IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza del sig. Pichler Markus, nato il 28 agosto  1981  a
Bolzano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere,  ai  sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007,  il  riconoscimento
del titolo professionale di ingegnere conseguito in Germania ai  fini
dell'accesso all'albo degli  ingegneri  sezione  A -  settore  civile
ambientale, e l'esercizio in Italia della medesima professione; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del  7  settembre  2005  -  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Considerato che ha conseguito  un  titolo  accademico  quadriennale
«Diplom-Ingenieur FH Stahlbau» presso la «Fachhoschule  Munchen»  nel
novembre 2006; 
  Considerato che questo titolo accademico, secondo  la  attestazione
della  Autorita'  competente  tedesca,  detto  titolo  configura  una
formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3,  punto  1,  lett.  e)
della direttiva 2005/36/CE; 
  Considerato che ha maturato esperienza professionale in Italia; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  Servizi  nella  seduta
del 9 novembre 2010; 
  Visto il conforme parere scritto del  rappresentante  di  categoria
nella seduta sopra indicata; 
  Considerata la particolare formazione seguita dal richiedente nella
quale sono riscontrabili carenze sulla ingegneria  sismica,  edile  e
urbanistica, e che pertanto vi sono  sostanziali  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile
ambientale e quella di cui e'  in  possesso  l'istante,  per  cui  e'
necessario applicare le misure compensative; 
  Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Pichler Markus, nato il 28 agosto 1981 a Bolzano  (Italia),
cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
«Ingenieur FH», quale titolo valido per l'iscrizione  all'albo  degli
«ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della
medesima professione in Italia. Il riconoscimento e'  subordinato,  a
scelta del richiedente, al  superamento  di  una  prova  attitudinale
oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per  un  periodo
di 24 mesi. 
  La prova attitudinale,  ove  oggetto  di  scelta  del  richiedente,
vertera' sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Impianti  tecnici
nell'edilizia e territorio, 2) Tecnica delle costruzioni - Ingegneria
sismica  e  norme  tecniche  sulle  costruzioni;  e  solo  orali:  3)
Architettura tecnica e composizione architettonica, 4) Urbanistica  e
Pianificazione territoriale, 5) Topografia e estimo. 
  Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale,
dovra' presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce  su
convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di  esame,
fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e  del
calendario  fissato  per  le  prove   e'   data   immediata   notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. 
  La prova attitudinale,  volta  ad  accertare  la  conoscenza  delle
materie indicate nel testo  del  decreto,  si  compone  di  un  esame
scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. 
  L'esame scritto consiste  nella  redazione  di  progetti  integrati
assistiti  da  relazioni  tecniche  concernenti  le   materie   sopra
individuate. 
  L'esame  orale  consiste  nella  discussione  di  brevi   questioni
tecniche vertenti sulle  materie  sopraindicate,  ed  altresi'  sulle
conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del  candidato.
All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia  superato,
con successo, quello scritto. 
  La    commissione    rilascia    all'interessato     certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli ingegneri. 
  Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente,
e' diretto  ad  ampliare  ed  approfondire  le  conoscenze  di  base,
specialistiche e professionali relative alle materie sopra descritte.
Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale  domanda  in  carta
legale allegando la copia  autenticata  del  presente  provvedimento,
nonche' la  dichiarazione  di  disponibilita'  dell'ingegnere  tutor.
Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante
tra i professionisti  che  esercitino  nel  luogo  di  residenza  del
richiedente  e  che  abbiano  un'anzianita'  di  iscrizione  all'albo
professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera'
sull'effettivo svolgimento del  tirocinio,  a  mezzo  del  presidente
dell'ordine provinciale. 
    Roma, 11 gennaio 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano