(parte 1)
 
 
 
                     L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella sua riunione del Consiglio del 20 gennaio 2011; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  del  31  luglio  1997,
n.177 - supplemento ordinario n. 154; 
  Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»),  2002/20/CE
(«direttiva  autorizzazioni»),   2002/21/CE   («direttiva   quadro»),
2002/22/CE  («direttiva  servizio  universale»),   pubblicate   nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 24 aprile 2002, L 108; 
  Viste le linee  direttrici  della  commissione  per  l'analisi  del
mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi
del nuovo quadro normativo comunitario per le reti  e  i  servizi  di
comunicazione elettronica, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  delle
Comunita' europee C 165 dell'11 luglio 2002 (le «Linee direttici»); 
  Vista la raccomandazione della commissione  dell'11  febbraio  2003
relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni elettroniche suscettibili di  una  regolamentazione  ex
ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed  i
servizi  di  comunicazione  elettronica,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale delle Comunita'  europee  L  114  dell'8  maggio  2003  (la
«precedente raccomandazione»); 
  Vista la raccomandazione della commissione  del  17  dicembre  2007
relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni  elettroniche  che  possono  essere  oggetto   di   una
regolamentazione ex ante ai  sensi  della  direttiva  2002/21/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo
comune per  le  reti  ed  i  servizi  di  comunicazione  elettronica,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 344/65  del
28 dicembre 2007 (la «Raccomandazione»); 
  Vista la raccomandazione della commissione  del  15  ottobre  2008,
relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni  di  cui
all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e  i
servizi  di  comunicazione  elettronica,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il
«Codice»); 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 -  Supplemento
ordinario n. 150, cosi' come modificato dal  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 44, recante  «Attuazione  della  direttiva  2007/65/CE
relativa al coordinamento di  determinate  disposizioni  legislative,
regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri   concernenti
l'esercizio delle attivita' televisive»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73; 
  Vista la legge 6 giugno  2008,  n.  101,  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 8  aprile  2008,  n.  59,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi  comunitari
e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia  delle  Comunita'
europee»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana del 7 giugno 2008, n. 132; 
  Vista la legge 7 luglio 2009,  n.  88,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria   2008.   (09G0100)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  14
luglio 2009, n. 161, in particolare l'art. 45; 
  Vista la  delibera  n.  181/09/CONS  del  7  aprile  2009,  recante
«Criteri per  la  completa  digitalizzazione  delle  reti  televisive
terrestri», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 30 aprile 2009, n. 99; 
  Vista la delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010, recante «Piano
nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze  per  il  servizio   di
radiodiffusione televisiva terrestre  in  tecnica  digitale:  criteri
generali», disponibile nel sito web dell'Autorita'; 
  Vista  la  delibera  n.   497/10/CONS,   recante   «Procedure   per
l'assegnazione delle frequenze disponibili in  banda  televisiva  per
sistemi  di  radiodiffusione  digitale  terrestre  e  misure  atte  a
garantire condizioni  di  effettiva  concorrenza»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2010,  n.
285; 
  Vista la  delibera  n.  217/01/CONS  del  24  maggio  2001  recante
«Regolamento concernente l'accesso ai  documenti»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno  2001,  n.
141 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la delibera n. 453/03/CONS  del  23  dicembre  2003,  recante
«Regolamento  concernente  la  procedura  di  consultazione  di   cui
all'art.  11  del  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  28
gennaio 2004, n. 22; 
  Visto   il   regolamento   concernente   l'organizzazione   ed   il
funzionamento dell'Autorita', adottato con la delibera n. 316/02/CONS
del  9  ottobre  2002  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002), nel testo coordinato
con le modifiche introdotte da ultimo dalla  delibera  n.  56/08/CONS
del 23 gennaio 2008 recante «Modifiche e integrazioni al  regolamento
concernente  l'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'Autorita'»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  95
del 22 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'accordo di collaborazione tra l'Autorita' per  le  garanzie
nelle comunicazioni e l'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del
mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004; 
  Vista la  delibera  n.  118/04/CONS  del  5  maggio  2004,  recante
«Disciplina dei  procedimenti  istruttori  di  cui  al  nuovo  quadro
regolamentare delle  comunicazioni  elettroniche»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio  2004,  n.
116 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la delibera n. 544/07/CONS, recante «Mercato dei  servizi  di
diffusione radiotelevisiva per  la  trasmissione  di  contenuti  agli
utenti  finali  (mercato  n.  18  fra   quelli   identificati   dalla
raccomandazione sui mercati rilevanti della  Commissione  europea  n.
2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione  di
sussistenza  di  imprese  con  significativo  potere   di   mercato»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  23
novembre 2007, n. 273 - Suppl. Ordinario n. 242; 
  Vista la delibera n. 159/08/CONS recante «Mercato  dei  servizi  di
diffusione radiotelevisiva per  la  trasmissione  di  contenuti  agli
utenti finali (mercato n. 18 della raccomandazione della  Commissione
europea    n.    2003/311/CE):    individuazione    degli    obblighi
regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana del 3 maggio 2008, n. 103 - Suppl. Ordinario n. 112; 
  Vista la delibera n. 63/09/CONS del 13 febbraio 2009 recante «Avvio
del procedimento "Mercato dei servizi di  diffusione  radiotelevisiva
per la trasmissione di contenuti agli utenti finali" (mercato  n.  18
della raccomandazione  della  Commissione  europea  n.  2003/311/CE):
identificazione ed analisi dei mercati,  valutazione  di  sussistenza
del significativo potere di mercato per le  imprese  ivi  operanti  e
individuazione  degli  eventuali  obblighi  regolamentari  cui  vanno
soggette le imprese che dispongono di un tale potere, ai sensi  degli
art. 18 e 19 del codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 marzo 2009,
n. 63; 
  Vista la  delibera  n.  395/10/CONS  del  22  luglio  2010  recante
«Consultazione pubblica sullo  schema  di  provvedimento  concernente
l'identificazione e l'analisi del mercato dei servizi  di  diffusione
radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli  utenti  finali
(mercato n. 18 fra  quelli  identificati  dalla  raccomandazione  sui
mercati rilevanti  dei  prodotti  e  dei  servizi  della  Commissione
europea),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana del 19 agosto 2010, n. 193, Suppl. Ordinario n. 198; 
  Vista la  delibera  n.  396/10/CONS  del  22  luglio  2010  recante
«Proroga  dei  termini  del  procedimento  per  l'identificazione  ed
analisi del mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per  la
trasmissione di contenuti agli utenti finali», il cui avviso e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  9
agosto 2010, n. 184; 
  Vista la delibera n.  604/10/CONS  del  25  novembre  2010  recante
«Proroga  dei  termini  del  procedimento  per  l'identificazione  ed
analisi del mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per  la
trasmissione di contenuti agli utenti finali», il cui avviso e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  9
dicembre 2010, n. 287; 
  Viste le istanze di audizione pervenute  da  parte  delle  societa'
Telecom Italia S.p.A. e Telecom Italia Media S.p.A.; 
  Sentite, in data 18 ottobre 2010, le societa' Telecom Italia S.p.A.
e Telecom Italia Media S.p.A.; 
  Visti i contributi prodotti dalle societa' Telecom  Italia  S.p.A.,
Telecom Italia Media S.p.A., SKY  Italia  S.r.l.,  Mediaset,  S.p.A.,
Wind Telecomunicazioni S.p.A.; 
  Vista  la  comunicazione  pervenuta   da   parte   della   societa'
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.; 
  Considerata la seguente analisi di mercato: 
 
 1. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE 
 
 1.1. Il quadro di riferimento normativo e regolamentare comunitario 
 1. Il quadro di riferimento  normativo  della  presente  analisi  e'
 costituito principalmente dalle seguenti direttive entrate in vigore
 il 24 aprile 2002 (c.d. quadro normativo comune per  le  reti  ed  i
 servizi di comunicazione elettronica): 
  - direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  che  istituisce
  un  quadro  normativo  comune  per  le  reti  ed   i   servizi   di
  comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro" 1 ; 
 -------- 
  1 In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33. 
 
  - direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio  relativa  alle
  autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
  (2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni" 2 ; 
 -------- 
  2 In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21. 
 
  -  direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativa
  all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e  alle  risorse
  correlate, e all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d.
  "direttiva accesso" 3 ; 
 -------- 
  3 In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7. 
 
  - direttiva del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  relativa  al
  servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti  e
  di  servizi  di  comunicazione   elettronica   (2002/22/CE),   c.d.
  "direttiva servizio universale" 4 ; 
 -------- 
  4 In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51. 
 
  - direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  del  12  luglio
  2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della
  vita  privata  nel   settore   delle   comunicazioni   elettroniche
  (2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati" 5 . 
 -------- 
  5 In GUCE L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37. 
 
 2. Inoltre, particolare rilievo rivestono: 
  - la Raccomandazione relativa ai mercati rilevanti  di  prodotti  e
  servizi del settore delle comunicazioni  elettroniche  che  possono
  essere oggetto di una  regolamentazione  ex  ante  ai  sensi  della
  direttiva  2002/21/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
  adottata il 17 dicembre 2007 6 ("la Raccomandazione"); 
 -------- 
  6 In GUCE L 344 del 28 dicembre 2007, pag. 65. 
 
  - le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e
  la valutazione del significativo potere di  mercato  ai  sensi  del
  nuovo quadro normativo comunitario per  le  reti  e  i  servizi  di
  comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il  9  luglio
  2002 7 (le "Linee direttrici"); 
 -------- 
  7 In GUCE C 165 dell' 11 luglio 2002, pag. 6. 
 
  - la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle
  consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE  del
  Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 15  ottobre  2008 8
  (la "Raccomandazione sull'art. 7"). 
 -------- 
  8 In GUCE L 301 del 12 novembre 2008, pag. 23. 
 
 3. Il  quadro  normativo  sopra  delineato  e,  in  particolare,  la
 direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva  autorizzazioni
 e la direttiva servizio universale sono state recepite in Italia dal
 d.lgs.  259/03  del  1°   agosto   2003,   recante   "Codice   delle
 comunicazioni elettroniche" 9 (di seguito, anche il "Codice"). 
 -------- 
  9 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore il 16 settembre 2003. 
 
 4. La Raccomandazione,  che  sostituisce  la  Raccomandazione  della
 Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati  rilevanti  di
 prodotti e servizi  del  settore  delle  comunicazioni  elettroniche
 suscettibili  di  una  regolamentazione  ex  ante  (la   "precedente
 Raccomandazione") 10 , ha ad oggetto i sette mercati  rilevanti  dei
 prodotti e servizi del settore delle comunicazioni  elettroniche  le
 cui caratteristiche sono tali da  giustificare  l'imposizione  degli
 obblighi di regolamentazione ex ante. L'art. 15, comma 3 e l'art. 7,
 comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno Stato membro,  ove
 ricorrano particolari circostanze,  possa  identificare  un  mercato
 rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione.  Tali
 disposizioni sono state recepite dall'art. 18 e dall'art. 12,  comma
 4, del Codice. 
 -------- 
  10 In GUCE L 114 dell'8 maggio 2003, pag. 45. Tale  Raccomandazione
 individuava diciotto mercati  suscettibili  di  regolamentazione  ex
 ante che sono stati oggetto del  primo  ciclo  di  analisi  condotte
 dall'Autorita'. 
 
 5. Nella nuova Raccomandazione, il mercato 18 e' stato escluso dalla
 lista dei mercati suscettibili di una regolamentazione ex ante. 
 6. Le Linee direttrici della Commissione illustrano i criteri cui le
 Autorita' nazionali di regolamentazione (di seguito,  le  ANR  o  le
 Autorita') devono fare riferimento  nell'ambito  delle  analisi  dei
 mercati di cui agli artt.  14,  15  e  16  della  direttiva  quadro,
 recepiti rispettivamente dagli art. 17, 18 e 19 del Codice. 
 7. Il percorso che  il  quadro  normativo  comunitario  delinea  per
 l'analisi sulla concorrenzialita' dei mercati richiede  che  le  ANR
 procedano dapprima alla definizione del mercato, sia con riferimento
 ai mercati  identificati  dalla  Commissione  come  suscettibili  di
 regolamentazione   ex    ante    (indicati    nell'Allegato    della
 Raccomandazione") sia con riferimento ad eventuali ulteriori mercati
 non inclusi in tale lista. 
 8. Una volta definito il mercato dal punto di vista  merceologico  e
 geografico e verificato, per i mercati  non  indicati  nell'Allegato
 alla Raccomandazione, che i cd. "tre criteri" risultano  soddisfatti
 (infra capitolo 3), le ANR procedono  alla  verifica  dell'eventuale
 sussistenza, sul mercato  individuato,  di  imprese  che  detengano,
 individualmente  o  congiuntamente,  un  significativo   potere   di
 mercato.  All'esito  della  suddetta  analisi  le  ANR  introducono,
 rimuovono o modificano gli obblighi  regolamentari.  La  definizione
 dei  mercati  rilevanti  e  l'analisi  degli  stessi  devono  essere
 condotte dalle ANR  conformemente  ai  principi  del  diritto  della
 concorrenza, tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee
 direttrici. Tuttavia, dal momento che cambia  l'orizzonte  temporale
 di riferimento, non si puo' escludere che, in taluni casi, i mercati
 definiti ai  fini  della  regolamentazione  settoriale  possano  non
 coincidere  con  i  mercati  definiti  ai  fini  del  diritto  della
 concorrenza.  Infatti,   nel   caso   della   regolamentazione,   la
 definizione dei mercati e' sempre svolta in chiave previsionale,  in
 quanto le ANR devono tenere conto, oltre  che  delle  condizioni  di
 mercato esistenti, anche della prevedibile evoluzione futura. 
 
 1.2 Il quadro di riferimento normativo e regolamentare nazionale 
 9. Il mercato dei  servizi  di  diffusione  radiotelevisiva  per  la
 trasmissione di contenuti agli utenti finali era incluso nella lista
 dei mercati rilevanti identificati dalla Commissione  europea  nella
 Raccomandazione n. 2003/31 1/CE (c.d.  mercato  n.  18).  Gli  esiti
 dell'analisi di mercato compiuta dall'Autorita'  -  nell'ambito  del
 primo ciclo di analisi di mercato - sono contenuti nella delibera n.
 544/07/CONS. 
 10. Nella suddetta delibera, l'Autorita' ha individuato  i  seguenti
 mercati rilevanti: 
a) Mercato nazionale dei servizi di  diffusione  televisiva  su  rete
   terrestre in tecnica analogica; 
b) Mercato nazionale dei servizi di  diffusione  televisiva  su  rete
   terrestre in tecnica digitale; 
c) Mercato nazionale dei servizi di diffusione  radiofonica  su  rete
   terrestre; 
d) Mercato nazionale dei servizi di  diffusione  radiotelevisiva  via
   cavo; 
e) Mercato nazionale dei servizi di  diffusione  radiotelevisiva  via
   satellite; 
f) Mercato locale  dei  servizi  di  diffusione  televisiva  su  rete
   terrestre; 
g) Mercato locale dei  servizi  di  diffusione  radiofonica  su  rete
   terrestre. 
 11. Successivamente,  sulla  base  dei  risultati  del  triplo  test
 effettuato in ciascuno degli ambiti succitati, l'Autorita' ha svolto
 l'analisi  di  mercato  per  valutare  il   livello   di   effettiva
 concorrenza nei seguenti mercati, nei quali venivano superati  tutti
 e tre i criteri: a) mercato  nazionale  dei  servizi  di  diffusione
 televisiva su  rete  terrestre  in  tecnica  analogica;  b)  mercato
 nazionale dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre  in
 tecnica digitale; c) mercato nazionale  dei  servizi  di  diffusione
 radiofonica su rete terrestre. 
 12. L'Autorita' ha dunque valutato l'esistenza di  un  significativo
 potere di mercato negli  ambiti  individuati  concludendo  circa  la
 sussistenza di una posizione dominante collettiva in capo  a  RAI  e
 RTI nel primo mercato. Diversamente, negli altri  due  mercati,  non
 sono state riscontrate posizioni di dominanza singola o congiunta. 
 13. Constatata la sussistenza di una posizione dominante  collettiva
 in capo agli operatori succitati nel mercato nazionale  dei  servizi
 di  diffusione  televisiva  su  piattaforma  terrestre  in   tecnica
 analogica, l'Autorita', con la delibera n. 159/08/CONS, ha  ritenuto
 di imporre a RAI e RTI obblighi  in  materia  di:  accesso;  uso  di
 determinate risorse di  rete;  trasparenza;  non  discriminazione  e
 separazione contabile. 
 14. L'Autorita' ha  infatti  ritenuto  tali  obblighi  proporzionati
 rispetto alle  problematiche  evidenziate  in  sede  di  analisi  in
 quanto,  mediante  la   coubicazione   o   la   condivisione   delle
 infrastrutture e la fornitura di servizi  all'ingrosso  di  gestione
 degli apparati trasmissivi, le emittenti terze  sarebbero  state  in
 grado di sviluppare ed integrare le proprie reti ed incrementare  le
 relative coperture, favorendo da ultimo la competizione nel mercato. 
 15. In particolare, l'Autorita' ha stabilito che, entro  120  giorni
 dalla notifica del provvedimento succitato, RAI  ed  RTI  rendessero
 disponibile una proposta di Offerta di riferimento per i servizi  di
 accesso alle proprie infrastrutture. In ottemperanza a  tale  ultimo
 obbligo, le due societa' hanno pubblicato sul proprio  sito  web  la
 propria offerta nei termini  e  con  il  dettaglio  richiesto  nella
 delibera stessa. 
 
 1.2.1.  Gli  interventi  normativi  in  materia  di  disciplina  del
 passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre 
 Legge 6 giugno 2008, n. 101 (art. 8-novies) 
 16. In via preliminare, si fa presente che, secondo l'attuale regime
 normativo 11 , i diritti di uso delle frequenze sono assegnati  agli
 operatori di rete che sono,  generalmente,  proprietari  di  siti  e
 infrastrutture di trasmissione, anche se la legge consente che  tali
 infrastrutture possano essere affittate  da  societa'  terze  (tower
 company), attivita' per la  quale  non  e'  richiesto  alcun  titolo
 abilitativo non essendo servizi di comunicazione elettronica. 
 -------- 
  11 Cfr. decreto legislativo 31 luglio 2005,  n.  177,  Testo  unico
 della radiotelevisione, con particolare riferimento all'art. 5.  Per
 una ricostruzione  storica  della  normativa  afferente  il  settore
 televisivo si veda la delibera n. 544/07/CONS. 
 
 17.  Nel  caso  di  operatori  nazionali   verticalmente   integrati
 (abilitati, cioe', sia alla gestione della rete sia  alla  fornitura
 di programmi) la  legge  prescrive  la  separazione  societaria  tra
 fornitore di contenuti e operatore di rete,  cioe'  la  gestione  di
 tali attivita' attraverso societa' separate, sia pure  riconducibili
 allo stesso gruppo societario.  Tale  separazione,  allo  stato,  e'
 prevista solo per la televisione digitale terrestre e  non  riguarda
 altre piattaforme trasmissive quali il satellite e il cavo 12 . 
 -------- 
  12 In considerazione della sostanziale assenza, in Italia, di  reti
 via  cavo,  si  ritiene  che,  nel  presente  contesto  e  ai   fini
 dell'analisi  da  svolgere  in  merito  ai  servizi  di   diffusione
 televisiva, sia piu' opportuno parlare di reti di  telecomunicazioni
 fisse. 
 
 18. Il regime della televisione digitale terrestre e' completato  da
 una serie di regole di best practices che mirano a salvaguardare gli
 interessi delle parti terze, quali l'obbligo di non discriminazione,
 per gli operatori di rete, nell'offerta di capacita'  trasmissiva  a
 soggetti terzi. 
 19. Cio' premesso, si ricorda che, nel luglio 2007,  la  Commissione
 europea ha inviato all'Italia un parere motivato  nell'ambito  della
 procedura  di  infrazione  n.   2005/5086   ritenendo   che   talune
 disposizioni di legge in  materia  radiotelevisiva  derivanti  dalla
 legge n. 66/2001, dalla legge 112/2004 (con riferimento all'art. 23)
 e dal decreto legislativo n. 177/2005 (art. 15) fossero in contrasto
 con la direttiva 2002/21/CE, con la direttiva 2002/20/CE, e  con  la
 direttiva 2002/77/CE. 
 20. In particolare, tali norme erano contestate nella parte  in  cui
 stabilivano la  possibilita'  di  transitare  dalla  radiodiffusione
 analogica alla trasmissione per via  digitale  per  le  aziende  che
 fossero, alla data di entrata in vigore della legge n. 112/04,  gia'
 operanti in via analogica e avessero  raggiunto  una  copertura  non
 inferiore al 50% della popolazione 13 . Tali  disposizioni,  secondo
 la Commissione, avrebbero escluso  la  possibilita'  di  accesso  al
 mercato delle trasmissioni per via digitale terrestre  alle  aziende
 che, sempre alla data di entrata in vigore della  legge  n.  112/04,
 non avessero trasmesso in analogico.  Peraltro,  sempre  secondo  la
 Commissione, le frequenze necessarie alla radiotrasmissione  in  via
 digitale non sarebbero state distribuite tra i vari operatori  sulla
 base di criteri obiettivi e trasparenti. 
 -------- 
  13 La normativa UE esclude, infatti, che gli Stati  membri  possano
 imporre l'ottenimento  di  autorizzazioni  individuali  in  aggiunta
 all'autorizzazione generale. 
 
 21. Al fine di superare le censure manifestate dalla Commissione, e'
 stato emanato l'articolo 8-novies della legge 6 giugno 2008, n. 101,
 di conversione del decreto legge  8  aprile  2008,  n.  59,  recante
 disposizioni urgenti  per  l'attuazione  di  obblighi  comunitari  e
 l'esecuzione di sentenze della Corte di  giustizia  delle  comunita'
 europee, che ha modificato l'articolo 15 del decreto legislativo  31
 luglio 2005, n. 177, in materia di assegnazione dei diritti  di  uso
 agli operatori di rete a seguito dello switch-off. 
 22. Il nuovo articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 177/2005,
 introdotto  dalla  legge  101/2008,  fatti  salvi  i  criteri  e  le
 procedure specifici per la concessione  dei  diritti  di  uso  delle
 radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva,  previsti  dal
 codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  di   cui   al   decreto
 legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  in  considerazione   degli
 obiettivi di tutela  del  pluralismo  e  degli  altri  obiettivi  di
 interesse generale, dispone: 
- che la disciplina per l'attivita' di operatore di rete su frequenze
  terrestri    in    tecnica    digitale,    soggetta    al    regime
  dell'autorizzazione  generale,  si  conforma  ai   principi   della
  direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  7
  marzo 2002, e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del  16
  settembre 2002; 
- la conversione delle licenze  individuali  per  la  radiodiffusione
  televisiva gia' rilasciate, ponendo per tale adempimento il termine
  di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
  conversione del decreto in esame; 
- l'abrogazione dell'articolo 25, comma  12,  della  legge  3  maggio
  2004, n. 112; 
- che il trasferimento di frequenze  tra  due  soggetti  titolari  di
  autorizzazione generale avvenga nel rispetto dell'articolo  14  del
  codice delle comunicazioni elettroniche e  che  i  diritti  di  uso
  delle frequenze per  l'esercizio  delle  reti  televisive  digitali
  siano assegnati, in base  alle  procedure  definite  dall'Autorita'
  nella delibera n. 603/07/CONS  del  21  novembre  2007,  basate  su
  criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori,
  nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario; 
- la definizione di un calendario per il  passaggio  definitivo  alla
  trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione  delle
  aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze. 
 23. Tale normativa appare in linea con le direttive  europee,  nella
 parte in cui esse prevedono che gli Stati  Membri  possano  adottare
 criteri e procedure specifici nell'assegnazione dei diritti  di  uso
 relativi alle frequenze radiotelevisive, per  raggiungere  obiettivi
 di interesse  generale.  Tali  procedure  devono  essere  basate  su
 criteri oggettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori. 
 24. I principi del pluralismo  dei  media,  della  promozione  della
 concorrenza, della protezione dei consumatori,  della  garanzia  del
 servizio pubblico radiotelevisivo e  dello  sviluppo  di  tecnologie
 innovative,  rientrano  tra  gli  obiettivi  di  interesse  generale
 richiamati dal nuovo articolo 15, comma 1, del  decreto  legislativo
 n.  177/2005,  ai  fini  dell'individuazione  dei  criteri  e  delle
 procedure specifici per la concessione  dei  diritti  di  uso  delle
 frequenze radiotelevisive. 
 25. Inoltre, secondo la Comunicazione della Commissione  europea  al
 Parlamento europeo, al Comitato economico e  sociale  europeo  e  al
 Comitato delle Regioni (COM/2007/0700) "Trarre il massimo  beneficio
 dal dividendo digitale in Europa: un approccio comune all'uso  dello
 spettro liberato dal passaggio al digitale", l'aumento dei canali di
 radiodiffusione dovrebbe aprire maggiori prospettive di garanzia del
 pluralismo dei media, di crescita della produzione di contenuti  per
 i media e di servizi  per  gli  spettatori  piu'  interattivi  e  di
 migliore qualita'  ed  e',  pertanto,  opportuno  che  le  emittenti
 possano pretendere una parte equa del dividendo digitale  in  cambio
 degli sforzi e degli investimenti realizzati per lo  sviluppo  della
 tecnologia digitale. 
 26. Infine, in ottemperanza al disposto della legge 6  giugno  2008,
 n. 101, con  il  Decreto  10  settembre  2008,  il  Ministero  dello
 sviluppo economico ha definito, al fine di rispettare il termine del
 2012 fissato con legge del 29 novembre 2007, n. 222, e d'intesa  con
 l'Autorita',  un  calendario  per  il  passaggio   definitivo   alla
 trasmissione televisiva digitale terrestre, con l'indicazione  delle
 aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze. 
 
 Decreto legislativo n. 44/2010 
 
 27. Il 15 marzo 2010 e' entrato in vigore il decreto legislativo  n.
 44/2010 (c.d.  "Decreto  Romani") 14  ,  che  ha  introdotto  alcune
 modifiche al Testo  unico  della  radiotelevisione,  mutandone,  fra
 l'altro,  la  denominazione  in  "Testo  unico  dei  servizi   media
 audiovisivi e radiofonici" (TUSMAR). 
 -------- 
  14  Il  Decreto  Romani,  recante   "Attuazione   della   direttiva
 2007/65/CE relativa al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
 legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri
 concernenti  l'esercizio  delle  attivita'  televisive",  pubblicato
 nella GU del 29 marzo 2010, n. 73, e' stato  emanato  a  seguito  di
 delega legislativa conferita al Governo  dall'art.  26  della  legge
 comunitaria 2008 (legge n. 88 del  2009)  al  fine  di  recepire  la
 direttiva comunitaria  Servizi  Media  Audiovisivi  2007/65/CE,  che
 modifica la direttiva europea  "Tv  senza  frontiere"  1989/552/CEE,
 gia' modificata con direttiva 1997/36/CE e a sua volta  recentemente
 modificata dalla direttiva 2010/13/UE del 10 marzo 2010 relativa  al
 coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari
 e amministrative degli Stati  membri  concernenti  la  fornitura  di
 servizi  di  media  audiovisivi  (direttiva  sui  servizi  di  media
 audiovisivi), in GUUE del 15 aprile del 2010. 
 
 28. Il decreto ha innanzitutto  offerto  una  nuova  definizione  di
 servizio di media audiovisivo, distinto in lineare  e  non  lineare,
 maggiormente corrispondente alle innovazioni tecnologiche in corso e
 alle conseguenti declinazioni  sui  corrispondenti  servizi/prodotti
 offerti 15 . Il decreto ha escluso da  tale  definizione,  e  quindi
 dall'applicazione degli obblighi previsti dal decreto stesso, alcuni
 servizi, quali, ad esempio, i siti  internet  privati  e  i  servizi
 consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi
 generati da utenti privati a  fini  di  condivisione  o  di  scambio
 nell'ambito di comunita' di interesse, i  motori  di  ricerca  e  le
 versioni  elettroniche  di  quotidiani  e  riviste.  Il  decreto  e'
 intervenuto  anche  in  materia   di   affollamento   pubblicitario,
 soprattutto con riferimento alla trasmissione di  spot  pubblicitari
 televisivi da parte di emittenti a pagamento,  prevedendo,  all'art.
 1216 , un limite annuale a tale trasmissione  che  si  attesta,  per
 l'anno 2010, al 16% (14% per il 2011 e 12% a decorrere dal 2012)17 . 
 -------- 
  15 L'art. 2  del  TUSMAR  stabilisce  infatti  che:  "Per  siffatto
 servizio di  media  audiovisivo  si  intende  o  la  radiodiffusione
 televisiva, come definita alla lettera i) del presente  articolo  e,
 in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione
 continua  in  diretta  quale  il  lave  streaming,  la  trasmissione
 televisiva su Internet quale il  webcasting  e  il  video  quasi  su
 domanda quale il near video  on  demand,  o  un  servizio  di  media
 audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) del presente
 articolo". 
  16 Che ha sostituito l'art. 38 del Testo Unico. 
  17 Tali limiti  non  trovano  peraltro  applicazione  nei  casi  di
 annunci pubblicitari relativi  a  propri  programmi  o  a  "prodotti
 collaterali  da  questi  direttamente  derivati",  agli  annunci  di
 sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotto. 
 
 29. Con riferimento ai canali time shifted e alla pay per  view,  il
 nuovo art. 2, comma 1, lett. g), del TUSMAR dispone che sono esclusi
 dalla nozione di palinsesto televisivo  la  "trasmissione  differita
 dello stesso palinsesto", le "trasmissioni meramente  ripetitive"  e
 la "prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o  pacchetti  di
 programmi, audiovisivi lineari". Si segnala, inoltre, l'introduzione
 di una disciplina in tema di numerazione automatica dei canali della
 televisione digitale terrestre (LCN). L'art. 32, comma 2, del TUSMAR
 prevede  la  competenza  dell'Autorita'  a  stabilire  il  piano  di
 numerazione dei canali, sulla base dei criteri fissati dal  medesimo
 decreto, in forza del quale le prime posizioni saranno assegnate  ai
 canali generalisti nazionali (ossia gli ex analogici nazionali) e le
 altre suddivise in fasce tematiche (canali semigeneralisti,  bambini
 e ragazzi, informazione,  cultura,  sport,  musica  e  televendite),
 assicurando alle emittenti locali "adeguati spazi" nel primo arco di
 numeri. Quindi, sulla scorta del piano  di  numerazione  predisposto
 dall'Autorita',  il  Ministero  attribuira'  a  ciascun  canale   la
 numerazione spettante, che diverra' un elemento dell'autorizzazione,
 la quale potra' essere sospesa o persino revocata in caso di mancato
 rispetto della regolamentazione della LCN. 
 
 1.2.2. Gli interventi regolamentari in  materia  di  disciplina  del
 passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre 
 
 Delibera n. 181/09/CONS: criteri per la digitalizzazione delle  reti
 televisive 
 30. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  13
 novembre 2008 18 , e' stato approvato il nuovo  Piano  nazionale  di
 ripartizione delle frequenze, con il quale sono state  riservate  al
 servizio di radiodiffusione televisiva le bande  VHF-III,  UHF-IV  e
 UHF-V.  Il  numero  delle   frequenze,   a   seguito   della   nuova
 canalizzazione della banda VHF-III, e' risultato pari a 56, di cui 8
 in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e V. 
 -------- 
  18 Pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  255  alla  Gazzetta
 Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2008. 
 
 31. Successivamente l'Autorita', con  delibera  n.  181/09/CONS,  ha
 approvato i seguenti criteri per la completa digitalizzazione  delle
 reti televisive, in accordo con i principi  evidenziati  nel  quadro
 normativo  e  sulla  base  delle   osservazioni   presentate   dalla
 Commissione nell'ambito della procedura di infrazione gia' citata: 
 i) in primo luogo, e' stato ritenuto opportuno prevedere l'uso della
 tecnica SFN (Single Frequency Network)  al  fine  di  consentire  un
 pieno,   efficiente   e   pluralistico   utilizzo   della    risorsa
 radioelettrica e pianificare il maggior numero  di  reti  televisive
 possibili  in  ogni  area  territoriale,  da  suddividere  tra  reti
 nazionali e reti locali; 
 ii) prevedere 21 reti nazionali  con  copertura  approssimativamente
 pari all'80% del territorio nazionale  da  destinare  al  DVB-T,  ed
 ulteriori 4 reti nazionali da utilizzare per servizi DVB-H; 
 iii) riconoscere un equo numero di reti  digitali  pianificate  alle
 emittenti esistenti, per salvaguardare gli investimenti effettuati e
 per permettere a tali operatori di  assicurare  la  continuita'  dei
 loro servizi televisivi attualmente offerti  in  tecnica  analogica,
 tenendo anche in considerazione i recenti sviluppi tecnologici  come
 l'Alta Definizione (HD) e l'interattivita'; 
 iv) assegnare almeno un terzo delle risorse trasmissive  disponibili
 alle  reti  televisive  locali  analogiche  da  convertire  in  reti
 digitali pianificate sulla base dei medesimi principi stabiliti  per
 le emittenti nazionali. 
 32. Ai sensi della delibera  succitata,  le  21  reti  nazionali  in
 tecnica DVB-T sono state cosi' suddivise: 
 a) 8 reti destinate alla conversione delle attuali reti  analogiche.
 E' stato previsto che  gli  operatori  nazionali  esistenti  abbiano
 assegnata capacita' trasmissiva sufficiente per la trasmissione  dei
 programmi a definizione standard ed ad alta definizione  e  che  sia
 comunque garantito almeno un multiplex per operatore; 
 b) 8 reti digitali  dedicate  alla  conversione  in  tecnica  single
 frequency delle attuali reti digitali esistenti che oggi  utilizzano
 il sistema meno efficiente della multifrequenza.  Ciascun  operatore
 avra' diritto  alla  conversione  delle  reti  digitali  attualmente
 operanti. 
 33. All'esito  della  conversione  dell'attuale  sistema  televisivo
 nazionale risultera' pertanto disponibile un dividendo nazionale  di
 5 reti DVB-T, oltre ad una eventuale rete DVB-H. 
 34. Peraltro, il guadagno di efficienza derivato dall'utilizzo della
 tecnica SFN ha permesso di assegnare all'emittente Centro  Europa  7
 la frequenza relativa al canale 8 della banda III-VHF  al  fine  del
 suo esercizio in tecnica sia analogica che digitale. 
 35.  Ai  fini  della  procedura  per  l'assegnazione  del  dividendo
 digitale, nel rispetto  del  diritto  comunitario  e  nazionale,  la
 delibera   ha   previsto   criteri   specifici   per   il    settore
 radiotelevisivo,  con  l'obiettivo   di   assicurare   le   migliori
 possibilita' di completamento del processo di switch-over nei  tempi
 prescritti e di dotare il paese di infrastrutture di rete televisiva
 efficienti e in  grado  di  trasportare  contenuti  attraenti  e  di
 pregio, in accordo con gli obiettivi  di  politica  audiovisiva  che
 rientrano nella competenza esclusiva di ciascuno Stato membro. 
 36. A tal fine, la delibera ha previsto inoltre: 
 a) misure atte  a  facilitare  l'ingresso  di  nuovi  operatori  nel
 mercato dei servizi di trasmissione; 
 b) regole specifiche sulla procedura di gara. 
 37. In sintesi, il dividendo digitale verra' messo a  gara  (indetta
 dal Ministero  dello  sviluppo  economico)  con  criteri  obiettivi,
 proporzionati, trasparenti e non discriminatori,  nel  rispetto  dei
 principi stabiliti dal diritto comunitario,  tali  da  garantire  la
 massima apertura alla concorrenza ed alla  valorizzazione  di  nuovi
 programmi. Alla gara saranno ammessi tutti i soggetti operanti nello
 spazio economico europeo (SEE). 
 38. I cinque lotti messi a gara (cioe' 5 reti televisive  nazionali)
 saranno suddivisi in due parti: 
 1) parte A, pari a tre  lotti,  riservata  ai  nuovi  entranti.  Non
 potranno   presentare   offerte   gli   operatori   che   hanno   la
 disponibilita' di due o piu' reti televisive  nazionali  in  tecnica
 analogica; 
 2) parte B, pari a due lotti, aperti a qualsiasi offerente. 
 39. Le eventuali offerte saranno soggette ad un tetto massimo (cap).
 Il cap e' fissato ad un livello tale da impedire che, in esito  alla
 gara, un operatore possa ottenere piu'  di  5  multiplex  nazionali.
 Pertanto,  nel  caso  di  operatori   televisivi   che   attualmente
 eserciscono 3 reti nazionali in tecnica analogica, il cap e' fissato
 a un multiplex. Nel  caso  dell'operatore  che  esercisce  due  reti
 nazionali in tecnica analogica il cap e' fissato a due multiplex. 
 40. Qualora uno degli operatori  che  attualmente  gestisce  3  reti
 nazionali analogiche risulti, in esito alla gara, aggiudicatario  di
 un multiplex  sara'  obbligato  a  cedere  il  40%  della  capacita'
 trasmissiva  di  tale  multiplex  a  terzi  fornitori  di  contenuti
 indipendenti.   Qualora   l'operatore   che   attualmente   ha    la
 disponibilita' di 2 reti nazionali analogiche sia vincitore di tutti
 e due i multiplex del lotto B, questo sara' obbligato  a  cedere  il
 40% della capacita' trasmissiva di uno di tali due multiplex a terzi
 fornitori di contenuti indipendenti. 
 41. La previsione di un  cap  che  limita  il  numero  di  multiplex
 ottenibili dagli operatori, la riserva di 3 dei 5 multiplex ai nuovi
 entranti o ai piccoli operatori nazionali gia' esistenti, unitamente
 all'obbligo di cessione del 40% della capacita' trasmissiva a  terzi
 operatori indipendenti, sono previsioni finalizzate a consentire  un
 effettivo ingresso di nuovi operatori  nel  mercato  radiotelevisivo
 italiano, nonche' l'espansione degli operatori esistenti minori.  In
 tale contesto, va anche ricordata  l'avvenuta  assegnazione  di  una
 rete ad Europa 7. 
 42.  Sono  altresi'  previste  una  serie   di   importanti   misure
 asimmetriche destinate ad aumentare il livello  di  concorrenza  del
 sistema televisivo nazionale. 
 43. Infatti, allo scopo di facilitare la  realizzazione  delle  reti
 trasmissive  digitali  terrestri  da  parte  degli  operatori  nuovi
 entranti e rendere effettivo lo sviluppo  in  tempi  ragionevoli  di
 dette reti, un'altra misura asimmetrica prevista nella  delibera  e'
 rappresentata dall'obbligo di offerta di servizi di  trasmissione  a
 prezzi orientati ai costi da parte  degli  operatori  esistenti  che
 gia'  dispongono  di  reti  di  estesa  copertura   sul   territorio
 nazionale. 
 44. Tale misura  si  pone  nel  solco  della  regolamentazione  gia'
 introdotta con delibera n.  159/08/CONS  in  esito  alla  precedente
 analisi di mercato, ma si connota per una portata piu' ampia,  anche
 dal punto di vista temporale. 
 45. Nello specifico, gli operatori esistenti offriranno  servizi  di
 trasmissione,  agli  operatori  di  reti  digitali  terrestri  nuovi
 entranti, per un periodo di cinque anni dalla stipula  dei  relativi
 accordi. In ogni caso,  gli  operatori  richiedenti  potranno  adire
 l'Autorita' al fine di ottenere una pronuncia vincolante. 
 46. L'imposizione di un obbligo di tal fatta,  il  cui  rispetto  e'
 soggetto al  controllo  dell'Autorita',  appare  pertanto  idoneo  a
 consentire ad operatori terzi  (nuovi  entranti)  di  accedere  alle
 infrastrutture trasmissive degli operatori gia' attivi sul  mercato,
 creando un contesto competitivo piu' vivace, nonche' ad  incentivare
 lo sviluppo di reti alternative. 
 47. Sulla base delle misure adottate nella delibera n.  181/09/CONS,
 la  Commissione  ha  ritenuto  di  non   adottare   atti   ulteriori
 nell'ambito della procedura di  infrazione,  valutando  tali  misure
 come idonee ad  assicurare  l'effettiva  creazione  di  un  contesto
 maggiormente concorrenziale, aperto all'ingresso di nuovi operatori. 
 48. Infine, si fa  presente  che  la  delibera  in  esame  e'  stata
 recepita nell'art. 45 della  legge  comunitaria  del  2008 19  ,  la
 quale, modificando l'art. 8 novies  della  normativa  succitata,  ha
 fatto espresso riferimento ai criteri  stabiliti  in  tale  contesto
 nell'ambito della delibera stessa. 
 -------- 
  19 Legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
 del 14 luglio 2009. 
 
 Delibera  n.  449/08/CONS:  cessione   del   40%   della   capacita'
 trasmissiva 
 49. Con delibera n. 449/08/CONS del 29 luglio 2008,  l'Autorita'  ha
 approvato le  graduatorie  dei  soggetti  che  possono  accedere  al
 quaranta per cento della capacita' trasmissiva delle  reti  digitali
 terrestri. 
 50. A tal proposito, si ricorda che tale misura  e'  stata  prevista
 dall'art. 2-bis della legge n. 66 del 2001 che prevede  testualmente
 che: "Ciascun soggetto che sia titolare di piu' di  una  concessione
 televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e  servizi
 diffusi in tecnica digitale, pari opportunita' e comunque almeno  il
 quaranta per cento della capacita' trasmissiva del  medesimo  blocco
 di  programmi  e  servizi  a  condizioni  eque,  trasparenti  e  non
 discriminatorie, per la sperimentazione da parte di  altri  soggetti
 che non siano societa' controllanti,  controllate  o  collegate,  ai
 sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n.
 249, compresi quelli gia' operanti da satellite ovvero via  reti  di
 telecomunicazioni  fisse  e  le  emittenti  concessionarie  che  non
 abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi  dell'articolo
 3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249". 
 51. Oggetto della riserva e' il 40% della capacita'  trasmissiva  di
 ciascun blocco di diffusione dei soggetti che sono titolari di  piu'
 una emittente, ed i soggetti  beneficiari  sono  sia  gli  operatori
 nuovi entranti sia le concessionarie televisive nazionali analogiche
 con copertura inferiore all' 80% del territorio nazionale,  al  fine
 di consentire anche a questi soggetti l'avvio  della  diffusione  di
 programmi  televisivi  digitali   su   frequenze   terrestri.   Tale
 previsione non e' derogata da quella relativa alla  possibilita'  di
 effettuare  il  cosiddetto  trading  delle   frequenze   finalizzato
 all'acquisto  di  impianti  da  destinare  alla   diffusione   delle
 trasmissioni in tecnica digitale. 
 52. La disposizione  normativa  ha  avuto  come  obiettivo  primario
 quello di consentire ai fornitori di contenuti indipendenti  l'avvio
 della diffusione  di  programmi  televisivi  su  frequenze  digitali
 terrestri. I criteri per l'assegnazione della capacita'  trasmissiva
 sulle piattaforme digitali sono stati stabiliti  dall'Autorita'  con
 delibera n. 109/07/CONS, assunta nell'ambito del programma  volto  a
 favorire l'utilizzazione  razionale  delle  frequenze  destinate  ai
 servizi radiotelevisivi nella  prospettiva  della  conversione  alla
 tecnologia  digitale  (avviato  con  delibera  n.  163/06/CONS).  La
 delibera  n.  109/07/CONS  ha  definito  altresi'  le  modalita'  di
 attuazione e le fasi di una procedura  di  selezione  che  e'  stata
 gestita direttamente dall'Autorita'. 
 53. Al fine di individuare i soggetti che possono  accedere  al  40%
 della capacita' trasmissiva, l'Autorita' ha approvato, con  delibera
 n. 645/07/CONS, il disciplinare per lo svolgimento  della  procedura
 selettiva e quindi, con la delibera n. 449/08/CONS,  le  graduatorie
 dei soggetti aggiudicatari. 
 54. Tale ultima delibera, in particolare, ha permesso  l'accesso  al
 40% a operatori nuovi entranti, quali AIR P  TV  Development  Italia
 s.r.l., operatore che ha acquisito le attivita'  relative  alla  pay
 per view sulla piattaforma digitale di Telecom Italia Media, nonche'
 a Digital Tv Channels Italy S.r.l., Rete Blu S.p.a.,  Class  Editori
 S.p.a., Turner  Entertainment  Networks,  The  Walt  Disney  Company
 Italia,  QVC  Italia  S.r.l.,  Anicaflash  S.r.l.,  Sitcom  Societa'
 Italiana Comunicazione S.p.a.. 
 
 Delibera n.  300/10/CONS:  Piano  nazionale  di  assegnazione  delle
 frequenze 
 55.  Con  delibera  n.  300/10/CONS  del  15  giugno  2010,  infine,
 l'Autorita' ha stabilito i criteri generali per la  definizione  del
 Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il  servizio  di
 radiodiffusione  televisiva  terrestre  in  tecnica  digitale.  Tale
 provvedimento, in particolare, ha identificato il numero delle  reti
 televisive nazionali digitali terrestri e correlate frequenze  e  ha
 disposto di riservare almeno un terzo delle frequenze  pianificabili
 alle emittenti televisive locali, secondo i criteri  indicati  dalla
 delibera n. 181/09/CONS ( sui quali cfr. infra). 
 56.  In  particolare,  il  provvedimento  ha  individuato  25   reti
 nazionali digitali terrestri (e relative  frequenze  associate),  di
 cui: 
 • 16 in tecnica DVB-T, riconosciute alle emittenti esistenti secondo
 quanto previsto dal punto 6, lett. b) dell'all. A alla  delibera  n.
 181/09/CONS; 
 • 3 reti in tecnica DVB-H (con vincolo di  destinazione  d'uso),  ai
 sensi di quanto previsto dal punto 6,  lett.  d)  dell'all.  A  alla
 delibera n. 181/09/CONS; 
 • 5 reti in tecnica DVB-T e 1 rete in tecnica  DVB-H,  da  assegnare
 attraverso  procedure  selettive  basate   su   criteri   obiettivi,
 proporzionati, trasparenti e non discriminatori (punto 6,  lett.  f)
 dell'all. A alla delibera n. 181/09/CONS. 
 57. La struttura di tali reti, realizzate in tecnica SFN, e' tale da
 garantire, per ciascuna di  esse,  coperture  tra  loro  equivalenti
 approssimativamente pari all'80% del territorio nazionale. 
 58.  La  delibera  detta,  inoltre,  alcune  disposizioni   per   le
 specifiche esigenze del servizio pubblico radiotelevisivo, al  quale
 e' riservato l'utilizzo di tre frequenze  della  banda  VHF  in  uso
 esclusivo e di una frequenza in banda UHF distinta per  regione.  Di
 esse, due frequenze della banda VHF e una  frequenza  in  banda  UHF
 sono destinate al multiplex di servizio  pubblico  e  una  frequenza
 della banda VHF e' destinata per lo sviluppo di  servizi  televisivi
 innovativi (DVB-H/DVB-T2). 
 59.  Per  quanto  riguarda   la   quota   di   frequenze   destinata
 all'emittenza locale, l'identificazione di dettaglio di tali reti e'
 effettuata attraverso  un  procedimento  nell'ambito  del  quale  e'
 convocato dall'Autorita', d'intesa con il Ministero  dello  sviluppo
 economico, per ciascuna  area  tecnica,  un  tavolo  tecnico  con  i
 soggetti nei confronti dei quali  il  procedimento  e'  destinato  a
 produrre  effetti,  all'esito  del  quale  l'Autorita'  adotta   una
 delibera di pianificazione  per  area  tecnica,  ferme  restando  le
 competenze del Ministero in materia di assegnazione dei  diritti  di
 uso delle frequenze stesse. 
 60. Infine, la delibera stabilisce che, in ciascuna area tecnica, in
 conformita'  con  quanto  previsto  dalla  normativa   vigente,   le
 frequenze  non  utilizzate,  quelle  non  necessarie  e  quelle  non
 assegnate concorrono alla riorganizzazione dello  spettro  radio  ai
 fini della costituzione di un dividendo digitale "esterno", in linea
 con gli obiettivi comunitari di utilizzazione di parte dello spettro
 UHF per i servizi di telecomunicazioni. 
 1.2.3 Gli interventi regolamentari  in  materia  di  disciplina  del
 passaggio alla trasmissione radiofonica digitale 
 
 61. Con riferimento al quadro regolamentare per  la  transizione  al
 digitale per la radiofonia si  segnala  la  recente  emanazione  del
 "Regolamento recante la nuova disciplina della fase di  avvio  delle
 trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale" di cui alla
 delibera  n.  664/09/CONS 20  ,  che  ha  abrogato   il   precedente
 regolamento di cui alla delibera n. 149/05/CONS. 
 -------- 
  20  Emanata  il  26  novembre  2009  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica italiana del 23 dicembre 2009, n. 298. 
 
