IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il Testo Unico delle  Leggi  Sanitarie  approvato  con  regio
decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,  e  successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978 n.  833  concernente  "Funzioni  di
igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria"; 
  Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 Marzo 1998, n.  112
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  "interventi
d'urgenza"; 
  Visto il decreto del Ministro della Sanita' 1° aprile 1997  recante
"Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie
suina" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
n. 103 del 6 maggio 1997; 
  Vista l'ordinanza del Ministero della Sanita' del  29  luglio  1982
Norme per la profilassi della  malattia  di  Aujeszky  (Pseudorabbia)
negli animali della specie suina, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 10 agosto 1982, n. 218; 
  Visto il  decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  117  recante
"Attuazione  della  direttiva  2002/99/CE  che  stabilisce  norme  di
polizia  sanitaria  per  la   produzione,   la   trasformazione,   la
distribuzione  e  l'introduzione  di  prodotti  di  origine   animale
destinati al consumo umano", in particolare l'articolo 3, comma 3; 
  Visto il decreto legislativo 22  maggio  1999  n.  196  concernente
l'Attuazione della direttiva 97/12/CE  che  modifica  e  aggiorna  la
direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi  di  polizia  sanitaria  in
materia di scambi intracomunitari di animali delle  specie  bovina  e
suina; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2010,  n.  200  concernente
"Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e
alla registrazione dei suini" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
282 del 2 dicembre 2010; 
  Visto il  decreto  del  Ministero  della  Salute  16  maggio  2007,
recante: "Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente  della
Repubblica  30  aprile  1996,  n.317."  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del. 28 giugno 2007, n. 148; 
  Visto il decreto del Ministro della Salute  7  marzo  2008  recante
"Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza
contro  le  malattie  animali  e  dell'Unita'  centrale  di   crisi",
pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  1
luglio 2008, n. 152; 
  Vista   la   decisione   2008/185/CE   che   stabilisce    garanzie
supplementari   per   la   malattia   di   Aujeszky   negli    scambi
intracomunitari  di  suini,  e  fissa   i   criteri   relativi   alle
informazioni da fornire su tale malattia" e successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006,  n.  193  e  successive
modificazioni  ed   integrazioni   concernente   l'Attuazione   della
direttiva  2004/28/CE  recante  codice  comunitario  dei   medicinali
veterinari; 
  Rilevato che il Piano di controllo di cui al D.M. 1° aprile 1997 ha
determinato, inizialmente, una riduzione della sieroprevalenza e che,
a partire dal 2007, si e' registrata una preoccupante  inversione  di
tendenza, certificata con percentuale del 46,6 % nel 2009; 
  Rilevato che la maggior parte dei Paesi  europei  ha  raggiunto  lo
status sanitario di indennita' per malattia di Aujeszky e che in caso
di difficolta' da parte dell'Italia nell'ottenere analoga  qualifica,
il  comparto  produttivo  suinicolo  potrebbe  subire   significative
penalizzazioni; 
  Ravvisata pertanto la necessita' di adottare un piano straordinario
di controllo volto ad ottenere sieroprevalenze in grado di avviare un
piano di eradicazione conforme alla Decisione 2008/185/CE,  anche  in
considerazione delle peculiarita' produttive  dell'allevamento  suino
italiano; 
  Ritenuto che, in osservanza del  principio  di  salvaguardia  e  in
conformita'  alla  normativa  comunitaria   che   non   consente   la
movimentazione di suini da territori con status  sanitario  inferiore
verso territori indenni, e' necessario definire un periodo  di  tempo
minimo affinche', dall'attuazione delle misure di profilassi  diretta
ed indiretta contenute nel presente  decreto,  le  aziende  suinicole
possano diventare indenni dalla malattia di Aujeszky, consentendo  al
territorio provinciale di riferimento di ottenere  il  riconoscimento
comunitario; 
  Rilevato altresi' che le  Associazioni  di  categoria  del  settore
suinicolo denunciano  da  tempo  il  peggioramento  della  situazione
epidemiologica  nelle  principali  aree  produttive  e  chiedono   un
intervento risolutivo; 
  Ritenuto quindi di modificare e rafforzare le misure  previste  dal
D.M. 1° aprile 1997 con un  aggiornamento  dei  programmi  vaccinali,
dell'iter sanitario per l'ottenimento della qualifica di  allevamento
