IL DIRETTORE GENERALE 
per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'Universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 3 agosto  2009,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il decreto in data 3 aprile 2003, con  il  quale  l'«Istituto
Veneto di Terapia Familiare» e' stato abilitato  ad  istituire  e  ad
attivare nella sede di  Treviso,  un  corso  di  specializzazione  in
psicoterapia ai sensi del regolamento adottato  con  decreto  dell'11
dicembre 1998, n. 509; 
  Visto  il  decreto  in  data  16  giugno  2003  di   autorizzazione
all'attivazione della sede periferica di Vicenza; 
  Visto il decreto in data 26 luglio 2004 di trasferimento della sede
didattica di Vicenza; 
  Visto  il  decreto  in  data  18  luglio  2008  di   autorizzazione
all'attivazione della sede periferica di Mestre-Venezia; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   istituto   chiede
l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Treviso da
Piazzale Pistoia, 8 a via della Quercia, 2/B -, nonche' l'aumento del
numero massimo degli allievi ammissibile al primo anno di corso da 16
a 18; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del
29 ottobre 2010; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dallo Istituto sopra  indicato,  espressa  dal
predetto  Comitato  nazionale  per   la   valutazione   del   sistema
universitario nella riunione del 12 gennaio 2011 trasmessa  con  nota
prot. 16 del 12 gennaio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'«Istituto Veneto di Terapia Familiare» abilitato con  decreto  in
data 3 aprile 2003 ad istituire e ad attivare, nella sede di Treviso,
un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento
adottato con decreto  ministeriale  11  dicembre  1998,  n.  509,  e'
autorizzato a trasferire la predetta sede da Piazzale  Pistoia,  8  a
via della Quercia, 2/B.