IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Vista la  legge  23  dicembre  1996  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  (G.U.)
n. 300 del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione Unica  del  Farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n.  232
del  4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei
medicinali innovativi la cui commercializzazione  e'  autorizzata  in
altri Stati ma non  sul  territorio  nazionale,  dei  medicinali  non
ancora autorizzati ma sottoposti  a  sperimentazione  clinica  e  dei
medicinali da impiegare per una indicazione  terapeutica  diversa  da
quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del  decreto-legge  21  ottobre  1996  n.  536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648; 
  Visto  ancora  il  provvedimento  CUF  datato   31   gennaio   2001
concernente il  monitoraggio  clinico  dei  medicinali  inseriti  nel
succitato elenco, pubblicato nella G.U. n. 70 del 24 marzo 2001; 
  Atteso che il  medicinale  istamina  dicloridrato  ha  ricevuto  la
designazione  di  farmaco  orfano  e  che  l'Azienda  produttrice  ha
provveduto a depositare in data 28 dicembre  2010  la  documentazione
necessaria per la richiesta di AIC per la stessa indicazione  di  cui
sopra, e cioe': «Terapia di  mantenimento  nei  pazienti  adulti  con
leucemia   mieloide    acuta    in    prima    remissione    trattati
contemporaneamente con interleuchina-2»; 
  Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale  patologia
la prescrizione di detto medicinale  a  totale  carico  del  Servizio
sanitario   nazionale   "nelle   more"   di    una    sua    prossima
commercializzazione sul territorio nazionale; 
  Ritenuto  necessario  dettare  le  condizioni  alle   quali   detto
medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato  provvedimento
datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
Tecnico-Scientifica (CTS) nella riunione del 23 e 24 novembre 2010  -
Stralcio Verbale n. 11; 
  Ritenuto pertanto di includere il medicinale istamina  dicloridrato
nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23  dicembre  1996
n. 648, per l'indicazione:  «Terapia  di  mantenimento  nei  pazienti
adulti con leucemia  mieloide  acuta  in  prima  remissione  trattati
contemporaneamente con interleuchina-2»; 
  Visto il decreto del Ministro del  Lavoro,  della  Salute  e  delle
Politiche  Sociali  del  16  luglio  2008,  registrato   dall'Ufficio
Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio  n.  803  in
data 18 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi  e'  stato  nominato
Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva Tecnico-Scientifica dell'Agenzia
Italiana del Farmaco; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale istamina dicloridrato e' inserito, ai sensi dell'art.
1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre  1996,  n.  536,  convertito
dalla legge 23 dicembre  1996,  n.  648,  nell'elenco  istituito  col
provvedimento della Commissione Unica del Farmaco citato in premessa.