 62. Il regolamento detta le disposizioni  per  promuovere,  in  modo
 equo,  trasparente  e  non  discriminatorio,   lo   sviluppo   della
 diffusione radiofonica in tecnica digitale, in attuazione di  quanto
 previsto dall'art. 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112  e
 nel rispetto delle direttive comunitarie sulle reti e sui servizi di
 comunicazione  elettronica,  garantendo  parita'  di  condizioni  di
 avvio, sviluppo ed esercizio ordinario della predetta attivita'  tra
 tutti i soggetti privati nonche' tra questi e la concessionaria  del
 servizio pubblico generale radiotelevisivo. 
 63. In particolare, il regolamento  disciplina  la  tipologia  e  le
 modalita' di rilascio delle autorizzazioni, in  ambito  nazionale  o
 locale, per: i) la fornitura dei programmi  radiofonici  numerici  e
 programmi dati destinati alla  diffusione  in  tecnica  digitale  su
 frequenze terrestri; ii) la fornitura di servizi e dati  ad  accesso
 condizionato; iii) gli operatori di rete radiofonici,  disciplinando
 altresi' i diritti di uso delle frequenze. Inoltre,  il  regolamento
 detta alcune disposizioni espressamente dedicate alla concessionaria
 del servizio pubblico generale radiotelevisivo. 
 64. Peraltro, negli ultimi  due  anni,  sono  state  avviate  alcune
 sperimentazioni  delle  nuove  tecnologie  ed,  in  particolare,  si
 segnalano  quelle   su   aree   geograficamente   localizzate 21   ,
 finalizzate  a  sviluppare  reti  e  servizi  multimediali  per   la
 radiodiffusione sonora e ad individuare i  parametri  radioelettrici
 per la diffusione di programmi in Visual Radio DMB/DAB+. 
 -------- 
  21 In particolare nelle aree di Bologna, Roma e Venezia. 
 
 1.2.4. Considerazioni finali 
 
 65. Tutto cio'  premesso,  la  presente  analisi  di  mercato  sara'
 condotta tenendo a mente  la  finalita'  di  mantenere,  revocare  o
 modificare gli obblighi  regolamentari  attualmente  vigenti,  anche
 considerando il quadro normativo e regolamentare descritto. 
 66.  A  tal  fine  -  non   essendo   il   mercato   incluso   nella
 Raccomandazione - l'Autorita'  deve  necessariamente  effettuare  il
 c.d.  triplo  test  al  fine  di  stabilire  se   il   mercato   sia
 suscettibile,  in  base   alle   circostanze   nazionali,   di   una
 regolamentazione ex  ante.  Un'eventuale  regolamentazione  ex  ante
 potrebbe in  ogni  caso  essere  imposta  solo  se  il  triplo  test
 risultasse  soddisfatto  e  se  l'analisi  del  mercato  dimostrasse
 l'esistenza di una  o  piu'  imprese  con  significativo  potere  di
 mercato. Nel caso in cui, invece, il triplo test non dovesse  essere
 soddisfatto, non vi sarebbe necessita' di procedere ad  una  analisi
 del significativo potere di mercato. 
 
 2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE 
 
 2.1. Introduzione 
 
 67. Ai sensi dell'articolo 18 del Codice,  l'Autorita',  tenendo  in
 massima considerazione la Raccomandazione e le Linee direttrici 22 ,
 definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del  diritto
 della  concorrenza  e  sulla  base  delle  caratteristiche  e  della
 struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche. 
 -------- 
  22 Cfr. Linee direttrici, capitolo 2, punti 33 - 69. 
 
 68. Nell'ambito della pratica  del  diritto  della  concorrenza,  la
 definizione  del  mercato  e'  quel  processo  il  cui  fine  e'  di
 individuare un insieme di prodotti/servizi e loro fornitori (attuali
 e  potenziali)  che  siano   effettivamente   alternativi   per   la
 soddisfazione di un determinato bisogno economico, delimitandone  al
 tempo stesso l'ambito geografico di riferimento. In  tal  senso,  il
 mercato rilevante presenta sia una dimensione merceologica  sia  una
 dimensione geografica. 
 69.  Secondo  una  giurisprudenza   consolidata   il   mercato   del
 prodotto/servizio  rilevante  comprende  i  prodotti  o  i   servizi
 sostituibili o sufficientemente  intercambiabili,  in  funzione  non
 solo  delle  loro  caratteristiche  obiettive,  dei  loro  prezzi  e
 dell'uso cui sono destinati, ma anche in funzione  delle  condizioni
 di concorrenza e/o della struttura della domanda e dell'offerta  sul
 mercato in questione. Pertanto l'Autorita', oltre  a  considerare  i
 prodotti   o   servizi    sufficientemente    intercambiabili    per
 caratteristiche  obiettive,  prezzi  e  destinazione,  analizza   le
 condizioni di sostituibilita' prevalenti dal lato  della  domanda  e
 dell'offerta applicando il test del monopolista ipotetico, small but
 significant non transitory increase in price (SSNIP test). 
 70.  Una  volta  identificato  il  mercato   del   prodotto/servizio
 rilevante, l'Autorita' procede  alla  definizione  della  dimensione
 geografica  del  mercato,  ovvero  dell'area  in  cui   i   soggetti
 interessati sono attivi dal lato dell'offerta e  della  domanda  dei
 prodotti/servizi  in  questione,  in   cui   le   condizioni   della
 concorrenza sono simili  o  sufficientemente  omogenee  e  che  puo'
 essere  distinta  dalle  aree  adiacenti,  in  cui   le   condizioni
 prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse. Il  punto
 di partenza per la definizione dei limiti del mercato geografico  e'
 analogo  a  quello  sopra  descritto  per   la   valutazione   della
 sostituibilita' dal lato della domanda e dell'offerta (SSNIP  test),
 anche se - in alcuni casi - la diretta  applicazione  del  test  del
 monopolista  ipotetico  potrebbe  condurre   all'individuazione   di
 mercati di ambito  geografico  molto  ristretto,  quali  un  singolo
 comune o l'area servita da una singola centrale.  In  tali  casi  e'
 opportuno che a prevalere sia  sempre  il  concetto  di  omogeneita'
 delle condizioni competitive. 
 
 2.2. Il mercato dei servizi di  diffusione  radiotelevisiva  per  la
 trasmissione di contenuti agli utenti finali nella definizione della
 Commissione 
 
 71. Il mercato dei servizi  di  diffusione  radiotelevisiva  per  la
 trasmissione di contenuti agli utenti finali era incluso nella lista
 dei mercati rilevanti identificati dalla Commissione  europea  nella
 Raccomandazione n. 2003/31 1/CE (c.d. mercato n. 18). 
 72.  Nella  Raccomandazione  del  2003,  il  mercato  n.  18  veniva
 descritto come afferente "i servizi di trasmissione  radiotelevisiva
 e reti di distribuzione nella misura in cui forniscono i  mezzi  per
 la fornitura di contenuti radiotelevisivi agli  utenti  finali".  La
 Raccomandazione   non   indicava   alcun   mercato   al    dettaglio
 corrispondente, posto che il servizio  di  trasmissione  non  viene,
 infatti, rivenduto al dettaglio, ma e'  utilizzato  dal  broadcaster
 acquirente per la fornitura al pubblico di contenuti. 
 73. Nella precedente analisi del mercato (delibera n.  544/07/CONS),
 e' stato definito il mercato  dei  servizi  diffusivi  che  consiste
 nella fornitura di capacita' trasmissiva utilizzata per diffondere i
 canali radiotelevisivi al pubblico, attraverso  diverse  piattaforme
 trasmissive (analogico e  digitale  terrestre,  satellite,  reti  in
 fibra ottica o rame).  In  tale  mercato  non  rientrano  i  servizi
 tecnici ausiliari di trasmissione radiotelevisiva all'ingrosso,  che
 costituiscono un mercato distinto. 
 74. Come  sopra  esposto,  tale  mercato  e'  stato  successivamente
 rimosso dalla lista, contenuta  nell'allegato  alla  Raccomandazione
 del 2007, dei mercati rilevanti suscettibili di regolamentazione  ex
 ante. 
 75. Nell'Explanatory note di  accompagnamento  alla  Raccomandazione
 del  2007  la  Commissione  ha  analizzato  le  diverse  piattaforme
 trasmissive   (analogico   e    digitale    terrestre,    reti    di
 telecomunicazioni  fisse,  satellite,  DSL)  ritenendo  che   queste
 potrebbero  configurare  mercati  separati,  a  livello  retail,  in
 considerazione   dei   fattori   che   incidono   sull'analisi    di
 sostituibilita', quali il prezzo, la copertura o  la  disponibilita'
 dei diversi sistemi di trasmissione, nonche' la  possibilita'  degli
 utenti finali di cambiare broadcaster o piattaforma trasmissiva. 
 76. A livello wholesale, la Commissione ha  esposto  la  motivazione
 connessa alla rimozione del  mercato  dalla  nuova  Raccomandazione,
 chiarendo che, in ragione dei mutamenti intervenuti nel  mercato  in
 questione, questo non  sarebbe  piu'  suscettibile  di  superare  il
 triplo test,  in  particolare  il  secondo  criterio,  e  quindi  di
 richiedere  l'applicazione  di  misure  regolamentari.   E'   emersa
 infatti,   a   livello   europeo,    una    maggiore    competizione
 interpiattaforma  man  mano   che   si   completa   la   transizione
 dall'analogico al digitale, allentando i vincoli di capacita'  sulle
 diverse piattaforme. Peraltro, in ogni Stato  membro,  sarebbero  ad
 oggi disponibili almeno 3-4 piattaforme  digitali  (i.e.  terrestre,
 satellite, reti di telecomunicazioni fisse) capaci di competere  fra
 loro, rispetto alle 2-3 disponibili in analogico. 
 77. La Commissione ha dunque rilevato non solo l'aumento  dei  mezzi
 trasmissivi disponibili, ma soprattutto  una  maggiore  competizione
 fra  gli  stessi,  soprattutto  sul  fronte   dell'acquisizione   di
 contenuti. Per  tale  motivo,  nonostante  l'esistenza  di  barriere
 all'entrata su tale mercato, e quindi la possibilita' che  il  primo
 criterio   sia   superato,   considerate   le   predette   dinamiche
 competitive,  il  secondo  criterio  del  triplo  test  non  sarebbe
 soddisfatto almeno, in generale, a livello europeo. 
 78. La Commissione ha altresi' posto  l'accento  sull'importanza  di
 imporre  obblighi  di  must  carry  (ai  sensi  dell'art.  31  della
 Direttiva quadro) nel caso in cui i servizi  destinati  agli  utenti
 finali siano per lo piu' fruiti tramite rete terrestre televisiva  o
 radiofonica, al fine di rendere disponibile  un  maggior  numero  di
 programmi su tali reti. Come rilevato dalla  Commissione,  eventuali
 problemi di accesso alle piattaforme trasmissive  potrebbero  essere
 dunque risolti mediante l'imposizione di obblighi di tal fatta 23 . 
 -------- 
  23 Cfr. pag. 49 dell'Explanatory Note, ove si legge: "However,  the
 principle remains that perceived problems of access to  transmission
 platforms for specified channels and services can be  addressed  via
 Article 31 USD where they meet a general interest objective". 
 
 79. Inoltre, ai sensi dell'art. 12 della Direttiva quadro, nel  caso
 in cui sussistano esigenze di protezione dell'ambiente, della salute
 pubblica o di pubblica sicurezza, in  conseguenza  delle  quali  gli
 operatori siano privati dell'accesso a infrastrutture di  rete,  gli
 Stati membri possono consentire la condivisione/co-locazione di reti
 di comunicazione elettronica proprietarie. 
 80. Infine, la Commissione ha ricordato  come  eventuali  rifiuti  o
 difficolta' di accesso alle infrastrutture essenziali possano essere
 affrontate a livello  europeo  dalle  autorita'  di  concorrenza  in
 applicazione della legge antitrust. 
 81. In conclusione, la Commissione ha ritenuto  che,  nella  maggior
 parte degli Stati membri, il  triplo  test,  ed  in  particolare  il
 secondo criterio, non sarebbe soddisfatto ed eventuali  problemi  di
 accesso  alle  infrastrutture  connessi  ad  obiettivi  di  pubblico
 interesse  potrebbero   essere   affrontati   e   risolti   mediante
 l'imposizione di obblighi di must-carry,  per  cui  ha  ritirato  il
 mercato in questione dalla lista di  cui  alla  Raccomandazione  del
 2007. 
 
 2.3. Descrizione tecnica dei servizi di  diffusione  radiotelevisiva
 per la trasmissione di contenuti agli utenti finali 
 
 82. Il mercato dei servizi diffusivi  consiste  nella  fornitura  di
 capacita'   trasmissiva   utilizzata   per   diffondere   i   canali
 radiotelevisivi  al  pubblico.  In   Italia,   tali   servizi   sono
 principalmente  erogati  sulla   rete   terrestre   e   sulla   rete
 satellitare. Dalla fine del 2003, gli operatori hanno realizzato  le
 prime reti di diffusione terrestre in tecnica digitale, destinate  a
 sostituire integralmente  l'infrastruttura  terrestre  analogica.  I
 servizi  di  diffusione  vengono  forniti  anche  attraverso   altre
 piattaforme, quali quelle  costituite  da  infrastrutture  terrestri
 cablate a larga banda, realizzate in fibra  ottica  o  in  rame  con
 tecnologia xDSL. 
 83. Come si evince dalla Direttiva accesso (art. 6,  §  3),  nonche'
 dalla Raccomandazione del 2003, nel mercato  dei  servizi  diffusivi
 non  rientrano  i  servizi   tecnici   ausiliari   di   trasmissione
 radiotelevisiva all'ingrosso, che costituiscono un mercato distinto. 
 84. Cio' premesso, verranno offerte  le  specifiche  tecniche  delle
 reti utilizzate per la fornitura dei servizi  in  questione,  tenuto
 conto della descrizione gia' operata nell'ambito della  delibera  n.
 544/07/CONS e delle innovazioni tecniche nel frattempo intercorse. 
 
 Le reti televisive terrestri 
 
 85.  Nella  precedente  analisi  di   mercato   e'   stata   fornita
 un'illustrazione  delle   caratteristiche   delle   reti   diffusive
 terrestri in tecnica  analogica  e  digitale,  cui  si  rimanda  per
 eventuali approfondimenti. 
 86. A titolo esemplificativo, si riporta una figura (Figura  1)  che
 illustra  il  funzionamento  di  una  rete   televisiva   terrestre,
 costituita  dall'insieme  delle  infrastrutture  tecniche  e   delle
 risorse   frequenziali    necessarie    a    diffondere    contenuti
 radiotelevisivi agli utenti finali. 
 87. Come emerge dalla figura, il  segnale  televisivo  generato  nel
 centro di produzione viene trasportato, attraverso  collegamenti  in
 ponte radio, satellitari o via reti di telecomunicazioni  fisse,  ai
 siti da dove viene irradiato  il  programma  all'utente  finale.  Da
 ciascun sito, il trasmettitore diffonde il segnale  radio  nell'area
 coperta  e  viene  ricevuto  dagli  utenti  attraverso  le   antenne
 domestiche. La diffusione viene effettuata su  una  frequenza  radio
 assegnata all'operatore sullo specifico sito. 
 
 Figura 1 - Architettura di una rete televisiva terrestre 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
 88. Nella presente analisi, in considerazione del prossimo  completo
 passaggio alla televisione digitale terrestre, si  fornisce  qualche
 approfondimento tecnologico inerente lo standard DVB-T e  le  attese
 innovazioni tecnologiche derivanti dello stesso. 
 89. Il Digital  Video  Broadcasting  -  Terrestrial  (DVB-T)  e'  lo
 standard del consorzio europeo DVB per  la  trasmissione  televisiva
 digitale terrestre. 
 90. Nella trasmissione  in  tecnica  digitale  terrestre  un  flusso
 video, uno audio e uno dati sono "multiplati" insieme  a  costituire
 un flusso di programma MPEG-2 PS (MPEG2  Programme  Stream).  Uno  o
 piu' flussi di programma costituiscono un flusso di trasporto MPEG-2
 TS (MPEG-2 Transport Stream); tale flusso  rappresenta  la  sequenza
 digitale che viene trasmessa  e  ricevuta  nei  set  top  box  (STB)
 domestici. La bit rate ammessa per il trasporto MPEG-2  dipende  dai
 parametri scelti per la modulazione: essa varia da circa 5  a  circa
 32 Mbps. 
 91. Mediante una tecnica denominata trasmissione gerarchica  possono
 essere trasmessi contemporaneamente due diversi flussi di trasporto,
 allo  scopo,  ad  esempio,  di  trasmettere  un  segnale   video   a
 definizione standard (SDTV) ed un segnale video ad alta  definizione
 (HDTV) 24 . In ricezione,  a  seconda  della  qualita'  del  segnale
 ricevuto, il set top box puo' cercare di decodificare il  flusso  ad
 alta definizione oppure, se la  qualita'  del  segnale  ricevuto  e'
 scarsa, passare al segnale a definizione standard (cosi' facendo,  i
 ricevitori vicini al sito di trasmissione potranno usufruire  di  un
 segnale ad alta definizione, e tutti  quelli  serviti  nell'area  di
 copertura, anche i piu' distanti, potranno  ricevere  il  segnale  a
 definizione standard). 
 -------- 
  24 In genere, il segnale a  definizione  standard  verra'  protetto
 maggiormente,  ed  il  segnale  ad  alta  definizione  sara'  invece
 protetto in misura minore. 
 
 92. Il segnale  digitale  viene  opportunamente  trasformato  in  un
 segnale analogico,  grazie  ad  un  convertitore  digitale-analogico
 (DAC, Digital to Analog Converter), ed infine modulato  a  frequenza
 radio (VHF o UHF)  dal  front-end  ad  RF.  La  larghezza  di  banda
 occupata  da  ciascun  singolo  segnale  DVB-T   e'   studiata   per
 accomodarsi in canali larghi 5, 6, 7 o 8 MHz. 
 93. Il tipo di modulazione usato (OFDM)  e'  del  tutto  diverso  da
 quello usato per le trasmissioni  analogiche  (sono  presenti  molte
 portanti, anziche' una portante per il video, una per  il  colore  e
 una per l'audio), per cui i sintonizzatori analogici non possono  in
 alcun modo essere adattati a ricevere questo tipo  di  trasmissione;
 questo   rende   necessario   l'utilizzo    di    decoder    esterni
 all'apparecchio televisivo, o di televisori dotati dei due  tipi  di
 sintonizzatore (finche' permarra' la  situazione  di  convivenza  di
 segnali analogici e digitali). 
 94. In ricezione, il set top box contiene tutti i circuiti necessari
 ad effettuare la demodulazione e la decodifica del segnale ricevuto,
 utilizzando tecniche duali, ovvero complementari o inverse, a quelle
 descritte per la trasmissione. 
 Le  specifiche  tecniche  del  DVB-T  sono  riportate  nella  figura
 sottostante. 
 
 Figura 2 - Funzionamento di una rete DVB-T 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
 95.  Il  passaggio  alla  tecnica  digitale  determina   quindi   la
 possibilita' di elaborare e comprimere dati digitali, rendendo assai
 piu' efficace l'uso della capacita'  di  rete  rispetto  ai  segnali
 analogici. In generale, la tecnica  digitale  "consente  di  offrire
 servizi  di  teleradiodiffusione  nuovi   o   comunque   migliorati:
 programmi   aggiuntivi,   miglioramenti   connessi   ai   programmi,
 miglioramento della qualita'  dell'immagine  e  del  suono,  servizi
 interattivi, e  di  trasmissione  dati,  tra  cui  i  servizi  della
 societa' dell'informazione e di internet" 25 .  In  particolare,  la
 trasmissione in tecnica  digitale  permette  di  diffondere  su  una
 stessa rete un numero maggiore di programmi. 
 -------- 
  25  Cfr.  Comunicazione  della  Commissione  n.SEC(2003)992   sulla
 transizione dalla trasmissione radiotelevisiva  analogica  a  quella
 digitale (dallo "switchover" digitale allo "switch-off"  analogico),
 17 settembre 2003, pag. 7. 
 
 96. In Italia, vi e' una certa sostituibilita' dal lato dell'offerta
 tra reti televisive analogiche e digitali. Infatti, a differenza  di
 altri Paesi, non e'  prevista  alcuna  distinzione  nell'allocazione
 delle bande di frequenza al servizio televisivo analogico e a quello
 digitale (c.d. uso promiscuo della banda frequenziale). Sia le  reti
 televisive analogiche che quelle digitali  utilizzano,  infatti,  le
 stesse bande di frequenza (III, IV e V) 26 ,  non  essendoci  alcuno
 spazio frequenziale riservato, in via esclusiva, ad almeno una delle
 due tecniche trasmissive. 
 -------- 
  26 L'unica differenza riguarda la banda I, che viene  marginalmente
 utilizzata per le trasmissioni  in  tecnica  analogica,  mentre  non
 viene utilizzata per quelle in tecnica digitale. 
 
 97. Inoltre, anche da  un  punto  di  vista  tecnico,  gli  impianti
 impiegati per le trasmissioni analogiche possono essere usati  anche
 per  le  trasmissioni  televisive  in  tecnica  digitale,  salvo  un
 processo di riconversione tecnica di tali apparati.  La  conversione
 al digitale implica infatti i seguenti processi: 
 • Conversione in digitale degli impianti  analogici  utilizzando  la
 stessa frequenza; 
 • Utilizzo degli attuali sistemi radianti; 
 • Utilizzo degli stessi siti per la diffusione; 
 • Adeguamento della rete di distribuzione; 
 • Decremento della potenza trasmessa con l'obiettivo di garantire la
 stessa area di copertura del segnale analogico; 
 • Sostituzione degli apparati RF utilizzati in analogico (filtri  di
 canale, amplificatori). 
 98. Dal lato della domanda, invece, la struttura del mercato risulta
 parzialmente differente a seconda del tipo  di  tecnica  trasmissiva
 utilizzata 27 . 
 -------- 
  27 Un'altra differenza risiede nel fatto che la  struttura  di  una
 rete digitale puo' essere diversa  da  quella  analogica:  nel  caso
 analogico  l'ottimizzazione  delle  risorse   frequenziali   implica
 l'utilizzo di canali  diversi  in  impianti  vicini  (le  reti  sono
 multifrequenza, ovvero MFN - Multi Frequency  Network),  mentre  nel
 digitale e' preferibile l'utilizzo di uno stesso canale in  impianti
 limitrofi (le reti possono  essere  isofrequenziali,  ovvero  SFN  -
 Single Frequency Network). 
 
 99. Gli impianti e le frequenze individuati nel  titolo  abilitativo
 di un operatore  possono  essere  utilizzati  anche  ai  fini  della
 trasmissione di programmi di fornitori di contenuti terzi nonche' di
 servizi interattivi. Cio' implica una netta distinzione di  ruoli  e
 funzioni tra l'attivita' di trasmissione del  segnale  televisivo  e
 l'offerta di contenuti televisivi. In tale contesto, il proprietario
 della rete offre ai fornitori  di  contenuti  (ed  ai  fornitori  di
 servizi   interattivi)   capacita'   trasmissiva    nella    propria
 disponibilita'. 
 100. Ai fini dell'evoluzione delle  reti  digitali  in  Italia  sono
 stati determinanti sia il frequency trading 28 ,  sia  il  piano  di
 transizione al digitale29 . A tal riguardo si osserva infatti che  i
 principali  operatori  televisivi  nazionali  hanno  cominciato   ad
 implementare le proprie reti tramite il trading delle frequenze, che
 ha consentito trasferimenti di impianti o di  rami  di  azienda  tra
 concessionari  televisivi  in  ambito  locale   o   tra   questi   e
 concessionari televisivi in ambito nazionale, a  condizione  che  le
 acquisizioni fossero  impiegate  esclusivamente  per  la  diffusione
 sperimentale  in  tecnica  digitale.  Come   gia'   evidenziato,   i
 principali operatori televisivi operanti in tecnica analogica hanno,
 quindi, sin dalla fine del 2003, condotto campagne  di  acquisizione
 di frequenze/impianti per sviluppare le  proprie  reti  digitali  su
 frequenze terrestri. Di conseguenza, si puo' affermare che il  grado
 di evoluzione delle reti DTT sia stato in  passato  legato  in  modo
 univoco e diretto all'incremento  progressivo  delle  operazioni  di
 trasferimenti di impianti e rami d'azienda30 . 
 -------- 
  28 Vedi D.L. 23 gennaio 2001, n. 5,  recante  disposizioni  urgenti
 per  il  differimento  di  termini  in   materia   di   trasmissioni
 radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di
 impianti radiotelevisivi, convertito con modificazioni  dalla  legge
 20 marzo 2001, n. 66. 
  29 Previsto dal decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  10
 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e  successive  modificazioni  e
 integrazioni. 
  30 A titolo di esempio si noti che mentre nel  2002  il  numero  di
 trasferimenti di impianti era stato pari a circa 90, nel  2004  tale
 numero e' salito a circa 300, per raggiungere  il  massimo  (inclusi
 sia i trasferimenti DTT sia DVB-H) di circa  700  nel  2006,  mentre
 gia' nel 2007 il numero era drasticamente ridotto  a  poche  decine,
 diventando trascurabile nel 2008. 
 
 101. L'evoluzione delle suddette reti e' ora  maggiormente  connessa
 al piano di transizione che prevede lo spegnimento dell'analogico ed
 il passaggio al digitale entro il 2012. Il  processo  di  switch-off
 prevede una transizione al digitale progressiva delle varie  regioni
 italiane, divise in 16 aree, a partire dal secondo semestre del 2009
 fino al secondo semestre del  2012.  La  prima  regione  in  cui  e'
 avvenuto il completamento della conversione degli  impianti  per  la
 televisione digitale  terrestre  e'  stata  la  Sardegna,  ove  tali
 attivita' hanno avuto luogo nel periodo compreso tra il 1° settembre
 ed il 30 di ottobre 2008. Successivamente, sono state  digitalizzate
 la Valle D'Aosta, l'Alto Adige, il Trentino, il Lazio e la Campania.
 Gran parte delle regioni Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna  vede
 ora in digitale Rai 2 e Rete 4, ma tali zone  saranno  completamente
 digitalizzate entro la fine del 2010,  unitamente  al  Veneto,  alla
 Liguria e al Friuli Venezia Giulia. Nel 2009, i cittadini  coinvolti
 nel processo di digitalizzazione sono stati circa 14 milioni e,  nel
 2010, la stima totale della popolazione coinvolta  e'  di  circa  37
 milioni, pari ad oltre il 60 per cento della popolazione italiana 31
 . 
 -------- 
  31 Stime DGTVi. 
 
 Lo standard DVB -H 
 
 102. Il DVB-H e' uno standard, adottato nel novembre 2004  dall'ETSI
 (European Telecommunications Standards Institute), che  consente  la
 trasmissione di contenuti audiovisivi su terminali  mobili,  inclusi
 quelli  di  telefonia   mobile,   anche   con   caratteristiche   di
 interattivita'. In particolare, sul  terminale  DVB-H  e'  possibile
 ricevere in mobilita' contenuti televisivi quali  TV  digitale,  pay
 per view, digital radio,  teletext,  servizi  informativi;  inoltre,
 realizzando il canale di  ritorno,  il  DVB-H  consente  di  fornire
 servizi  interattivi,  quali,  ad  esempio,  la   partecipazione   a
 sondaggi, giochi e la fruizione di programmi su richiesta. Nel 2008,
 la Commissione ha deciso di inserire lo standard  DVB-H  nell'elenco
 degli standard ufficiali dell'UE, al fine  di  promuovere  l'offerta
 armonizzata di servizi di comunicazione elettronica in tutta l'UE. 
 103. Lo standard DVB-H e' derivato dal DVB-T e usa lo stesso livello
 fisico di trasporto. Entrambi condividono lo  stesso  (de)modulatore
 del trasmettitore e del ricevitore del segnale. Il segnale del DVB-H
 e'  "multiplato"  sulla  trama  che  viene  trasmessa  sulle  stesse
 frequenze previste per il  DVB-T.  Tuttavia,  dovendo  garantire  la
 ricezione in mobilita' e da terminali posizionati anche  indoor,  la
 trasmissione  in  DVB-H  deve  soddisfare  dei   requisiti   tecnici
 aggiuntivi. In particolare, al  fine  di  supportare  i  dispositivi
 mobili e la  ricezione  in  movimento,  lo  standard  DVB-H  prevede
 ulteriori  caratteristiche  quali  il  risparmio  di  batteria,  una
 maggiore robustezza, un  handover  facilitato  -  che  consiste  nel
 limitare l'interruzione del segnale in caso di spostamento tra  aree
 di copertura diverse - nonche' altre specificita' quali la mobilita'
 con un alto datarates, la ricezione con singola antenna  e  le  reti
 SFN (single frequency). 
 104. La presenza di tali dotazioni ulteriori e' garantita attraverso
 l'adozione delle seguenti soluzioni: il time slicing,  necessario  a
 ridurre il consumo di batteria e a  facilitare  l'handover 32  ,  il
 MPE-FEC  (Multi-Protocol  Encapsulator/Forward  Error   Correction),
 ossia  un  protocollo  di  correzione  dell'errore   necessario   ad
 incrementare  la  tolleranza  al  rumore  e  la  robustezza,  e   la
 caratteristica di modulazione 4K-mode, adatta per la trasmissione su
 terminali mobili. Queste soluzioni (il time slicing,  il  MPE-FEC  e
 l'introduzione, nel modulatore del DVB-T del  4K-mode  e  del  DVB-H
 Transmission Parameter Signalling)  devono  essere  incorporate  sia
 nell'apparato trasmittente, ossia il multiplex,  che  nei  terminali
 mobili riceventi. 
 -------- 
  32 In particolare, il time slicing,  che  consente  di  ridurre  il
 consumo della batteria di circa il 90-95%, e' una "multiplazione" di
 servizi realizzata attraverso un multiplex a divisione di tempo.  In
 altri termini, tale tecnologia consente la trasmissione periodica di
 dati in burst. Ad esempio, i dati video o  audio,  che  generalmente
 rappresentano un contenuto da 1 a 5 secondi, arrivano con un singolo
 burst; durante i periodi di interarrivo  tra  due  burst,  il  tuner
 contenuto  nel  terminale  mobile  e'  inattivo,   consentendo   una
 riduzione del consumo di potenza. Inoltre, i dati inviati  in  burst
 vengono memorizzati e trasmessi di continuo, di  modo  che  l'utente
 non noti il periodo di inattivita'. 
 
