IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di  immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. della  Gazzetta  Ufficiale  n.  145  del  23
giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle  nuove  norme  in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti,   in
particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  14  marzo  2006,
n.189, relativo al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione
del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito  al  Ministero  del  lavoro
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  recante  «Isituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Vista la domanda presentata in  data  30  marzo  2009  dall'impresa
Cheminova Agro  Italia  S.r.l.,  con  sede  legale  in  Bergamo,  via
Fratelli  Bronzetti,  32/28,  intesa  ad  ottenere   l'autorizzazione
all'immissione in commercio  del  prodotto  fitosanitario  denominato
Chimigor 400 ST contenete la sostanza  attiva  Dimetoato,  uguale  al
prodotto di riferimento denominato Danadim 400 registrato al n. 12627
con  decreto  direttoriale  in  data  29  maggio   2008,   modificato
successivamente con decreto in  data  26  maggio  2010,  dell'impresa
medesima; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato  prodotto
di riferimento Danadim 400 registrato al n. 12627; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Ritenuto  di  limitare  la  validita'  dell'autorizzazione  al   30
settembre 2017, data di scadenza della sostanza attiva  Dimetoato  in
allegato  I,  fatti  salvi  gli  adempimenti  e  gli  adeguamenti  in
applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto
legislativo  n.  194/1995,   per   il   prodotto   fitosanitario   di
riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30  settembre
2017, l'impresa Cheminova Agro Italia  S.r.l.,  con  sede  legale  in
Bergamo, via Fratelli Bronzetti, 32/28, e' autorizzata  ad  immettere
in commercio il prodotto fitosanitario denominato Chimigor 400 ST con
la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente decreto, fatti salvi gli adempimenti e  gli  adeguamenti  in
applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto
legislativo n. 194/95, per il prodotto fitosanitario di riferimento. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml  250-500;  1-5-10-20
litri. 
  Il  prodotto  e'  importato  in  confezioni  pronte  all'uso  dallo
stabilimento estero: Cheminova A/S - Thyboronvej 78, DK 7673 Harboore
(Danimarca). 
  Il prodotto  e'  preparato  presso  lo  stabilimento  dell'impresa:
Diachem S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (Bergamo). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n.14730. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° dicembre 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello