IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
"Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania"; 
  Vista la domanda  del  Sig.  JOVETIC  Stanko,  cittadino  bosniaco,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto
legislativo, il riconoscimento del Diploma di  Scuola  Superiore  con
qualifica auto  meccanico,  conseguito  nel  1997  presso  la  Scuola
Superiore Mista "Nikola Tesla" con sede a Teslic (Bosnia  Erzegovina)
e dei Corsi di Formazione Professionale con la qualifica di idraulico
e di montatore di impianti di riscaldamento, entrambi conseguito  nel
2009 presso l'Istituto Scientifico della Repubblica Srpka con sede  a
Banja Luka (Bosnia Erzegovina),  per  l'assunzione  in  Italia  della
qualifica  di  "Responsabile  Tecnico"  in  imprese  che   esercitano
l'attivita' di installazione  e  manutenzione  di  impianti  termici,
idraulici,  distribuzione  e   utilizzazione   di   gas,   protezione
antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere c), d),  e),  g)  del
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22  gennaio  2008,  n.
37; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norma sulla condizione dello straniero"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1,  comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 394 del 1999,  che  disciplina  le  procedure  di
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di
una professione, conseguiti in un Paese non  appartenente  all'Unione
europea,  come  richiamato  dall'art.  60,  comma  3,   del   decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del citato decreto legislativo n.  206/2007,  nella  riunione  del
giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto i titoli di studio  posseduti
dall'interessato (l'Amministrazione ha considerato soltanto  i  corsi
professionali e non  il  Diploma  di  Scuola  Superiore  perche'  non
attinente con il riconoscimento richiesto), unitamente all'esperienza
professionale documentata in Italia presso  Ditta  abilitata  con  la
specifica mansione di idraulico, idoneo  ed  attinente  ai  fini  del
richiesto riconoscimento, solo per l'attivita'  di  installazione  di
impianti idraulici, di cui  all'art.  1,  comma  2,  lettera  d)  del
decreto ministeriale 37/2008, senza  necessita'  di  applicazione  di
misura compensativa, mentre ha espresso  parere  sfavorevole  per  la
richiesta di riconoscimento relativa all'attivita' di installazione e
manutenzione di impianti termici, distribuzione  e  utilizzazione  di
gas e antincendio, di cui all'art. 1, comma 2, lettere c), e), g) del
decreto ministeriale 37/2008, per assenza di esperienza professionale
specifica documentata nei restanti settori richiesti; 
  Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di
categoria Confartigianato e CNA - Installazione Impianti; 
  Considerato che il Ministero  dello  Sviluppo  Economico  con  nota
prot. n. 174493 del 24 novembre 2010 ha comunicato al richiedente,  a
norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza
di cause ostative all'accoglimento della domanda; 
  Verificato  che  il  richiedente,  avvalendosi  della  facolta'  di
controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7  agosto
1990, n. 241 ha preso atto del parere  della  Conferenza  di  Servizi
mediante invio di posta elettronica protocollata in data 20  dicembre
2010 prot. n 194109; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al  Sig.  JOVETIC  Stanko,  cittadino  bosniaco,  nato  a  Doboj
(Bosnia-Erzegovina) il 31 ottobre 1979 e' riconosciuto il  titolo  di
studio di cui in premessa,  unitamente  all'esperienza  professionale
documentata, quale titolo valido per lo svolgimento in  Italia  dell'
attivita' di manutenzione ed installazione di impianti  idraulici  di
cui all'art. 1, comma 2, lettera d) del Decreto del  Ministero  dello
Sviluppo Economico 22  gennaio  2008,  n.  37,  senza  necessita'  di
applicazione di  misura  compensativa,  mentre  non  e'  riconosciuto
idoneo,  neanche  con  applicazione  di  misura   compensativa,   per
l'esercizio  dell'attivita'  di  manutenzione  ed  installazione   di
impianti  termici,  distribuzione   e   utilizzazione   di   gas   ed
antincendio, di cui alle lettere c), e),  g)  dello  stesso  art.  1,
comma 2 del decreto ministeriale 37/2008, per assenza  di  esperienza
professionale specifica documentata nei restanti settori richiesti. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ai sensi  dell'art.  16,  comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 29 dicembre 2010 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio