IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/2007, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ed in particolare l'allegato XIV recante le norme di commercializzazione per i prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame; Visto il Regolamento (CE) della Commissione n. 617/2008, del 27 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009 ed in particolare l'art. 30, con il quale sono state disposte sanzioni nei confronti degli inadempienti alle norme recate dai sopra richiamati regolamenti comunitari; Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1986, relativo agli obblighi delle comunicazioni mensili sulla produzione e la commercializzazione delle uova da cova e dei pulcini di volatili da cortile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236, del 10 ottobre 1986; Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2001, recante le linee guida da seguire per usufruire della deroga alla timbratura delle uova da cova prevista dalla normativa comunitaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275, del 26 novembre 2001; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4, comma 3; Considerato che, per effetto dell'innovata normativa comunitaria, occorre rivedere le disposizioni nazionali di recepimento del menzionato Regolamento (CE) n. 617/2008 e, conseguentemente, abrogare i decreti ministeriali del 29 settembre 1986 e del 9 novembre 2001; Considerato che ogni stabilimento di produzione di uova da cova e/o di pulcini deve essere in possesso di un codice distintivo di registrazione rilasciato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, codice che deve essere stampigliato sulle uova prima della loro immissione in incubazione; Considerato che le strutture di produzione interessate possono ottenere la deroga alla stampigliatura delle uova da cova previa apposita richiesta da far pervenire al Ministero; Considerato che le strutture di incubazione sono tenute ad effettuare le comunicazioni mensili concernenti il numero di uova messe ad incubare e il numero dei pulcini nati, suddivisi per specie e categoria e destinati ad essere effettivamente utilizzati, per consentire al Ministero di elaborare le informazioni da trasmettere all'esecutivo comunitario; Considerato che, ai sensi dell'art. 9 del sopracitato Regolamento n. 617/2008, occorre attribuire le attivita' di controllo ad appositi organismi, individuati nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome nell'adunanza del 16 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 30, comma 8 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Decreta: Art. 1 Ambiti di applicazione e definizioni 1. In applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 617/2008 della Commissione, il presente decreto attua le condizioni di produzione, commercializzazione e di trasporto delle uova da cova e dei pulcini di volatili da cortile sul territorio italiano, comprese quelle destinate agli scambi. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano, quando previsto, anche alla produzione, commercializzazione e trasporto delle uova da cova e dei pulcini di volatili delle specie minori -quaglie, piccioni, fagiani, pernici e uccelli corridori (ratiti). 3. Sono svincolati dall'applicazione del presente decreto gli stabilimenti di selezione e gli stabilimenti di moltiplicazione con meno di 100 volatili, nonche' gli incubatoi con una capienza inferiore a 1.000 uova da cova. 4. Le definizioni di uova da cova, pulcini, stabilimento e capacita', come riportato all'art.1 del regolamento (CE) n. 617/2008, sono le seguenti: Uova da cova: le uova di volatili da cortile dei codici 0407 00 11 e 0407 00 19 della nomenclatura combinata, destinate alla produzione di pulcini, differenziate secondo la specie, la categoria e il tipo ed identificate in conformita' del presente decreto, prodotte nella Comunita' o importate da paesi terzi; Pulcini: i volatili vivi da cortile, di peso non superiore a 185 grammi, dei codici 0105 11 e 0105 19 della nomenclatura combinata, prodotti nella Comunita' o importati da paesi terzi, delle seguenti categorie: a) pulcini da utilizzazione: i pulcini di uno dei seguenti tipi: i) pulcini da carne: i pulcini destinati a essere ingrassati e macellati prima della maturita' sessuale; ii) pulcini da produzione di uova: i pulcini destinati a essere allevati per la produzione di uova da consumo; iii) pulcini per uso misto: i pulcini destinati alla produzione di uova o di carne; b) pulcini da moltiplicazione: i pulcini destinati alla produzione di pulcini da utilizzazione; c) pulcini riproduttori: i pulcini destinati alla produzione di pulcini da moltiplicazione; Stabilimento: lo stabilimento o la parte di stabilimento di ciascuno dei seguenti settori di attivita': a) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attivita' consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pulcini riproduttori, di pulcini da moltiplicazione o da utilizzazione; b) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attivita' consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pulcini da utilizzazione; c) centro di incubazione: lo stabilimento la cui attivita' consiste nella messa in incubazione, nell'incubazione di uova da cova e nella fornitura di pulcini; Capacita': il numero massimo di uova da cova che puo' essere collocato contemporaneamente nelle incubatrici, escluse le sezioni di schiusa.