 105. Le bande di frequenza utilizzabili per il DVB-H sono le  stesse
 previste dallo standard europeo per l'uso della televisione digitale
 terrestre (VHF e UHF) e, in particolare, la III, la IV e la V banda.
 Tuttavia, le frequenze piu' adatte per la trasmissione in DVB-H sono
 considerate prevalentemente quelle comprese nella banda IV UHF e  in
 parte della V UHF, tra 470 MHZ e 650 MHZ. Tali  frequenze,  infatti,
 sono sufficientemente basse da consentire una propagazione  a  lunga
 distanza e sufficientemente  elevate  da  evitare  interferenze.  La
 gamma  di  frequenze  indicata,  infatti,  minimizza  l'interferenza
 potenziale sul ricevitore tra la ricezione DVB-H e  le  trasmissioni
 GSM/UMTS. In alternativa, l'uso della banda III (VHF), sebbene possa
 richiedere  l'estrazione  di  una  piccola  antenna  dal  ricevitore
 mobile,  presenta  consistenti   vantaggi   dal   punto   di   vista
 propagativo. 
 106. In linea di principio, e' possibile realizzare la  condivisione
 dello stesso multiplex tra  la  trasmissione  in  standard  DVB-T  e
 DVB-H.  In  particolare,  nella  c.d.  trasmissione   in   modalita'
 gerarchica, il flusso HP (ad alta priorita') porta  il  segnale  per
 l'utenza mobile, che richiede una modulazione piu' "robusta", mentre
 il flusso LP (a bassa priorita') trasporta il segnale  per  l'utenza
 fissa. Tuttavia, l'utilizzo dello stesso multiplex per il DVB-T e il
 DVB-H implicherebbe alcune inefficienze, che si tradurrebbero in una
 riduzione del numero di  canali  trasmessi  e  in  una  piu'  facile
 attenuazione del segnale, con la conseguente necessita' di  disporre
 di piu' siti 33 . 
 -------- 
  33 Sotto il profilo  tecnico,  infatti,  occorre  rilevare  che  la
 soluzione  "mista"  comporterebbe  l'applicazione  al  DVB-H   delle
 modulazioni proprie  del  DVB-T  (ossia  64  o  16  QAM,  Quadrature
 Amplitude Modulation);  considerato,  infatti,  che  la  modulazione
 adatta alla trasmissione in DVB-H (QPSK ½ - Quadrature  Phase  Shift
 Key) e' differente rispetto a quella del DVB-T, ossia piu' robusta e
 con livelli di copertura maggiore,  anche  se  implica  una  ridotta
 capacita'  trasmissiva,   l'applicazione   della   modalita'   DVB-T
 comporterebbe la pianificazione con un numero di  siti  estremamente
 elevato con conseguente innalzamento  degli  investimenti  di  rete.
 Inoltre, come si e' visto, per il DVB-H  e'  suggeribile  l'uso  del
 modo trasmissivo 4K contro il 2K o 8K del DVB-T, cosi'  da  esaltare
 le prestazioni di qualita' di segnale. Occorre  in  ultimo  rilevare
 che,  in  ogni  caso,  l'applicazione  della  modalita'   gerarchica
 richiede un aggiornamento  dei  decoder  in  possesso  degli  utenti
 DVB-H. Una volta  predisposto  il  multiplex  alla  trasmissione  in
 standard DVB-H, per utilizzare la rete in  modo  dedicato  con  tale
 standard, ovvero passare da una soluzione  mista  ad  una  soluzione
 dedicata, e' sufficiente estendere la trasmissione in standard DVB-H
 a tutti i canali possibili del multiplex. Disponendo di un multiplex
 dedicato, e'  possibile  trasmettere  fino  a  15-20  programmi  per
 ciascun flusso "multiplato". 
 
 107. Per quanto riguarda l'architettura di rete per la  trasmissione
 dello standard DVBH, l'utilizzo dei  siti  tipici  dei  broadcaster,
 collocati in posizione elevata,  puo'  non  essere  sufficiente  per
 assicurare una adeguata copertura indoor, specialmente  in  ambienti
 urbani. Cio' in considerazione sia  delle  attenuazioni  di  segnale
 introdotte quando il servizio viene  fruito  indoor  o  in  contesti
 fortemente urbanizzati, sia del fatto che il punto di ricezione  del
 terminale mobile e' localizzato mediamente intorno ai 1,5 metri  dal
 livello del suolo. Pertanto, in aggiunta al primo livello  di  rete,
 realizzato a monte con trasmettitori di alta potenza, posti nei siti
 dei broadcaster, e tecnicamente equivalente ad una  rete  DVB-T,  e'
 necessario, in particolare nei centri urbani, un secondo livello  di
 rete atto  ad  integrare  la  copertura,  specialmente  in  ambienti
 indoor. Tale secondo livello di rete e' costituito da  trasmettitori
 di bassa potenza, i c.d. gapfiller,  posizionati  nelle  citta',  in
 isofrequenza, con l'ombrello di copertura del trasmettitore a monte.
 In linea di principio, i gap-filler possono essere  posizionati  nei
 siti utilizzati per le infrastrutture di rete mobile. 
 108.  Inoltre,  va  rilevato  che  per  la  fornitura   di   servizi
 interattivi   in   tecnologia   DVB-H,   quali   ad    esempio    la
 personalizzazione dell'uso dei programmi fruiti,  e'  necessaria  la
 realizzazione del canale di ritorno. Tale  canale  di  ritorno  puo'
 essere fornito dalle reti mobili GSM/UMTS.  Oltre  a  consentire  la
 fornitura di servizi interattivi, il canale di ritorno  consente  la
 funzione di autenticazione e fatturazione dei contenuti  offerti  al
 cliente dell'operatore mobile. 
 109. Per queste considerazioni, una rete DVB-H presenta un carattere
 "ibrido" tra una rete broadcaster e una rete di telefonia  mobile 34
 . 
 -------- 
  34 Oltre allo  standard  DVB-H,  si  sono  sviluppate  anche  altre
 tecnologie di broadcasting su terminali mobili, quali,  ad  esempio,
 il Digital Multimedia Broadcast  (DMB),  che  utilizza  lo  standard
 Digital Audio Broadcast  (DAB)  Eureka-147  con  una  correzione  di
 errore  aggiuntiva;  lo   standard   Integrated   Services   Digital
 Broadcasting (ISDB-T), sviluppato in Giappone  per  la  trasmissione
 digitale terrestre; il MediaFLO, un sistema proprietario  sviluppato
 da Qualcomm. Attualmente il DVB-H e' lo standard piu' utilizzato per
 la televisione mobile nell'UE.  In  alcuni  paesi  europei  (Italia,
 Finlandia,  Austria,  Francia,  Svizzera   e   Spagna)   il   lancio
 commerciale e' gia' stato effettuato e nei  restanti  paesi  europei
 sono in corso prove e sperimentazioni.  In  termini  prospettici  si
 segnala  l'evoluzione   dello   standard   DVB-HS   (Digital   Video
 Broadcasting-Handheld) in banda S per utilizzo satellitare. 
 
 110. Pertanto, un operatore di rete digitale  pianifica  la  propria
 rete a seconda della tipologia di servizi che intende offrire.  Allo
 stato, infatti, chi fornisce servizi di trasmissione  televisiva  in
 tecnica DVB-T presenta una  rete  completamente  differente  da  chi
 fornisce i medesimi servizi in DVB-H e  non  potrebbe  offrire  tale
 servizio  se  non  modificando  sostanzialmente  la  rete  (ad   es.
 introducendo nuovi siti, integrando la rete con i gap-filler, etc.).
 Allo stesso modo, i costi di riconversione da una rete DVB-H  a  una
 DVB-T sono, allo stato, assai onerosi. 
 
 La rete radiotelevisiva satellitare 
 
 111. Considerato che non vi  sono  stati  significativi  cambiamenti
 tecnologici, per la descrizione tecnica di una rete  satellitare  si
 rimanda al §134 e ss. della delibera n. 544/07/CONS. 
 112. Recentemente, il gruppo DVB ha definito uno standard di seconda
 generazione (DVB-S2), che rappresenta  l'evoluzione  dello  standard
 DVB-S, gia' descritto nella  citata  delibera.  Il  nuovo  standard,
 grazie  all'utilizzo  di  tecniche  di  codifica  dell'errore  e  di
 modulazione del segnale trasmesso piu' sofisticate,  risulta  essere
 piu' efficiente del precedente e  sara'  prevalentemente  utilizzato
 per una trasmissione piu' efficiente dei servizi diffusivi di  TV  a
 definizione standard (SDTV, Standard  Definition  TeleVision)  e  ad
 alta definizione (HDTV, High Definition TeleVision), come del  resto
 gia' avviene per la diffusione  satellitare  da  alcuni  transponder
 della flotta satellitare di  Eutelsat  per  alcuni  segnali  diffusi
 dall'operatore SKY Italia. 
 
 La rete radiofonica terrestre 
 
 113. Le trasmissioni radiofoniche terrestri sono realizzate su scala
 nazionale  e  locale  utilizzando  diverse  bande  di  frequenze   e
 differenti modulazioni, quali la modulazione di frequenza (MF) e  la
 modulazione di ampiezza (AM).  Le  trasmissioni  in  modulazione  di
 frequenza avvengono nella banda  87.5÷108.0  MHz  della  gamma  VHF,
 mentre quelle in modulazione di ampiezza avvengono  nelle  gamme  di
 frequenza delle onde lunghe (30÷300 kHz), onde  medie  (300  kHz  ÷3
 MHz) e onde corte (3 MHz ÷30 MHz). La trasmissioni in modulazione di
 ampiezza su onde medie  e'  ad  oggi  quasi  inutilizzata,  poiche',
 avvenendo su frequenze molto basse, richiede una  enorme  potenza  e
 grandi antenne per ottenere risultati soddisfacenti. Tuttavia,  oggi
 la banda FM e' pressoche' satura e non consente a nuovi soggetti  di
 accedervi, mentre quella AM risulta  piu'  libera,  per  cui  alcune
 emittenti la stanno utilizzando. 
 114. Le reti radiofoniche presentano, da un lato, delle analogie con
 le reti televisive terrestri e, dall'altro, delle  differenze.  Come
 nel caso della rete televisiva terrestre, la rete e'  costituita  da
 un insieme di siti e di frequenze (bacini) che coprono una parte del
 territorio; ogni canale analogico e' in grado di trasmettere un solo
 programma  radiofonico.  Inoltre,  nella  radiofonia   vi   e'   una
 sostanziale integrazione verticale per quanto riguarda gli operatori
 di rete e i fornitori di contenuti. Infine, anche in questo  mercato
 esiste  un  elevato  numero  di  emittenti   locali   (circa   1.500
 emittenti), distribuito su tutto il territorio nazionale. 
 115. Le differenze sostanziali tra le reti diffusive radiofoniche  e
 quelle televisive consistono nella maggiore ampiezza della copertura
 del segnale radio, che consente una copertura su scala nazionale con
 un numero limitato  di  siti,  e  nella  minore  direzionalita'  del
 segnale, che riduce  i  vincoli  nel  posizionamento  delle  antenne
 trasmissive. 
 116. L'Autorita', con la delibera 266/06/CONS del  16  maggio  2006,
 nel dettare la disciplina della fase  di  avvio  delle  trasmissioni
 digitali televisive terrestri verso terminali  mobili  con  standard
 DVB-H, ha previsto  anche  l'opportunita'  di  valutare  l'avvio  di
 trasmissioni  radiofoniche  in  tecnica  digitale   attraverso   gli
 ulteriori standard disponibili, per tenere conto dell'evoluzione del
 settore, nel rispetto del principio di "neutralita' tecnologica". 
 117. In questo contesto sono emersi come nuovi standard,  a  livello
 internazionale, il DMB quale evoluzione del DAB, l'IBOC e il DMR. 
 118. Il DMB e' bastato sullo standard  Eureka  147  usato  gia'  nel
 T-DAB. Esistono attualmente due sistemi  cosiddetti  DMB  basati  su
 approcci  differenti,  ma  con  caratteristiche  simili,  il   T-DMB
 sviluppato in Corea e il DAB-IP sviluppato in Europa. Tali  standard
 prevedono l'utilizzo delle frequenze radio terrestri  in  banda  VHF
 III e/o in banda L (T-DMB/DAB-IP) e l'eventuale utilizzo di  sistemi
 satellitari in banda L (S-DAB) 35 . 
 -------- 
  35 Entrambe le tecnologie sono basate sullo standard  Europeo  ETSI
 EN 300 401 del T-DAB. Il DMB nella variante coreana  e'  gia'  stato
 lanciato commercialmente in Corea, Germania e  Cina.  Il  DAB-IP  e'
 stato lanciato nel Regno Unito nel 2006. 
 
 119. Le principali caratteristiche dei sistemi Eureka 147-DMB sono: 
 i) Utilizzo dei sistemi innovativi di codifica  audio/video  rivolti
 alla ricezione mobile; 
 ii) Compatibilita' con le reti T-DAB: i segnali T-DAB possono essere
 trasmessi con l'infrastruttura di rete esistente e i ricevitori  DMB
 possono ricevere anche i programmi T-DAB; 
 iii) Basso assorbimento elettrico dei terminali; 
 iv) Elevatissima robustezza rispetto ai disturbi nella ricezione; 
 v) Possibilita' di servizi dati IP; 
 vi) Possibilita' di realizzare estese reti SFN e K-SFN,  permettendo
 un uso efficiente dello spettro radioelettrico. 
 120. L'IBOC e' uno standard usato  negli  USA  per  la  trasmissione
 radiofonica digitale in ambito locale. 
 121.  Il  DRM  -  Digital  Radio  Mondiale,  e'  stato  inizialmente
 sviluppato per digitalizzare le frequenze da 0 a 30 MHz e si discute
 di una sua possibile evoluzione applicativa nelle bande superiori. 
 122. Parallelamente, e' stata introdotta  a  livello  internazionale
 (ad es. in Francia e Gran Bretagna) la tecnica di  compressione  del
 segnale sonoro definita MPEG  4,  che  ha  una  maggiore  efficienza
 dell'attuale MPEG 2, potendo contenere, in un singolo blocco,  molti
 piu' programmi audio, video o dati rispetto all'attuale tecnica. 
 
 Le reti di diffusione televisiva via reti di telecomunicazioni fisse 
 
 123. La tecnologia utilizzata prevalentemente per la trasmissione di
 programmi televisivi via reti di telecomunicazioni fisse si basa  su
 protocollo IP e tale tipo di televisione e'  comunemente  denominata
 IPTV (Internet Protocol Television 36 ). Al fine di fruire  di  tale
 servizio, l'utente deve possedere una connessione ADSL e un  decoder
 per il collegamento con il proprio apparato televisivo. 
 -------- 
  36 Si fa presente che ad oggi vi  sono  anche  altre  modalita'  di
 fruizione della televisione attraverso internet (web  tv),  che  non
 assumono rilevanza i fini  della  presente  analisi  in  quanto  non
 incidono  sul  mercato  di  riferimento  wholesale  dei  servizi  di
 diffusione televisiva. 
 
 124. In particolare, la televisione su Internet (IPTV) si  configura
 come una piattaforma digitale i cui contenuti/servizi sono veicolati
 attraverso banda larga su una rete IP chiusa, gestita dal  fornitore
 di servizio, vale  a  dire  dagli  operatori  di  telecomunicazioni.
 Pertanto, per  l'IPTV,  non  esiste  uno  standard  aperto  ed  ogni
 operatore utilizza uno standard proprietario. 
 125. Una piattaforma IPTV utilizza tre segmenti di rete: la rete  di
 accesso, la rete backbone e la content delivery network (CDN), cioe'
 la rete per la distribuzione dei contenuti, per lo piu' composta  da
 elementi  logici.  La  CDN  include  degli  elementi  detti  content
 delivery server, in  cui  risiedono  i  contenuti  da  erogare,  che
 possono essere distribuiti a livello territoriale  fino  al  singolo
 PoP. Questi stessi server si occupano poi di tracciare la  fruizione
 dei contenuti da parte dei clienti e comunicare  con  i  sistemi  di
 commercio elettronico e di  fatturazione.  I  servizi  lineari  sono
 effettuati in modalita' multicast mentre per i servizi  non  lineari
 (VOD, NPVR, etc.) e' utilizzata la modalita' unicast. 
 
