IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e  al  regolamento  (CE)  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008,  che
disciplinano gli interventi  di  soccorso,  compensativi  dei  danni,
nelle aree e per i rischi non  assicurabili  con  polizze  agevolate,
assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della Regione o Provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visti gli Orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di  Stato  nel
settore  agricolo  e  forestale  2007-2013  (2006/C319/01),   ed   in
particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della  Commissione,  del  15
dicembre 2006, concernente la concessione  degli  aiuti  di  Stato  a
favore delle piccole e medie  imprese  agricole,  ed  in  particolare
l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la  concessione  di
aiuti per la  compensazione  delle  perdite  dovute  alle  avversita'
atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali; 
  Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16
gennaio 2009 della Commissione UE; 
  Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi
avversi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei   territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo  di  solidarieta'  nazionale,
formalizzata con delibera di giunta regionale n. 3542 del 30 dicembre
2010; 
    piogge alluvionali dal 31 ottobre 2010 al 2 novembre  2010  nelle
province di Padova, Verona, Vicenza; 
    piogge persistenti dal 31 ottobre 2010 all'8 dicembre 2010  nelle
province di Verona, Vicenza; 
  Ritenuto  di  accogliere  la  proposta  della  regione  Veneto   di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta'
nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali,  nei  limiti
specificati nella citata delibera di giunta regionale; 
 
                              Decreta: 
 
  E' dichiarata l'esistenza del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate Province  per
effetto  dei  danni  alle  strutture  aziendali   nei   sottoelencati
territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche
misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo  2004,
n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile  2008,
n. 82. 
  Padova: piogge alluvionali dal 31 ottobre 2010 al 2 novembre 2010; 
    provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni
di Albignasego,  Bovolenta,  Carceri,  Casalserugo,  Cervarese  Santa
Croce, Este, Masera' di Padova, Megliadino San  Fidenzio,  Megliadino
San  Vitale,  Montagnana,  Ospedaletto  Euganeo,  Padova,  Ponte  San
Nicolo', Saccolongo, Saletto, Selvazzano Dentro, Veggiano. 
  Verona: 
    piogge alluvionali dal 31 ottobre 2010 al 2 novembre 2010; 
      provvidenze di cui all'art. 5,  comma  3,  nel  territorio  dei
comuni di Monteforte d'Alpone, San Bonifacio, Soave; 
    piogge persistenti dal 31 ottobre 2010 all'8 dicembre 2010; 
      provvidenze di cui all'art. 5,  comma  3,  nel  territorio  dei
comuni di Badia Calavena, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone,
Negrar, Ronca', Ronco all'Adige,  San  Giovanni  Ilarione,  Selva  di
Progno, Soave, Verona, Vestenanova. 
  Vicenza: 
    piogge alluvionali dal 31 ottobre 2010 al 2 novembre 2010; 
      provvidenze di cui all'art. 5,  comma  3,  nel  territorio  dei
comuni  di  Altavilla  Vicentina,  Arcugnano,   Caldogno,   Dueville,
Longare, Montebello Vicentino, Velo d'Astico, Vicenza, Villaverla; 
    piogge persistenti dal 31 ottobre 2010 all'8 dicembre 2010; 
      provvidenze di cui all'art. 5,  comma  3,  nel  territorio  dei
comuni  di  Altavilla  Vicentina,  Altissimo,  Bassano  del   Grappa,
Breganze, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Fara Vicentino, Lugo di
Vicenza, Malo, Marostica, Mason Vicentino, Molvena,  Monte  di  Malo,
Montebello  Vicentino,  Monteviale,  Montorso   Vicentino,   Nogarole
Vicentino, San Pietro  Mussolino,  San  Vito  di  Leguzzano,  Sarego,
Schio, Sovizzo, Torrebelvicino, Valdagno,  Valli  del  Pasubio,  Velo
d'Astico, Zovencedo, Zugliano. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 febbraio 2011 
 
                                                   Il Ministro: Galan