indenne,  del  piano  di  monitoraggio,  dell'   introduzione   della
limitazione di movimentazioni di riproduttori sieropositivi  e  della
possibilita' di qualificare aree indenni su base provinciale; 
  Considerato che il  Piano  e'  stato  modificato  d'intesa  con  le
Regioni e Province Autonome e con le Associazioni  di  categoria  del
settore suinicolo nel corso della seduta dell'Unita' di Crisi del  15
luglio 2010; 
  Sentito il  Centro  di  Referenza  Nazionale  per  la  malattia  di
Aujeszky, di seguito denominato Centro di Referenza Nazionale, presso
l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia
Romagna che ha espresso parere favorevole  con  nota  del  1  ottobre
2010; 
  Acquisito il parere della Direzione Strategica del centro Nazionale
di lotta ed  emergenza  contro  le  malattie  animali  e  dell'Unita'
Centrale di crisi espresso nella seduta 9 giugno 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'articolo 1 del decreto 1°  aprile  1997,  e'  modificato  come
segue: 
  a) il comma 3 e' cosi' sostituito: «Per l'attuazione del  piano  di
cui al comma 1, negli animali da ingrasso e da  riproduzione  possono
essere utilizzati vaccini inattivati deleti regolarmente  autorizzati
all'immissione in commercio. I vaccini attenuati deleti, regolarmente
autorizzati all'immissione in commercio,  possono  essere  utilizzati
negli animali da ingrasso e, in via sperimentale  per  la  durata  di
anni  due,  anche  nei  riproduttori,  in   deroga   all'articolo   3
dell'ordinanza ministeriale 29 luglio 1982.»; 
  b) al comma 4, le parole «decreto legislativo del 27 gennaio  1992,
n.119, e successive modifiche ed integrazioni», sono sostituite dalle
seguenti «decreto legislativo  6  aprile  2006,  n.193  e  successive
modifiche e integrazioni»; 
  c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi: 
  «4-bis. I Servizi veterinari delle ASL competenti  per  territorio,
nell'ambito delle attivita' di farmaco-sorveglianza  sulla  base  dei
dati acquisiti in azienda e dei modelli 12 di cui all'articolo 65 del
d.P.R. n. 320 del 8 febbraio 1954, verificano la corretta  attuazione
del piano vaccinale di cui al comma 1 del presente articolo. 
  4-ter. Il veterinario aziendale, di cui al comma 2, articolo 3  del
d.m. 1 aprile  1997,  e'  responsabile  dell'applicazione  dei  piani
vaccinali. 
  4-quater. I risultati dell'impiego  dei  vaccini  attenuati  deleti
negli animali da riproduzione sono sottoposti, alla fine del  periodo
consentito, a valutazione, con particolare riguardo alla  percentuale
di aziende positive e alla situazione epidemiologica. 
  4-quinquies. Fatte salve le  disposizioni  di  cui  alla  Decisione
della Commissione europea del  21  febbraio  2008  n.  2008/185/CE  e
successive modifiche, le disposizione del  presente  decreto  non  si
applicano alla Provincia di Bolzano, ad eccezione delle previsioni di
cui all'articolo 8-bis.». 
  2. L'articolo 3 del decreto 1°  aprile  1997,  e'  modificato  come
segue: 
  a) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma: 
  «4-bis. Per la  movimentazione  degli  animali  da  ingrasso  e  da
riproduzione  devono  essere  riportati  sul  Modello  IV,   di   cui
all'articolo 10 del d.P.R. n. 320 del  8  febbraio  1954  cosi'  come
modificato dal d.m. 16  maggio  2007,  la  data  e  il  numero  degli
interventi immunizzanti effettuati nei confronti  della  Malattia  di
Aujeszky.» 
  3. L'articolo 8 del decreto 1°  aprile  1997,  e'  modificato  come
segue: 
    a) il comma 2 e' cosi' sostituito: 
      «2. A  decorrere  dal  1°  gennaio  del  2013  e'  obbligatorio
destinare alla riproduzione solo animali provenienti  da  allevamenti
indenni.» 
    b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi: 
      «2-bis.  il  Ministero  della  Salute,  sentiti  il  Centro  di
Referenza Nazionale e la Regione  competente  per  territorio,  sulla
base  dei  dati  epidemiologici,  dichiara   l'indennita'   su   base
provinciale nel caso in cui  tutte  le  aziende  abbiano  ottenuto  e
mantenuto la qualifica conformemente all'Allegato VIII  del  presente
decreto e secondo quanto stabilito dalla Decisione 2008/185/CE. 
      2-ter. Il Ministero della Salute, decorsi 3 anni dalla data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto,  valutata  la  situazione
epidemiologica  in  collaborazione  con  il   Centro   di   Referenza
Nazionale, adotta se necessario, in accordo con le regioni e province
autonome di Trento e Bolzano in  sede  di  Direzione  strategica  del
"Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le  malattie  animali"
di cui  al  decreto  ministeriale  7  marzo  2008,  ulteriori  misure
sanitarie  al  fine  di  non  pregiudicare  la  qualifica   sanitaria
raggiunta da alcuni territori e di incentivare  l'applicazione  delle
misure di cui al presente decreto. 
