione  del  principio  di  effettivo   ed
efficiente utilizzo dello spettro radio  di  cui  agli  articoli  14,
comma 1, e 27, comma 6; 
    b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e  i
consumatori,  l'opportunita'  di   esprimere   la   loro   posizione,
conformemente all'art. 11; 
    c) pubblica qualsiasi decisione relativa alla concessione  di  un
numero  limitato  di  diritti  individuali  di  uso,  indicandone  le
ragioni; 
    d) stabilisce procedure basate su criteri di selezione obiettivi,
trasparenti, proporzionati e non discriminatori; 
    e)  riesamina  tali  limitazioni  a  scadenze  ragionevoli  o   a
ragionevole richiesta degli operatori interessati.»; 
  Ritenuto che nell'ambito delle  procedure  di  cui  trattasi,  come
previsto dall'art. 29, comma 1, lettera b) e dall'art. 11 del decreto
legislativo  1°  agosto  2003,   n.   259,   venga   effettuata   una
consultazione  pubblica  e  siano  inoltre  acquisite  le   opportune
informazioni da parte del Ministero  dello  sviluppo  economico,  con
riferimento  al   dettaglio   delle   altre   risorse   eventualmente
disponibili, in aggiunta alla banda 790-862 MHz,  da  destinare  alla
procedura   di   gara,   informazioni   gia'   richieste   con   nota
dell'Autorita' prot. n. 73294 del 21 dicembre 2010; 
  Considerato che l'art. 29, comma 7 del decreto legislativo  n.  259
del 1° agosto 2003, prevede che «In caso di  procedure  di  selezione
competitiva  o  comparativa  di  particolare   rilevanza   nazionale,
l'Autorita'  puo'  sottoporre  al  Ministro  delle  comunicazioni  la
proposta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
di costituzione di un Comitato di Ministri incaricato  di  coordinare
la procedura stessa, in particolare per quanto attiene al bando ed al
disciplinare di gara»; 
  Considerata la particolare importanza rivestita dalla procedura  di
gara di cui al comma 8 dell'art. 1 della legge n. 220, in  quanto  da
una parte attraverso la stessa e' previsto un significativo  introito
per il bilancio dello Stato e dall'altra  le  frequenze  che  saranno
assegnate in esito alla gara costituiscono una risorsa essenziale per
lo sviluppo del mercato  e  per  la  maggiore  diffusione  a  livello
nazionale dei servizi di comunicazione  mobile  a  larga  banda,  con
particolare  riferimento  alla  piu'  ampia  disponibilita'  di  tali
servizi per i cittadini; 
  Ritenuto pertanto che la procedura in questione rientri, anche  per
la rilevanza  strategica,  le  caratteristiche  e  complessita',  tra
quelle da considerarsi di particolare rilevanza  nazionale,  tale  da
configurare l'opportunita', ai sensi del comma  7  dell'art.  29  del
decreto legislativo n. 259 del  1°  agosto  2003,  di  sottoporre  al
Ministro dello sviluppo economico la proposta di costituzione  di  un
Comitato di Ministri incaricato di coordinare la procedura stessa, in
particolare per quanto attiene al bando ed al disciplinare  di  gara,
eventualmente  supportato  da  un  advisor,  come  gia'  avvenuto  in
procedure di analoga rilevanza; 
  Ritenuto  necessario,  alla  luce  della   specificita'   e   della
complessita' delle attivita' da porre in essere  per  lo  svolgimento
della  procedura  di  cui  trattasi,   che   richiedono   particolari
competenze ed esperienze di natura multidisciplinare ed altresi'  dei
ristretti tempi per la conclusione delle relative attivita',  che  le
stesse  vengano   svolte   nell'ambito   di   una   apposita   Unita'
organizzativa costituita da personale all'uopo  dedicato,  costituita
nell'ambito  della  Direzione  reti  e   servizi   di   comunicazione
elettronica; 
  Considerato che il predetto comma 8  dell'art.  1  della  Legge  di
stabilita' prevede che  il  piano  nazionale  di  ripartizione  delle
frequenze ed il  piano  nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze
televisive sono adeguati al dettato del medesimo comma  di  assegnare
la banda 790-862 MHz al servizio di comunicazione mobile; 
  Considerato pertanto che l'Autorita'  dara'  avvio  all'adeguamento
del piano  nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze  televisive,
secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6, lettera  a),  punto  2,
della legge 31 luglio 1997, n. 249,  all'esito  dell'adeguamento,  da
parte del Ministero dello sviluppo economico, del piano nazionale  di
ripartizione delle frequenze; 
  Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni
relatori  ai  sensi  dell'art.   29   del   regolamento   concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Avvio delle procedure 
 
  1. Alla luce di quanto disposto dalla Legge di stabilita'  2011  ed
in particolare dal comma 8 dell'art. 1, sono avviate le procedure per
l'assegnazione di  diritti  d'uso  di  frequenze  radioelettriche  da
destinare a servizi di  comunicazione  elettronica  mobili  in  larga
banda con l'utilizzo della banda  790-862  MHz  e  di  altre  risorse
eventualmente  disponibili,  sulla  base  del  piano   nazionale   di
ripartizione  delle  frequenze.  Nell'ambito   di   tali   procedure,
conformemente  a  quanto  previsto  dal  Codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
sara' effettuata una consultazione pubblica. 
  2. L'Autorita', ai sensi di quanto previsto dall'art. 29,  comma  7
del decreto legislativo  n.  259  del  1°  agosto  2003,  propone  al
Ministro dello sviluppo economico la costituzione di un  Comitato  di
Ministri incaricato  di  coordinare  la  procedura  di  gara  di  cui
dall'art. 1, comma 8 della Legge di stabilita' 2011,  in  particolare
per quanto attiene al bando ed al disciplinare di gara.