L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione del Consiglio del 20 gennaio 2011; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 - supplemento ordinario n. 154; Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale»), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 24 aprile 2002, L 108; Viste le linee direttrici della commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 165 dell'11 luglio 2002 (le «Linee direttici»); Vista la raccomandazione della commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la «precedente raccomandazione»); Vista la raccomandazione della commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la «Raccomandazione»); Vista la raccomandazione della commissione del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il «Codice»); Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - Supplemento ordinario n. 150, cosi' come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73; Vista la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008. (09G0100)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 luglio 2009, n. 161, in particolare l'art. 45; Vista la delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante «Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 2009, n. 99; Vista la delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010, recante «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali», disponibile nel sito web dell'Autorita'; Vista la delibera n. 497/10/CONS, recante «Procedure per l'assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2010, n. 285; Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22; Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', adottato con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002), nel testo coordinato con le modifiche introdotte da ultimo dalla delibera n. 56/08/CONS del 23 gennaio 2008 recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'accordo di collaborazione tra l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004; Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la delibera n. 544/07/CONS, recante «Mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (mercato n. 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2007, n. 273 - Suppl. Ordinario n. 242; Vista la delibera n. 159/08/CONS recante «Mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (mercato n. 18 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 maggio 2008, n. 103 - Suppl. Ordinario n. 112; Vista la delibera n. 63/09/CONS del 13 febbraio 2009 recante «Avvio del procedimento "Mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali" (mercato n. 18 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e individuazione degli eventuali obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere, ai sensi degli art. 18 e 19 del codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 marzo 2009, n. 63; Vista la delibera n. 395/10/CONS del 22 luglio 2010 recante «Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento concernente l'identificazione e l'analisi del mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (mercato n. 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 2010, n. 193, Suppl. Ordinario n. 198; Vista la delibera n. 396/10/CONS del 22 luglio 2010 recante «Proroga dei termini del procedimento per l'identificazione ed analisi del mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali», il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 agosto 2010, n. 184; Vista la delibera n. 604/10/CONS del 25 novembre 2010 recante «Proroga dei termini del procedimento per l'identificazione ed analisi del mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali», il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 dicembre 2010, n. 287; Viste le istanze di audizione pervenute da parte delle societa' Telecom Italia S.p.A. e Telecom Italia Media S.p.A.; Sentite, in data 18 ottobre 2010, le societa' Telecom Italia S.p.A. e Telecom Italia Media S.p.A.; Visti i contributi prodotti dalle societa' Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia Media S.p.A., SKY Italia S.r.l., Mediaset, S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A.; Vista la comunicazione pervenuta da parte della societa' RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.; Considerata la seguente analisi di mercato: 1. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE 1.1. Il quadro di riferimento normativo e regolamentare comunitario 1. Il quadro di riferimento normativo della presente analisi e' costituito principalmente dalle seguenti direttive entrate in vigore il 24 aprile 2002 (c.d. quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica): - direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro" 1 ; -------- 1 In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33. - direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni" 2 ; -------- 2 In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21. - direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. "direttiva accesso" 3 ; -------- 3 In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7. - direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (2002/22/CE), c.d. "direttiva servizio universale" 4 ; -------- 4 In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51. - direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati" 5 . -------- 5 In GUCE L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37. 2. Inoltre, particolare rilievo rivestono: - la Raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 17 dicembre 2007 6 ("la Raccomandazione"); -------- 6 In GUCE L 344 del 28 dicembre 2007, pag. 65. - le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002 7 (le "Linee direttrici"); -------- 7 In GUCE C 165 dell' 11 luglio 2002, pag. 6. - la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 15 ottobre 2008 8 (la "Raccomandazione sull'art. 7"). -------- 8 In GUCE L 301 del 12 novembre 2008, pag. 23. 3. Il quadro normativo sopra delineato e, in particolare, la direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e la direttiva servizio universale sono state recepite in Italia dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" 9 (di seguito, anche il "Codice"). -------- 9 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore il 16 settembre 2003. 4. La Raccomandazione, che sostituisce la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante (la "precedente Raccomandazione") 10 , ha ad oggetto i sette mercati rilevanti dei prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione ex ante. L'art. 15, comma 3 e l'art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno Stato membro, ove ricorrano particolari circostanze, possa identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepite dall'art. 18 e dall'art. 12, comma 4, del Codice. -------- 10 In GUCE L 114 dell'8 maggio 2003, pag. 45. Tale Raccomandazione individuava diciotto mercati suscettibili di regolamentazione ex ante che sono stati oggetto del primo ciclo di analisi condotte dall'Autorita'. 5. Nella nuova Raccomandazione, il mercato 18 e' stato escluso dalla lista dei mercati suscettibili di una regolamentazione ex ante. 6. Le Linee direttrici della Commissione illustrano i criteri cui le Autorita' nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorita') devono fare riferimento nell'ambito delle analisi dei mercati di cui agli artt. 14, 15 e 16 della direttiva quadro, recepiti rispettivamente dagli art. 17, 18 e 19 del Codice. 7. Il percorso che il quadro normativo comunitario delinea per l'analisi sulla concorrenzialita' dei mercati richiede che le ANR procedano dapprima alla definizione del mercato, sia con riferimento ai mercati identificati dalla Commissione come suscettibili di regolamentazione ex ante (indicati nell'Allegato della Raccomandazione") sia con riferimento ad eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale lista. 8. Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico e verificato, per i mercati non indicati nell'Allegato alla Raccomandazione, che i cd. "tre criteri" risultano soddisfatti (infra capitolo 3), le ANR procedono alla verifica dell'eventuale sussistenza, sul mercato individuato, di imprese che detengano, individualmente o congiuntamente, un significativo potere di mercato. All'esito della suddetta analisi le ANR introducono, rimuovono o modificano gli obblighi regolamentari. La definizione dei mercati rilevanti e l'analisi degli stessi devono essere condotte dalle ANR conformemente ai principi del diritto della concorrenza, tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee direttrici. Tuttavia, dal momento che cambia l'orizzonte temporale di riferimento, non si puo' escludere che, in taluni casi, i mercati definiti ai fini della regolamentazione settoriale possano non coincidere con i mercati definiti ai fini del diritto della concorrenza. Infatti, nel caso della regolamentazione, la definizione dei mercati e' sempre svolta in chiave previsionale, in quanto le ANR devono tenere conto, oltre che delle condizioni di mercato esistenti, anche della prevedibile evoluzione futura. 1.2 Il quadro di riferimento normativo e regolamentare nazionale 9. Il mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali era incluso nella lista dei mercati rilevanti identificati dalla Commissione europea nella Raccomandazione n. 2003/31 1/CE (c.d. mercato n. 18). Gli esiti dell'analisi di mercato compiuta dall'Autorita' - nell'ambito del primo ciclo di analisi di mercato - sono contenuti nella delibera n. 544/07/CONS. 10. Nella suddetta delibera, l'Autorita' ha individuato i seguenti mercati rilevanti: a) Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica analogica; b) Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica digitale; c) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre; d) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via cavo; e) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via satellite; f) Mercato locale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre; g) Mercato locale dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre. 11. Successivamente, sulla base dei risultati del triplo test effettuato in ciascuno degli ambiti succitati, l'Autorita' ha svolto l'analisi di mercato per valutare il livello di effettiva concorrenza nei seguenti mercati, nei quali venivano superati tutti e tre i criteri: a) mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica analogica; b) mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica digitale; c) mercato nazionale dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre. 12. L'Autorita' ha dunque valutato l'esistenza di un significativo potere di mercato negli ambiti individuati concludendo circa la sussistenza di una posizione dominante collettiva in capo a RAI e RTI nel primo mercato. Diversamente, negli altri due mercati, non sono state riscontrate posizioni di dominanza singola o congiunta. 13. Constatata la sussistenza di una posizione dominante collettiva in capo agli operatori succitati nel mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su piattaforma terrestre in tecnica analogica, l'Autorita', con la delibera n. 159/08/CONS, ha ritenuto di imporre a RAI e RTI obblighi in materia di: accesso; uso di determinate risorse di rete; trasparenza; non discriminazione e separazione contabile. 14. L'Autorita' ha infatti ritenuto tali obblighi proporzionati rispetto alle problematiche evidenziate in sede di analisi in quanto, mediante la coubicazione o la condivisione delle infrastrutture e la fornitura di servizi all'ingrosso di gestione degli apparati trasmissivi, le emittenti terze sarebbero state in grado di sviluppare ed integrare le proprie reti ed incrementare le relative coperture, favorendo da ultimo la competizione nel mercato. 15. In particolare, l'Autorita' ha stabilito che, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento succitato, RAI ed RTI rendessero disponibile una proposta di Offerta di riferimento per i servizi di accesso alle proprie infrastrutture. In ottemperanza a tale ultimo obbligo, le due societa' hanno pubblicato sul proprio sito web la propria offerta nei termini e con il dettaglio richiesto nella delibera stessa. 1.2.1. Gli interventi normativi in materia di disciplina del passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre Legge 6 giugno 2008, n. 101 (art. 8-novies) 16. In via preliminare, si fa presente che, secondo l'attuale regime normativo 11 , i diritti di uso delle frequenze sono assegnati agli operatori di rete che sono, generalmente, proprietari di siti e infrastrutture di trasmissione, anche se la legge consente che tali infrastrutture possano essere affittate da societa' terze (tower company), attivita' per la quale non e' richiesto alcun titolo abilitativo non essendo servizi di comunicazione elettronica. -------- 11 Cfr. decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico della radiotelevisione, con particolare riferimento all'art. 5. Per una ricostruzione storica della normativa afferente il settore televisivo si veda la delibera n. 544/07/CONS. 17. Nel caso di operatori nazionali verticalmente integrati (abilitati, cioe', sia alla gestione della rete sia alla fornitura di programmi) la legge prescrive la separazione societaria tra fornitore di contenuti e operatore di rete, cioe' la gestione di tali attivita' attraverso societa' separate, sia pure riconducibili allo stesso gruppo societario. Tale separazione, allo stato, e' prevista solo per la televisione digitale terrestre e non riguarda altre piattaforme trasmissive quali il satellite e il cavo 12 . -------- 12 In considerazione della sostanziale assenza, in Italia, di reti via cavo, si ritiene che, nel presente contesto e ai fini dell'analisi da svolgere in merito ai servizi di diffusione televisiva, sia piu' opportuno parlare di reti di telecomunicazioni fisse. 18. Il regime della televisione digitale terrestre e' completato da una serie di regole di best practices che mirano a salvaguardare gli interessi delle parti terze, quali l'obbligo di non discriminazione, per gli operatori di rete, nell'offerta di capacita' trasmissiva a soggetti terzi. 19. Cio' premesso, si ricorda che, nel luglio 2007, la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/5086 ritenendo che talune disposizioni di legge in materia radiotelevisiva derivanti dalla legge n. 66/2001, dalla legge 112/2004 (con riferimento all'art. 23) e dal decreto legislativo n. 177/2005 (art. 15) fossero in contrasto con la direttiva 2002/21/CE, con la direttiva 2002/20/CE, e con la direttiva 2002/77/CE. 20. In particolare, tali norme erano contestate nella parte in cui stabilivano la possibilita' di transitare dalla radiodiffusione analogica alla trasmissione per via digitale per le aziende che fossero, alla data di entrata in vigore della legge n. 112/04, gia' operanti in via analogica e avessero raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione 13 . Tali disposizioni, secondo la Commissione, avrebbero escluso la possibilita' di accesso al mercato delle trasmissioni per via digitale terrestre alle aziende che, sempre alla data di entrata in vigore della legge n. 112/04, non avessero trasmesso in analogico. Peraltro, sempre secondo la Commissione, le frequenze necessarie alla radiotrasmissione in via digitale non sarebbero state distribuite tra i vari operatori sulla base di criteri obiettivi e trasparenti. -------- 13 La normativa UE esclude, infatti, che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta all'autorizzazione generale. 21. Al fine di superare le censure manifestate dalla Commissione, e' stato emanato l'articolo 8-novies della legge 6 giugno 2008, n. 101, di conversione del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle comunita' europee, che ha modificato l'articolo 15 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di assegnazione dei diritti di uso agli operatori di rete a seguito dello switch-off. 22. Il nuovo articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 177/2005, introdotto dalla legge 101/2008, fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, dispone: - che la disciplina per l'attivita' di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale, soggetta al regime dell'autorizzazione generale, si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002; - la conversione delle licenze individuali per la radiodiffusione televisiva gia' rilasciate, ponendo per tale adempimento il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame; - l'abrogazione dell'articolo 25, comma 12, della legge 3 maggio 2004, n. 112; - che il trasferimento di frequenze tra due soggetti titolari di autorizzazione generale avvenga nel rispetto dell'articolo 14 del codice delle comunicazioni elettroniche e che i diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali siano assegnati, in base alle procedure definite dall'Autorita' nella delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario; - la definizione di un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze. 23. Tale normativa appare in linea con le direttive europee, nella parte in cui esse prevedono che gli Stati Membri possano adottare criteri e procedure specifici nell'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive, per raggiungere obiettivi di interesse generale. Tali procedure devono essere basate su criteri oggettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori. 24. I principi del pluralismo dei media, della promozione della concorrenza, della protezione dei consumatori, della garanzia del servizio pubblico radiotelevisivo e dello sviluppo di tecnologie innovative, rientrano tra gli obiettivi di interesse generale richiamati dal nuovo articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 177/2005, ai fini dell'individuazione dei criteri e delle procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radiotelevisive. 25. Inoltre, secondo la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni (COM/2007/0700) "Trarre il massimo beneficio dal dividendo digitale in Europa: un approccio comune all'uso dello spettro liberato dal passaggio al digitale", l'aumento dei canali di radiodiffusione dovrebbe aprire maggiori prospettive di garanzia del pluralismo dei media, di crescita della produzione di contenuti per i media e di servizi per gli spettatori piu' interattivi e di migliore qualita' ed e', pertanto, opportuno che le emittenti possano pretendere una parte equa del dividendo digitale in cambio degli sforzi e degli investimenti realizzati per lo sviluppo della tecnologia digitale. 