IL DIRETTORE GENERALE 
                   per l'universita', lo studente 
               e il diritto allo studio universitario 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1 della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96 della legge n.  127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  con  il  quale  e'  stata  costituita  la  commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; 
  Vista l'istanza  con  la  quale  l'«Istituto  Gestalt  Romagna»  ha
chiesto l'abilitazione  ad  istituire  e  ad  attivare  un  corso  di
specializzazione in psicoterapia in via Mensa n. 13 - Mensa Matellica
(Ravenna), per un numero massimo degli allievi ammissibili a  ciascun
anno di corso pari  a  quindici  unita'  e,  per  l'intero  corso,  a
sessanta unita'; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del
17 dicembre 2010; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dallo istituto sopra  indicato,  espressa  dal
predetto  Comitato  nazionale  per   la   valutazione   del   sistema
universitario nella riunione del 12 gennaio 2011 trasmessa  con  nota
prot. n. 16 del 12 gennaio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per i fini di  cui  all'art.  4  del  regolamento  adottato  con
decreto 11 dicembre 1998, n. 509,  l'«Istituto  Gestalt  Romagna»  e'
abilitato ad  istituire  e  ad  attivare  nella  sede  principale  di
Ravenna,  via  Mensa  n.  13  -  Mensa  Matellica,  ai  sensi   delle
disposizioni  di  cui  al   titolo   II   del   regolamento   stesso,
successivamente  alla  data  del  presente  decreto,  un   corso   di
specializzazione    in    psicoterapia     secondo     il     modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento. 
  2. Il numero massimo di allievi da  ammettere  a  ciascun  anno  di
corso e' pari a quindici unita' e, per  l'intero  corso,  a  sessanta
unita'. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 gennaio 2011 
 
                                        Il direttore generale: Tomasi