IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il Regolamento  (CE)  del  Consiglio  n.  1234/2007,  del  22
ottobre 2007, recante organizzazione comune dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM) ed in particolare  l'allegato  XIV  recante  le  norme  di
commercializzazione per i prodotti dei settori  delle  uova  e  delle
carni di pollame; 
  Visto il Regolamento (CE) della Commissione  n.  617/2008,  del  27
giugno 2008, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n.   1234/2007   del   Consiglio   con   riguardo   alle   norme   di
commercializzazione per le uova da cova e i pulcini  di  volatili  da
cortile; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria  2009  ed  in  particolare
l'art. 30, con il quale sono state disposte  sanzioni  nei  confronti
degli inadempienti alle norme recate dai sopra richiamati regolamenti
comunitari; 
  Visto il decreto ministeriale  29  settembre  1986,  relativo  agli
obblighi  delle  comunicazioni  mensili   sulla   produzione   e   la
commercializzazione delle uova da cova e dei pulcini di  volatili  da
cortile,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
Italiana n. 236, del 10 ottobre 1986; 
  Visto il decreto ministeriale 9 novembre  2001,  recante  le  linee
guida da seguire per usufruire della  deroga  alla  timbratura  delle
uova da cova prevista dalla normativa comunitaria,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275, del 26  novembre
2001; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4, comma 3; 
  Considerato che, per effetto dell'innovata  normativa  comunitaria,
occorre  rivedere  le  disposizioni  nazionali  di  recepimento   del
menzionato Regolamento (CE) n. 617/2008 e, conseguentemente, abrogare
i decreti ministeriali del 29 settembre 1986 e del 9 novembre 2001; 
  Considerato che ogni stabilimento di produzione di uova da cova e/o
di pulcini deve  essere  in  possesso  di  un  codice  distintivo  di
registrazione  rilasciato  dal  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, codice che  deve  essere  stampigliato  sulle
uova prima della loro immissione in incubazione; 
  Considerato che le  strutture  di  produzione  interessate  possono
ottenere la deroga alla stampigliatura  delle  uova  da  cova  previa
apposita richiesta da far pervenire al Ministero; 
  Considerato  che  le  strutture  di  incubazione  sono  tenute   ad
effettuare le comunicazioni mensili concernenti  il  numero  di  uova
messe ad incubare e il numero dei pulcini nati, suddivisi per  specie
e categoria e destinati  ad  essere  effettivamente  utilizzati,  per
consentire al Ministero di elaborare le informazioni  da  trasmettere
all'esecutivo comunitario; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 9 del  sopracitato  Regolamento
n. 617/2008, occorre attribuire le attivita' di controllo ad appositi
organismi, individuati nelle Regioni e Province autonome di Trento  e
Bolzano; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato le regioni e  le  province  autonome  nell'adunanza  del  16
dicembre 2010, ai sensi dell'art. 30, comma 8 della  legge  4  giugno
2010, n. 96; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Ambiti di applicazione e definizioni 
 
  1. In applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio
e n.  617/2008  della  Commissione,  il  presente  decreto  attua  le
condizioni di produzione, commercializzazione e  di  trasporto  delle
uova da cova e dei pulcini di  volatili  da  cortile  sul  territorio
italiano, comprese quelle destinate agli scambi. 
  2. Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano,  quando
previsto, anche  alla  produzione,  commercializzazione  e  trasporto
delle uova da cova e dei pulcini  di  volatili  delle  specie  minori
-quaglie, piccioni, fagiani, pernici e uccelli corridori (ratiti). 
  3. Sono  svincolati  dall'applicazione  del  presente  decreto  gli
stabilimenti di selezione e gli stabilimenti di  moltiplicazione  con
meno  di  100  volatili,  nonche'  gli  incubatoi  con  una  capienza
inferiore a 1.000 uova da cova. 
  4.  Le  definizioni  di  uova  da  cova,  pulcini,  stabilimento  e
capacita', come riportato all'art.1 del regolamento (CE) n. 617/2008,
sono le seguenti: 
    Uova da cova: le uova di volatili da cortile dei codici  0407  00
11  e  0407  00  19  della  nomenclatura  combinata,  destinate  alla
produzione di pulcini, differenziate secondo la specie, la  categoria
e il tipo  ed  identificate  in  conformita'  del  presente  decreto,
prodotte nella Comunita' o importate da paesi terzi; 
    Pulcini: i volatili vivi da cortile, di peso non superiore a  185
grammi, dei codici 0105 11 e 0105 19  della  nomenclatura  combinata,
prodotti nella Comunita' o importati da paesi terzi,  delle  seguenti
categorie: 
      a) pulcini da utilizzazione: i  pulcini  di  uno  dei  seguenti
tipi: 
        i) pulcini da carne: i pulcini destinati a essere  ingrassati
e macellati prima della maturita' sessuale; 
        ii) pulcini da produzione di  uova:  i  pulcini  destinati  a
essere allevati per la produzione di uova da consumo; 
        iii)  pulcini  per  uso  misto:  i  pulcini  destinati   alla
produzione di uova o di carne; 
      b)  pulcini  da  moltiplicazione:  i  pulcini  destinati   alla
produzione di pulcini da utilizzazione; 
      c) pulcini riproduttori: i pulcini destinati alla produzione di
pulcini da moltiplicazione; 
    Stabilimento: lo stabilimento  o  la  parte  di  stabilimento  di
ciascuno dei seguenti settori di attivita': 
      a) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui  attivita'
consiste nella produzione di uova da cova destinate  alla  produzione
di  pulcini  riproduttori,  di  pulcini  da  moltiplicazione   o   da
utilizzazione; 
      b) stabilimento di  moltiplicazione:  lo  stabilimento  la  cui
attivita' consiste nella produzione di uova da  cova  destinate  alla
produzione di pulcini da utilizzazione; 
      c) centro di incubazione:  lo  stabilimento  la  cui  attivita'
consiste nella messa in incubazione, nell'incubazione di uova da cova
e nella fornitura di pulcini; 
    Capacita': il numero massimo di uova  da  cova  che  puo'  essere
collocato contemporaneamente nelle incubatrici, escluse le sezioni di
schiusa.