IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
                           E L'INNOVAZIONE 
 
  Visto l'art. 20 del decreto legislativo 15 febbraio  2006,  n.  63,
recante: «Ordinamento della carriera  dirigenziale  penitenziaria,  a
norma della legge 27 luglio  2005,  n.  154»,  nel  testo  introdotto
dall'art. 63, comma 7, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.
150, e gli articoli 21, 22 e 23 del citato decreto legislativo n.  63
del 2006, come modificati dal decreto legislativo n.  150  del  2009,
che disciplinano il procedimento per la definizione di alcuni aspetti
del rapporto di impiego del  personale  della  carriera  dirigenziale
penitenziaria, che si conclude con l'emanazione  di  un  decreto  del
Presidente della Repubblica di «durata triennale, tanto per la  parte
economica che normativa, a decorrere dal termine di scadenza previsto
dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata
in vigore del decreto successivo»; 
  Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto  decreto  legislativo
15 febbraio 2006, n. 63, in base al quale  il  suddetto  procedimento
negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica,  composta
dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme  e
le innovazioni nella pubblica amministrazione e l'innovazione, che la
presiede, e dai Ministri della  giustizia  e  dell'economia  e  delle
finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, «...
ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative dei
funzionari individuate con  decreto  del  Ministro  per  la  funzione
pubblica  ...»,  ora  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione,  «secondo   i   criteri   generali   in   materia   di
rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego  avuto
riguardo al solo dato associativo»; 
  Visto l'art. 43 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.  165,
in  base  al  quale   si   considerano   rappresentative,   ai   fini
dell'ammissione  alla   contrattazione   collettiva   nazionale,   le
organizzazioni  sindacali  che  abbiano  nel  comparto  o   nell'area
interessata una rappresentativita' non inferiore al cinque per cento,
considerando a tal fine la media tra il dato associativo  e  il  dato
elettorale espressi, rispettivamente, dalla percentuale delle deleghe
per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale  delle
deleghe rilasciate nell'ambito considerato, e dalla  percentuale  dei
voti  ottenuti  nelle  elezioni  delle  rappresentanze  unitarie  del
personale,  rispetto  al  totale  dei   voti   espressi   nell'ambito
considerato; 
  Considerato  che  per  il  personale  della  carriera  dirigenziale
penitenziaria, ai fini del calcolo della  rappresentativita',  rileva
esclusivamente il dato associativo, cosi' come sancito  espressamente
dal richiamato art. 21 del citato  decreto  legislativo  15  febbraio
2006, n. 63, e  che,  di  conseguenza,  le  organizzazioni  sindacali
legittimate a partecipare alla  trattativa  riguardante  il  predetto
personale sono quelle che hanno una rappresentativita' non  inferiore
al cinque per cento del dato associativo; 
  Vista la nota prot. GDAP-197081 del 6 maggio 2010, con la quale  il
Ministero della giustizia ha trasmesso al Dipartimento della funzione
pubblica  i  dati  relativi  alle  deleghe  per  il  versamento   dei
contributi  sindacali,  riguardanti   le   organizzazioni   sindacali
esponenziali   degli   interessi   del   personale   della   carriera
dirigenziale penitenziaria, riferiti al 31 dicembre 2009; 
  Vista la successiva nota GDAP-0230709 del 28 maggio  2010,  con  la
quale il Ministero  della  giustizia  «...  conferma  che  il  numero
complessivo delle deleghe rilasciate dai funzionari appartenenti alla
carriera dirigenziale penitenziaria nell'anno  2009  a  favore  della
CISL-F.P.I. ora F.N.S. ammonta a 194 (CISL-FNS sigla affiliante n. 77
deleghe; SIDIPE sigla affiliata n. 117 deleghe) ...»  e  precisa  che
«... il SIDIPE ha cessato il  rapporto  di  affiliazione  con  l'O.S.
CISL-FNS a far data dal 1° marzo 2010»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008  con
il quale il prof. Renato Brunetta e' stato  nominato  Ministro  senza
portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2008  con
il quale al prof. Renato Brunetta,  Ministro  senza  portafoglio,  e'
stato  conferito  l'incarico  per  la  pubblica   amministrazione   e
l'innovazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
giugno 2008 con il quale il Ministro per la pubblica  amministrazione
e l'innovazione,  prof.  Renato  Brunetta,  e'  stato  delegato,  tra
l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «... le  iniziative  e
le misure di  carattere  generale  volte  a  garantire  la  piena  ed
effettiva applicazione ed  attuazione  delle  leggi  nelle  pubbliche
amministrazioni ...», nonche' le funzioni riguardanti,  tra  l'altro,
«... l'attuazione ... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
...»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  delegazione  sindacale  di  cui  all'art.  21  del  decreto
legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, che  partecipa  al  procedimento
negoziale per la definizione dell'accordo, per il triennio  normativo
ed economico  2010-2012,  riguardante  il  personale  della  carriera
dirigenziale penitenziaria, e' composta dalle seguenti organizzazioni
sindacali rappresentative: 
    1) FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA CISL; 
    2) FP CGIL; 
    3) D.P.S. Dirigenza Penitenziaria Sindacalizzata; 
    4) Federazione CONFSAL-UNSA; 
    5) UIL PA. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 15 dicembre 2010 
 
                                                Il Ministro: Brunetta