      2-quater. La Direzione Generale della  Sanita'  animale  e  del
Farmaco veterinario presso il Ministero  della  salute,  con  proprio
atto dirigenziale emana, entro 180 giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. le misure di cui al comma 4 del presente
articolo.». 
  4. Dopo l'articolo 8 del decreto 1° aprile  1997,  e'  aggiunto  il
seguente articolo: 
    «Articolo 8-bis. - 1. Le movimentazioni di animali devono  essere
certificate secondo le  modalita'  di  cui  al  Modello  IV,  di  cui
all'articolo 10 del d.P.R. n. 320 del  8  febbraio  1954  cosi'  come
modificato dal  d.m.16  maggio  2007;  detto  modello  dovra'  essere
compilato in quadruplice copia, cosi'  come  specificato  nelle  note
allegate al modello  stesso.  Nell'ipotesi  in  cui  le  informazioni
previste  dal  modello  ivi  compresa  la  dicitura  della  qualifica
sanitaria ("azienda indenne da malattia da Aujeszky" o  "azienda  non
indenne da malattia di Aujeszky"), siano gia' presenti in Banca  Dati
Nazionale,   il   modello   puo'   essere    stampato    direttamente
dall'applicativo disponibile in Banca dati nazionale. 
  2. Il veterinario ufficiale della ASL  territorialmente  competente
sottopone a visita clinica gli animali, nei casi di movimentazioni da
e verso centri di raccolta riconosciuti,  centri  genetici,  mercati,
fiere ed esposizioni su tutto il territorio nazionale,  entro  le  48
ore  dalle  movimentazioni.  L'esito  di  tale  visita  deve   essere
riportato nell'apposita sezione del modello, di cui al  comma  1  del
presente articolo. 
  3. La visita di cui al precedente comma 2, deve  essere  effettuata
anche nel caso di movimentazioni da aziende  accreditate  di  regioni
non accreditate. Non e' consentito movimentare animali in partenza da
aziende  non  accreditate  permalattia  vescicolare  del  suino   ne'
movimentare verso il restante territorio nazionale animali da  stalle
di sosta o da centri di raccolta siti in regioni non accreditate  per
malattia vescicolare del suino. 
  4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3  del  presente
articolo, la visita clinica non deve essere  effettuata  in  caso  di
movimentazioni dirette ai macelli  situati  su  tutto  il  territorio
nazionale di suini provenienti da  aziende  accreditate,  situate  in
regioni accreditate per malattia vescicolare del suino. Lo  stato  di
accreditamento relativo alla qualifica sanitaria dell'azienda  dovra'
essere registrato nella Banca dati nazionale di cui  all'articolo  12
del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.196 secondo le modalita' di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 26  ottobre  2010,  n.
200, insieme ad eventuali aggiornamenti. 
  5. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3  del  presente
articolo,la visita clinica e  la  compilazione  della  dichiarazione,
previste dai commi 1 e 2 del presente  articolo,  non  devono  essere
effettuate nel caso di animali provenienti da un'azienda, situata  in
una  regione  accreditata  per  malattia  vescicolare  del  suino   e
attestata  indenne  per   malattia   di   Aujezsky.   Lo   stato   di
accreditamento relativo alla qualifica  sanitaria  dell'azienda  deve
essere registrato  in  Banca  dati  nazionale  insieme  ad  eventuali
aggiornamenti. 
  6.  Il  detentore  o  il  proprietario  degli  animali  attesta  le
movimentazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo secondo le
modalita'   dell'autodichiarazione   resa   in    conformita'    alle
prescrizioni dell'allegato di cui al comma 1 del presente articolo. I
Servizi veterinari della ASL competenti per territorio verificano  le
dichiarazioni rese ai sensi del presente comma. 
  7. Le movimentazioni degli  animali  da  e  verso  aziende  indenni
devono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi  opportunamente
disinfettati, secondo quanto previsto dall'articolo 64 del  d.P.R.  8
febbraio 1954 n. 320 e con modalita' atte ad evitare la  promiscuita'
di differente stato sanitario. 
  8. I servizi veterinari delle ASL  competenti  per  territorio,  in
conformita' alle  previsioni  di  cui  all'Allegato  V  del  presente
decreto, verificano, preventivamente, anche ai  fini  della  corretta
compilazione   delle   schede   di   accompagnamento   campioni,   la
corrispondenza dell'indirizzo  produttivo  dell'azienda  destinataria
dei controlli e  quanto  riportato  nella  Banca  dati  nazionale.  I
Servizi  veterinari,  in  caso  di  non  corrispondenza,   provvedono
all'aggiornamento degli stessi dati.».