26. Infine, in ottemperanza al disposto della legge 6 giugno 2008, n. 101, con il Decreto 10 settembre 2008, il Ministero dello sviluppo economico ha definito, al fine di rispettare il termine del 2012 fissato con legge del 29 novembre 2007, n. 222, e d'intesa con l'Autorita', un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre, con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze. Decreto legislativo n. 44/2010 27. Il 15 marzo 2010 e' entrato in vigore il decreto legislativo n. 44/2010 (c.d. "Decreto Romani") 14 , che ha introdotto alcune modifiche al Testo unico della radiotelevisione, mutandone, fra l'altro, la denominazione in "Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici" (TUSMAR). -------- 14 Il Decreto Romani, recante "Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive", pubblicato nella GU del 29 marzo 2010, n. 73, e' stato emanato a seguito di delega legislativa conferita al Governo dall'art. 26 della legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009) al fine di recepire la direttiva comunitaria Servizi Media Audiovisivi 2007/65/CE, che modifica la direttiva europea "Tv senza frontiere" 1989/552/CEE, gia' modificata con direttiva 1997/36/CE e a sua volta recentemente modificata dalla direttiva 2010/13/UE del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in GUUE del 15 aprile del 2010. 28. Il decreto ha innanzitutto offerto una nuova definizione di servizio di media audiovisivo, distinto in lineare e non lineare, maggiormente corrispondente alle innovazioni tecnologiche in corso e alle conseguenti declinazioni sui corrispondenti servizi/prodotti offerti 15 . Il decreto ha escluso da tale definizione, e quindi dall'applicazione degli obblighi previsti dal decreto stesso, alcuni servizi, quali, ad esempio, i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunita' di interesse, i motori di ricerca e le versioni elettroniche di quotidiani e riviste. Il decreto e' intervenuto anche in materia di affollamento pubblicitario, soprattutto con riferimento alla trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte di emittenti a pagamento, prevedendo, all'art. 1216 , un limite annuale a tale trasmissione che si attesta, per l'anno 2010, al 16% (14% per il 2011 e 12% a decorrere dal 2012)17 . -------- 15 L'art. 2 del TUSMAR stabilisce infatti che: "Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) del presente articolo e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il lave streaming, la trasmissione televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il near video on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) del presente articolo". 16 Che ha sostituito l'art. 38 del Testo Unico. 17 Tali limiti non trovano peraltro applicazione nei casi di annunci pubblicitari relativi a propri programmi o a "prodotti collaterali da questi direttamente derivati", agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotto. 29. Con riferimento ai canali time shifted e alla pay per view, il nuovo art. 2, comma 1, lett. g), del TUSMAR dispone che sono esclusi dalla nozione di palinsesto televisivo la "trasmissione differita dello stesso palinsesto", le "trasmissioni meramente ripetitive" e la "prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari". Si segnala, inoltre, l'introduzione di una disciplina in tema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre (LCN). L'art. 32, comma 2, del TUSMAR prevede la competenza dell'Autorita' a stabilire il piano di numerazione dei canali, sulla base dei criteri fissati dal medesimo decreto, in forza del quale le prime posizioni saranno assegnate ai canali generalisti nazionali (ossia gli ex analogici nazionali) e le altre suddivise in fasce tematiche (canali semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica e televendite), assicurando alle emittenti locali "adeguati spazi" nel primo arco di numeri. Quindi, sulla scorta del piano di numerazione predisposto dall'Autorita', il Ministero attribuira' a ciascun canale la numerazione spettante, che diverra' un elemento dell'autorizzazione, la quale potra' essere sospesa o persino revocata in caso di mancato rispetto della regolamentazione della LCN. 1.2.2. Gli interventi regolamentari in materia di disciplina del passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre Delibera n. 181/09/CONS: criteri per la digitalizzazione delle reti televisive 30. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 novembre 2008 18 , e' stato approvato il nuovo Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, con il quale sono state riservate al servizio di radiodiffusione televisiva le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V. Il numero delle frequenze, a seguito della nuova canalizzazione della banda VHF-III, e' risultato pari a 56, di cui 8 in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e V. -------- 18 Pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2008. 31. Successivamente l'Autorita', con delibera n. 181/09/CONS, ha approvato i seguenti criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive, in accordo con i principi evidenziati nel quadro normativo e sulla base delle osservazioni presentate dalla Commissione nell'ambito della procedura di infrazione gia' citata: i) in primo luogo, e' stato ritenuto opportuno prevedere l'uso della tecnica SFN (Single Frequency Network) al fine di consentire un pieno, efficiente e pluralistico utilizzo della risorsa radioelettrica e pianificare il maggior numero di reti televisive possibili in ogni area territoriale, da suddividere tra reti nazionali e reti locali; ii) prevedere 21 reti nazionali con copertura approssimativamente pari all'80% del territorio nazionale da destinare al DVB-T, ed ulteriori 4 reti nazionali da utilizzare per servizi DVB-H; iii) riconoscere un equo numero di reti digitali pianificate alle emittenti esistenti, per salvaguardare gli investimenti effettuati e per permettere a tali operatori di assicurare la continuita' dei loro servizi televisivi attualmente offerti in tecnica analogica, tenendo anche in considerazione i recenti sviluppi tecnologici come l'Alta Definizione (HD) e l'interattivita'; iv) assegnare almeno un terzo delle risorse trasmissive disponibili alle reti televisive locali analogiche da convertire in reti digitali pianificate sulla base dei medesimi principi stabiliti per le emittenti nazionali. 32. Ai sensi della delibera succitata, le 21 reti nazionali in tecnica DVB-T sono state cosi' suddivise: a) 8 reti destinate alla conversione delle attuali reti analogiche. E' stato previsto che gli operatori nazionali esistenti abbiano assegnata capacita' trasmissiva sufficiente per la trasmissione dei programmi a definizione standard ed ad alta definizione e che sia comunque garantito almeno un multiplex per operatore; b) 8 reti digitali dedicate alla conversione in tecnica single frequency delle attuali reti digitali esistenti che oggi utilizzano il sistema meno efficiente della multifrequenza. Ciascun operatore avra' diritto alla conversione delle reti digitali attualmente operanti. 33. All'esito della conversione dell'attuale sistema televisivo nazionale risultera' pertanto disponibile un dividendo nazionale di 5 reti DVB-T, oltre ad una eventuale rete DVB-H. 34. Peraltro, il guadagno di efficienza derivato dall'utilizzo della tecnica SFN ha permesso di assegnare all'emittente Centro Europa 7 la frequenza relativa al canale 8 della banda III-VHF al fine del suo esercizio in tecnica sia analogica che digitale. 35. Ai fini della procedura per l'assegnazione del dividendo digitale, nel rispetto del diritto comunitario e nazionale, la delibera ha previsto criteri specifici per il settore radiotelevisivo, con l'obiettivo di assicurare le migliori possibilita' di completamento del processo di switch-over nei tempi prescritti e di dotare il paese di infrastrutture di rete televisiva efficienti e in grado di trasportare contenuti attraenti e di pregio, in accordo con gli obiettivi di politica audiovisiva che rientrano nella competenza esclusiva di ciascuno Stato membro. 36. A tal fine, la delibera ha previsto inoltre: a) misure atte a facilitare l'ingresso di nuovi operatori nel mercato dei servizi di trasmissione; b) regole specifiche sulla procedura di gara. 37. In sintesi, il dividendo digitale verra' messo a gara (indetta dal Ministero dello sviluppo economico) con criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, tali da garantire la massima apertura alla concorrenza ed alla valorizzazione di nuovi programmi. Alla gara saranno ammessi tutti i soggetti operanti nello spazio economico europeo (SEE). 38. I cinque lotti messi a gara (cioe' 5 reti televisive nazionali) saranno suddivisi in due parti: 1) parte A, pari a tre lotti, riservata ai nuovi entranti. Non potranno presentare offerte gli operatori che hanno la disponibilita' di due o piu' reti televisive nazionali in tecnica analogica; 2) parte B, pari a due lotti, aperti a qualsiasi offerente. 39. Le eventuali offerte saranno soggette ad un tetto massimo (cap). Il cap e' fissato ad un livello tale da impedire che, in esito alla gara, un operatore possa ottenere piu' di 5 multiplex nazionali. Pertanto, nel caso di operatori televisivi che attualmente eserciscono 3 reti nazionali in tecnica analogica, il cap e' fissato a un multiplex. Nel caso dell'operatore che esercisce due reti nazionali in tecnica analogica il cap e' fissato a due multiplex. 40. Qualora uno degli operatori che attualmente gestisce 3 reti nazionali analogiche risulti, in esito alla gara, aggiudicatario di un multiplex sara' obbligato a cedere il 40% della capacita' trasmissiva di tale multiplex a terzi fornitori di contenuti indipendenti. Qualora l'operatore che attualmente ha la disponibilita' di 2 reti nazionali analogiche sia vincitore di tutti e due i multiplex del lotto B, questo sara' obbligato a cedere il 40% della capacita' trasmissiva di uno di tali due multiplex a terzi fornitori di contenuti indipendenti. 41. La previsione di un cap che limita il numero di multiplex ottenibili dagli operatori, la riserva di 3 dei 5 multiplex ai nuovi entranti o ai piccoli operatori nazionali gia' esistenti, unitamente all'obbligo di cessione del 40% della capacita' trasmissiva a terzi operatori indipendenti, sono previsioni finalizzate a consentire un effettivo ingresso di nuovi operatori nel mercato radiotelevisivo italiano, nonche' l'espansione degli operatori esistenti minori. In tale contesto, va anche ricordata l'avvenuta assegnazione di una rete ad Europa 7. 42. Sono altresi' previste una serie di importanti misure asimmetriche destinate ad aumentare il livello di concorrenza del sistema televisivo nazionale. 43. Infatti, allo scopo di facilitare la realizzazione delle reti trasmissive digitali terrestri da parte degli operatori nuovi entranti e rendere effettivo lo sviluppo in tempi ragionevoli di dette reti, un'altra misura asimmetrica prevista nella delibera e' rappresentata dall'obbligo di offerta di servizi di trasmissione a prezzi orientati ai costi da parte degli operatori esistenti che gia' dispongono di reti di estesa copertura sul territorio nazionale. 44. Tale misura si pone nel solco della regolamentazione gia' introdotta con delibera n. 159/08/CONS in esito alla precedente analisi di mercato, ma si connota per una portata piu' ampia, anche dal punto di vista temporale. 45. Nello specifico, gli operatori esistenti offriranno servizi di trasmissione, agli operatori di reti digitali terrestri nuovi entranti, per un periodo di cinque anni dalla stipula dei relativi accordi. In ogni caso, gli operatori richiedenti potranno adire l'Autorita' al fine di ottenere una pronuncia vincolante. 46. L'imposizione di un obbligo di tal fatta, il cui rispetto e' soggetto al controllo dell'Autorita', appare pertanto idoneo a consentire ad operatori terzi (nuovi entranti) di accedere alle infrastrutture trasmissive degli operatori gia' attivi sul mercato, creando un contesto competitivo piu' vivace, nonche' ad incentivare lo sviluppo di reti alternative. 47. Sulla base delle misure adottate nella delibera n. 181/09/CONS, la Commissione ha ritenuto di non adottare atti ulteriori nell'ambito della procedura di infrazione, valutando tali misure come idonee ad assicurare l'effettiva creazione di un contesto maggiormente concorrenziale, aperto all'ingresso di nuovi operatori. 48. Infine, si fa presente che la delibera in esame e' stata recepita nell'art. 45 della legge comunitaria del 2008 19 , la quale, modificando l'art. 8 novies della normativa succitata, ha fatto espresso riferimento ai criteri stabiliti in tale contesto nell'ambito della delibera stessa. -------- 19 Legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2009. Delibera n. 449/08/CONS: cessione del 40% della capacita' trasmissiva 49. Con delibera n. 449/08/CONS del 29 luglio 2008, l'Autorita' ha approvato le graduatorie dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacita' trasmissiva delle reti digitali terrestri. 50. A tal proposito, si ricorda che tale misura e' stata prevista dall'art. 2-bis della legge n. 66 del 2001 che prevede testualmente che: "Ciascun soggetto che sia titolare di piu' di una concessione televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunita' e comunque almeno il quaranta per cento della capacita' trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano societa' controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli gia' operanti da satellite ovvero via reti di telecomunicazioni fisse e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249". 51. Oggetto della riserva e' il 40% della capacita' trasmissiva di ciascun blocco di diffusione dei soggetti che sono titolari di piu' una emittente, ed i soggetti beneficiari sono sia gli operatori nuovi entranti sia le concessionarie televisive nazionali analogiche con copertura inferiore all' 80% del territorio nazionale, al fine di consentire anche a questi soggetti l'avvio della diffusione di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri. Tale previsione non e' derogata da quella relativa alla possibilita' di effettuare il cosiddetto trading delle frequenze finalizzato all'acquisto di impianti da destinare alla diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale. 52. La disposizione normativa ha avuto come obiettivo primario quello di consentire ai fornitori di contenuti indipendenti l'avvio della diffusione di programmi televisivi su frequenze digitali terrestri. I criteri per l'assegnazione della capacita' trasmissiva sulle piattaforme digitali sono stati stabiliti dall'Autorita' con delibera n. 109/07/CONS, assunta nell'ambito del programma volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnologia digitale (avviato con delibera n. 163/06/CONS). La delibera n. 109/07/CONS ha definito altresi' le modalita' di attuazione e le fasi di una procedura di selezione che e' stata gestita direttamente dall'Autorita'. 53. Al fine di individuare i soggetti che possono accedere al 40% della capacita' trasmissiva, l'Autorita' ha approvato, con delibera n. 645/07/CONS, il disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva e quindi, con la delibera n. 449/08/CONS, le graduatorie dei soggetti aggiudicatari. 54. Tale ultima delibera, in particolare, ha permesso l'accesso al 40% a operatori nuovi entranti, quali AIR P TV Development Italia s.r.l., operatore che ha acquisito le attivita' relative alla pay per view sulla piattaforma digitale di Telecom Italia Media, nonche' a Digital Tv Channels Italy S.r.l., Rete Blu S.p.a., Class Editori S.p.a., Turner Entertainment Networks, The Walt Disney Company Italia, QVC Italia S.r.l., Anicaflash S.r.l., Sitcom Societa' Italiana Comunicazione S.p.a.. Delibera n. 300/10/CONS: Piano nazionale di assegnazione delle frequenze 55. Con delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010, infine, l'Autorita' ha stabilito i criteri generali per la definizione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale. Tale provvedimento, in particolare, ha identificato il numero delle reti televisive nazionali digitali terrestri e correlate frequenze e ha disposto di riservare almeno un terzo delle frequenze pianificabili alle emittenti televisive locali, secondo i criteri indicati dalla delibera n. 181/09/CONS ( sui quali cfr. infra). 56. In particolare, il provvedimento ha individuato 25 reti nazionali digitali terrestri (e relative frequenze associate), di cui: • 16 in tecnica DVB-T, riconosciute alle emittenti esistenti secondo quanto previsto dal punto 6, lett. b) dell'all. A alla delibera n. 181/09/CONS; • 3 reti in tecnica DVB-H (con vincolo di destinazione d'uso), ai sensi di quanto previsto dal punto 6, lett. d) dell'all. A alla delibera n. 181/09/CONS; • 5 reti in tecnica DVB-T e 1 rete in tecnica DVB-H, da assegnare attraverso procedure selettive basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori (punto 6, lett. f) dell'all. A alla delibera n. 181/09/CONS. 57. La struttura di tali reti, realizzate in tecnica SFN, e' tale da garantire, per ciascuna di esse, coperture tra loro equivalenti approssimativamente pari all'80% del territorio nazionale. 58. La delibera detta, inoltre, alcune disposizioni per le specifiche esigenze del servizio pubblico radiotelevisivo, al quale e' riservato l'utilizzo di tre frequenze della banda VHF in uso esclusivo e di una frequenza in banda UHF distinta per regione. Di esse, due frequenze della banda VHF e una frequenza in banda UHF sono destinate al multiplex di servizio pubblico e una frequenza della banda VHF e' destinata per lo sviluppo di servizi televisivi innovativi (DVB-H/DVB-T2). 59. Per quanto riguarda la quota di frequenze destinata all'emittenza locale, l'identificazione di dettaglio di tali reti e' effettuata attraverso un procedimento nell'ambito del quale e' convocato dall'Autorita', d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, per ciascuna area tecnica, un tavolo tecnico con i soggetti nei confronti dei quali il procedimento e' destinato a produrre effetti, all'esito del quale l'Autorita' adotta una delibera di pianificazione per area tecnica, ferme restando le competenze del Ministero in materia di assegnazione dei diritti di uso delle frequenze stesse. 60. Infine, la delibera stabilisce che, in ciascuna area tecnica, in conformita' con quanto previsto dalla normativa vigente, le frequenze non utilizzate, quelle non necessarie e quelle non assegnate concorrono alla riorganizzazione dello spettro radio ai fini della costituzione di un dividendo digitale "esterno", in linea con gli obiettivi comunitari di utilizzazione di parte dello spettro UHF per i servizi di telecomunicazioni. 1.2.3 Gli interventi regolamentari in materia di disciplina del passaggio alla trasmissione radiofonica digitale 61. Con riferimento al quadro regolamentare per la transizione al digitale per la radiofonia si segnala la recente emanazione del "Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale" di cui alla delibera n. 664/09/CONS 20 , che ha abrogato il precedente regolamento di cui alla delibera n. 149/05/CONS. -------- 20 Emanata il 26 novembre 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 dicembre 2009, n. 298. 62. Il regolamento detta le disposizioni per promuovere, in modo equo, trasparente e non discriminatorio, lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e nel rispetto delle direttive comunitarie sulle reti e sui servizi di comunicazione elettronica, garantendo parita' di condizioni di avvio, sviluppo ed esercizio ordinario della predetta attivita' tra tutti i soggetti privati nonche' tra questi e la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo. 63. In particolare, il regolamento disciplina la tipologia e le modalita' di rilascio delle autorizzazioni, in ambito nazionale o locale, per: i) la fornitura dei programmi radiofonici numerici e programmi dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri; ii) la fornitura di servizi e dati ad accesso condizionato; iii) gli operatori di rete radiofonici, disciplinando altresi' i diritti di uso delle frequenze. Inoltre, il regolamento detta alcune disposizioni espressamente dedicate alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo. 64. Peraltro, negli ultimi due anni, sono state avviate alcune sperimentazioni delle nuove tecnologie ed, in particolare, si segnalano quelle su aree geograficamente localizzate 21 , finalizzate a sviluppare reti e servizi multimediali per la radiodiffusione sonora e ad individuare i parametri radioelettrici per la diffusione di programmi in Visual Radio DMB/DAB+. -------- 21 In particolare nelle aree di Bologna, Roma e Venezia. 1.2.4. Considerazioni finali 65. Tutto cio' premesso, la presente analisi di mercato sara' condotta tenendo a mente la finalita' di mantenere, revocare o modificare gli obblighi regolamentari attualmente vigenti, anche considerando il quadro normativo e regolamentare descritto. 66. A tal fine - non essendo il mercato incluso nella Raccomandazione - l'Autorita' deve necessariamente effettuare il c.d. triplo test al fine di stabilire se il mercato sia suscettibile, in base alle circostanze nazionali, di una regolamentazione ex ante. Un'eventuale regolamentazione ex ante potrebbe in ogni caso essere imposta solo se il triplo test risultasse soddisfatto e se l'analisi del mercato dimostrasse l'esistenza di una o piu' imprese con significativo potere di mercato. Nel caso in cui, invece, il triplo test non dovesse essere soddisfatto, non vi sarebbe necessita' di procedere ad una analisi del significativo potere di mercato. 2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE 2.1. Introduzione 67. Ai sensi dell'articolo 18 del Codice, l'Autorita', tenendo in massima considerazione la Raccomandazione e le Linee direttrici 22 , definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche. -------- 22 Cfr. Linee direttrici, capitolo 2, punti 33 - 69. 68. Nell'ambito della pratica del diritto della concorrenza, la definizione del mercato e' quel processo il cui fine e' di individuare un insieme di prodotti/servizi e loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di un determinato bisogno economico, delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento. In tal senso, il mercato rilevante presenta sia una dimensione merceologica sia una dimensione geografica. 69. Secondo una giurisprudenza consolidata il mercato del prodotto/servizio rilevante comprende i prodotti o i servizi sostituibili o sufficientemente intercambiabili, in funzione non solo delle loro caratteristiche obiettive, dei loro prezzi e dell'uso cui sono destinati, ma anche in funzione delle condizioni di concorrenza e/o della struttura della domanda e dell'offerta sul mercato in questione. Pertanto l'Autorita', oltre a considerare i prodotti o servizi sufficientemente intercambiabili per caratteristiche obiettive, prezzi e destinazione, analizza le condizioni di sostituibilita' prevalenti dal lato della domanda e dell'offerta applicando il test del monopolista ipotetico, small but significant non transitory increase in price (SSNIP test). 70. Una volta identificato il mercato del prodotto/servizio rilevante, l'Autorita' procede alla definizione della dimensione geografica del mercato, ovvero dell'area in cui i soggetti interessati sono attivi dal lato dell'offerta e della domanda dei prodotti/servizi in questione, in cui le condizioni della concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che puo' essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse. Il punto di partenza per la definizione dei limiti del mercato geografico e' analogo a quello sopra descritto per la valutazione della sostituibilita' dal lato della domanda e dell'offerta (SSNIP test), anche se - in alcuni casi - la diretta applicazione del test del monopolista ipotetico potrebbe condurre all'individuazione di mercati di ambito geografico molto ristretto, quali un singolo comune o l'area servita da una singola centrale. In tali casi e' opportuno che a prevalere sia sempre il concetto di omogeneita' delle condizioni competitive. 2.2. Il mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali nella definizione della Commissione 71. Il mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali era incluso nella lista dei mercati rilevanti identificati dalla Commissione europea nella Raccomandazione n. 2003/31 1/CE (c.d. mercato n. 18). 72. Nella Raccomandazione del 2003, il mercato n. 18 veniva descritto come afferente "i servizi di trasmissione radiotelevisiva e reti di distribuzione nella misura in cui forniscono i mezzi per la fornitura di contenuti radiotelevisivi agli utenti finali". La Raccomandazione non indicava alcun mercato al dettaglio corrispondente, posto che il servizio di trasmissione non viene, infatti, rivenduto al dettaglio, ma e' utilizzato dal broadcaster acquirente per la fornitura al pubblico di contenuti. 73. Nella precedente analisi del mercato (delibera n. 544/07/CONS), e' stato definito il mercato dei servizi diffusivi che consiste nella fornitura di capacita' trasmissiva utilizzata per diffondere i canali radiotelevisivi al pubblico, attraverso diverse piattaforme trasmissive (analogico e digitale terrestre, satellite, reti in fibra ottica o rame). In tale mercato non rientrano i servizi tecnici ausiliari di trasmissione radiotelevisiva all'ingrosso, che costituiscono un mercato distinto. 74. Come sopra esposto, tale mercato e' stato successivamente rimosso dalla lista, contenuta nell'allegato alla Raccomandazione del 2007, dei mercati rilevanti suscettibili di regolamentazione ex ante. 75. Nell'Explanatory note di accompagnamento alla Raccomandazione del 2007 la Commissione ha analizzato le diverse piattaforme trasmissive (analogico e digitale terrestre, reti di telecomunicazioni fisse, satellite, DSL) ritenendo che queste potrebbero configurare mercati separati, a livello retail, in considerazione dei fattori che incidono sull'analisi di sostituibilita', quali il prezzo, la copertura o la disponibilita' dei diversi sistemi di trasmissione, nonche' la possibilita' degli utenti finali di cambiare broadcaster o piattaforma trasmissiva. 76. A livello wholesale, la Commissione ha esposto la motivazione connessa alla rimozione del mercato dalla nuova Raccomandazione, chiarendo che, in ragione dei mutamenti intervenuti nel mercato in questione, questo non sarebbe piu' suscettibile di superare il triplo test, in particolare il secondo criterio, e quindi di richiedere l'applicazione di misure regolamentari. E' emersa infatti, a livello europeo, una maggiore competizione interpiattaforma man mano che si completa la transizione dall'analogico al digitale, allentando i vincoli di capacita' sulle diverse piattaforme. Peraltro, in ogni Stato membro, sarebbero ad oggi disponibili almeno 3-4 piattaforme digitali (i.e. terrestre, satellite, reti di telecomunicazioni fisse) capaci di competere fra loro, rispetto alle 2-3 disponibili in analogico. 77. La Commissione ha dunque rilevato non solo l'aumento dei mezzi trasmissivi disponibili, ma soprattutto una maggiore competizione fra gli stessi, soprattutto sul fronte dell'acquisizione di contenuti. Per tale motivo, nonostante l'esistenza di barriere all'entrata su tale mercato, e quindi la possibilita' che il primo criterio sia superato, considerate le predette dinamiche competitive, il secondo criterio del triplo test non sarebbe soddisfatto almeno, in generale, a livello europeo. 78. La Commissione ha altresi' posto l'accento sull'importanza di imporre obblighi di must carry (ai sensi dell'art. 31 della Direttiva quadro) nel caso in cui i servizi destinati agli utenti finali siano per lo piu' fruiti tramite rete terrestre televisiva o radiofonica, al fine di rendere disponibile un maggior numero di programmi su tali reti. Come rilevato dalla Commissione, eventuali problemi di accesso alle piattaforme trasmissive potrebbero essere dunque risolti mediante l'imposizione di obblighi di tal fatta 23 . -------- 23 Cfr. pag. 49 dell'Explanatory Note, ove si legge: "However, the principle remains that perceived problems of access to transmission platforms for specified channels and services can be addressed via Article 31 USD where they meet a general interest objective". 79. Inoltre, ai sensi dell'art. 12 della Direttiva quadro, nel caso in cui sussistano esigenze di protezione dell'ambiente, della salute pubblica o di pubblica sicurezza, in conseguenza delle quali gli operatori siano privati dell'accesso a infrastrutture di rete, gli Stati membri possono consentire la condivisione/co-locazione di reti di comunicazione elettronica proprietarie. 80. Infine, la Commissione ha ricordato come eventuali rifiuti o difficolta' di accesso alle infrastrutture essenziali possano essere affrontate a livello europeo dalle autorita' di concorrenza in applicazione della legge antitrust. 81. In conclusione, la Commissione ha ritenuto che, nella maggior parte degli Stati membri, il triplo test, ed in particolare il secondo criterio, non sarebbe soddisfatto ed eventuali problemi di accesso alle infrastrutture connessi ad obiettivi di pubblico interesse potrebbero essere affrontati e risolti mediante l'imposizione di obblighi di must-carry, per cui ha ritirato il mercato in questione dalla lista di cui alla Raccomandazione del 2007. 2.3. Descrizione tecnica dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali 82. Il mercato dei servizi diffusivi consiste nella fornitura di capacita' trasmissiva utilizzata per diffondere i canali radiotelevisivi al pubblico. In Italia, tali servizi sono principalmente erogati sulla rete terrestre e sulla rete satellitare. Dalla fine del 2003, gli operatori hanno realizzato le prime reti di diffusione terrestre in tecnica digitale, destinate a sostituire integralmente l'infrastruttura terrestre analogica. I servizi di diffusione vengono forniti anche attraverso altre piattaforme, quali quelle costituite da infrastrutture terrestri cablate a larga banda, realizzate in fibra ottica o in rame con tecnologia xDSL. 83. Come si evince dalla Direttiva accesso (art. 6, § 3), nonche' dalla Raccomandazione del 2003, nel mercato dei servizi diffusivi non rientrano i servizi tecnici ausiliari di trasmissione radiotelevisiva all'ingrosso, che costituiscono un mercato distinto. 84. Cio' premesso, verranno offerte le specifiche tecniche delle reti utilizzate per la fornitura dei servizi in questione, tenuto conto della descrizione gia' operata nell'ambito della delibera n. 544/07/CONS e delle innovazioni tecniche nel frattempo intercorse. Le reti televisive terrestri 85. Nella precedente analisi di mercato e' stata fornita un'illustrazione delle caratteristiche delle reti diffusive terrestri in tecnica analogica e digitale, cui si rimanda per eventuali approfondimenti. 86. A titolo esemplificativo, si riporta una figura (Figura 1) che illustra il funzionamento di una rete televisiva terrestre, costituita dall'insieme delle infrastrutture tecniche e delle risorse frequenziali necessarie a diffondere contenuti radiotelevisivi agli utenti finali. 87. Come emerge dalla figura, il segnale televisivo generato nel centro di produzione viene trasportato, attraverso collegamenti in ponte radio, satellitari o via reti di telecomunicazioni fisse, ai siti da dove viene irradiato il programma all'utente finale. Da ciascun sito, il trasmettitore diffonde il segnale radio nell'area coperta e viene ricevuto dagli utenti attraverso le antenne domestiche. La diffusione viene effettuata su una frequenza radio assegnata all'operatore sullo specifico sito. Figura 1 - Architettura di una rete televisiva terrestre Parte di provvedimento in formato grafico 88. Nella presente analisi, in considerazione del prossimo completo passaggio alla televisione digitale terrestre, si fornisce qualche approfondimento tecnologico inerente lo standard DVB-T e le attese innovazioni tecnologiche derivanti dello stesso. 89. Il Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T) e' lo standard del consorzio europeo DVB per la trasmissione televisiva digitale terrestre. 90. Nella trasmissione in tecnica digitale terrestre un flusso video, uno audio e uno dati sono "multiplati" insieme a costituire un flusso di programma MPEG-2 PS (MPEG2 Programme Stream). Uno o piu' flussi di programma costituiscono un flusso di trasporto MPEG-2 TS (MPEG-2 Transport Stream); tale flusso rappresenta la sequenza digitale che viene trasmessa e ricevuta nei set top box (STB) domestici. La bit rate ammessa per il trasporto MPEG-2 dipende dai parametri scelti per la modulazione: essa varia da circa 5 a circa 32 Mbps. 91. Mediante una tecnica denominata trasmissione gerarchica possono essere trasmessi contemporaneamente due diversi flussi di trasporto, allo scopo, ad esempio, di trasmettere un segnale video a definizione standard (SDTV) ed un segnale video ad alta definizione (HDTV) 24 . In ricezione, a seconda della qualita' del segnale ricevuto, il set top box puo' cercare di decodificare il flusso ad alta definizione oppure, se la qualita' del segnale ricevuto e' scarsa, passare al segnale a definizione standard (cosi' facendo, i ricevitori vicini al sito di trasmissione potranno usufruire di un segnale ad alta definizione, e tutti quelli serviti nell'area di copertura, anche i piu' distanti, potranno ricevere il segnale a definizione standard). -------- 24 In genere, il segnale a definizione standard verra' protetto maggiormente, ed il segnale ad alta definizione sara' invece protetto in misura minore. 92. Il segnale digitale viene opportunamente trasformato in un segnale analogico, grazie ad un convertitore digitale-analogico (DAC, Digital to Analog Converter), ed infine modulato a frequenza radio (VHF o UHF) dal front-end ad RF. La larghezza di banda occupata da ciascun singolo segnale DVB-T e' studiata per accomodarsi in canali larghi 5, 6, 7 o 8 MHz. 93. Il tipo di modulazione usato (OFDM) e' del tutto diverso da quello usato per le trasmissioni analogiche (sono presenti molte portanti, anziche' una portante per il video, una per il colore e una per l'audio), per cui i sintonizzatori analogici non possono in alcun modo essere adattati a ricevere questo tipo di trasmissione; questo rende necessario l'utilizzo di decoder esterni all'apparecchio televisivo, o di televisori dotati dei due tipi di sintonizzatore (finche' permarra' la situazione di convivenza di segnali analogici e digitali). 94. In ricezione, il set top box contiene tutti i circuiti necessari ad effettuare la demodulazione e la decodifica del segnale ricevuto, utilizzando tecniche duali, ovvero complementari o inverse, a quelle descritte per la trasmissione. Le specifiche tecniche del DVB-T sono riportate nella figura sottostante. Figura 2 - Funzionamento di una rete DVB-T Parte di provvedimento in formato grafico 95. Il passaggio alla tecnica digitale determina quindi la possibilita' di elaborare e comprimere dati digitali, rendendo assai piu' efficace l'uso della capacita' di rete rispetto ai segnali analogici. In generale, la tecnica digitale "consente di offrire servizi di teleradiodiffusione nuovi o comunque migliorati: programmi aggiuntivi, miglioramenti connessi ai programmi, miglioramento della qualita' dell'immagine e del suono, servizi interattivi, e di trasmissione dati, tra cui i servizi della societa' dell'informazione e di internet" 25 . In particolare, la trasmissione in tecnica digitale permette di diffondere su una stessa rete un numero maggiore di programmi. -------- 25 Cfr. Comunicazione della Commissione n.SEC(2003)992 sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale (dallo "switchover" digitale allo "switch-off" analogico), 17 settembre 2003, pag. 7. 96. In Italia, vi e' una certa sostituibilita' dal lato dell'offerta tra reti televisive analogiche e digitali. Infatti, a differenza di altri Paesi, non e' prevista alcuna distinzione nell'allocazione delle bande di frequenza al servizio televisivo analogico e a quello digitale (c.d. uso promiscuo della banda frequenziale). Sia le reti televisive analogiche che quelle digitali utilizzano, infatti, le stesse bande di frequenza (III, IV e V) 26 , non essendoci alcuno spazio frequenziale riservato, in via esclusiva, ad almeno una delle due tecniche trasmissive. -------- 26 L'unica differenza riguarda la banda I, che viene marginalmente utilizzata per le trasmissioni in tecnica analogica, mentre non viene utilizzata per quelle in tecnica digitale. 97. Inoltre, anche da un punto di vista tecnico, gli impianti impiegati per le trasmissioni analogiche possono essere usati anche per le trasmissioni televisive in tecnica digitale, salvo un processo di riconversione tecnica di tali apparati. La conversione al digitale implica infatti i seguenti processi: • Conversione in digitale degli impianti analogici utilizzando la stessa frequenza; • Utilizzo degli attuali sistemi radianti; • Utilizzo degli stessi siti per la diffusione; • Adeguamento della rete di distribuzione; • Decremento della potenza trasmessa con l'obiettivo di garantire la stessa area di copertura del segnale analogico; • Sostituzione degli apparati RF utilizzati in analogico (filtri di canale, amplificatori). 98. Dal lato della domanda, invece, la struttura del mercato risulta parzialmente differente a seconda del tipo di tecnica trasmissiva utilizzata 27 . -------- 27 Un'altra differenza risiede nel fatto che la struttura di una rete digitale puo' essere diversa da quella analogica: nel caso analogico l'ottimizzazione delle risorse frequenziali implica l'utilizzo di canali diversi in impianti vicini (le reti sono multifrequenza, ovvero MFN - Multi Frequency Network), mentre nel digitale e' preferibile l'utilizzo di uno stesso canale in impianti limitrofi (le reti possono essere isofrequenziali, ovvero SFN - Single Frequency Network). 