 Figura 3 - Architettura semplificata IPTV 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
 126. Le reti che riguardano il segmento di backbone nazionale  (WAN:
 wide area network) e  quello  della  distribuzione  cittadina  (MAN:
 metropolitan  area  network)  sono  state   realizzate   utilizzando
 tecnologie di trasporto ottiche basate  su  DWDM  (dense  wavelength
 division multiplexing) e SDH (synchronous  digital  hierarchy) 37  .
 Dalla interconnessione delle reti metropolitane nasce  la  rete  WAN
 che connette tra di loro le citta' italiane. 
 -------- 
  37 I sistemi DWDM consentono la multiplazione di canali  ottici  di
 lunghezza d'onda differente sulla stessa fibra ottica  e  l'utilizzo
 di una multiplazione sincrona, mentre la tecnologia SDH permette  di
 inserire (disinserire) flussi a bassa velocita' (ad esempio pari a 4
 Mbit/s) in flussi ad alta velocita' (ad esempio pari s 2.4 Gbit/s). 
 
 127. In via  esemplificativa,  nella  seguente  figura  si  fornisce
 l'esempio della rete WAN per l'offerta dei servizi di un operatore: 
 
 Figura 4 - Architettura WAN (rete a lunga distanza) 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
 128. Le  dorsali  che  collegano  le  citta'  italiane  coperte  dal
 servizio sono interconnesse tramite PoP IP  di  lunga  distanza  che
 permettono la trasmissione e ricezione di flussi dati  ad  altissima
 velocita' ed effettuano le funzioni di routing. 
 129. Le reti metropolitane  presentano  una  gerarchia  di  tipo  ad
 "onion" a tre strati (layer) come descritto nella seguente figura: 
 
 Figura 5 - Architettura della rete Metropolitana 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
 130. Lo strato piu' interno, il Core Layer, rappresenta il  nocciolo
 della struttura e garantisce l'erogazione di servizi di  dorsale  IP
 tramite i  PoP  IP  di  lunga  distanza  sui  quali  si  attesta  la
 terminazione del cavo in fibra ottica. Tale strato garantisce quindi
 l'interconnessione delle reti MAN dando  luogo  alla  rete  WAN.  Il
 Concentration  Layer  raccoglie  il  traffico  IP   ed   esegue   la
 concentrazione verso servizi di switchning core. Infine,  lo  strato
 piu' esterno, l'Access Layer e' lo strato accessibile  dagli  utenti
 finali. 
 131. Il segmento di accesso puo'  essere  realizzato  sia  in  fibra
 ottica sia utilizzando il doppino in rame sfruttando  le  tecnologie
 trasmissive xDSL. La particolare architettura della rete in  rame  e
 le  sue  caratteristiche  la  rendono,  infatti,  idonea  ad  essere
 utilizzata, attraverso le tecnologie  xDSL,  per  la  diffusione  di
 contenuti televisivi. Nel caso di clienti residenziali  il  traffico
 e' raccolto tramite anelli in fibra ottica  (Gigabit  Ethernet)  che
 fanno capo a dei MiniPop a loro volta connessi ai PoP. Ogni  MiniPoP
 serve  tipicamente  36  anelli  residenziali  e  per   ogni   anello
 residenziale ci sono tipicamente 10 switch condominiali. 
 132. La seguente figura fornisce una descrizione della  architettura
 di accesso: 
 
 Figura 6 - Architettura Rete di Accesso 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
 133. La piattaforma IPTV,  a  differenza  di  quella  satellitare  e
 digitale terrestre, e' in grado di consentire agli utenti finali  di
 fruire dei cosiddetti servizi di  video-on-demand  (VOD).  Grazie  a
 tali servizi, gli utenti  possono  richiedere  contenuti  televisivi
 specifici, svincolati da un palinsesto predeterminato e fruibili  in
 qualsiasi momento essi desiderino.  Inoltre,  la  rete  IP,  essendo
 caratterizzata da un "canale di ritorno" grazie al quale gli  utenti
 possono trasmettere informazioni oltre  che  riceverle,  offre  agli
 utenti finali  un  maggiore  grado  di  interattivita'  rispetto  al
 digitale terrestre, al punto che lo  stesso  telespettatore  non  si
 limita a svolgere un ruolo  passivo,  ma  agisce  di  persona  nella
 scelta, seppur limitata a una library predefinita, del programma che
 intende vedere. 
 134.   L'evoluzione   tecnologica   per   la   IPTV   e'    funzione
 dell'evoluzione delle  tecnologie  di  accesso  alla  rete  e  della
 tecnologia utilizzata per il backbone (IP/MPLS).  Le  prime  offerte
 IPTV erano basate su soluzioni ADSL (anche se Fastweb offriva  anche
 accessi  in  fibra  ottica),   mentre   attualmente   la   soluzione
 tecnologica utilizzata per l'accesso e' l'ADSL2 e ADSL2+. Per quanto
 riguarda  il  futuro,  le  soluzioni  da  adottare  comprendono   la
 tecnologia VDSL e l'utilizzo di accessi diretti in fibra ottica.  La
 copertura delle reti e' localizzata principalmente nelle zone urbane
 e nelle aree a vasta densita'  di  popolazione.  In  ogni  caso,  si
 riscontra che l'evoluzione e' direttamente imputabile allo  sviluppo
 della rete fissa in tecnologia  IP  sulla  quale  sono  veicolati  i
 servizi IPTV. 
 
 2.4. Soggetti attivi dal lato della domanda e dell'offerta 
 
 Servizi di diffusione radiotelevisiva su reti terrestri 
 
 135.  Come  gia'  evidenziato,  mentre  i  servizi  di  broadcasting
 analogico sono caratterizzati  dall'autoproduzione  degli  operatori
 televisivi, la trasmissione in tecnica digitale, in quanto  permette
 di diffondere su una stessa rete un numero  maggiore  di  programmi,
 comporta una distinzione di ruoli  e  funzioni  tra  l'attivita'  di
 trasmissione  del  segnale  televisivo  e  l'offerta  di   contenuti
 televisivi. In tale contesto, il proprietario  della  rete  digitale
 offre l'accesso al proprio multiplex ad una pluralita'  di  soggetti
 (fornitori di contenuti e fornitori  di  servizi  interattivi),  sia
 sottoposti al medesimo controllo sia indipendenti. 
 136. Il passaggio alla tecnica digitale  appare,  dunque,  idoneo  a
 determinare un sostanziale mutamento  nella  struttura  di  mercato,
 introducendo una possibilita' di accesso  alle  reti  da  parte  dei
 fornitori di contenuti televisivi. Cio' vuol dire, in sostanza,  che
 questi ultimi, se  sprovvisti  di  una  propria  rete,  non  possono
 operare nelle trasmissioni in tecnica analogica, ma  possono  invece
 entrare nel mercato televisivo digitale per  mezzo  dell'accesso  ai
 multiplex nella disponibilita' degli operatori di rete. 
 137. Cio' premesso, la domanda di servizi diffusivi proviene  quindi
 da due tipologie di soggetti: 
 a)  i  fornitori  di  contenuti  appartenenti  al  medesimo   gruppo
 dell'operatore di rete, che usufruiscono della capacita' trasmissiva
 messa a disposizione sul multiplex digitale; 
 b) i fornitori di contenuti indipendenti, che negoziano  il  proprio
 accesso alla capacita' trasmissiva con gli operatori di rete. 
 138. Per quanto riguarda gli operatori attivi dal lato  dell'offerta
 di capacita' trasmissiva, attualmente il numero  di  Mux  a  livello
 nazionale e' pari a 8 con coperture comprese tra circa il 50  ed  il
 90 per cento, e con un numero complessivo di trasmettitori  pari  ad
 alcune migliaia. Le reti  digitali  terrestri  sono  utilizzate  per
 veicolare programmi  televisivi  e  servizi  sia  in  chiaro  sia  a
 pagamento. 
 139. Per quanto riguarda la  programmazione  televisiva  disponibile
 sulla televisione digitale terrestre, ad  un'offerta  iniziale  solo
 free, si sono aggiunte diverse offerte a pagamento,  per  un  totale
 complessivo di oltre 70 contenuti. 
 La seguente tabella riporta per  ogni  mux  i  programmi  televisivi
 trasmessi in chiaro e a pagamento  (senza  contare  i  nuovi  canali
 trasmessi solo nelle aree all digital). 
 
 Tabella 1 - Programmi televisivi e radiofonici trasmessi dai MUX con
 copertura nazionale 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
 140.  Esiste  infine  un'ampia  offerta  di   contenuti   da   parte
 dell'emittenza locale che trasmette programmi televisivi in  tecnica
 digitale per tutta la giornata e/o in parte della giornata ad  orari
 prefissati. 
 
 Servizi di diffusione radiotelevisiva in tecnologia DVB -H 
 
 141. In Italia, le reti  mobili  con  tecnologia  DVB-H  sono  state
 implementate a partire dalla meta'  del  2006,  e  attualmente  sono
 operativi 2 multiplex, rispettivamente di 3lettronica Industriale  e
 Elettronica Industriale. 
 142. Dal lato della  domanda,  gli  operatori  di  telefonia  mobile
 acquistano capacita' trasmissiva dagli operatori di rete, necessaria
 per la fornitura di  contenuti  via  terminale  mobile.  Infatti,  i
 gestori delle reti di telecomunicazioni mobili  dispongono  gia'  di
 una base clienti, nonche' di una  rete  cellulare  utilizzabile  per
 l'offerta di servizi a  clienti  in  mobilita'  (l'operatore  mobile
 fornisce infatti il  canale  di  ritorno,  attraverso  il  quale  e'
 possibile fornire servizi interattivi e permettere  l'autenticazione
 e la fatturazione del cliente). 
 143.  Dal  lato  dell'offerta  vi  sono  gli  operatori  che   hanno
 predisposto  una  rete  dedicata   alla   fornitura   di   contenuti
 audiovisivi in tecnica DVB-H.  A  livello  nazionale,  la  capacita'
 trasmissiva sul multiplex di 3lettronica Industriale  e'  utilizzata
 dall'operatore  H3G,  facente  parte  del  medesimo  gruppo,  mentre
 Elettronica Industriale, che ha acquisito nel 2006 la rete di Europa
 Tv per destinarla al DVB-H, ha stipulato accordi con TIM e  Vodafone
 per la cessione di capacita' trasmissiva su tale multiplex 38 . 
 -------- 
  38 Cfr. il provvedimento dell'Autorita' garante della concorrenza e
 del mercato C/7493 RTI/Europa TV, in Bollettino n. 13/2006. 
 
 Servizi di diffusione radiotelevisiva su reti satellitari 
 
 144. Dal lato dell'offerta, il mercato della  capacita'  satellitare
 in Europa e' dominato da  due  operatori,  Eutelsat  ed  Astra,  che
 detengono congiuntamente una quota superiore  al  90%  del  mercato.
 Eutelsat e' nato come consorzio tra  pubbliche  amministrazioni  nel
 settore delle telecomunicazioni di Paesi europei  ed  e'  stato  poi
 trasformato in una societa' privata. Dalla  posizione  orbitale  13°
 Est sull'arco equatoriale, Eutelsat - per il servizio di  diffusione
 televisiva via satellite - mette in campo una flotta di 5  satelliti
 denominati "Hot Bird™", che costituiscono  un  cosiddetto  "polo  di
 ricezione diretta". La  flotta  Hot  Bird™  dell'operatore  Eutelsat
 trasmette oltre 800 programmi  televisivi  ed  oltre  400  programmi
 radiofonici. 
 145. La seconda piattaforma satellitare e' la SES ("Societa' Europea
 di Satelliti"), con sede in Lussemburgo. La SES  nasce  nella  meta'
 degli anni '80 ed inizia ad operare concretamente negli anni '90 nel
 campo  della  diffusione  diretta  da  satellite  con   il   sistema
 satellitare Astra. Attualmente, la flotta Astra  e'  composta  da  7
 satelliti posizionati a 19,2° Est sull'arco equatoriale. Per ambedue
 le piattaforme il posizionamento su piu' "slot" orbitali consente il
 riuso delle stesse frequenze per ciascuna posizione orbitale. 
 146. Dal lato della domanda, le piattaforme  televisive  satellitari
 acquistano  capacita'  trasmissiva  al  fine  di  offrire  contenuti
 televisivi sia a pagamento sia free. 
 147. Per  quanto  riguarda  le  offerte  a  pagamento,  il  maggiore
 operatore presente sul  mercato  italiano  e'  SKY  Italia.  La  sua
 offerta comprende oltre 180 canali tematici video e circa 40  canali
 audio  raggruppati  in  diversi  pacchetti  sottoscrivibili  con  la
 formula dell'abbonamento periodico. La  sottoscrizione  dei  diversi
 pacchetti offre agli utenti  la  possibilita'  di  acquistare  anche
 singoli eventi in pay per view. 
 148.  Le  recenti  offerte  free  hanno  registrato   un   ulteriore
 incremento negli ultimi  mesi  in  seguito  al  lancio  della  nuova
 piattaforma satellitare Tivu' Sat  da  parte  della  societa'  Tivu'
 S.r.l, societa' partecipata da Rai, Mediaset,Telecom  Italia  Media,
 Aeranti Corallo e FRT TV locali, costituita nel 2008. 
 149. Esiste infine un'offerta satellitare in  chiaro  che  comprende
 numerosi programmi in lingua  italiana  diffusi  tramite  la  flotta
 satellitare Eutelsat. 
 
 Servizi di diffusione radiotelevisiva via reti di  telecomunicazioni
 fisse 
 
 150.  In  via  preliminare,  si  evidenzia  che  la  Commissione  ha
 analizzato i mercati nei  quali  l'operatore  incumbent  rappresenta
 l'unica fonte di fornitura di un servizio a  livello  wholesale.  In
 tali   casi,   l'operatore    potrebbe    destinare    tali    input
 all'autofornitura,  rendendo  difficile  configurare  un  mercato  a
 valle. In questa  ipotesi,  la  Commissione  ha  ritenuto  possibile
 configurare un c.d. "mercato nozionale", nel quale  esiste  comunque
 una domanda potenziale del servizio. 
 151. Al riguardo, la Commissione ha ritenuto che, nei casi in cui e'
 possibile una sostituibilita' dal lato della domanda,  vale  a  dire
 quando i potenziali acquirenti  del  servizio  a  livello  wholesale
 sarebbero  interessati  alla  fornitura  del  medesimo  servizio  da
 operatori  alternativi,  puo'  essere  giustificabile  prendere   in
 considerazione l'autofornitura allo scopo di  definire  il  mercato.
 Questo a meno che gli operatori alternativi  incontrino  vincoli  di
 capacita', le  reti  manchino  di  una  estensione  necessaria  alla
 fornitura dei servizi a valle, ossia vi siano difficolta' di accesso
 al mercato. 
 152.  Cio'  premesso,  il  mercato   dei   servizi   di   diffusione
 radiotelevisiva via reti di telecomunicazioni fisse vede,  dal  lato
 dell'offerta, operatori  che  hanno  sviluppato  una  infrastruttura
 adatta alla fornitura di servizi di broadcasting su protocollo IP e,
 dal  lato  della  domanda,  operatori  integrati   o   societa'   di
 comunicazione sprovviste  di  tale  infrastruttura  e  che  vogliono
 offrire contenuti televisivi a clienti finali. 
 153. La prima offerta di IPTV in Italia e' stata quella  di  Fastweb
 nel 2001, alla quale si sono  aggiunte  successivamente  le  offerte
 IPTV di Telecom  Italia  (2007)  e  di  WindInfostrada  (Tiscali  ha
 recentemente abbandonato tale business).  La  capacita'  trasmissiva
 prodotta da questi operatori e' in parte destinata ad auto fornitura
 e al trasporto di offerte predisposte dall'operatore stesso (o, come
 nel caso di Fastweb, da proprie controllate) e in  parte  destinata,
 attraverso  la  stipula  di  accordi,  a  trasportare   offerte   di
 aggregatori terzi 39 . 
 -------- 
  39 Infatti, a  differenza  di  quanto  accade  per  le  piattaforme
 digitale  terrestre  e  satellitare,  i  provider  di  IPTV,   fatta
 eccezione per i contenuti offerti in  VOD,  non  dispongono  di  una
 propria programmazione di tipo premium. A  tal  fine,  questi  hanno
 infatti concluso accordi con gli operatori Sky  Italia  e  Mediaset,
 grazie ai quali offrono ai  rispettivi  utenti  la  possibilita'  di
 sottoscrivere i pacchetti  premium  che  tali  operatori  propongono
 sulle rispettive piattaforme (digitale terrestre e satellitare). 
 
