IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Vista la  legge  23  dicembre  1996  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione Unica  del  Farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n.  232
del  4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei
medicinali innovativi la cui commercializzazione  e'  autorizzata  in
altri Stati ma non  sul  territorio  nazionale,  dei  medicinali  non
ancora autorizzati ma sottoposti  a  sperimentazione  clinica  e  dei
medicinali da impiegare per una indicazione  terapeutica  diversa  da
quella  autorizzata,  da  erogarsi  a  totale  carico  del   Servizio
sanitario   nazionale   qualora   non   esista   valida   alternativa
terapeutica, ai sensi dell'art. 1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648; 
  Vista la Determinazione dell'Agenzia Italiana  del  Farmaco  (AIFA)
datata 14 aprile 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99  del
29 aprile 2010, concernente l'inserimento, nel succitato elenco,  del
medicinale cetuximab (Erbitux),  in  assenza  di  valida  alternativa
terapeutica   disponibile,   per   il   trattamento   di    carcinomi
squamocellulari   recidivanti   e/o   metastatici    del    distretto
testa-collo,  come  terapia  di  prima  linea  in  combinazione   con
cisplatino e 5-fluorouracile; 
  Vista altresi' la Determinazione dell'AIFA del  24  novembre  2010,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287  (Serie  Generale)  del  9
dicembre 2010, con cui e' stato definito il regime di rimborsabilita'
e prezzo di vendita della specialita' medicinale Erbitux (cetuximab),
per il  trattamento  di  pazienti  affetti  da  carcinoma  a  cellule
squamose di testa e collo in combinazione con chemioterapia a base di
platino nella malattia ricorrente  e/o  metastatica,  ovvero  per  la
stessa indicazione terapeutica che ne aveva determinato l'inserimento
nel succitato elenco; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
Tecnico-scientifica (CTS)  dell'AIFA  nella  riunione  del  21  e  22
dicembre 2010, come da stralcio verbale n. 12; 
  Ritenuto pertanto di escludere il medicinale cetuximab (Erbitux) di
cui alla  Determinazione  dell'AIFA  datata  14  aprile  2010,  sopra
citata, dall'elenco dei medicinali  erogabili  a  totale  carico  del
Servizio sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il decreto del Ministro del  Lavoro,  della  Salute  e  delle
Politiche  Sociali  del  16  luglio  2008,  registrato   dall'Ufficio
Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio  n.  803  in
data 18 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi  e'  stato  nominato
Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale  cetuximab  (Erbitux),  di  cui  alla  Determinazione
dell'AIFA datata 14 aprile 2010, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
n. 99 del 29 aprile 2010, citata in premessa, e' escluso  dall'elenco
dei medicinali erogabili  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, di
conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536. 
  La presente determinazione ha effetto dal  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    Roma, 1° febbraio 2011 
 
                                          Il direttore generale: Rasi