IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la domanda del sig.  Pasquale  Lanata',  cittadino  italiano,
diretta  ad  ottenere  il  riconoscimento  del  diploma   di   scuola
professionale  artigianale  per   il   corso   teorico   pratico   di
acconciatori,   conseguito   presso   la   Kerschensteinerschule   di
Reutlingen (Germania) della durata di 3  anni  con  tirocinio  e  del
relativo diploma di artigiano qualificato -  professione  artigianale
di  acconciatore  -  rilasciato  dalla  Camera  dell'artigianato   di
Reutlingen (Germania), per l'esercizio in  Italia  dell'attivita'  di
acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005,  n.  174,  recante
«Disciplina dell'attivita' di acconciatore» e del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi del mercato interno»; 
  Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del  giorno  28
ottobre 2009, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dal
richiedente  idoneo  ed  attinente  all'esercizio  dell'attivita'  di
acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto  legislativo
n. 59/2010, senza necessita' di applicare alcuna misura compensativa,
in  virtu'   della   completezza   della   formazione   professionale
documentata; 
  Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di
categoria confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti; 
  Visto che l'art. 16, comma 5  del  citato  decreto  legislativo  n.
206/2007 consente  che  le  domande  di  riconoscimento  aventi  «per
oggetto titoli identici a quelli  su  cui  e'  stato  provveduto  con
precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente  a  parere  della
conferenza dei servizi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al sig. Pasquale  Lanata',  cittadino  italiano,  nato  a  Urach
(Germania Rep. Federale) in data 15 febbraio 1983, sono  riconosciuti
i titoli di studio di cui in premessa  quale  titoli  validi  per  lo
svolgimento in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi  della
legge n.  174/2005  e  del  decreto  legislativo  n.  59/2010,  senza
l'applicazione  di  alcuna  misura  compensativa  in   virtu'   della
specificita'   e   completezza   della    formazione    professionale
documentata. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai  sensi  dell'art.  16,  comma  6  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 26 gennaio 2011 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio