IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  20  aprile  1994,
n.348, con il quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   Denominazione   di   Origine
Controllata  «Gutturnio»  ed   e'   stato   approvato   il   relativo
disciplinare di produzione; 
  Visto il Decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del
18 luglio 1984, con il quale e' stata riconosciuta  la  Denominazione
di Origine Controllata «Colli Piacentini» ed e'  stato  approvato  il
relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; 
  Visto il decreto ministeriale datato 21 luglio 2010, con  il  quale
e'  stata  riconosciuta,  a   decorrere   dalla   corrente   campagna
vendemmiale   2010/2011,   l'autonoma   Denominazione   di    Origine
Controllata «Gutturnio» ed  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione a partire  dalla  corrispondente  tipologia  prevista  dal
disciplinare di produzione della citata preesistente Denominazione di
Origine Controllata «Colli Piacentini»; 
  Vista la motivata richiesta presentata dal  Consorzio  Tutela  Vini
D.O.C. «Colli Piacentini», intesa ad ottenere  lo  smaltimento  delle
etichette riferite alla tipologia dei vini Denominazione  di  Origine
Controllata «Colli Piacentini Gutturnio», di cui  ai  citati  decreto
del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e decreto del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste del  18  luglio  1984  e  successive
modifiche,  anche  per  le  produzioni  provenienti  dalla  vendemmia
2010/2011, relative alla citata autonoma Denominazione di Origine; 
  Ritenuta accoglibile le predetta istanza, tenuto  conto  del  fatto
che l'uso delle etichette in questione per le medesime  tipologie  di
prodotto non possono generare rischi di confusione nei confronti  del
consumatore circa l'identita' dei prodotti; 
  Ritenuto, pertanto,  l'accoglimento  della  predetta  richiesta  di
dover apportare l'opportuna rettifica del citato decreto ministeriale
21 luglio 2010; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  L'art. 2 del decreto 21 luglio 2010 richiamato in premessa, con  il
quale e' stata riconosciuta la Denominazione di  Origine  Controllata
«Gutturnio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5  agosto
2010, e' integrato dal seguente comma 2: 
  «2. Per la designazione delle partite di vino di  cui  all'art.  1,
prodotte in conformita' alle disposizioni del  relativo  disciplinare
di produzione, possono essere utilizzate, fino al 31  dicembre  2011,
le etichette riportanti il nome della corrispondente tipologia di cui
al disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 luglio 1967  e  decreto  del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste del 18 luglio 1984 e successive modifiche, come richiamato in
premessa, relativo alla Denominazione di Origine  Controllata  «Colli
Piacentini».». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 febbraio 2011 
 
                            Il direttore generale ad interim: Vaccari