IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
«Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni  per  il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17
maggio 1999, n. 144»; 
  Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 recante «Misure
per la maggiore concorrenzialita' nel  mercato  del  gas  naturale  e
trasferimento dei benefici risultanti ai  clienti  finali,  ai  sensi
dell'art. 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio  2009,  n.  99»  nel
seguito «Decreto legislativo»; 
  Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo che prevede che: 
    a) il soggetto  che  aderisce  all'attuazione  delle  misure  ivi
disciplinate assuma  un  impegno  vincolante,  anche  in  termini  di
caratteristiche prestazionali e tempi di realizzazione, a  sviluppare
nuove infrastrutture di stoccaggio di gas  naturale  o  a  potenziare
quelle esistenti; 
    b) le infrastrutture di stoccaggio di  gas  naturale  di  cui  al
precedente punto a) siano selezionate tra le iniziative  di  sviluppo
infrastrutturale  di  cui  all'art.  4,  commi  1  e  3  del  decreto
legislativo in modo da  rendere  complessivamente  disponibile  nuova
capacita' di stoccaggio di gas  naturale  per  un  volume  pari  a  4
miliardi di metri cubi; 
    c) l'impegno di cui al precedente punto a) possa  essere  assolto
mediante stipula di appositi contratti: 
      1.  con  imprese  di  stoccaggio  controllate,  controllanti  o
controllate da una medesima controllante,  sulle  quali  ricadra'  la
responsabilita'  per  la  puntuale  realizzazione   delle   capacita'
infrastrutturali oggetto dell'impegno  e  graveranno  direttamente  i
connessi obblighi; 
      2. con imprese di stoccaggio diverse da quelle del  punto  1  e
previa  definizione,  negli   appositi   contratti,   dei   casi   di
inadempimento e delle adeguate forme di garanzia in capo ai  soggetti
realizzatori; 
  Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo che prevede che il
soggetto  che  assume  l'impegno  vincolante   a   sviluppare   nuove
infrastrutture di stoccaggio di gas naturale o  a  potenziare  quelle
esistenti debba trasmettere al Ministero  dello  sviluppo  economico,
nel seguito Ministero, all'Autorita' garante della concorrenza e  del
mercato,  nel  seguito  Autorita'  garante,  ed   all'Autorita'   per
l'energia elettrica e il gas, nel seguito Autorita'  di  regolazione,
entro il 1° settembre di ciascun anno un piano,  o  un  aggiornamento
del piano in essere, per la realizzazione della  nuova  capacita'  di
stoccaggio selezionando le infrastrutture di cui all'art. 4, commi  1
e 3 del decreto legislativo comprensivo dei  tempi  e  dei  costi  di
realizzazione; 
  Considerato che il piano di cui al punto precedente, in  base  alle
disposizioni del citato art. 5, comma 3, del decreto legislativo,  e'
volto allo sviluppo di nuova capacita' di stoccaggio secondo  criteri
di efficacia, celerita' ed efficienza e, salvo casi  di  insuperabili
impedimenti tecnici, e' realizzato non  oltre  5  anni  dall'adesione
alle misure; 
  Visto l'art. 5, comma 4, del decreto legislativo che  prevede  che,
con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo   economico,   sentita
l'Autorita' di regolazione, e' accettato il piano di cui sopra,  e  i
relativi aggiornamenti, fermo restando l'obbligo per i  soggetti  che
realizzano  le  infrastrutture  di  stoccaggio   di   richiedere   le
autorizzazioni necessarie per la realizzazione  delle  infrastrutture
e, ove necessario, le relative variazioni  dei  programmi  di  lavoro
delle concessioni di stoccaggio interessate; 
  Considerato che, nell'accettazione del piano di cui sopra, si tiene
preferenzialmente conto dei progetti caratterizzati dal minor costo e
dai minori tempi di  realizzazione  e  che,  con  l'accettazione,  il
medesimo piano diviene vincolante per il soggetto di cui all'art.  5,
comma 1, del Decreto legislativo; 
  Viste, rispettivamente: 
    la lettera dell'Eni Spa, protocollo n. 163 del 1° settembre 2010,
con cui e' stata trasmessa al Ministero, all'Autorita' di regolazione
e all'Autorita' garante una proposta di piano per la realizzazione di
nuova capacita' di stoccaggio per oltre 4000 milioni di metri cubi; 
    la lettera del 9 settembre 2010 della Direzione generale  per  la
sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del
Ministero indirizzata all'Autorita' di regolazione con  la  quale  e'
stato richiesto il parere ai sensi dell'art. 5, comma 4, del  decreto
legislativo; 
    la lettera del 20 settembre 2010 della Direzione generale per  le
risorse minerarie  ed  energetiche  del  Ministero  indirizzata  alla
Stogit Spa con la quale sono state richieste  ulteriori  informazioni
relative ai progetti del piano; 
    la lettera della Direzione mercati dell'Autorita' di  regolazione
del 28  settembre  2010,  inviata  alla  Direzione  generale  per  la
sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del
Ministero con la quale, ai fini della formulazione del parere di  cui
al  precedente  alinea,   sono   state   richieste   informazioni   e
integrazioni al piano; 
    la  lettera   della   Direzione   generale   per   la   sicurezza
dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero
del 6 ottobre 2010 inviata all'Eni Spa e, per conoscenza, alla Stogit
Spa, all'Autorita' di regolazione nonche' al Dipartimento  Energia  e
alla Direzione generale per le risorse minerarie ed  energetiche  del
Ministero con la quale  sono  state  richieste  alcune  precisazioni,
anche  al  fine  di  tenere  conto   delle   osservazioni   formulate
dall'Autorita' di  regolazione  con  lettera  di  cui  al  precedente
alinea; 
    la lettera dell'Eni Spa del 21 ottobre 2010 con cui e' stata  tra
l'altro trasmessa al Ministero, all'Autorita' di regolazione  e  alla
Stogit Spa la nota della Stogit Spa n. 50 del 20 ottobre 2010  avente
ad oggetto «Attuazione delle misure ex art. 5, commi 1,  3  e  4  del
decreto legislativo n.  130  del  2010.  Precisazioni  richieste  dal
Ministero dello sviluppo economico.»; 
    la deliberazione 15 dicembre 2010 dell'Autorita'  di  regolazione
PAS 34/10, recante «Rilascio di parere al  Ministero  dello  sviluppo
economico ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto  legislativo  13
agosto 2010, n. 130», con la  quale  e'  stato  formulato  il  parere
favorevole relativamente alla proposta di piano  presentato  dall'Eni
Spa  seppur  con  richiesta  di  ulteriori  informazioni  integrative
relative ai progetti inseriti nel medesimo piano; 
    la lettera del  3  gennaio  2011  della  Direzione  generale  per
risorse minerarie  ed  energetiche  del  Ministero  indirizzata  alla
Stogit Spa e per conoscenza all'eni Spa, alla Direzione generale  per
la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture  energetiche
del Ministero  e  all'Autorita'  di  regolazione  con  la  quale,  in
riferimento  al  parere  dell'Autorita'  di  regolazione  di  cui  al
precedente alinea, sono state richieste  alla  Stogit  Spa  ulteriori
informazioni in relazione alla necessita' di riconciliazione dei dati
inseriti nel piano  con  i  dati  del  piano  quadriennale  trasmesso
all'Autorita' di regolazione il 2 febbraio 2010, nonche' in merito ad
alcuni aspetti tariffari; 
    la lettera del 19 gennaio 2011 di  Stogit  Spa  indirizzata  alla
Direzione  generale  per  risorse  minerarie  ed  energetiche  e  per
conoscenza    alla    Direzione    generale    per    la    sicurezza
dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche e all'Eni Spa
con al quale sono state fornite le ulteriori informazioni di  cui  al
precedente alinea; 
    la lettera del 20  gennaio  2011  della  Direzione  generale  per
risorse minerarie  ed  energetiche  del  Ministero  indirizzata  alla
Direzione generale per  la  sicurezza  dell'approvvigionamento  e  le
infrastrutture energetiche, all'Autorita' di regolazione, alla Stogit
Spa e all'Eni Spa, con la quale si segnala che  la  Stogit  Spa,  per
alcuni progetti inseriti nel piano,  dovra'  presentare  agli  Uffici
della Direzione generale per  risorse  minerarie  ed  energetiche  la
richiesta di approvazione del programma dei lavori in  concessione  e
che  tali  progetti  dovranno  essere  sottoposti  a   verifiche   di
fattibilita' tecnica nonche' a verifiche di compatibilita' ambientale
da parte del Ministero dell'ambiente, della tutela del  territorio  e
del mare, all'intesa regionale e alla procedura  di  cui  al  decreto
legislativo  17  agosto  1999,  n.  334  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Considerato che il piano  presentato,  con  le  integrazioni  e  le
informazioni  successivamente  pervenute,   comprende   progetti   da
realizzare, in gran parte, mediante esercizio in  sovrappressione  di
giacimenti  di  stoccaggio  gia'  operativi   che,   pertanto,   sono
caratterizzati da minori costi e  tempi  di  realizzazione  ma  anche
dalla necessita' di adeguate verifiche di fattibilita'; 
  Tenuto conto che l'eventuale verifica negativa di  fattibilita'  di
uno o piu' progetti in sovrappressione comporta, ai  sensi  dell'art.
5, commi 3 e 4, del decreto legislativo un aggiornamento del piano  e
la sua ulteriore accettazione con decreto del Ministro dello sviluppo
economico sentita l'Autorita' di regolazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Accettazione del piano di sviluppo 
                  di nuova capacita' di stoccaggio 
 
  1. Ai sensi dell'art. 5,  comma  4,  del  decreto  legislativo,  e'
accettato il  piano  per  la  realizzazione  di  nuova  capacita'  di
stoccaggio di gas naturale per 4060 milioni di metri cubi, di seguito
piano, proposto dall'Eni Spa con lettera protocollo  n.  163  del  1°
settembre 2010, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 5,  comma
3, del decreto legislativo, e successivamente  integrato  tramite  le
comunicazioni dell'Eni  Spa  e  della  Stogit  Spa  richiamate  nelle
premesse al presente provvedimento.  I  dati  di  sintesi  del  piano
accettato sono riportati in allegato al presente decreto. 
  2. Conseguentemente all'accettazione di cui al comma  1,  il  piano
diviene vincolante per l'eni Spa, che pertanto e' impegnata: 
    a) ai sensi dell'art. 5, comma  3,  del  decreto  legislativo,  a
realizzare  4000  milioni  di  metri  cubi  di  nuova  capacita'   di
stoccaggio  di  gas  naturale  nell'ambito  di  quella  prevista  nel
medesimo piano entro e non oltre il 1° settembre 2015; 
    b) a porre in essere le ulteriori misure  previste  dall'art.  5,
comma 1, lettere b) e  c),  del  decreto  legislativo,  nonche'  ogni
ulteriore  misura  necessaria  per  la  realizzazione   della   nuova
capacita' di stoccaggio entro il termine di cui alla lettera a). 
  3. L'accettazione del piano di cui al comma 1,  non  configurandosi
in alcun modo come un'approvazione  di  un  programma  di  lavori  in
concessione, ne'  come  un'autorizzazione  alla  realizzazione  delle
opere,  non  solleva  le  imprese  di  stoccaggio  selezionate  dalla
medesima Eni Spa, dal presentare a  questo  Ministero  e  alle  altre
Amministrazioni interessate i  necessari  programmi  e  progetti  per
l'approvazione e l'autorizzazione  relative  ai  progetti  del  piano
stesso secondo le procedure vigenti. Su detti progetti  ed  eventuali
loro varianti il Ministero  effettuera'  le  proprie  valutazioni  ed
avviera' i relativi procedimenti secondo le  ordinarie  procedure  di
legge ai fini delle loro approvazioni.