99. Gli impianti e le frequenze individuati nel titolo abilitativo di un operatore possono essere utilizzati anche ai fini della trasmissione di programmi di fornitori di contenuti terzi nonche' di servizi interattivi. Cio' implica una netta distinzione di ruoli e funzioni tra l'attivita' di trasmissione del segnale televisivo e l'offerta di contenuti televisivi. In tale contesto, il proprietario della rete offre ai fornitori di contenuti (ed ai fornitori di servizi interattivi) capacita' trasmissiva nella propria disponibilita'. 100. Ai fini dell'evoluzione delle reti digitali in Italia sono stati determinanti sia il frequency trading 28 , sia il piano di transizione al digitale29 . A tal riguardo si osserva infatti che i principali operatori televisivi nazionali hanno cominciato ad implementare le proprie reti tramite il trading delle frequenze, che ha consentito trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni fossero impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale. Come gia' evidenziato, i principali operatori televisivi operanti in tecnica analogica hanno, quindi, sin dalla fine del 2003, condotto campagne di acquisizione di frequenze/impianti per sviluppare le proprie reti digitali su frequenze terrestri. Di conseguenza, si puo' affermare che il grado di evoluzione delle reti DTT sia stato in passato legato in modo univoco e diretto all'incremento progressivo delle operazioni di trasferimenti di impianti e rami d'azienda30 . -------- 28 Vedi D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66. 29 Previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e successive modificazioni e integrazioni. 30 A titolo di esempio si noti che mentre nel 2002 il numero di trasferimenti di impianti era stato pari a circa 90, nel 2004 tale numero e' salito a circa 300, per raggiungere il massimo (inclusi sia i trasferimenti DTT sia DVB-H) di circa 700 nel 2006, mentre gia' nel 2007 il numero era drasticamente ridotto a poche decine, diventando trascurabile nel 2008. 101. L'evoluzione delle suddette reti e' ora maggiormente connessa al piano di transizione che prevede lo spegnimento dell'analogico ed il passaggio al digitale entro il 2012. Il processo di switch-off prevede una transizione al digitale progressiva delle varie regioni italiane, divise in 16 aree, a partire dal secondo semestre del 2009 fino al secondo semestre del 2012. La prima regione in cui e' avvenuto il completamento della conversione degli impianti per la televisione digitale terrestre e' stata la Sardegna, ove tali attivita' hanno avuto luogo nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 di ottobre 2008. Successivamente, sono state digitalizzate la Valle D'Aosta, l'Alto Adige, il Trentino, il Lazio e la Campania. Gran parte delle regioni Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna vede ora in digitale Rai 2 e Rete 4, ma tali zone saranno completamente digitalizzate entro la fine del 2010, unitamente al Veneto, alla Liguria e al Friuli Venezia Giulia. Nel 2009, i cittadini coinvolti nel processo di digitalizzazione sono stati circa 14 milioni e, nel 2010, la stima totale della popolazione coinvolta e' di circa 37 milioni, pari ad oltre il 60 per cento della popolazione italiana 31 . -------- 31 Stime DGTVi. Lo standard DVB -H 102. Il DVB-H e' uno standard, adottato nel novembre 2004 dall'ETSI (European Telecommunications Standards Institute), che consente la trasmissione di contenuti audiovisivi su terminali mobili, inclusi quelli di telefonia mobile, anche con caratteristiche di interattivita'. In particolare, sul terminale DVB-H e' possibile ricevere in mobilita' contenuti televisivi quali TV digitale, pay per view, digital radio, teletext, servizi informativi; inoltre, realizzando il canale di ritorno, il DVB-H consente di fornire servizi interattivi, quali, ad esempio, la partecipazione a sondaggi, giochi e la fruizione di programmi su richiesta. Nel 2008, la Commissione ha deciso di inserire lo standard DVB-H nell'elenco degli standard ufficiali dell'UE, al fine di promuovere l'offerta armonizzata di servizi di comunicazione elettronica in tutta l'UE. 103. Lo standard DVB-H e' derivato dal DVB-T e usa lo stesso livello fisico di trasporto. Entrambi condividono lo stesso (de)modulatore del trasmettitore e del ricevitore del segnale. Il segnale del DVB-H e' "multiplato" sulla trama che viene trasmessa sulle stesse frequenze previste per il DVB-T. Tuttavia, dovendo garantire la ricezione in mobilita' e da terminali posizionati anche indoor, la trasmissione in DVB-H deve soddisfare dei requisiti tecnici aggiuntivi. In particolare, al fine di supportare i dispositivi mobili e la ricezione in movimento, lo standard DVB-H prevede ulteriori caratteristiche quali il risparmio di batteria, una maggiore robustezza, un handover facilitato - che consiste nel limitare l'interruzione del segnale in caso di spostamento tra aree di copertura diverse - nonche' altre specificita' quali la mobilita' con un alto datarates, la ricezione con singola antenna e le reti SFN (single frequency). 104. La presenza di tali dotazioni ulteriori e' garantita attraverso l'adozione delle seguenti soluzioni: il time slicing, necessario a ridurre il consumo di batteria e a facilitare l'handover 32 , il MPE-FEC (Multi-Protocol Encapsulator/Forward Error Correction), ossia un protocollo di correzione dell'errore necessario ad incrementare la tolleranza al rumore e la robustezza, e la caratteristica di modulazione 4K-mode, adatta per la trasmissione su terminali mobili. Queste soluzioni (il time slicing, il MPE-FEC e l'introduzione, nel modulatore del DVB-T del 4K-mode e del DVB-H Transmission Parameter Signalling) devono essere incorporate sia nell'apparato trasmittente, ossia il multiplex, che nei terminali mobili riceventi. -------- 32 In particolare, il time slicing, che consente di ridurre il consumo della batteria di circa il 90-95%, e' una "multiplazione" di servizi realizzata attraverso un multiplex a divisione di tempo. In altri termini, tale tecnologia consente la trasmissione periodica di dati in burst. Ad esempio, i dati video o audio, che generalmente rappresentano un contenuto da 1 a 5 secondi, arrivano con un singolo burst; durante i periodi di interarrivo tra due burst, il tuner contenuto nel terminale mobile e' inattivo, consentendo una riduzione del consumo di potenza. Inoltre, i dati inviati in burst vengono memorizzati e trasmessi di continuo, di modo che l'utente non noti il periodo di inattivita'. 105. Le bande di frequenza utilizzabili per il DVB-H sono le stesse previste dallo standard europeo per l'uso della televisione digitale terrestre (VHF e UHF) e, in particolare, la III, la IV e la V banda. Tuttavia, le frequenze piu' adatte per la trasmissione in DVB-H sono considerate prevalentemente quelle comprese nella banda IV UHF e in parte della V UHF, tra 470 MHZ e 650 MHZ. Tali frequenze, infatti, sono sufficientemente basse da consentire una propagazione a lunga distanza e sufficientemente elevate da evitare interferenze. La gamma di frequenze indicata, infatti, minimizza l'interferenza potenziale sul ricevitore tra la ricezione DVB-H e le trasmissioni GSM/UMTS. In alternativa, l'uso della banda III (VHF), sebbene possa richiedere l'estrazione di una piccola antenna dal ricevitore mobile, presenta consistenti vantaggi dal punto di vista propagativo. 106. In linea di principio, e' possibile realizzare la condivisione dello stesso multiplex tra la trasmissione in standard DVB-T e DVB-H. In particolare, nella c.d. trasmissione in modalita' gerarchica, il flusso HP (ad alta priorita') porta il segnale per l'utenza mobile, che richiede una modulazione piu' "robusta", mentre il flusso LP (a bassa priorita') trasporta il segnale per l'utenza fissa. Tuttavia, l'utilizzo dello stesso multiplex per il DVB-T e il DVB-H implicherebbe alcune inefficienze, che si tradurrebbero in una riduzione del numero di canali trasmessi e in una piu' facile attenuazione del segnale, con la conseguente necessita' di disporre di piu' siti 33 . -------- 33 Sotto il profilo tecnico, infatti, occorre rilevare che la soluzione "mista" comporterebbe l'applicazione al DVB-H delle modulazioni proprie del DVB-T (ossia 64 o 16 QAM, Quadrature Amplitude Modulation); considerato, infatti, che la modulazione adatta alla trasmissione in DVB-H (QPSK ½ - Quadrature Phase Shift Key) e' differente rispetto a quella del DVB-T, ossia piu' robusta e con livelli di copertura maggiore, anche se implica una ridotta capacita' trasmissiva, l'applicazione della modalita' DVB-T comporterebbe la pianificazione con un numero di siti estremamente elevato con conseguente innalzamento degli investimenti di rete. Inoltre, come si e' visto, per il DVB-H e' suggeribile l'uso del modo trasmissivo 4K contro il 2K o 8K del DVB-T, cosi' da esaltare le prestazioni di qualita' di segnale. Occorre in ultimo rilevare che, in ogni caso, l'applicazione della modalita' gerarchica richiede un aggiornamento dei decoder in possesso degli utenti DVB-H. Una volta predisposto il multiplex alla trasmissione in standard DVB-H, per utilizzare la rete in modo dedicato con tale standard, ovvero passare da una soluzione mista ad una soluzione dedicata, e' sufficiente estendere la trasmissione in standard DVB-H a tutti i canali possibili del multiplex. Disponendo di un multiplex dedicato, e' possibile trasmettere fino a 15-20 programmi per ciascun flusso "multiplato". 107. Per quanto riguarda l'architettura di rete per la trasmissione dello standard DVBH, l'utilizzo dei siti tipici dei broadcaster, collocati in posizione elevata, puo' non essere sufficiente per assicurare una adeguata copertura indoor, specialmente in ambienti urbani. Cio' in considerazione sia delle attenuazioni di segnale introdotte quando il servizio viene fruito indoor o in contesti fortemente urbanizzati, sia del fatto che il punto di ricezione del terminale mobile e' localizzato mediamente intorno ai 1,5 metri dal livello del suolo. Pertanto, in aggiunta al primo livello di rete, realizzato a monte con trasmettitori di alta potenza, posti nei siti dei broadcaster, e tecnicamente equivalente ad una rete DVB-T, e' necessario, in particolare nei centri urbani, un secondo livello di rete atto ad integrare la copertura, specialmente in ambienti indoor. Tale secondo livello di rete e' costituito da trasmettitori di bassa potenza, i c.d. gapfiller, posizionati nelle citta', in isofrequenza, con l'ombrello di copertura del trasmettitore a monte. In linea di principio, i gap-filler possono essere posizionati nei siti utilizzati per le infrastrutture di rete mobile. 108. Inoltre, va rilevato che per la fornitura di servizi interattivi in tecnologia DVB-H, quali ad esempio la personalizzazione dell'uso dei programmi fruiti, e' necessaria la realizzazione del canale di ritorno. Tale canale di ritorno puo' essere fornito dalle reti mobili GSM/UMTS. Oltre a consentire la fornitura di servizi interattivi, il canale di ritorno consente la funzione di autenticazione e fatturazione dei contenuti offerti al cliente dell'operatore mobile. 109. Per queste considerazioni, una rete DVB-H presenta un carattere "ibrido" tra una rete broadcaster e una rete di telefonia mobile 34 . -------- 34 Oltre allo standard DVB-H, si sono sviluppate anche altre tecnologie di broadcasting su terminali mobili, quali, ad esempio, il Digital Multimedia Broadcast (DMB), che utilizza lo standard Digital Audio Broadcast (DAB) Eureka-147 con una correzione di errore aggiuntiva; lo standard Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB-T), sviluppato in Giappone per la trasmissione digitale terrestre; il MediaFLO, un sistema proprietario sviluppato da Qualcomm. Attualmente il DVB-H e' lo standard piu' utilizzato per la televisione mobile nell'UE. In alcuni paesi europei (Italia, Finlandia, Austria, Francia, Svizzera e Spagna) il lancio commerciale e' gia' stato effettuato e nei restanti paesi europei sono in corso prove e sperimentazioni. In termini prospettici si segnala l'evoluzione dello standard DVB-HS (Digital Video Broadcasting-Handheld) in banda S per utilizzo satellitare. 110. Pertanto, un operatore di rete digitale pianifica la propria rete a seconda della tipologia di servizi che intende offrire. Allo stato, infatti, chi fornisce servizi di trasmissione televisiva in tecnica DVB-T presenta una rete completamente differente da chi fornisce i medesimi servizi in DVB-H e non potrebbe offrire tale servizio se non modificando sostanzialmente la rete (ad es. introducendo nuovi siti, integrando la rete con i gap-filler, etc.). Allo stesso modo, i costi di riconversione da una rete DVB-H a una DVB-T sono, allo stato, assai onerosi. La rete radiotelevisiva satellitare 111. Considerato che non vi sono stati significativi cambiamenti tecnologici, per la descrizione tecnica di una rete satellitare si rimanda al §134 e ss. della delibera n. 544/07/CONS. 112. Recentemente, il gruppo DVB ha definito uno standard di seconda generazione (DVB-S2), che rappresenta l'evoluzione dello standard DVB-S, gia' descritto nella citata delibera. Il nuovo standard, grazie all'utilizzo di tecniche di codifica dell'errore e di modulazione del segnale trasmesso piu' sofisticate, risulta essere piu' efficiente del precedente e sara' prevalentemente utilizzato per una trasmissione piu' efficiente dei servizi diffusivi di TV a definizione standard (SDTV, Standard Definition TeleVision) e ad alta definizione (HDTV, High Definition TeleVision), come del resto gia' avviene per la diffusione satellitare da alcuni transponder della flotta satellitare di Eutelsat per alcuni segnali diffusi dall'operatore SKY Italia. La rete radiofonica terrestre 113. Le trasmissioni radiofoniche terrestri sono realizzate su scala nazionale e locale utilizzando diverse bande di frequenze e differenti modulazioni, quali la modulazione di frequenza (MF) e la modulazione di ampiezza (AM). Le trasmissioni in modulazione di frequenza avvengono nella banda 87.5÷108.0 MHz della gamma VHF, mentre quelle in modulazione di ampiezza avvengono nelle gamme di frequenza delle onde lunghe (30÷300 kHz), onde medie (300 kHz ÷3 MHz) e onde corte (3 MHz ÷30 MHz). La trasmissioni in modulazione di ampiezza su onde medie e' ad oggi quasi inutilizzata, poiche', avvenendo su frequenze molto basse, richiede una enorme potenza e grandi antenne per ottenere risultati soddisfacenti. Tuttavia, oggi la banda FM e' pressoche' satura e non consente a nuovi soggetti di accedervi, mentre quella AM risulta piu' libera, per cui alcune emittenti la stanno utilizzando. 114. Le reti radiofoniche presentano, da un lato, delle analogie con le reti televisive terrestri e, dall'altro, delle differenze. Come nel caso della rete televisiva terrestre, la rete e' costituita da un insieme di siti e di frequenze (bacini) che coprono una parte del territorio; ogni canale analogico e' in grado di trasmettere un solo programma radiofonico. Inoltre, nella radiofonia vi e' una sostanziale integrazione verticale per quanto riguarda gli operatori di rete e i fornitori di contenuti. Infine, anche in questo mercato esiste un elevato numero di emittenti locali (circa 1.500 emittenti), distribuito su tutto il territorio nazionale. 115. Le differenze sostanziali tra le reti diffusive radiofoniche e quelle televisive consistono nella maggiore ampiezza della copertura del segnale radio, che consente una copertura su scala nazionale con un numero limitato di siti, e nella minore direzionalita' del segnale, che riduce i vincoli nel posizionamento delle antenne trasmissive. 116. L'Autorita', con la delibera 266/06/CONS del 16 maggio 2006, nel dettare la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali televisive terrestri verso terminali mobili con standard DVB-H, ha previsto anche l'opportunita' di valutare l'avvio di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale attraverso gli ulteriori standard disponibili, per tenere conto dell'evoluzione del settore, nel rispetto del principio di "neutralita' tecnologica". 117. In questo contesto sono emersi come nuovi standard, a livello internazionale, il DMB quale evoluzione del DAB, l'IBOC e il DMR. 118. Il DMB e' bastato sullo standard Eureka 147 usato gia' nel T-DAB. Esistono attualmente due sistemi cosiddetti DMB basati su approcci differenti, ma con caratteristiche simili, il T-DMB sviluppato in Corea e il DAB-IP sviluppato in Europa. Tali standard prevedono l'utilizzo delle frequenze radio terrestri in banda VHF III e/o in banda L (T-DMB/DAB-IP) e l'eventuale utilizzo di sistemi satellitari in banda L (S-DAB) 35 . -------- 35 Entrambe le tecnologie sono basate sullo standard Europeo ETSI EN 300 401 del T-DAB. Il DMB nella variante coreana e' gia' stato lanciato commercialmente in Corea, Germania e Cina. Il DAB-IP e' stato lanciato nel Regno Unito nel 2006. 119. Le principali caratteristiche dei sistemi Eureka 147-DMB sono: i) Utilizzo dei sistemi innovativi di codifica audio/video rivolti alla ricezione mobile; ii) Compatibilita' con le reti T-DAB: i segnali T-DAB possono essere trasmessi con l'infrastruttura di rete esistente e i ricevitori DMB possono ricevere anche i programmi T-DAB; iii) Basso assorbimento elettrico dei terminali; iv) Elevatissima robustezza rispetto ai disturbi nella ricezione; v) Possibilita' di servizi dati IP; vi) Possibilita' di realizzare estese reti SFN e K-SFN, permettendo un uso efficiente dello spettro radioelettrico. 120. L'IBOC e' uno standard usato negli USA per la trasmissione radiofonica digitale in ambito locale. 121. Il DRM - Digital Radio Mondiale, e' stato inizialmente sviluppato per digitalizzare le frequenze da 0 a 30 MHz e si discute di una sua possibile evoluzione applicativa nelle bande superiori. 122. Parallelamente, e' stata introdotta a livello internazionale (ad es. in Francia e Gran Bretagna) la tecnica di compressione del segnale sonoro definita MPEG 4, che ha una maggiore efficienza dell'attuale MPEG 2, potendo contenere, in un singolo blocco, molti piu' programmi audio, video o dati rispetto all'attuale tecnica. Le reti di diffusione televisiva via reti di telecomunicazioni fisse 123. La tecnologia utilizzata prevalentemente per la trasmissione di programmi televisivi via reti di telecomunicazioni fisse si basa su protocollo IP e tale tipo di televisione e' comunemente denominata IPTV (Internet Protocol Television 36 ). Al fine di fruire di tale servizio, l'utente deve possedere una connessione ADSL e un decoder per il collegamento con il proprio apparato televisivo. -------- 36 Si fa presente che ad oggi vi sono anche altre modalita' di fruizione della televisione attraverso internet (web tv), che non assumono rilevanza i fini della presente analisi in quanto non incidono sul mercato di riferimento wholesale dei servizi di diffusione televisiva. 124. In particolare, la televisione su Internet (IPTV) si configura come una piattaforma digitale i cui contenuti/servizi sono veicolati attraverso banda larga su una rete IP chiusa, gestita dal fornitore di servizio, vale a dire dagli operatori di telecomunicazioni. Pertanto, per l'IPTV, non esiste uno standard aperto ed ogni operatore utilizza uno standard proprietario. 