IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza del sig. Badita Cristinel Alin, nato il 14  gennaio
1969 a Targu Jiu (Romania), cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  16  del  decreto  legislativo   n.   206/2007,   il
riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di inginer
- profilul  mecanic,  specializarea  masini  si  instalatii  miniere,
conseguito presso la «Universitatea Tehnica din Petrosani» nel giugno
1994, ai fini dell'accesso  all'albo  degli  ingegneri  -  sezione  A
settori  industriale,  dell'informazione  e  civile   ambientale,   e
l'esercizio in Italia della omonima professione; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  al
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328, contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Considerato che secondo la attestazione della autorita'  competente
romena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi
dell'art. 3, punto 1, lettera e) della direttiva 2005/36/CE; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 9 novembre 2010 in  cui  con  il  conforme  parere  scritto,  del
rappresentante del Consiglio  nazionale  degli  ingegneri,  e'  stata
respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione  A  -
settori  dell'informazione  e  civile  ambientale   dell'albo   degli
ingegneri,   in   quanto   la   formazione   accademico-professionale
documentata dal sig. Badita non  e'  stata  ritenuta  assimilabile  a
quella degli iscritti in tale settore, ove le lacune cosi' emerse non
possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative; 
  Rilevato   che   vi   sono    differenze    tra    la    formazione
accademico-professionale richiesta in Italia  per  l'esercizio  della
professione di ingegnere - sezione A settore industriale, e quella di
cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare  le
misure compensative; 
  Considerato il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  del
Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; 
  Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Badita Cristinel Alin, nato il 14 gennaio 1969 a Targu  Jiu
(Romania), cittadino romeno, e' riconosciuto il titolo  professionale
di inginer - profilul mecanic,  specializarea  masini  si  instalatii
miniere,  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione   all'albo   degli
ingegneri sezione  A  -  settore  industriale,  e  l'esercizio  della
professione in Italia. 
  L'istanza relativa all'iscrizione all'albo ingegneri  sezione  A  -
settori dell'informazione e civile ambientale, e' respinta. 
  Il riconoscimento, ai fini  dell'iscrizione  alla  sezione  settore
industriale, e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento
di una prova attitudinale oppure al compimento  di  un  tirocinio  di
adattamento, per un periodo di mesi sei. 
  La prova attitudinale,  ove  oggetto  di  scelta  del  richiedente,
vertera' sulla seguente materia scritta e orale: impianti chimici. 
  Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale,
dovra' presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione, istituita  presso  il  Consiglio  nazionale  stesso,  si
riunisce su convocazione del  presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia  all'interessato,  al  recapito  da  questi  indicato   nella
domanda. 
  La prova attitudinale,  volta  ad  accertare  la  conoscenza  delle
materie indicate nel testo  del  decreto,  si  compone  di  un  esame
scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. 
  L'esame scritto consiste  nella  redazione  di  progetti  integrati
assistiti da relazioni tecniche concernenti  la  materia  come  sopra
individuata. 
  L'esame  orale  consiste  nella  discussione  di  brevi   questioni
tecniche  vertenti  sulla  materia  individuata  ed  altresi'   sulle
conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del  candidato.
Il candidato potra' accedere all'esame orale solo se abbia  superato,
con successo, quello scritto. 
  La    commissione    rilascia    all'interessato     certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale. 
  Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente,
e' diretto  ad  ampliare  ed  approfondire  le  conoscenze  di  base,
specialistiche  e   professionali   relative   alle   materie   sopra
individuate. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale  degli
ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata  del
presente provvedimento, nonche' la  dichiarazione  di  disponibilita'
dell'ingegnere  tutor.  Detto  tirocinio  si  svolgera'   presso   un
ingegnere, scelto dall'istante tra i  professionisti  che  esercitino
nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di
iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio
nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo
del presidente dell'ordine provinciale. 
 
    Roma, 7 gennaio 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano