IL DIRETTORE GENERALE 
per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'Universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 3 agosto  2009,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il decreto in data 6 dicembre 1994 con il  quale  l'«Istituto
di psicoterapia familiare e relazionale s.r.l.», e'  stato  abilitato
ad istituire e ad attivare corsi di formazione in psicoterapia  nelle
sedi di Bari e Potenza, per i fini di cui all'art. 3 della  legge  n.
56 del 1989; 
  Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale all'«Istituto
di psicoterapia familiare e relazionale s.r.l.» e'  stata  confermata
l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di  formazione  in
psicoterapia nelle sedi di Bari e Potenza, per i fini di cui all'art.
4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; 
  Visto  il  decreto  in  data  2  agosto  2001   di   autorizzazione
all'attivazione della sede periferica di Taranto; 
  Visto il decreto in data  21  ottobre  2004  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede di Potenza; 
  Visto il decreto in data 27  febbraio  2009  di  autorizzazione  ad
aumentare il numero di allievi ammissibili nella sede di Bari; 
  Visto il decreto in data 19 luglio 2010 di trasferimento e  aumento
degli allievi della sede periferica di Potenza; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   istituto   chiede
l'autorizzazione al trasferimento della sede principale  di  Bari  da
via Marchese di Montrone, 5 a via Dante Alighieri,  142.  sc.  A,  3°
piano; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del
29 ottobre 2010; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dallo Istituto sopra  indicato,  espressa  dal
predetto  Comitato  nazionale  per   la   valutazione   del   sistema
universitario nella riunione del 12 gennaio 2011 trasmessa  con  nota
prot. 16 del 12 gennaio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'«Istituto  di  psicoterapia  familiare  e   relazionale   s.r.l.»
abilitato con decreti in data 6 dicembre 1994 e  25  maggio  2001  ad
istituire e ad attivare nelle sedi di Bari e  Potenza,  un  corso  di
specializzazione in psicoterapia ai sensi  del  regolamento  adottato
con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e'  autorizzato  a
trasferire la sede principale di Bari da via Marchese di Montrone,  5
a via Dante Alighieri, 142. sc. A, 3° piano. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 25 gennaio 2011 
 
                                         Il direttore generale Tomasi