125. Una piattaforma IPTV utilizza tre segmenti di rete: la rete di accesso, la rete backbone e la content delivery network (CDN), cioe' la rete per la distribuzione dei contenuti, per lo piu' composta da elementi logici. La CDN include degli elementi detti content delivery server, in cui risiedono i contenuti da erogare, che possono essere distribuiti a livello territoriale fino al singolo PoP. Questi stessi server si occupano poi di tracciare la fruizione dei contenuti da parte dei clienti e comunicare con i sistemi di commercio elettronico e di fatturazione. I servizi lineari sono effettuati in modalita' multicast mentre per i servizi non lineari (VOD, NPVR, etc.) e' utilizzata la modalita' unicast. Figura 3 - Architettura semplificata IPTV Parte di provvedimento in formato grafico 126. Le reti che riguardano il segmento di backbone nazionale (WAN: wide area network) e quello della distribuzione cittadina (MAN: metropolitan area network) sono state realizzate utilizzando tecnologie di trasporto ottiche basate su DWDM (dense wavelength division multiplexing) e SDH (synchronous digital hierarchy) 37 . Dalla interconnessione delle reti metropolitane nasce la rete WAN che connette tra di loro le citta' italiane. -------- 37 I sistemi DWDM consentono la multiplazione di canali ottici di lunghezza d'onda differente sulla stessa fibra ottica e l'utilizzo di una multiplazione sincrona, mentre la tecnologia SDH permette di inserire (disinserire) flussi a bassa velocita' (ad esempio pari a 4 Mbit/s) in flussi ad alta velocita' (ad esempio pari s 2.4 Gbit/s). 127. In via esemplificativa, nella seguente figura si fornisce l'esempio della rete WAN per l'offerta dei servizi di un operatore: Figura 4 - Architettura WAN (rete a lunga distanza) Parte di provvedimento in formato grafico 128. Le dorsali che collegano le citta' italiane coperte dal servizio sono interconnesse tramite PoP IP di lunga distanza che permettono la trasmissione e ricezione di flussi dati ad altissima velocita' ed effettuano le funzioni di routing. 129. Le reti metropolitane presentano una gerarchia di tipo ad "onion" a tre strati (layer) come descritto nella seguente figura: Figura 5 - Architettura della rete Metropolitana Parte di provvedimento in formato grafico 130. Lo strato piu' interno, il Core Layer, rappresenta il nocciolo della struttura e garantisce l'erogazione di servizi di dorsale IP tramite i PoP IP di lunga distanza sui quali si attesta la terminazione del cavo in fibra ottica. Tale strato garantisce quindi l'interconnessione delle reti MAN dando luogo alla rete WAN. Il Concentration Layer raccoglie il traffico IP ed esegue la concentrazione verso servizi di switchning core. Infine, lo strato piu' esterno, l'Access Layer e' lo strato accessibile dagli utenti finali. 131. Il segmento di accesso puo' essere realizzato sia in fibra ottica sia utilizzando il doppino in rame sfruttando le tecnologie trasmissive xDSL. La particolare architettura della rete in rame e le sue caratteristiche la rendono, infatti, idonea ad essere utilizzata, attraverso le tecnologie xDSL, per la diffusione di contenuti televisivi. Nel caso di clienti residenziali il traffico e' raccolto tramite anelli in fibra ottica (Gigabit Ethernet) che fanno capo a dei MiniPop a loro volta connessi ai PoP. Ogni MiniPoP serve tipicamente 36 anelli residenziali e per ogni anello residenziale ci sono tipicamente 10 switch condominiali. 132. La seguente figura fornisce una descrizione della architettura di accesso: Figura 6 - Architettura Rete di Accesso Parte di provvedimento in formato grafico 133. La piattaforma IPTV, a differenza di quella satellitare e digitale terrestre, e' in grado di consentire agli utenti finali di fruire dei cosiddetti servizi di video-on-demand (VOD). Grazie a tali servizi, gli utenti possono richiedere contenuti televisivi specifici, svincolati da un palinsesto predeterminato e fruibili in qualsiasi momento essi desiderino. Inoltre, la rete IP, essendo caratterizzata da un "canale di ritorno" grazie al quale gli utenti possono trasmettere informazioni oltre che riceverle, offre agli utenti finali un maggiore grado di interattivita' rispetto al digitale terrestre, al punto che lo stesso telespettatore non si limita a svolgere un ruolo passivo, ma agisce di persona nella scelta, seppur limitata a una library predefinita, del programma che intende vedere. 134. L'evoluzione tecnologica per la IPTV e' funzione dell'evoluzione delle tecnologie di accesso alla rete e della tecnologia utilizzata per il backbone (IP/MPLS). Le prime offerte IPTV erano basate su soluzioni ADSL (anche se Fastweb offriva anche accessi in fibra ottica), mentre attualmente la soluzione tecnologica utilizzata per l'accesso e' l'ADSL2 e ADSL2+. Per quanto riguarda il futuro, le soluzioni da adottare comprendono la tecnologia VDSL e l'utilizzo di accessi diretti in fibra ottica. La copertura delle reti e' localizzata principalmente nelle zone urbane e nelle aree a vasta densita' di popolazione. In ogni caso, si riscontra che l'evoluzione e' direttamente imputabile allo sviluppo della rete fissa in tecnologia IP sulla quale sono veicolati i servizi IPTV. 2.4. Soggetti attivi dal lato della domanda e dell'offerta Servizi di diffusione radiotelevisiva su reti terrestri 135. Come gia' evidenziato, mentre i servizi di broadcasting analogico sono caratterizzati dall'autoproduzione degli operatori televisivi, la trasmissione in tecnica digitale, in quanto permette di diffondere su una stessa rete un numero maggiore di programmi, comporta una distinzione di ruoli e funzioni tra l'attivita' di trasmissione del segnale televisivo e l'offerta di contenuti televisivi. In tale contesto, il proprietario della rete digitale offre l'accesso al proprio multiplex ad una pluralita' di soggetti (fornitori di contenuti e fornitori di servizi interattivi), sia sottoposti al medesimo controllo sia indipendenti. 136. Il passaggio alla tecnica digitale appare, dunque, idoneo a determinare un sostanziale mutamento nella struttura di mercato, introducendo una possibilita' di accesso alle reti da parte dei fornitori di contenuti televisivi. Cio' vuol dire, in sostanza, che questi ultimi, se sprovvisti di una propria rete, non possono operare nelle trasmissioni in tecnica analogica, ma possono invece entrare nel mercato televisivo digitale per mezzo dell'accesso ai multiplex nella disponibilita' degli operatori di rete. 137. Cio' premesso, la domanda di servizi diffusivi proviene quindi da due tipologie di soggetti: a) i fornitori di contenuti appartenenti al medesimo gruppo dell'operatore di rete, che usufruiscono della capacita' trasmissiva messa a disposizione sul multiplex digitale; b) i fornitori di contenuti indipendenti, che negoziano il proprio accesso alla capacita' trasmissiva con gli operatori di rete. 138. Per quanto riguarda gli operatori attivi dal lato dell'offerta di capacita' trasmissiva, attualmente il numero di Mux a livello nazionale e' pari a 8 con coperture comprese tra circa il 50 ed il 90 per cento, e con un numero complessivo di trasmettitori pari ad alcune migliaia. Le reti digitali terrestri sono utilizzate per veicolare programmi televisivi e servizi sia in chiaro sia a pagamento. 139. Per quanto riguarda la programmazione televisiva disponibile sulla televisione digitale terrestre, ad un'offerta iniziale solo free, si sono aggiunte diverse offerte a pagamento, per un totale complessivo di oltre 70 contenuti. La seguente tabella riporta per ogni mux i programmi televisivi trasmessi in chiaro e a pagamento (senza contare i nuovi canali trasmessi solo nelle aree all digital). Tabella 1 - Programmi televisivi e radiofonici trasmessi dai MUX con copertura nazionale Parte di provvedimento in formato grafico 140. Esiste infine un'ampia offerta di contenuti da parte dell'emittenza locale che trasmette programmi televisivi in tecnica digitale per tutta la giornata e/o in parte della giornata ad orari prefissati. Servizi di diffusione radiotelevisiva in tecnologia DVB -H 141. In Italia, le reti mobili con tecnologia DVB-H sono state implementate a partire dalla meta' del 2006, e attualmente sono operativi 2 multiplex, rispettivamente di 3lettronica Industriale e Elettronica Industriale. 142. Dal lato della domanda, gli operatori di telefonia mobile acquistano capacita' trasmissiva dagli operatori di rete, necessaria per la fornitura di contenuti via terminale mobile. Infatti, i gestori delle reti di telecomunicazioni mobili dispongono gia' di una base clienti, nonche' di una rete cellulare utilizzabile per l'offerta di servizi a clienti in mobilita' (l'operatore mobile fornisce infatti il canale di ritorno, attraverso il quale e' possibile fornire servizi interattivi e permettere l'autenticazione e la fatturazione del cliente). 143. Dal lato dell'offerta vi sono gli operatori che hanno predisposto una rete dedicata alla fornitura di contenuti audiovisivi in tecnica DVB-H. A livello nazionale, la capacita' trasmissiva sul multiplex di 3lettronica Industriale e' utilizzata dall'operatore H3G, facente parte del medesimo gruppo, mentre Elettronica Industriale, che ha acquisito nel 2006 la rete di Europa Tv per destinarla al DVB-H, ha stipulato accordi con TIM e Vodafone per la cessione di capacita' trasmissiva su tale multiplex 38 . -------- 38 Cfr. il provvedimento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato C/7493 RTI/Europa TV, in Bollettino n. 13/2006. Servizi di diffusione radiotelevisiva su reti satellitari 144. Dal lato dell'offerta, il mercato della capacita' satellitare in Europa e' dominato da due operatori, Eutelsat ed Astra, che detengono congiuntamente una quota superiore al 90% del mercato. Eutelsat e' nato come consorzio tra pubbliche amministrazioni nel settore delle telecomunicazioni di Paesi europei ed e' stato poi trasformato in una societa' privata. Dalla posizione orbitale 13° Est sull'arco equatoriale, Eutelsat - per il servizio di diffusione televisiva via satellite - mette in campo una flotta di 5 satelliti denominati "Hot Bird™", che costituiscono un cosiddetto "polo di ricezione diretta". La flotta Hot Bird™ dell'operatore Eutelsat trasmette oltre 800 programmi televisivi ed oltre 400 programmi radiofonici. 145. La seconda piattaforma satellitare e' la SES ("Societa' Europea di Satelliti"), con sede in Lussemburgo. La SES nasce nella meta' degli anni '80 ed inizia ad operare concretamente negli anni '90 nel campo della diffusione diretta da satellite con il sistema satellitare Astra. Attualmente, la flotta Astra e' composta da 7 satelliti posizionati a 19,2° Est sull'arco equatoriale. Per ambedue le piattaforme il posizionamento su piu' "slot" orbitali consente il riuso delle stesse frequenze per ciascuna posizione orbitale. 146. Dal lato della domanda, le piattaforme televisive satellitari acquistano capacita' trasmissiva al fine di offrire contenuti televisivi sia a pagamento sia free. 147. Per quanto riguarda le offerte a pagamento, il maggiore operatore presente sul mercato italiano e' SKY Italia. La sua offerta comprende oltre 180 canali tematici video e circa 40 canali audio raggruppati in diversi pacchetti sottoscrivibili con la formula dell'abbonamento periodico. La sottoscrizione dei diversi pacchetti offre agli utenti la possibilita' di acquistare anche singoli eventi in pay per view. 148. Le recenti offerte free hanno registrato un ulteriore incremento negli ultimi mesi in seguito al lancio della nuova piattaforma satellitare Tivu' Sat da parte della societa' Tivu' S.r.l, societa' partecipata da Rai, Mediaset,Telecom Italia Media, Aeranti Corallo e FRT TV locali, costituita nel 2008. 149. Esiste infine un'offerta satellitare in chiaro che comprende numerosi programmi in lingua italiana diffusi tramite la flotta satellitare Eutelsat. Servizi di diffusione radiotelevisiva via reti di telecomunicazioni fisse 150. In via preliminare, si evidenzia che la Commissione ha analizzato i mercati nei quali l'operatore incumbent rappresenta l'unica fonte di fornitura di un servizio a livello wholesale. In tali casi, l'operatore potrebbe destinare tali input all'autofornitura, rendendo difficile configurare un mercato a valle. In questa ipotesi, la Commissione ha ritenuto possibile configurare un c.d. "mercato nozionale", nel quale esiste comunque una domanda potenziale del servizio. 151. Al riguardo, la Commissione ha ritenuto che, nei casi in cui e' possibile una sostituibilita' dal lato della domanda, vale a dire quando i potenziali acquirenti del servizio a livello wholesale sarebbero interessati alla fornitura del medesimo servizio da operatori alternativi, puo' essere giustificabile prendere in considerazione l'autofornitura allo scopo di definire il mercato. Questo a meno che gli operatori alternativi incontrino vincoli di capacita', le reti manchino di una estensione necessaria alla fornitura dei servizi a valle, ossia vi siano difficolta' di accesso al mercato. 152. Cio' premesso, il mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva via reti di telecomunicazioni fisse vede, dal lato dell'offerta, operatori che hanno sviluppato una infrastruttura adatta alla fornitura di servizi di broadcasting su protocollo IP e, dal lato della domanda, operatori integrati o societa' di comunicazione sprovviste di tale infrastruttura e che vogliono offrire contenuti televisivi a clienti finali. 153. La prima offerta di IPTV in Italia e' stata quella di Fastweb nel 2001, alla quale si sono aggiunte successivamente le offerte IPTV di Telecom Italia (2007) e di WindInfostrada (Tiscali ha recentemente abbandonato tale business). La capacita' trasmissiva prodotta da questi operatori e' in parte destinata ad auto fornitura e al trasporto di offerte predisposte dall'operatore stesso (o, come nel caso di Fastweb, da proprie controllate) e in parte destinata, attraverso la stipula di accordi, a trasportare offerte di aggregatori terzi 39 . -------- 39 Infatti, a differenza di quanto accade per le piattaforme digitale terrestre e satellitare, i provider di IPTV, fatta eccezione per i contenuti offerti in VOD, non dispongono di una propria programmazione di tipo premium. A tal fine, questi hanno infatti concluso accordi con gli operatori Sky Italia e Mediaset, grazie ai quali offrono ai rispettivi utenti la possibilita' di sottoscrivere i pacchetti premium che tali operatori propongono sulle rispettive piattaforme (digitale terrestre e satellitare). 154. La fornitura del servizio IPTV di Fastweb e Wind viene effettuata su strutture di rete in larga parte di proprieta' degli operatori, tranne che per la parte relativa all'ultimo miglio, per la quale questi si avvalgono in larga parte degli elementi di rete e correlati servizi di accesso, unbundling o bitstream, di Telecom Italia, attualmente regolamentati dalla delibera n. 314/09/CONS, recante "Identificazione e analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE). Servizi di diffusione radiofonica 155. Come gia' evidenziato, nella radiofonia (diffusa in tecnica analogica) vi e' una sostanziale integrazione verticale per quanto riguarda i fornitori di contenuti e gli operatori di rete. Pertanto, gli operatori di rete destinano la capacita' trasmissiva disponibile sulle proprie reti alla diffusione di contenuti autoprodotti. 2.5. Definizione del mercato 2.5.1. Il mercato del prodotto/servizio 156. Il punto di partenza per giungere alla corretta individuazione del mercato rilevante dal punto di vista merceologico, in assenza di una definizione della Raccomandazione del 2007, e' costituito dalla definizione adottata dall'Autorita' nell'ambito della precedente analisi sulla base delle indicazioni che la Commissione ha fornito nell'allegato alla precedente Raccomandazione, ossia il mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali. 157. In particolare, nella precedente analisi, l'Autorita' ha individuato i seguenti mercati rilevanti: a) Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica analogica; b) Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica digitale; c) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre; d) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via cavo; e) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via satellite; f) Mercato locale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre; g) Mercato locale dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre. 158. Partendo da tale definizione, l'Autorita' verifica se nel periodo di tempo intercorso dall'analisi precedente siano intervenuti cambiamenti di carattere economico e/o tecnico tali da rendere la precedente definizione superata. 159. A tal fine, l'analisi di sostituibilita' e' volta ad identificare un insieme di prodotti (e di aree geografiche) che esercitano un vincolo competitivo l'uno sull'altro e che determinano significative interazioni tra le imprese coinvolte. La sostituibilita' tra servizi deve essere non solo funzionale, ma anche economica, in termini di propensione della domanda a sostituire il prodotto con altri servizi sostituti a fronte di un ipotetico aumento del prezzo praticato dal fornitore. Dal lato della offerta deve essere valutato se, in seguito ad un incremento significativo e non transitorio dei prezzi del prodotto o servizio, i fornitori di beni simili siano in grado di modificare il loro processo produttivo in modo da fabbricare i prodotti in causa e immetterli sul mercato in breve tempo, senza dover sostenere significativi costi irrecuperabili o affrontare rischi. 160. Nel processo di analisi devono essere presi in considerazione una serie di fattori che influenzano la capacita' di prodotti (o aree geografiche) di esercitare una pressione competitiva reciproca. In particolare, nel caso specifico si terra' conto del comportamento e della percezione dei servizi audiotelevisivi da parte degli utenti finali, degli aspetti tecnici delle diverse piattaforme trasmissive che influenzano la copertura e la capacita' della rete trasmissiva, degli aspetti economici e di impatto sui ricavi, dell'acquisto di capacita' trasmissiva sulle reti diffusive da parte del fornitore di contenuti e, infine, del contesto normativo di riferimento. 