IL DIRETTORE GENERALE 
                   della vigilanza per la qualita' 
                     e la tutela del consumatore 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del  regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12  giugno  1996,  con  il
quale l'Unione europea  ha  provveduto  alla  registrazione,  fra  le
altre,  della  denominazione  di  origine  protetta  «Prosciutto   di
Modena»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  24  gennaio  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio  2008,  con
il  quale  l'organismo  «Istituto  Parma  Qualita'»   con   sede   in
Langhirano, Via Roma n.82/b-c, e' stato autorizzato ad  effettuare  i
controlli sulla denominazione  di  origine  protetta  «Prosciutto  di
Modena»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 24 gennaio 2008, data  di  emanazione  del  decreto  di
autorizzazione in precedenza citato; 
  Considerato che il Consorzio del Prosciutto di Modena ha comunicato
di confermare «Istituto Parma Qualita'» quale organismo di  controllo
e  di  certificazione  della  denominazione   di   origine   protetta
«Prosciutto di Modena» ai sensi dei  citati  articoli  10  e  11  del
predetto reg. (CE) 510/06; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo  concernente   la   denominazione   di   origine   protetta
«Prosciutto di Modena» anche nella fase intercorrente tra la scadenza
della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al  fine  di
consentire all'organismo «Istituto Parma Qualita'» la predisposizione
del piano dei controlli; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella autorizzazione concessa  con  decreto  24  gennaio  2008,  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo denominato «Istituto Parma Qualita'»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  denominato   «Istituto
Parma  Qualita'»  con  decreto  24  gennaio  2008,  ad  effettuare  i
controlli sulla denominazione  di  origine  protetta  «Prosciutto  di
Modena», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1107
del 12 giugno 1996 e' prorogata fino all'emanazione  del  decreto  di
rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.