IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  271  del  19  novembre  2010,   concernente
l'approvazione dello schema di piano dei controlli,  in  applicazione
dell'art. 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,
recante la tutela delle denominazioni di origine; 
  Visto, in particolare, il termine previsto all'art.  10,  comma  4,
del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 novembre 2010, per la presentazione  all'ICQRF  da  parte
delle strutture di controllo autorizzate, entro 2 mesi dalla data  di
pubblicazione dello stesso decreto, del  piano  di  controllo  e  del
prospetto tariffario elaborati secondo gli schemi ivi allegati; 
  Viste  le  istanze  pervenute  dai  rappresentanti  della   filiera
vitivinicola volte  ad  ottenere  una  proroga  del  termine  di  cui
all'art. 10, comma 4, del decreto ministeriale 2 novembre 2010; 
  Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, del decreto  legislativo
8 aprile 2010, n.  61,  che  rende  transitoriamente  applicabili  le
disposizioni di cui ai decreti  attuativi  della  legge  10  febbraio
1992, n. 164,  nelle  more  dell'entrata  in  vigore  delle  relative
disposizioni applicative; 
  Vista la nota  prot.  A00/0031/SP9  dell'Assessorato  alle  Risorse
Agroalimentari della Regione Puglia con la quale e' stata  comunicata
la proposta, formulata dalla  Commissione  Politiche  Agricole  della
Conferenza delle Regioni riunitasi in data 13 gennaio  2011,  per  la
proroga del termine di cui all'art. 10,  comma  4,  del  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  2  novembre
2010 al 31 marzo 2011; 
  Ritenuto di poter accogliere l'istanza presentata dalla Commissione
Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine indicato  all'art.  10,  comma  4,  del  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  2  novembre
2010, e' prorogato al 31 marzo 2011. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 febbraio 2011 
 
                                                   Il Ministro: Galan