IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 25 settembre  2009,  n.  135,
convertito con modificazioni alla legge 20  novembre  2009,  n.  166,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2009, n. 274, che  ha
modificato l'art. 130 del codice in materia  di  protezione  di  dati
personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) prevedendo, in
deroga all'art. 129, che il trattamento dei dati contenuti in elenchi
di abbonati, mediante l'impiego del telefono,  a  fini  di  invio  di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e' consentito  nei
confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione,  con
modalita'  semplificate  e  anche   in   via   telematica,   mediante
l'iscrizione della numerazione della  quale  e'  intestatario  in  un
registro pubblico delle opposizioni (cd. regime di opt-out); 
  Considerato che il suddetto registro pubblico delle opposizioni  e'
istituito con decreto del Presidente della Repubblica n.  178  del  7
settembre 2010, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  156  del  2
novembre 2010; 
  Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178  del
7 settembre 2010, il quale ha individuato, ai  sensi  dell'art.  130,
comma 3-ter, lettera a) del citato codice in materia di protezione di
dati personali il Ministero dello sviluppo economico  -  Dipartimento
per le comunicazioni, quale ente o  organismo  pubblico  titolare  di
competenze inerenti alla materia cui attribuire  l'istituzione  e  la
gestione del suddetto registro; 
  Visto l'art. 4, comma 1 del suddetto regolamento in base  al  quale
il Ministero dello sviluppo economico provvede alla  realizzazione  e
gestione  del  registro  anche  affidandone  la  realizzazione  e  la
gestione a soggetti terzi  che  ne  assumono  interamente  gli  oneri
finanziari e  organizzativi,  mediante  contratto  di  servizio,  nel
rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
  Ritenuto opportuno, per la complessita'  organizzativa,  tecnica  e
gestionale, che il Ministero dello sviluppo economico -  Dipartimento
per le comunicazioni si avvalga per la realizzazione e  gestione  del
citato registro di un soggetto terzo dotato  di  adeguata  competenza
tecnico-operativa nel settore delle comunicazioni; 
  Vista  la  delibera  a  contrarre  del  Capo  Dipartimento  per  le
comunicazioni del 3 novembre 2010, con cui la Fondazione Ugo  Bordoni
e' stata individuata soggetto idoneo allo svolgimento delle attivita'
legate alla realizzazione e  gestione  del  registro  pubblico  delle
opposizioni; 
  Vista la determina del Capo Dipartimento del 9 novembre  2010,  con
cui sono state affidate in concessione alla Fondazione Ugo Bordoni le
funzioni di  realizzazione,  gestione  e  manutenzione  del  suddetto
registro; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 178 del 7 settembre 2010 secondo cui il  Ministro  dello  sviluppo
economico, con proprio provvedimento, determina il  piano  preventivo
dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione  e  l'avviamento
del registro; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  4  ottobre  2010
recante «Nomina a Ministro dello sviluppo  economico  dell'on.  Paolo
Romani»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il piano preventivo dei costi  e  delle  tariffe  per  la  prima
realizzazione e l'avviamento del registro pubblico delle  opposizioni
- istituito con decreto del Presidente della Repubblica  7  settembre
2010, n. 178 - sono definiti nell'art.  2  e  seguenti  del  presente
decreto.