IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 18 novembre 2010,
con il quale e' stato dichiarato stato di emergenza in relazione agli
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio  della
provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3908
del 24 novembre 2010; 
  Considerato che, a seguito dei predetti  fenomeni  atmosferici,  si
sono verificate esondazioni dei corsi d'acqua,  allagamenti  e  danni
alla viabilita', alle abitazioni ed alle infrastrutture, nonche'  una
situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumita'; 
  Ritenuto  necessario  adottare  sollecitamente  ogni  ulteriore   e
occorrente misura di  carattere  straordinario  e  urgente  volta  al
superamento della grave  situazione  determinatasi  in  provincia  di
Salerno in conseguenza  dell'esondazione  dei  corsi  d'acqua,  degli
allagamenti  e  danni  alla  viabilita',  alle  abitazioni   e   alle
infrastrutture, sicche' risulta assolutamente necessario  dare  corso
con la massima tempestivita' a lavori  di  ripristino  delle  normali
condizioni di vita; 
  Acquisita l'intesa delle della regione Campania; 
  Su proposta del Capo Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'Assessore ai lavori pubblici, alla difesa del  suolo  ed  alla
protezione civile della regione Campania, Commissario delegato per il
superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa,
in aggiunta alle iniziative previste  dall'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3908/2010, provvede: 
    a) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni  subiti
dalla infrastrutture; 
    b)   al   ripristino,   in   condizioni   di   sicurezza,   delle
infrastrutture  pubbliche   danneggiate,   alla   pulizia   ed   alla
manutenzione straordinaria della viabilita', degli  alvei  dei  corsi
d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, alla  realizzazione  di
adeguati  interventi  anche  non   infrastrutturali   ed   opere   di
prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza dei luoghi  colpiti
dagli eventi calamitosi; 
    c) alla predisposizione  per  piani  stralcio  e  sulla  base  di
risorse finanziarie gia'  disponibili  a  tal  fine,  ovvero  che  si
rendessero   eventualmente   disponibili   anche    a    titolo    di
cofinanziamento da parte delle Amministrazioni competenti, del  Piano
generale degli interventi indifferibili  ed  urgenti  a  salvaguardia
della pubblica incolumita',  comprensivo  della  quantificazione  dei
relativi oneri. Possono essere ricompresi nel Piano, ed  attuati  con
le procedure e deroghe di cui alla ordinanza n. 3908/2010,  ulteriori
interventi  urgenti  finanziati  dalla   Comunita'   europea,   dalle
Amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o
societa' erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del
pericolo o alla prevenzione del rischio. 
  2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative  di
cui alla presente ordinanza, si avvale  esclusivamente  degli  uffici
tecnici della Regione, nonche' della collaborazione degli enti locali
territoriali e non territoriali, e delle amministrazioni  periferiche
dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.