LA COMMISSIONE 
 
  Su proposta del commissario delegato per  il  settore,  avv.  prof.
Nunzio Pinelli; 
  Premesso: 
    che la ACTS Linea S.p.A. di Savona e  la  SAR  T.p.l.  S.p.A.  di
Savona sono confluite in una  nuova  societa'  denominata  TPL  Linea
s.r.l. di Savona; 
    che la TPL Linea  s.r.l.  di  Savona  e'  un'azienda  che  svolge
attivita' di trasporto pubblico locale nella provincia di Savona; 
    che, in data 26 ottobre 2010, la TPL Linea s.r.l. di  Savona  con
le R.S.U., le R.S.A. della TPL Linea s.r.l. di Savona e le segreterie
provinciali di Savona delle organizzazioni sindacali FILT  CGIL,  FIT
CISL, UILT UIL e FALSA CISAL hanno sottoscritto un accordo  aziendale
sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del
personale dipendente dall'azienda; 
    che il predetto accordo sostituisce l'accordo ACTS  Linea  S.p.A.
di Savona del 16 dicembre 1991, valutato idoneo dalla commissione  di
garanzia in data 10 aprile 1992, nonche' l'accordo SAR T.p.l.  S.p.A.
di Savona del 9 dicembre 2003, valutato idoneo dalla  commissione  di
garanzia in data 30 gennaio 2007; 
    che, con nota del 4 novembre 2010, prot. n. 1739,  il  testo  del
predetto accordo e' stato inviato alla commissione  garanzia  per  la
valutazione di idoneita'; 
    che, con  nota  del  24  novembre  2010,  prot.  n.  2286/RU,  la
commissione ha trasmesso il testo di tale accordo  alle  associazioni
degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere
ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge  n.  146  del
1990 e successive modificazioni; 
    che, decorso il termine di trenta giorni, nessuna delle  predette
associazioni ha espresso il proprio  avviso  in  ordine  al  predetto
accordo; 
  Considerato: 
    che lo sciopero nel settore  del  trasporto  pubblico  locale  e'
attualmente disciplinato dalla legge n. 146  del  1990  e  successive
modificazioni, nonche'  da  una  regolamentazione  provvisoria  delle
prestazioni indispensabili adottata dalla commissione di garanzia con
delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; 
    che la predetta regolamentazione provvisoria  rinvia  ad  accordi
collettivi aziendali o territoriali, per  la  definizione  di  alcuni
suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: 
      dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella
quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10,  lettera
A); 
      individuazione delle fasce orarie durante le quali deve  essere
garantito il servizio completo (art. 11, lettera  B),  nonche'  delle
seguenti  modalita'  operative  necessarie  al  fine  di  emanare   i
regolamenti di servizio (art. 16); 
      i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della  disciplina
dell'esercizio del diritto  di  sciopero  (noleggio,  sosta,  servizi
amministrativi ...); 
      procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla  ripresa
del servizio; 
      procedure da adottare per garantire il servizio  durante  tutta
la durata delle fasce; 
      criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga
percorrenza; 
      garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la  sicurezza
e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli  impianti  e  dei
mezzi; 
      eventuali  procedure  da  adottare  per  forme  alternative  di
agitazioni sindacali; 
      in caso di trasporto di merci, garanzia dei  servizi  necessari
al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di  beni  di
prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili,  nonche'  per
la continuita' delle attivita' produttive; 
      individuazione delle aziende  che  per  tipo,  orari  e  tratte
programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello
erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; 
      individuazione dei servizi  da  garantire  in  occasione  dello
sciopero di cui all'art. 15; 
    che l'art.  10,  lettera  A),  stabilisce,  anche,  che  «in  via
sperimentale l'area del  bacino  di  utenza  coincidera'  con  l'area
territoriale   di   operativita'   dell'azienda   interessata   dallo
sciopero»; 
    che  l'accordo  raggiunto  tra  l'azienda  e  le   organizzazioni
sindacali in data 26 ottobre 2010 si conforma alla legge n.  146  del
1990  e  successive  modificazioni,  nonche'  alla   regolamentazione
provvisoria in ordine ai requisiti necessari indicati nel punto 2 del
«Considerato» nella parte relativa alla determinazione  delle  fasce,
durante le quali deve essere assicurato il servizio completo, nonche'
a quelli sulle altre modalita' operative da assicurare  in  occasione
di scioperi; 
  Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito
il servizio completo individuate nell'accordo oggetto della  presente
valutazione sono: dalle ore 5 alle ore 8,30 e dalle  ore  17,30  alle
ore 20; 
  Precisato  che,  per  tutti  gli  ulteriori   profili   considerati
dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e  successive  modificazioni,
ma non disciplinati nell'accordo  in  esame,  restano  in  vigore  le
regole contenute nella menzionata  regolamentazione  provvisoria  del
settore; 
  Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma  1,  lettera  a),  della
legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l'accordo aziendale
sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in
caso di sciopero del personale concluso in data 26 ottobre 2010 dalla
TPL Linea s.r.l. di Savona con le R.S.U., le R.S.A. della  TPL  Linea
s.r.l.  di  Savona  e  le  segreterie  provinciali  di  Savona  delle
organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL e FALSA CISAL; 
  Dispone la comunicazione della presente delibera alla  azienda  TPL
Linea s.r.l. di Savona, alle R.S.U. della TPL Linea s.r.l. di Savona,
alle A.S.A.  della  TPL  Linea  s.r.l.  di  Savona,  alle  segreterie
provinciali di Savona delle organizzazioni sindacali FILT  CGIL,  FIT
CISL, UILT UIL e FALSA CISAL e, per opportuna conoscenza, al prefetto
di Savona, nonche' l'inserimento sul sito internet della commissione; 
  Dispone inoltre la  pubblicazione  della  presente  delibera  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 17 gennaio 2011 
 
                               p. Il Presidente, il decano: Vecchione