161. Al fine di individuare il mercato rilevante dal punto di vista merceologico, l'Autorita' ritiene pertanto necessario valutare la sussistenza di eventuali relazioni di sostituibilita' tra i seguenti servizi: i) Sostituibilita' tra piattaforme: servizi diffusivi erogati sulle reti terrestri, satellite e via reti di telecomunicazioni fisse Servizi diffusivi sulle reti terrestri ii) Sostituibilita' tra servizi diffusivi radiofonici e televisivi iii) Sostituibilita' tra servizi diffusivi in tecnica analogica e in tecnica digitale iv) Sostituibilita' tra servizi diffusivi in tecnica DVB-T e in tecnica DVB-H Servizi diffusivi sulle reti via reti di telecomunicazioni fisse v) Sostituibilita' tra servizi diffusivi radiofonici e televisivi Servizi diffusivi sulla rete satellitare vi) Sostituibilita' tra servizi diffusivi radiofonici e televisivi 162. Pertanto, in primo luogo sara' verificata la sostituibilita' fra le diverse piattaforme trasmissive. Successivamente, con riferimento a ogni piattaforma, saranno analizzate le relazioni di sostituibilita' fra i servizi diffusi utilizzando i singoli mezzi trasmissivi. i) Sostituibilita' tra piattaforme: servizi diffusivi erogati sulle reti terrestri, satellitari e via reti di telecomunicazioni fisse 163. Sulla base dei parametri di valutazione suindicati, si ritiene di poter confermare l'analisi effettuata nell'ambito della delibera n. 544/07/CONS. Infatti, persiste tuttora una certa differenziazione, almeno a livello wholesale, fra le reti per la diffusione radiotelevisiva via etere, via satellite e via reti di telecomunicazioni fisse in termini di tecnologia, grado di copertura e penetrazione, nonche' tipologia e modello di business che caratterizza la fornitura di contenuti agli utenti finali sulle diverse reti. 164. La rete terrestre presenta tuttora una diffusione e capillarita' a livello nazionale non confrontabile con quella del satellite e delle reti di telecomunicazioni fisse, anche in considerazione della circostanza che queste ultime hanno avuto uno sviluppo successivo rispetto alla rete terrestre 40 . -------- 40 Al riguardo, si specifica che la copertura geografica delle reti satellitari corrisponde al footprint del satellite utilizzato, mentre il collegamento via reti di telecomunicazioni fisse, che ha conosciuto rispetto alla precedente analisi un certo sviluppo (ad es. la copertura della rete di Fastweb, il primo operatore in Italia a lanciare un servizio di IPTV, e' stata estesa ad un maggiore numero di citta'), comprende la maggior parte dei capoluoghi italiani, gli hinterland e le aree ad elevata densita' di popolazione, con coperture tra circa il 30 ed il 60 per cento. 165. Per quanto riguarda il tasso di penetrazione delle diverse piattaforme trasmissive, i dati disponibili al 2010 mostrano un significativo incremento del consumo televisivo attraverso il digitale terrestre, che dal 3,7% degli spettatori italiani del 2008 e' passato al 35,7%. Anche il consumo attraverso protocollo IP risulta aumentato, dallo 0,2% allo 0,3% del totale ascolto, ma sempre all'interno di quote residuali. La piattaforma satellitare nel suo complesso, sia gratuita che a pagamento, ha registrato invece un lieve decremento di mezzo punto percentuale dal 15,6% al 15,1% 41 . -------- 41 DGTVi,Quarto Rapporto sulla Televisione Digitale Terrestre in Europa. 166. I servizi diffusivi erogati via reti di telecomunicazioni fisse rimangono quindi fortemente distanti, in termini di penetrazione, dalle piattaforme principali. Come e' risultato nell'ambito del procedimento "Individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell'art. 14, del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'art. 10 del regolamento adottato con delibera n. 307/08/CONS", concluso con delibera n. 665/09/CONS, nonostante una apprezzabile crescita degli utenti IPTV tra il 2005 ed il 2008, cosi' da arrivare a sfiorare i 500 mila utenti, a fine 2008 solo il 2 per cento di tutte le famiglie italiane che hanno accesso alla TV ha utilizzato la piattaforma IPTV. Per tale motivo, nel procedimento richiamato, l'IPTV e' stata definita una piattaforma emergente. Tali valori, del resto, non hanno registrato, anche negli ultimi due anni, apprezzabili scostamenti, e risultano ben lontani da quelli registrati per la televisione digitale terrestre e satellitare, ossia le due piattaforme televisive di relativamente recente ingresso sul mercato 42 . -------- 42 Nell'ambito del procedimento succitato sono stati utilizzati i dati di DGTVi,Terzo Rapporto sulla Televisione Digitale Terrestre in Europa. 167. Le reti per la diffusione via satellite e via reti di telecomunicazioni fisse sono utilizzate prevalentemente per l'offerta di servizi basati su un modello di business a pagamento, caratterizzato da palinsesti tematici e focalizzati su contenuti premium. Diversamente, nella televisione in chiaro via etere terrestre, il modello di business e' orientato alla diffusione di un'offerta generalista free. Come noto, esiste tuttora una differenziazione nelle modalita' di remunerazione tra piattaforme free (finanziate dalla raccolta pubblicitaria) e pay (finanziate prevalentemente dagli abbonamenti) che condizionano altresi' le relazioni economiche fra gli operatori e gli utenti finali. 168. Sul punto, vale osservare che allo stato, a livello retail, non si e' ancora assistito ad un superamento della distinzione fra televisione in chiaro e a pagamento, anche in considerazione delle dotazioni tecnologiche ulteriori (ad es. la necessita' di dotarsi di un decoder) che richiede la fruizione dei contenuti via reti di telecomunicazioni fisse o via satellite, inclusi i maggiori oneri economici 43 . -------- 43 Anche l'Autorita' di concorrenza nazionale, nonche' la Commissione europea, continuano a sottolineare le distinte peculiarita' della televisione in chiaro rispetto a quella a pagamento. Si vedano in proposito il caso A/362, Diritti calcistici, in Bollettino 26/2006 e l'Explanatory note della Commissione, cit., pag. 47. 169. Infatti, dal punto di vista dell'utente finale, per la ricezione del servizio terrestre e' sufficiente il possesso di un apparecchio televisivo, di un'antenna ed eventualmente di un ricevitore per ricevere il segnale digitale, mentre per la fruizione del servizio attraverso la rete satellitare o quella via reti di telecomunicazioni fisse e' necessario avere, oltre il ricevitore, degli apparati supplementari come l'antenna parabolica o la cablatura dell'unita' abitativa. La necessita' di acquistare queste attrezzature, accanto alla sottoscrizione di un abbonamento, rende tali servizi non perfettamente sostituibili sia sotto il profilo tecnico sia economico. 170. A questo si deve aggiungere che l'utilizzo di differenti tecnologie da parte delle diverse piattaforme trasmissive condiziona non solo le caratteristiche architettoniche della rete, che influiscono sul livello di copertura del segnale, e la conseguente possibilita' di fruizione del servizio da parte degli utenti finali, ma anche l'articolazione delle offerte commerciali. In altri termini si osserva che, mentre le televisioni satellitare e terrestre offrono servizi radiotelevisivi "puri" caratterizzati da una vasta gamma di canali offerti sulla base dei pacchetti, la televisione via reti di telecomunicazioni fisse consente di fornire una gamma di servizi di comunicazione piu' ampia che comprende la trasmissione di dati ad alta velocita' e la telefonia vocale. 171. Dal lato della domanda, si osserva, a livello wholesale, che i fornitori di contenuti radiotelevisivi non trovano perfettamente sostituibili fra loro le diverse piattaforme trasmissive, riconoscendole piu' come complementari allo sfruttamento del prodotto. Al riguardo, si ricorda infatti che, laddove, come nel modello economico connesso alla televisione in chiaro, la fonte maggiore di remunerazione dipende dalla vendita di spazi pubblicitari, l'interesse dei fornitori di contenuti e' di distribuire i propri prodotti sulla rete che consente di raggiungere un bacino d'utenza ampio e, di conseguenza, incrementare le prospettive di guadagno 44 . Allo stesso modo, come rilevato dalla Commissione europea, anche i fornitori di contenuti a pagamento sono interessati a diffondere i medesimi sul maggior numero possibile di mezzi trasmissivi, allo scopo di massimizzare il numero di potenziali sottoscrittori45 . -------- 44 Da questo punto di vista, il mercato della televisione e' tradizionalmente caratterizzato da un struttura a due versanti (c.d. two sided market) ove in un versante (c.d. "versante del consumo dei contenuti televisivi"), le imprese televisive contattano i consumatori offrendo contenuti televisivi, sull'altro versante (c.d. "versante della compravendita di inserzioni televisive"), misurata la quantita' (c.d. contatti) e la tipologia (c.d. target) di consumatori raggiunti, le imprese televisive, direttamente o attraverso concessionarie, vendono spazi pubblicitari agli inserzionisti, che mirano a promuovere i propri beni e servizi presso i consumatori utilizzando i contatti raggiunti dalle emittenti. 45 "Similarly to free-to-air broadcasters, pay broadcasters are also interested in accessing as many trasmission platforms as possible, as that maximises the number of potential subscribers". Cfr. Explanatory note, cit., pag. 47. 172. In tale contesto, questi soggetti, a fronte di un aumento di prezzo da parte dell'ipotetico monopolista sulla rete terrestre, attualmente caratterizzata da una penetrazione piu' ampia, difficilmente riterranno opportuno il passaggio ad un'altra rete trasmissiva che non assicura gli stessi standard di penetrazione a livello territoriale. 173. Per le medesime ragioni, un fornitore di contenuti a pagamento che utilizza la rete trasmissiva satellitare non e' disposto a spostarsi sulla rete di telecomunicazione fissa a fronte di un aumento dei costi sostenuti sulla rete satellitare, perche' questo comporterebbe una riduzione significativa della propria audience. 174. Sul punto, appare emblematica la recente esperienza di TivuSat, la piattaforma digitale satellitare gratuita realizzata da Tivu' S.r.l.. Nelle intenzioni dichiarate dalla societa', vi e' infatti il fine di costituire una piattaforma complementare, e non sostitutiva, a quella del digitale terrestre, in grado di raggiungere le aree del territorio attualmente non coperte dalle reti terrestri in tecnica digitale. 175. Dal lato dell'offerta, si osserva che gli operatori di rete sostengono investimenti specifici di elevata entita' a seconda della piattaforma trasmissiva che intendono realizzare. Si tratta, inoltre, di reti di elevata complessita' a livello di programmazione e progettazione tecnica, che comportano lunghi adempimenti amministrativi. Queste caratteristiche tecniche ed economiche limitano profondamente la possibilita' da parte di un fornitore di servizi radiotelevisivi che utilizza una determinata piattaforma trasmissiva, a fronte di un incremento di prezzo su un'altra rete, di riconvertire rapidamente la propria produzione cosi' da fornire servizi analoghi in tempi ragionevoli. 176. Le osservazioni svolte sono coerenti con l'analisi effettuata dalle altre Autorita' di regolamentazione europee che, nella maggior parte dei casi, hanno concluso per l'assenza di sostituibilita', a livello wholesale, fra le diverse piattaforme trasmissive 46 . Inoltre, come osservato nell'ambito della delibera n. 544/07/CONS, la Commissione ha contestato la posizione, espressa nel primo ciclo di analisi del mercato, di quei paesi (in particolare l'Irlanda), che avevano incluso in un unico mercato le diverse piattaforme (cfr. § 177 della delibera succitata). -------- 46 Cfr. Ad esempio Case DK/2007/0618: Broadcasting Transmission Services in Denmark, Brussels, 30/04/2007; case HU/2007/0734: Broadcasting transmission services to deliver broadcast content to end users in Hungary, Brussels 20/12/2007; case CZ/2006/0453, Broadcasting transmission services, to deliver broadcast content to end users in the Czech Republic, Brussels, 11/8/2006; la separazione dei mercati e' stata confermata nella decisione assunta dalla medesima Autorita' il 26 maggio 2009. Conclusioni 177. Tenuto conto che, rispetto alla precedente analisi di mercato, continuano a persistere differenze in termini di tecnologie, grado di copertura e caratteristiche dei servizi erogati attraverso le reti diffusive terrestri, satellitari e via reti di telecomunicazioni fisse, l'Autorita' conferma il proprio orientamento circa la separazione sotto il profilo merceologico dei servizi diffusivi sulle diverse piattaforme trasmissive. D1. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di identificare mercati distinti per i servizi diffusivi offerti su rete terrestre, via reti di telecomunicazioni fisse e satellite? OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI D1.1 MEDIASET, TELECOM ITALIA, TELECOM ITALIA MEDIA e WIND hanno condiviso le considerazioni che hanno indotto l'Autorita', nell'attuale contesto di riferimento, a mantenere distinti sotto il profilo merceologico i mercati dei servizi diffusivi sulle diverse piattaforme, in ragione delle differenze esistenti fra gli stessi in termini di copertura, penetrazione e caratteristiche. D1.2 Mediaset e Telecom Italia hanno ritenuto, inoltre, verosimile, che nel breve e medio periodo dette differenze siano destinate a scomparire stante il processo di convergenza fra reti, servizi e piattaforme attualmente in atto e gli sviluppi tecnologici attesi, atti a rendere equivalenti in termini di qualita' e copertura le diverse piattaforme diffusive, nonche' ad accrescere l'omogeneita' dei servizi offerti sulle stesse. Al riguardo, Telecom Italia ha invitato l'Autorita' a tenere conto, in eventuali future analisi di mercato, dei fattori idonei ad influenzare la pressione competitiva fra i diversi prodotti ed infrastrutture. Wind ha invece sottolineato la presenza di forti ostacoli allo sviluppo di un livello di concorrenza adeguato tra le diverse piattaforme diffusive, anche per gli scarsi margini di crescita dell'IPTV. VALUTAZIONI DELL'AUTORITA' D1.3 L'Autorita' conferma il proprio orientamento di identificare mercati distinti per i servizi diffusivi offerti su rete terrestre, via reti di telecomunicazioni fisse e satellite. Nell'esercizio delle proprie competenze, l'Autorita' valutera', in futuro, la sussistenza di mutate condizioni economiche e di mercato tali da condurre ad una eventuale differente conclusione circa la sostituibilita' fra i servizi diffusivi offerti sulle diverse piattaforme trasmissive. Servizi diffusivi sulle reti terrestri ii) Sostituibilita' tra servizi diffusivi radiofonici e televisivi 178. Come evidenziato nella prima analisi del mercato in esame, i servizi diffusivi radiofonici e televisivi presentano sostanziali differenze, in termini di contenuti e di modalita' di fruizione, che condizionano negativamente la possibilita', da parte dei fornitori di contenuti, nonche' dell'utente finale, di considerarli come prodotti sostituti. 179. Dal lato della domanda, i fornitori di contenuti che domandano servizi diffusivi non ritengono sostituibili le reti radiofoniche con quelle televisive anche a fronte di un aumento di prezzo significativo e non transitorio relativo alla prima infrastruttura. Piu' precisamente, anche se i contenuti radiofonici possono essere fruiti anche via satellite o digitale terrestre, tale fruizione e' residuale e irrilevante, in quanto le piattaforme citate sono tipicamente televisive. 180. Dal lato dell'offerta, le specificita' tecniche delle due infrastrutture diffusive non rendono agevole e profittevole per un operatore di rete che offre servizi di trasmissione televisiva spostarsi sul segmento di diffusione radiofonica e viceversa. Si osserva infatti che le reti televisive e quelle radiofoniche non utilizzano le medesime frequenze e si avvalgono di impianti, in modo particolare per quanto riguarda i trasmettitori e le antenne, con caratteristiche tecniche specifiche. 181. Peraltro, tutti i precedenti antitrust comunitari e nazionali vanno in questa direzione, cosi' come i pareri resi da questa Autorita' nell'esercizio delle proprie competenze. Conclusioni In conclusione, si ritiene di confermare l'assenza di sostituibilita' fra servizi diffusivi radiofonici e servizi diffusivi televisivi, che costituiscono pertanto due ambiti merceologici separati. D2. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di identificare mercati distinti per i servizi di trasmissione terrestre radiofonica e televisiva? OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI D2.1 TELECOM ITALIA MEDIA, TELECOM ITALIA e WIND hanno concordato con l'orientamento espresso dall'Autorita' di distinguere i servizi di trasmissione terrestre radiofonici e televisivi in ragione delle differenze fra i contenuti veicolati e delle modalita' di fruizione, nonche' dell'assenza di sostituibilita' fra i due prodotti, sia dal lato della domanda, sia dal lato della offerta. D2.2 Wind ha inoltre ritenuto opportuno che l'Autorita' verifichi periodicamente la sostituibilita' di tali servizi, tenuto conto dei processi di convergenza che prevedibilmente si svilupperanno fra televisione e radio, sia sul piano dei contenuti offerti, sia sotto il profilo tecnologico. VALUTAZIONI DELL'AUTORITA' D2.3 L'Autorita' conferma il proprio orientamento di identificare mercati distinti per i servizi di trasmissione terrestre radiofonica e televisiva. L'analisi condotta ha mostrato infatti l'assenza di sostituibilita' fra i due differenti tipi di trasmissione, soprattutto in considerazione delle specificita' tecniche delle due infrastrutture diffusive. iii) Sostituibilita' tra servizi diffusivi televisivi in tecnica analogica e in tecnica digitale 182. Il sistema di trasmissione basato sul segnale analogico e' in fase di avanzata sostituzione con la diffusione in tecnologia digitale e destinato a concludersi completamente, come gia' rilevato, nel secondo semestre del 2012. 183. Nella scorsa analisi, sono state evidenziate le differenze sussistenti fra le due tecnologie trasmissive sia dal lato della domanda, sia dal lato dell'offerta, concludendo nel senso di ritenere non sostituibili le due piattaforme. 184. Allo stesso tempo, e' stato rilevato che, dal lato dell'offerta, in Italia non e' prevista alcuna ripartizione nell'allocazione delle bande di frequenza tra l'offerta del servizio in tecnica analogica o digitale. Cio' determina un "uso promiscuo" della banda frequenziale, che rende possibile utilizzare per la trasmissione digitale gli stessi impianti predisposti per la trasmissione analogica, effettuando opportuni investimenti in funzione della struttura della rete. 185. Dal lato della domanda, la distinzione fra tecnologia analogica e digitale conserva la propria validita' sotto il profilo del differente utilizzo tecnologico associato alle due diverse modalita' di trasmissione e dal punto di vista delle conseguenze operative e regolamentari che vi sono connesse. 186. Tuttavia, mano a mano che progredisce la migrazione delle frequenze dall'analogico al digitale, la distinzione fra i due mercati (analogico terrestre e digitale terrestre) tende a essere sempre meno corrispondente alla realta'. 187. Nella tabella seguente e' riportato il calendario analitico dello switch-off tra analogico e digitale. Tabella 2 - Calendario dello switch-off dalla tecnica analogica Parte di provvedimento in formato grafico 188. Come emerge dalla tabella, attualmente il processo di migrazione ha interessato 6 regioni italiane. Come precedentemente evidenziato, i cittadini coinvolti nel processo di digitalizzazione sono stati circa 14 milioni nel 2009 e, nel 2010, la stima totale della popolazione coinvolta e' di circa 37 milioni, pari ad oltre il 60 per cento della popolazione italiana 47 . -------- 47 Stime DGTVi. 189. Nel mese di aprile 2010 la stima delle vendite complessive di ricevitori DTT ha raggiunto circa 33 milioni 48 di cui circa il 58 per cento sono decoder digitali terrestri e circa il 42 per cento sono decoder digitali terrestri integrati in altri apparecchi. La diffusione tra le famiglie italiane della piattaforma digitale terrestre e' cresciuta a ritmi abbastanza sostenuti. A partire dal 2003, anno in cui i broadcaster hanno iniziato a sperimentare le prime trasmissioni in tecnica digitale terrestre, il numero di famiglie al cui interno era presente almeno un decoder DTT e' cresciuto sensibilmente passando da circa 200.000 a 7,6 milioni di famiglie a fine 2008 (in media a un tasso di crescita annuo superiore al 100 per cento). Le stime piu' recenti (aprile 2010) attestano che il numero delle famiglie in possesso di almeno un ricevitore digitale terrestre e' salito a circa 16,8 milioni, circa 350 mila in piu' rispetto al mese precedente, e che il numero complessivo di ricevitori presenti nelle abitazioni principali si attesta su circa 27,4 milioni49 . -------- 48 Fonte DGTVi. 49 Fonte DGTVi. 190. In termini di audience share, l'utilizzo della televisione digitale terrestre risulta triplicato in un anno: nel mese di agosto 2009 il 16% della popolazione ha sintonizzato i propri televisori attraverso un decoder digitale, con un incremento dell'88% rispetto al mese di gennaio. A maggio 2010, tale quota ha raggiunto il 39,7%, a fronte del 44,8% dell'analogico. Sempre secondo recenti stime, il digitale terrestre presenta performance di crescita costante e pari ad un punto di share al mese in media. L'incremento medio nell'uso del decoder digitale terrestre risulta peraltro piu' che proporzionale alla crescita delle popolazioni nelle regioni di switch-off 50 . -------- 50 Fonte DGTVi. 191. Cio' premesso, nell'ambito di riferimento, nel quale la transizione fra le due modalita' trasmissive fa parte di un processo fisiologico, previsto a livello normativo, molte variabili sulle quali si basa l'analisi di sostituibilita' non risultano applicabili (ad es. la reazione ad un incremento del prezzo del servizio), dato che comunque gli utenti che vorranno fruire del servizio dovranno necessariamente dotarsi di un decoder e sostenere il relativo costo. Tale considerazione vale anche dal lato dell'offerta posto che, a prescindere dal costo piu' o meno elevato di riconversione della rete, gli operatori gia' hanno dovuto e/o dovranno, nell'orizzonte temporale della presente analisi, procedere in tal senso. 192. Sul punto, va infatti rimarcato che il perimetro di mercato rimarra' invariato, in quanto i medesimi soggetti attivi nel mercato analogico saranno presenti nel mercato digitale, ulteriormente aperto anche a nuovi entranti oltre che ai fornitori di contenuti indipendenti. 193. In tale contesto, oggetto di valutazione e' la circostanza oggettiva che, di fatto, in molte regioni italiane il sistema analogico non esiste piu' e sara' a breve completamente sostituito dalla trasmissione digitale anche nelle rimanenti regioni. 194. Pertanto, tenuto conto della circostanza che, con il processo di switch-off in corso, il mercato della trasmissione in analogico confluisce in quello digitale, si ritiene che, dal punto di vista merceologico, i servizi diffusivi in tecnica analogica e digitale non possano che configurare un unico ambito di riferimento. 195. Tale conclusione e' peraltro coerente con l'orientamento assunto dall'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha esaminato le operazioni di concentrazione avvenute nell'ambito televisivo individuando un solo mercato della capacita' trasmissiva complessiva, nel quale gli operatori acquistano impianti e frequenze ai fini della definitiva migrazione dall'analogico al digitale 51 . -------- 51 Cfr. caso C/7493, cit.. In proposito, e' da notare che la decisione e' stata assunta due anni prima della data a quel tempo prevista per il completamento dello switch-off (2008). 196. Infine, anche alcune Autorita' di regolamentazione europee hanno superato la distinzione fra mercato analogico e digitale, proprio in virtu' del processo di transizione in atto 52 . -------- 52 Cfr. Case FR/2006/0335, nel quale l'Autorita' francese ha richiamato la neutralita' tecnologica tra i due servizi trasmissivi; case BE/2007/0578. Conclusioni 197. In conclusione, si ritiene che l'analisi circa la sostituibilita' fra servizi diffusivi terrestri in tecnica analogica e digitale sia superata dall'attuale contesto di mercato, che vede la prossima completa sostituzione fra le due tecniche trasmissive. D3. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di identificare un unico mercato dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri? OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI D3.1 MEDIASET, TELECOM ITALIA, TELECOM ITALIA MEDIA e WIND hanno condiviso l'orientamento dell'Autorita' di identificare un unico mercato dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri, in quanto il passaggio dall'analogico al digitale, determinato da un processo di transizione programmato a livello normativo, rende inapplicabile ossia superata l'analisi di sostituibilita', sia dal lato della domanda, sia da quello dell'offerta. D3.2 Mediaset ha inoltre evidenziato la difficolta', in assenza di scambi anche soltanto potenziali, di identificare un mercato dei servizi diffusivi in tecnica analogica. VALUTAZIONI DELL'AUTORITA' D3.3 L'Autorita' conferma il proprio orientamento di identificare un unico mercato dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri. D3.4 L'Autorita' non condivide invece l'osservazione di Mediaset in quanto, come gia' evidenziato nella precedente analisi di mercato, sebbene il segmento dei servizi di diffusione in tecnica analogica sia stato quasi completamente caratterizzato da autoproduzione, cio' non ha escluso l'individuazione, nella delibera 544/07/CONS, di un mercato a se' stante. Tale posizione e' suffragata dall'esperienza nazionale e comunitaria in materia di regolamentazione di servizi wholesale, che ha mostrato come l'autoproduzione sia generalmente inclusa nel mercato dei servizi intermedi di volta in volta considerato, proprio in ragione della rilevanza che essa assume in contesti, come il presente, di integrazione verticale degli operatori. Se cio' e' valso in passato per il segmento analogico preso in se stesso, a maggior ragione tale conclusione deve essere reiterata nell'ambito del piu' ampio mercato dei servizi diffusivi, analogici e digitali, su reti terrestri. iv) Sostituibilita' tra servizi diffusivi in tecnica DVB-T e in tecnica DVB -H 198. Come precedentemente evidenziato, sussistono delle analogie fra le due modalita' di diffusione dal punto di vista tecnologico. Infatti, lo standard DVB-H e' derivato dal DVB-T e usa lo stesso livello fisico di trasporto del DVB-T. Entrambi condividono lo stesso (de)modulatore del trasmettitore e del ricevitore del segnale. 199. Tuttavia, dovendo garantire la ricezione in mobilita' e da terminali posizionati anche indoor, la trasmissione in DVB-H deve soddisfare dei requisiti tecnici aggiuntivi rispetto alla trasmissione in DVB-T, al fine di supportare i dispositivi mobili e la ricezione in movimento. 200. Le bande di frequenza utilizzabili per il DVB-H sono le stesse previste per il DTT, anche se le frequenze piu' adatte per la trasmissione in DVB-H sono considerate prevalentemente quelle comprese nella banda IV UHF e in parte della V UHF, tra 470 MHZ e 650 MHZ. 201. L'analisi tecnica ha mostrato altresi' che, sebbene sia teoricamente possibile realizzare la condivisione dello stesso multiplex tra la trasmissione in standard DVB-T e DVB-H, cio' implicherebbe significative inefficienze, che si tradurrebbero in una riduzione del numero di canali trasmessi e in una piu' facile attenuazione del segnale, con la conseguente necessita' di disporre di piu' siti. Inoltre, l'applicazione della modalita' gerarchica richiederebbe un aggiornamento dei decoder in possesso degli utenti DVB-H. 202. Anche per quanto riguarda l'architettura di rete per la trasmissione dello standard DVB-H, l'utilizzo dei siti tipici dei broadcaster, collocati in posizione elevata, non e' sufficiente per assicurare una adeguata copertura indoor, specialmente in ambienti urbani. Pertanto, in aggiunta al primo livello di rete, realizzato a monte con trasmettitori di alta potenza, posti nei siti dei broadcaster, e tecnicamente equivalente ad una rete DVB-T, e' necessario, in particolare nei centri urbani, un secondo livello di rete atto ad integrare la copertura, specialmente in ambienti indoor, costituito dai c.d. gap-filler. 203. Inoltre, va rilevato che per la fornitura di servizi interattivi in tecnologia DVB-H, quali ad esempio la personalizzazione dell'uso dei programmi fruiti, e' necessaria la realizzazione del canale di ritorno, fornito dalle reti mobili GSM/UMTS. 204. Per queste considerazioni, una rete DVB-H presenta, come gia' esposto, un carattere "ibrido" tra una rete broadcaster e una rete di telefonia mobile e non e' quindi assimilabile perfettamente a nessuno dei due tipi di infrastrutture. 205. Quanto rilevato conduce, quindi, a ritenere che, nella prospettiva degli operatori di rete, i due standard non siano sostituibili, posto che il passaggio dall'uno all'altro comporterebbe necessariamente dei costi di riconversione della rete. 206. Peraltro, anche l'Autorita', con delibera n. 266/06/CONS, ha inteso disciplinare autonomamente la fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili. 207. Da ultimo, la delibera 181/09/CONS ha previsto una destinazione specifica di quattro reti nazionali ai servizi DVB-H, confermata nel Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui alla delibera n. 300/10/CONS. 208. Dal lato della domanda, gli operatori mobili necessitano di capacita' trasmissiva su multiplex dedicati al fine di proporre un'offerta di contenuti alla propria clientela. 209. Diversamente, nel digitale terrestre fisso sono gli stessi fornitori di contenuti che richiedono capacita' trasmissiva destinata a veicolare i propri prodotti, sulla base di considerazioni di business che attengono all'estensione della rete e ai bacini di audience raggiungibili. 210. Peraltro, le stesse caratteristiche tecniche del DVB-H, che implica una fruizione del prodotto televisivo in mobilita', determinano un "impacchettamento" del contenuto in funzione delle suindicate caratteristiche di utilizzo del prodotto. Conclusioni 211. In considerazione delle differente tecniche rilevate, nonche' delle distinte modalita' di fruizione associata ai diversi standard trasmissivi, si ritiene che i servizi diffusivi in tecnica DVB-T e in tecnica DVB-H non siano sostituibili e configurino due mercati del prodotto distinti. D4. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di identificare mercati distinti per i servizi diffusivi in tecnica DVB-T e in tecnica DVB-H? OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI D4.1 MEDIASET, TELECOM ITALIA e TELECOM ITALIA MEDIA hanno ritenuto condivisibile l'assenza di sostituibilita', dal lato della domanda, fra le reti terrestri in tecnica DVB-T e DVB-H in ragione del diverso utilizzo, in termini di servizi offerti, delle due modalita' di trasmissione. Detti operatori reputano, invece, che, dal lato dell'offerta, vi sia un'elevata sostituibilita' fra servizi diffusivi in tecnica DVB-T e in tecnica DVB-H. Al riguardo, mentre Telecom Italia e Telecom Italia Media hanno ritenuto che, mentre la conversione delle reti DVB-T in DVB-H potrebbe richiedere investimenti aggiuntivi notevoli, non sarebbe vero il contrario, Mediaset ha osservato che la conversione tra una rete DVB-T e una DVB-H, e viceversa, non comporterebbe comunque costi proibitivi. D4.2 WIND ha ritenuto condivisibili le argomentazioni dell'Autorita' circa le differenze, dal lato dell'offerta, di servizi diffusivi fra le reti DVB-H e DVB-T mentre, dal lato della domanda, ha sottolineato che i contenuti televisivi diffusi attraverso tali infrastrutture sono gli stessi, auspicando per la rete DVB-H l'introduzione di una regolazione idonea ad agevolare l'accesso ai contenuti televisivi. VALUTAZIONI DELL'AUTORITA' D4.3 Con riferimento all'osservazione di Wind sulle caratteristiche della domanda, l'Autorita' ribadisce che, nel mercato dei servizi diffusivi in tecnica DVB-H, la domanda di capacita' trasmissiva proviene dagli operatori di telecomunicazioni mobili al fine di proporre un'offerta di contenuti alla propria clientela. Tale constatazione di per se' dimostra la diversa struttura della domanda dei due servizi televisivi, peraltro resa evidente anche dal diverso utilizzo di detti servizi a livello retail. D4.4 Quanto alla possibile sostituibilita' fra i predetti servizi in tecnica DVB-T e DVBH dal lato dell'offerta, in ragione dei minori costi di riconversione da una rete DVB-H ad una rete DVB-T, l'Autorita' ribadisce la possibilita' di conversione reciproca fra le due reti, ma ritiene che questa comporterebbe in entrambi i casi significativi investimenti, ovviamente maggiori nel caso della conversione da una rete DVB-T ad una rete DVBH, ma comunque richiesti anche nel caso contrario. In tal senso, nel novero dei costi dovrebbero essere considerate anche le perdite relative agli investimenti sostenuti per i gap-filler necessari alla predisposizione dell'originaria rete DVB-H. D4.5 In conclusione, l'Autorita' conferma il proprio orientamento di identificare mercati distinti per i servizi diffusivi in tecnica DVB-T e in tecnica DVB-H, in ragione del basso grado di sostituibilita' fra i servizi diffusivi offerti sulle due piattaforme. Servizi diffusivi sulle reti via reti di telecomunicazioni fisse vi) Sostituibilita' tra servizi diffusivi televisivi e radiofonici 212. Sulla base delle osservazioni svolte nell'ambito del primo ciclo di analisi del mercato in esame, si conferma che il mercato dei servizi diffusivi offerti via reti di telecomunicazioni fisse comprende sia i servizi televisivi sia quelli radiofonici, in considerazione del fatto che l'infrastruttura diffusiva puo' essere utilizzata indistintamente per fornire contenuti radiofonici e televisivi attraverso gli stessi standard di trasmissione e gli stessi elementi di rete. Conclusioni Si conferma, pertanto, l'orientamento di considerare un unico mercato dei servizi diffusivi radiotelevisivi via reti di telecomunicazioni fisse. D5. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di identificare un unico mercato dei servizi diffusivi radiotelevisivi via reti di telecomunicazioni fisse? OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI D5.1 TELECOM ITALIA ha concordato con quanto affermato dall'Autorita' riguardo alla possibilita' di utilizzare tale infrastruttura per veicolare sia contenuti radiofonici, sia contenuti televisivi, utilizzando gli stessi standard di trasmissione ed elementi di rete. D5.2 WIND ha evidenziato che, dal lato della domanda, sussisterebbero delle differenze fra i due servizi in termini di contenuti e di impegno della rete trasmissiva ritenendo, tuttavia, che tale aspetto non sia di particolare rilievo in questa fase di sviluppo del mercato. VALUTAZIONI DELL'AUTORITA' D5.3 Come evidenziato nell'analisi, le reti di telecomunicazioni fisse consentono la diffusione di servizi televisivi e radiofonici, impiegando il medesimo standard di trasmissione, nonche' i medesimi elementi di rete. D5.4 L'offerta radiofonica sulla piattaforma in questione rappresenta inoltre un servizio complementare rispetto all'offerta televisiva. Peraltro, a differenza di quanto avviene per i servizi radiofonici diffusi via etere, i programmi radiofonici via reti di telecomunicazioni fisse sono diffusi mediante lo stesso device utilizzato per la fruizione televisiva e sono quindi privi del carattere della mobilita' che rappresenta il segno distintivo della ricezione radiofonica terrestre. D5.5 Pertanto, l'Autorita' conferma che l'esistenza di un'unica infrastruttura rende non applicabile l'analisi di sostituibilita', sia dal lato della domanda sia dell'offerta. Servizi diffusivi sulle reti satellitari vii) Sostituibilita' tra servizi diffusivi radiofonici e televisivi 213. Come nella precedente analisi, non vengono formulate distinzioni fra servizi televisivi e servizi radiofonici su rete satellitare perche' tale piattaforma trasmissiva permette la diffusione di entrambi i servizi impiegando il medesimo standard diffusivo e i medesimi elementi di rete. Anche da un punto di vista dell'utente finale, i programmi radiofonici trasmessi sulla rete satellitare non comportano il sostenimento di spese aggiuntive perche' possono essere ricevuti utilizzando gli stessi apparati di ricezione (set-top-box) utilizzati per ricevere i contenuti televisivi via satellite. 214. Inoltre, il fatto che la piattaforma satellitare sia utilizzata solo in via residuale per la fruizione del segnale radiofonico rende tale distinzione sostanzialmente irrilevante. D6. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' di ritenere che i servizi diffusivi radiofonici e televisivi, offerti sulle reti via satellite costituiscono un unico mercato? OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI D6.1 TELECOM ITALIA ha condiviso la posizione dell'Autorita' in quanto i servizi diffusivi radiofonici e televisivi offerti sulle reti via satellite possano essere erogati attraverso l'impiego dei medesimi elementi di rete e delle medesime frequenze, mentre WIND ha formulato le stesse considerazioni del punto precedente. VALUTAZIONI DELL'AUTORITA' D6.2 L'Autorita' conferma il proprio orientamento e richiama le considerazioni svolte al punto precedente. 2.5.2. Conclusioni sulla definizione del mercato del prodotto/servizio all'ingrosso 215. In conclusione, l'Autorita' ritiene di poter definire i seguenti mercati del prodotto: a) Mercato dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri; b) Mercato dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica DVB-H; c) Mercato dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre; d) Mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva via reti di telecomunicazioni fisse; e) Mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva via satellite. 2.5.3. Il mercato geografico all'ingrosso 216. Le Linee direttrici prevedono che, una volta identificato il mercato del prodotto/servizio rilevante, si proceda alla definizione della dimensione geografica del mercato. Secondo una giurisprudenza consolidata, il mercato geografico rilevante comprende un'area in cui le imprese interessate sono attive nell'offerta e domanda dei prodotti o servizi in questione, in cui le condizioni della concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che puo' essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse. 217. Secondo le indicazioni della Commissione Europea e come espresso anche dal Gruppo di Regolatori Europei (ERG, ora BEREC) nella Common Position 53 nel settore delle comunicazioni elettroniche la dimensione geografica del mercato rilevante viene determinata tradizionalmente in base a due criteri principali: a) l'area coperta da una rete, e b) l'esistenza di strumenti di regolamentazione giuridici o di altro genere. -------- 53 Cfr. "ERG Common position on Geographic Aspects of Market Analysis", October 2008, pag. 2 e ss.. 218. L'applicazione dei sopramenzionati parametri ai servizi di diffusione televisiva su reti terrestri porta a ritenere che si possano individuare due mercati sotto il profilo geografico, quello nazionale e quello locale. La normativa in vigore distingue nettamente tra ambito locale, caratterizzato da una rete con copertura inferiore al 50% della popolazione, e ambito nazionale, caratterizzato da una copertura superiore a tale soglia, prevedendo titoli abilitativi specifici. Peraltro, il target di telespettatori raggiunto dalle reti nazionali e locali presenta profili di consumo differenti, e cio' incide sulle politiche commerciali dei fornitori di contenuti, che acquistano servizi diffusivi su base nazionale o su base locale in funzione delle caratteristiche dei prodotti editoriali da diffondere. Le condizioni concorrenziali nelle due aree sono dunque eterogenee. 219. In conclusione le diverse caratteristiche dei contenuti trasportati e delle condizioni economiche, tecniche e normative relative all'offerta di servizi di rete determinano una differenziazione tra i mercati dei servizi diffusivi televisivi su rete terrestre in ambito nazionale ed in ambito locale. 220. La differenziazione tra ambito nazionale e ambito locale puo' essere confermata anche con riferimento ai servizi terrestri di trasmissione radiofonica, in quanto le coperture di rete, i vincoli di carattere giuridico, nonche' le condizioni eterogenee di concorrenza continuano ad individuare due ambiti distinti, nazionale e locale, per tale mercato. 221. Nella precedente analisi di mercato e' stato ritenuto che, in ragione delle omogenee condizioni cui sono offerti i servizi diffusivi via reti di telecomunicazioni fisse, nonche' della circostanza che i titoli abilitativi per la fornitura di tali servizi sono rilasciati a livello nazionale, il mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva via reti di telecomunicazioni fisse avesse una dimensione geografica nazionale. Tuttavia, in quel contesto, l'Autorita' ha accolto l'invito a valutare, nell'ambito della successiva analisi del mercato 18, la possibilita' che il mercato si orientasse verso una segmentazione a livello locale anche alla luce dell'evoluzione delle offerte di IPTV e dello sviluppo delle infrastrutture broadband. 222. Nella presente analisi, l'Autorita' ritiene di confermare la definizione data nell'ambito della delibera n. 544/07/CONS, non essendosi registrati, nell'orizzonte temporale intercorso fra le due analisi, mutamenti significativi delle condizioni competitive presenti sul mercato, che permangono sostanzialmente omogenee. Infatti, nonostante le infrastrutture diffusive non siano ancora estese all'intero territorio nazionale, le politiche commerciali degli operatori attivi sul mercato e le caratteristiche del servizi offerti non sono differenziate su base geografica. Pertanto, si ritiene che i servizi di diffusione radiotelevisiva via reti di telecomunicazioni fisse abbiano una dimensione geografica estesa al territorio nazionale. 223. Per quanto riguarda la dimensione geografica del mercato dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica DVB-H, si evidenzia che le condizioni concorrenziali che connotano tale mercato si presentano sostanzialmente omogenee. Le reti DVB-H hanno coperture abbastanza elevate (circa il 60/70 per cento della popolazione) anche se non estese in zone non densamente popolate. Inoltre, le politiche commerciali degli operatori attivi sul mercato e le caratteristiche del servizi offerti non sono differenziate su base geografica. Pertanto, si ritiene che i servizi di diffusione radiotelevisiva su rete terrestre in tecnica DVB-H abbiano una dimensione geografica estesa al territorio nazionale. 224. Con riferimento ai servizi di diffusione su rete satellitare, il mercato investe tuttora un ambito geografico transnazionale, in quanto, in ragione delle caratteristiche stesse dell'infrastruttura di diffusione, i fornitori dei relativi servizi offrono capacita' trasmissiva destinata a soddisfare le esigenze di piu' mercati nazionali. 2.5.4. Conclusioni in merito al mercato geografico all'ingrosso 225. Sulla base delle osservazioni svolte e' possibile individuare i seguenti mercati geografici rilevanti: a) Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri; b) Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica DVB-H; c) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre; d) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via reti di telecomunicazioni fisse; e) Mercato transnazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via satellite; f) Mercato locale dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri; g) Mercato locale dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre. D7. Si condivide l'orientamento dell'Autorita' in merito alla dimensione del mercato geografico all'ingrosso? OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI D7.1 TELECOM ITALIA ha concordato con le conclusioni dell'Autorita' in merito alla dimensione geografica dei mercati all'ingrosso osservando, con riferimento al mercato dei servizi diffusivi su reti di telecomunicazioni fisse, come a fronte dello sviluppo delle reti di seconda generazione, si potrebbe assistere ad una accentuazione del differente grado di concorrenza fra le aree coperte dalla infrastruttura diffusiva IPTV e quelle non coperte e, in tale senso, non dovrebbe essere esclusa la possibilita' di giungere, nelle analisi future, ad una segmentazione geografica di detto mercato a livello locale. D7.2 MEDIASET ha dissentito, invece, dalla distinzione fra mercato nazionale dei servizi di trasmissione su reti terrestri e mercato transazionale dei servizi di trasmissione satellitare osservando come la domanda di capacita' satellitare provenga sovente da soggetti attivi a livello nazionale. Peraltro, l'operatore ritiene preferibile definire ambedue i mercati su base transazionale, in considerazione dell'ambito di attivita' dei soggetti nei quali si articola la domanda e offerta wholesale dei servizi considerati, corrispondente ad un contesto multinazionale. D7.3 Diversamente, SKY ha condiviso la definizione geografica dei mercati rilevanti individuati nello schema di provvedimento, mentre WIND ha concordato con la dimensione geografica nazionale dei servizi di diffusione televisiva via reti di telecomunicazioni fisse. VALUTAZIONI DELL'AUTORITA' D7.4 L'Autorita' conferma che, nonostante le infrastrutture diffusive non siano ancora estese all'intero territorio nazionale, le politiche commerciali degli operatori attivi sul mercato e le caratteristiche dei servizi offerti non sono differenziate su base geografica, ove le condizioni competitive permangono sostanzialmente analoghe. Cio' premesso, l'Autorita' valutera' comunque, nell'esercizio delle proprie competenze, la possibilita' che mutamenti nelle condizioni di mercato conducano, in futuro, ad una eventuale diversa definizione del mercato geografico. D7.5 L'Autorita' dissente dall'osservazione di Mediaset, evidenziando che la dimensione transnazionale di un mercato non e' data dal carattere multinazionale degli operatori ivi operanti, quanto piuttosto dalle condizioni di domanda e offerta. L'orientamento espresso dalla Commissione europea e dalle altre Autorita' di regolazione conferma pienamente l'impostazione dell'Autorita' circa la dimensione geografica transnazionale dei servizi di diffusione satellitare sulla base di condizioni di offerta e di domanda che in larga parte oltrepassano i confini nazionali. D7.6 Diverso e' il caso delle trasmissioni terrestri laddove sia l'offerta sia la domanda presentano caratteristiche nazionali, se non locali. Ovviamente il fatto che alcuni operatori siano presenti anche in altri contesti nazionali con altre offerte e diverse infrastrutture di rete non rileva ai fini della definizione del mercato geografico. D7.7 In conclusione, l'Autorita', in accordo con gli orientamenti nazionali ed internazionali, ritiene di confermare la propria valutazione circa la dimensione geografica dei mercati all'ingrosso. 3. APPLICAZIONE DEL TEST DEI TRE CRITERI 226. L'analisi svolta nei paragrafi precedenti ha portato alla definizione di un mercato rilevante non incluso tra quelli elencati nella Raccomandazione come suscettibili di regolamentazione ex ante. Pertanto l'Autorita' deve verificare se per il mercato in esame i tre criteri indicati dalla Commissione affinche' un mercato sia suscettibile di regolamentazione ex ante risultino cumulativamente soddisfatti. 227. Nel caso tale valutazione abbia un esito positivo, l'Autorita' procedera' alla verifica della sussistenza, in tale mercato, di una o piu' imprese che detengano un significativo potere di mercato. 3.1 I tre criteri I tre criteri indicati nella Raccomandazione sono: i) la presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso. 228. La Commissione europea specifica, nella Raccomandazione, che le tipologie di ostacoli all'accesso al mercato da tenere in considerazione sono due: gli ostacoli giuridico-tecnici e gli ostacoli strutturali. "Gli ostacoli giuridici o normativi non sono determinati dalle condizioni economiche, bensi' derivano piuttosto da misure legislative, amministrative o di altra natura prese a livello nazionale e aventi un effetto diretto sulle condizioni di accesso e/o la collocazione degli operatori sul mercato rilevante" 54 . "Gli ostacoli strutturali all'accesso al mercato derivano dalle condizioni iniziali dei costi o della domanda che creano condizioni asimmetriche tra operatori storici e nuovi operatori, rendendo difficile o addirittura impossibile l'accesso al mercato da parte di questi ultimi"55 . -------- 54 Cfr. par. 10 della Raccomandazione. 55 Cfr. par. 9 della Raccomandazione. ii) la presenza di caratteristiche che inducono a pensare che nel mercato non si svilupperanno, con il passare del tempo, condizioni di concorrenza effettiva. 229. La Commissione europea sottolinea che "anche qualora un mercato sia caratterizzato da forti ostacoli all'accesso, altri fattori strutturali in tale mercato possono indicare la tendenza verso una situazione di concorrenza effettiva nell'arco di tempo considerato" 56 . Cio' puo' avvenire in mercati con una struttura oligopolistica, quale il mercato in esame, in presenza di un numero sufficiente di imprese con strutture dei costi divergenti e di una domanda elastica rispetto ai prezzi, nonche' di un eccesso di capacita' che permetterebbe normalmente ad imprese concorrenti di aumentare rapidamente la produzione a seguito di un aumento dei prezzi. In tali mercati, le quote di mercato possono modificarsi nel tempo e/o si puo' osservare un calo dei prezzi. -------- 56 Cfr. par. 12 della Raccomandazione. 230. I principali indicatori da considerare al momento della valutazione (del primo e) del secondo criterio "sono analoghi a quelli esaminati nel contesto di un'analisi di mercato in prospettiva futura; si tratta in particolare di indicatori concernenti gli ostacoli all'accesso in assenza di regolamentazione (compresa l'entita' dei costi irrecuperabili), la struttura del mercato, l'andamento e la dinamica del mercato, compresi indicatori come le quote di mercato e le relative tendenze, i prezzi di mercato e le relative tendenze, nonche' la portata e la copertura delle reti o infrastrutture concorrenti" 57 . -------- 57 Cfr. par. 6 delle Raccomandazione. iii) l'efficienza relativa del diritto della concorrenza e della regolamentazione ex ante complementare. 231. La Commissione europea, nella Raccomandazione (par. 13), prevede che "la decisione di identificare un mercato quale possibile oggetto di regolamentazione ex ante deve dipendere anche da una valutazione dell'adeguatezza del diritto della concorrenza a rimediare ai fallimenti di mercato derivanti dal fatto che sono soddisfatti i primi due criteri. Gli interventi del diritto della concorrenza saranno probabilmente insuficienti se un intervento volto a rimediare ad un fallimento di mercato deve soddisfare un gran numero di criteri di conformita' o se sono indispensabili interventi frequenti e/o tempestivi". 3.2 I mercati sui quali effettuare il triplo test 232. Sulla base delle considerazioni svolte nella presente analisi risulta che i servizi di diffusione radiotelevisiva in Italia sono articolati nei seguenti mercati: a) Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri; b) Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica DVB-H; c) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre; d) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via reti di telecomunicazioni fisse; e) Mercato transnazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via satellite; f) Mercato locale dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri; g) Mercato locale dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre. 233. In via preliminare si evidenzia che, per alcuni di questi mercati, che gia' nella precedente analisi non superavano il triplo test, possono essere confermate le considerazioni gia' svolte nell'ambito della delibera n. 544/07/CONS. 234. Infatti, per quanto riguarda il mercato nazionale dei servizi di diffusione radiotelevisiva via reti di telecomunicazioni fisse, l'Autorita', nell'ambito del procedimento per l'individuazione delle piattaforme emergenti di cui alla delibera n. 665/09/CONS, gia' richiamata, ha considerato l'IPTV una piattaforma emergente in quanto, nonostante, dal punto di vista tecnologico, tale mercato stia conoscendo una fase di rivitalizzazione tecnologica, con riguardo alla sua evoluzione verso prestazioni tipiche delle reti a banda ultra larga (NGN e NGAN), la diffusione della piattaforma nel mercato italiano sembra mantenersi ancora ad uno stadio iniziale. 235. Pertanto, tenuto anche conto dell'attuale regolamentazione del mercato dell'accesso alla rete fissa di cui alla delibera n. 314/09/CONS, non si ritiene necessario svolgere un'analisi piu' approfondita circa il superamento del triplo test con riferimento a questo mercato. 236. Per quanto riguarda il mercato dei servizi diffusione radiotelevisiva via satellite, si ricorda che, nella precedente analisi di mercato, l'Autorita' aveva escluso questo mercato dalla sua analisi in considerazione del carattere transnazionale di tali servizi, pur riservandosi di riconsiderare il mercato in presenza di una decisione di diverso orientamento della Commissione europea in materia di servizi di trasmissione via satellite a carattere transnazionale ai sensi dell'art. 15(4) della direttiva quadro. Non essendoci stato alcun intervento in proposito, l'Autorita', in conformita' con quanto fatto dalle altre Autorita' di regolamentazione europee, conferma l'orientamento di cui alla scorsa analisi. 237. Cio' premesso, l'analisi sull'eventuale superamento del triplo test sara' svolta nei seguenti mercati: a) Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri; b) Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica DVB-H; c) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre; d) Mercato locale dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri; e) Mercato locale dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre. i) Mercato nazionale dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri Primo criterio - La presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso 238. Nella presente analisi, tenuto conto del processo di migrazione dall'analogico al digitale in corso, e' necessario in primo luogo verificare la sussistenza di ostacoli che possano, in tale contesto, rendere difficoltoso l'accesso, da parte degli operatori analogici, alle risorse necessarie per operare in tecnica digitale. 239. Al riguardo, si ricorda che, gia' nella precedente analisi di mercato, e' stato rilevato come il mercato del broadcasting digitale fosse caratterizzato dalla presenza di forti barriere all'accesso di natura tecnica, economica e giuridica. 240. Infatti, dal punto di vista giuridico, si ricorda che, nella fase di avvio del processo di digitalizzazione, al fine di agevolare tale passaggio, il quadro normativo 58 ha riservato agli operatori gia' attivi nella piattaforma analogica la possibilita' di procedere alla trasformazione degli impianti per la diffusione del segnale in tecnica digitale. Solamente a questi soggetti e' stata data la possibilita' di accedere al trading delle frequenze al fine di reperire gli impianti per la realizzazione della rete in tecnologia digitale. Tale quadro regolamentare e giuridico, di fatto, ha limitato la possibilita' per soggetti esterni al mercato analogico di entrare nel mercato del broadcasting digitale. Allo stesso modo, anche la possibilita' da parte dei fornitori di contenuti indipendenti di richiedere accesso alla capacita' trasmissiva e' stata fortemente limitata, in quanto gli operatori di rete hanno privilegiato la trasmissione di programmi appartenenti alle proprie emittenti. -------- 58 A partire dalla legge n. 66/01, la normativa nazionale ha infatti consentito alle imprese titolari di una concessione per la trasmissione del segnale televisivo in tecnica analogica terrestre l'acquisto di impianti o di rami d'azienda che trasmettono sia in ambito locale sia in ambito nazionale, qualora finalizzato allo sviluppo della trasmissione del segnale televisivo in tecnica digitale terrestre (articolo 2 bis, comma 2; cfr. anche legge n. 112/04, articolo 23, comma 3). 241. Dal punto di vista tecnico, la disomogeneita' nella distribuzione delle risorse frequenziali rappresenta una forte barriera all'accesso di soggetti nuovi, oltre che limitare la possibilita' per i soggetti che stanno sviluppando le proprie reti digitali di ampliarne efficacemente la copertura. L'utilizzo promiscuo delle frequenze, ovvero la possibilita' di utilizzare gli impianti trasmissivi indifferentemente in tecnologia analogica o digitale, offre un forte vantaggio strategico ai soggetti che hanno una maggiore disponibilita' di impianti, in quanto fornisce loro la