 154. La  fornitura  del  servizio  IPTV  di  Fastweb  e  Wind  viene
 effettuata su strutture di rete in larga parte di  proprieta'  degli
 operatori, tranne che per la parte relativa all'ultimo  miglio,  per
 la quale questi si avvalgono in larga parte degli elementi di rete e
 correlati servizi di accesso, unbundling  o  bitstream,  di  Telecom
 Italia, attualmente regolamentati  dalla  delibera  n.  314/09/CONS,
 recante "Identificazione e analisi  dei  mercati  dell'accesso  alla
 rete fissa (mercati n.  1,  4  e  5  fra  quelli  individuati  dalla
 Raccomandazione 2007/879/CE). 
 
 Servizi di diffusione radiofonica 
 
 155. Come gia' evidenziato, nella  radiofonia  (diffusa  in  tecnica
 analogica) vi e' una sostanziale integrazione verticale  per  quanto
 riguarda i fornitori di contenuti e gli operatori di rete. Pertanto,
 gli operatori di rete destinano la capacita' trasmissiva disponibile
 sulle proprie reti alla diffusione di contenuti autoprodotti. 
 
 2.5. Definizione del mercato 
 
 2.5.1. Il mercato del prodotto/servizio 
 
 156. Il punto di partenza per giungere alla corretta  individuazione
 del mercato rilevante dal punto di vista merceologico, in assenza di
 una definizione della Raccomandazione del 2007, e' costituito  dalla
 definizione adottata  dall'Autorita'  nell'ambito  della  precedente
 analisi sulla base delle indicazioni che la Commissione  ha  fornito
 nell'allegato alla precedente Raccomandazione, ossia il mercato  dei
 servizi  di  diffusione  radiotelevisiva  per  la  trasmissione   di
 contenuti agli utenti finali. 
 157.  In  particolare,  nella  precedente  analisi,  l'Autorita'  ha
 individuato i seguenti mercati rilevanti: 
 
 a) Mercato nazionale dei servizi di diffusione  televisiva  su  rete
 terrestre in tecnica analogica; 
 b) Mercato nazionale dei servizi di diffusione  televisiva  su  rete
 terrestre in tecnica digitale; 
 c) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiofonica  su  rete
 terrestre; 
 d) Mercato nazionale dei servizi di diffusione  radiotelevisiva  via
 cavo; 
 e) Mercato nazionale dei servizi di diffusione  radiotelevisiva  via
 satellite; 
 f) Mercato locale dei  servizi  di  diffusione  televisiva  su  rete
 terrestre; 
 g) Mercato locale dei servizi  di  diffusione  radiofonica  su  rete
 terrestre. 
 
 158. Partendo da  tale  definizione,  l'Autorita'  verifica  se  nel
 periodo  di   tempo   intercorso   dall'analisi   precedente   siano
 intervenuti cambiamenti di carattere economico e/o tecnico  tali  da
 rendere la precedente definizione superata. 
 159.  A  tal  fine,  l'analisi  di  sostituibilita'  e'   volta   ad
 identificare un insieme di prodotti  (e  di  aree  geografiche)  che
 esercitano un vincolo competitivo l'uno sull'altro e che determinano
 significative   interazioni   tra   le   imprese    coinvolte.    La
 sostituibilita' tra servizi deve  essere  non  solo  funzionale,  ma
 anche  economica,  in  termini  di  propensione  della   domanda   a
 sostituire il prodotto con altri servizi sostituti a  fronte  di  un
 ipotetico aumento del prezzo praticato dal fornitore. Dal lato della
 offerta deve  essere  valutato  se,  in  seguito  ad  un  incremento
 significativo e non transitorio dei prezzi del prodotto o  servizio,
 i fornitori di beni simili siano in  grado  di  modificare  il  loro
 processo produttivo in modo da fabbricare  i  prodotti  in  causa  e
 immetterli  sul  mercato  in  breve  tempo,  senza  dover  sostenere
 significativi costi irrecuperabili o affrontare rischi. 
 160. Nel processo di analisi devono essere presi  in  considerazione
 una serie di fattori che influenzano la  capacita'  di  prodotti  (o
 aree geografiche) di esercitare una pressione competitiva reciproca.
 In particolare, nel caso specifico si terra' conto del comportamento
 e della percezione dei servizi audiotelevisivi da parte degli utenti
 finali, degli aspetti tecnici delle diverse piattaforme  trasmissive
 che influenzano la copertura e la capacita' della rete  trasmissiva,
 degli aspetti economici e di impatto sui  ricavi,  dell'acquisto  di
 capacita' trasmissiva sulle reti diffusive da parte del fornitore di
 contenuti e, infine, del contesto normativo di riferimento. 
 161. Al fine di individuare il mercato rilevante dal punto di  vista
 merceologico, l'Autorita' ritiene pertanto  necessario  valutare  la
 sussistenza di eventuali relazioni di sostituibilita' tra i seguenti
 servizi: 
 i) Sostituibilita' tra piattaforme: servizi diffusivi erogati  sulle
 reti terrestri, satellite e via reti di telecomunicazioni fisse 
 Servizi diffusivi sulle reti terrestri 
 ii) Sostituibilita' tra servizi diffusivi radiofonici e televisivi 
 iii) Sostituibilita' tra servizi diffusivi in tecnica analogica e in
 tecnica digitale 
 iv) Sostituibilita' tra servizi diffusivi  in  tecnica  DVB-T  e  in
 tecnica DVB-H 
 Servizi diffusivi sulle reti via reti di telecomunicazioni fisse 
 v) Sostituibilita' tra servizi diffusivi radiofonici e televisivi 
 Servizi diffusivi sulla rete satellitare 
 vi) Sostituibilita' tra servizi diffusivi radiofonici e televisivi 
 
 162. Pertanto, in primo luogo sara'  verificata  la  sostituibilita'
 fra  le  diverse  piattaforme  trasmissive.   Successivamente,   con
 riferimento a ogni piattaforma, saranno analizzate le  relazioni  di
 sostituibilita' fra i servizi diffusi utilizzando  i  singoli  mezzi
 trasmissivi. 
 
 i) Sostituibilita' tra piattaforme: servizi diffusivi erogati  sulle
 reti terrestri, satellitari e via reti di telecomunicazioni fisse 
 
 163. Sulla base dei parametri di valutazione suindicati, si  ritiene
 di poter confermare l'analisi effettuata nell'ambito della  delibera
 n.   544/07/CONS.    Infatti,    persiste    tuttora    una    certa
 differenziazione, almeno a livello wholesale, fra  le  reti  per  la
 diffusione radiotelevisiva via etere, via satellite e  via  reti  di
 telecomunicazioni fisse in termini di tecnologia, grado di copertura
 e  penetrazione,  nonche'  tipologia  e  modello  di  business   che
 caratterizza la fornitura di  contenuti  agli  utenti  finali  sulle
 diverse reti. 
 164.  La  rete  terrestre  presenta   tuttora   una   diffusione   e
 capillarita' a livello nazionale non confrontabile  con  quella  del
 satellite  e  delle  reti  di  telecomunicazioni  fisse,  anche   in
 considerazione della circostanza che queste ultime hanno  avuto  uno
 sviluppo successivo rispetto alla rete terrestre 40 . 
 -------- 
  40 Al riguardo, si specifica che la copertura geografica delle reti
 satellitari  corrisponde  al  footprint  del  satellite  utilizzato,
 mentre il collegamento via reti di telecomunicazioni fisse,  che  ha
 conosciuto rispetto alla precedente analisi un  certo  sviluppo  (ad
 es. la copertura della rete di Fastweb, il primo operatore in Italia
 a lanciare un servizio di IPTV,  e'  stata  estesa  ad  un  maggiore
 numero  di  citta'),  comprende  la  maggior  parte  dei  capoluoghi
 italiani,  gli  hinterland  e  le  aree  ad  elevata   densita'   di
 popolazione, con coperture tra circa il 30 ed il 60 per cento. 
 
 165. Per quanto riguarda il  tasso  di  penetrazione  delle  diverse
 piattaforme trasmissive, i dati  disponibili  al  2010  mostrano  un
 significativo  incremento  del  consumo  televisivo  attraverso   il
 digitale terrestre, che dal 3,7% degli spettatori italiani del  2008
 e' passato al 35,7%.  Anche  il  consumo  attraverso  protocollo  IP
 risulta aumentato, dallo 0,2%  allo  0,3%  del  totale  ascolto,  ma
 sempre all'interno di quote residuali.  La  piattaforma  satellitare
 nel suo complesso, sia  gratuita  che  a  pagamento,  ha  registrato
 invece un lieve decremento di mezzo punto percentuale dal  15,6%  al
 15,1% 41 . 
 -------- 
  41 DGTVi,Quarto Rapporto sulla Televisione  Digitale  Terrestre  in
 Europa. 
 
 166. I servizi diffusivi erogati via reti di telecomunicazioni fisse
 rimangono quindi fortemente distanti, in  termini  di  penetrazione,
 dalle piattaforme principali.  Come  e'  risultato  nell'ambito  del
 procedimento "Individuazione delle  piattaforme  emergenti  ai  fini
 della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi
 dell'art. 14, del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9  e  dell'art.  10  del
 regolamento adottato con  delibera  n.  307/08/CONS",  concluso  con
 delibera n. 665/09/CONS, nonostante una apprezzabile crescita  degli
 utenti IPTV tra il 2005 ed il 2008, cosi' da arrivare a  sfiorare  i
 500 mila utenti, a fine 2008  solo  il  2  per  cento  di  tutte  le
 famiglie italiane  che  hanno  accesso  alla  TV  ha  utilizzato  la
 piattaforma IPTV. Per  tale  motivo,  nel  procedimento  richiamato,
 l'IPTV e' stata definita una piattaforma emergente. Tali valori, del
 resto,  non  hanno  registrato,  anche  negli   ultimi   due   anni,
 apprezzabili  scostamenti,  e  risultano  ben  lontani   da   quelli
 registrati per la  televisione  digitale  terrestre  e  satellitare,
 ossia  le  due  piattaforme  televisive  di  relativamente   recente
 ingresso sul mercato 42 . 
 -------- 
  42 Nell'ambito del procedimento succitato sono stati  utilizzati  i
 dati di DGTVi,Terzo Rapporto sulla Televisione Digitale Terrestre in
 Europa. 
 
 167. Le  reti  per  la  diffusione  via  satellite  e  via  reti  di
 telecomunicazioni  fisse   sono   utilizzate   prevalentemente   per
 l'offerta di servizi basati su un modello di business  a  pagamento,
 caratterizzato da palinsesti tematici  e  focalizzati  su  contenuti
 premium.  Diversamente,  nella  televisione  in  chiaro  via   etere
 terrestre, il modello di business e' orientato  alla  diffusione  di
 un'offerta  generalista  free.  Come  noto,   esiste   tuttora   una
 differenziazione nelle modalita' di  remunerazione  tra  piattaforme
 free (finanziate dalla raccolta  pubblicitaria)  e  pay  (finanziate
 prevalentemente dagli  abbonamenti)  che  condizionano  altresi'  le
 relazioni economiche fra gli operatori e gli utenti finali. 
 168. Sul punto, vale osservare che allo stato, a livello retail, non
 si e' ancora assistito  ad  un  superamento  della  distinzione  fra
 televisione in chiaro e a pagamento, anche in  considerazione  delle
 dotazioni tecnologiche ulteriori (ad es. la necessita' di dotarsi di
 un decoder) che richiede la fruizione  dei  contenuti  via  reti  di
 telecomunicazioni fisse o via satellite, inclusi  i  maggiori  oneri
 economici 43 . 
 -------- 
  43  Anche  l'Autorita'  di  concorrenza   nazionale,   nonche'   la
 Commissione  europea,  continuano   a   sottolineare   le   distinte
 peculiarita'  della  televisione  in  chiaro  rispetto  a  quella  a
 pagamento. Si vedano in proposito il caso A/362, Diritti calcistici,
 in Bollettino 26/2006 e l'Explanatory note della Commissione,  cit.,
 pag. 47. 
 
 169.  Infatti,  dal  punto  di  vista  dell'utente  finale,  per  la
 ricezione del servizio terrestre e' sufficiente il  possesso  di  un
 apparecchio  televisivo,  di  un'antenna  ed  eventualmente  di   un
 ricevitore per ricevere il segnale digitale, mentre per la fruizione
 del servizio attraverso la rete satellitare o  quella  via  reti  di
 telecomunicazioni fisse e' necessario avere,  oltre  il  ricevitore,
 degli  apparati  supplementari  come  l'antenna  parabolica   o   la
 cablatura dell'unita' abitativa. La necessita' di acquistare  queste
 attrezzature, accanto alla sottoscrizione di un  abbonamento,  rende
 tali servizi non perfettamente sostituibili  sia  sotto  il  profilo
 tecnico sia economico. 
 170. A questo  si  deve  aggiungere  che  l'utilizzo  di  differenti
 tecnologie da parte delle diverse piattaforme trasmissive condiziona
 non  solo  le  caratteristiche  architettoniche  della   rete,   che
 influiscono sul livello di copertura del segnale, e  la  conseguente
 possibilita' di fruizione del servizio da parte degli utenti finali,
 ma anche l'articolazione delle offerte commerciali. In altri termini
 si osserva  che,  mentre  le  televisioni  satellitare  e  terrestre
 offrono servizi radiotelevisivi "puri" caratterizzati da  una  vasta
 gamma di canali offerti sulla base dei pacchetti, la televisione via
 reti di telecomunicazioni fisse consente di  fornire  una  gamma  di
 servizi di comunicazione piu' ampia che comprende la trasmissione di
 dati ad alta velocita' e la telefonia vocale. 
 171. Dal lato della domanda, si osserva, a livello wholesale, che  i
 fornitori di contenuti  radiotelevisivi  non  trovano  perfettamente
 sostituibili  fra   loro   le   diverse   piattaforme   trasmissive,
 riconoscendole  piu'  come  complementari  allo   sfruttamento   del
 prodotto. Al riguardo, si ricorda infatti  che,  laddove,  come  nel
 modello economico connesso alla  televisione  in  chiaro,  la  fonte
 maggiore  di  remunerazione   dipende   dalla   vendita   di   spazi
 pubblicitari,  l'interesse  dei  fornitori  di   contenuti   e'   di
 distribuire i propri prodotti sulla rete che consente di raggiungere
 un  bacino  d'utenza  ampio  e,  di  conseguenza,  incrementare   le
 prospettive di guadagno 44 . Allo stesso modo, come  rilevato  dalla
 Commissione europea, anche i fornitori di contenuti a pagamento sono
 interessati a diffondere i medesimi sul maggior numero possibile  di
 mezzi  trasmissivi,  allo  scopo  di  massimizzare  il   numero   di
 potenziali sottoscrittori45 . 
 -------- 
  44 Da questo punto  di  vista,  il  mercato  della  televisione  e'
 tradizionalmente caratterizzato da un struttura a due versanti (c.d.
 two sided market) ove in un versante (c.d. "versante del consumo dei
 contenuti  televisivi"),  le   imprese   televisive   contattano   i
 consumatori offrendo contenuti televisivi, sull'altro versante (c.d.
 "versante della compravendita di inserzioni  televisive"),  misurata
 la quantita'  (c.d.  contatti)  e  la  tipologia  (c.d.  target)  di
 consumatori  raggiunti,  le  imprese  televisive,   direttamente   o
 attraverso   concessionarie,   vendono   spazi   pubblicitari   agli
 inserzionisti, che mirano a  promuovere  i  propri  beni  e  servizi
 presso  i  consumatori  utilizzando  i  contatti   raggiunti   dalle
 emittenti. 
  45 "Similarly to free-to-air  broadcasters,  pay  broadcasters  are
 also interested  in  accessing  as  many  trasmission  platforms  as
 possible, as that maximises the number  of  potential  subscribers".
 Cfr. Explanatory note, cit., pag. 47. 
 
 172. In tale contesto, questi soggetti, a fronte di  un  aumento  di
 prezzo da parte dell'ipotetico  monopolista  sulla  rete  terrestre,
 attualmente  caratterizzata  da   una   penetrazione   piu'   ampia,
 difficilmente riterranno opportuno il  passaggio  ad  un'altra  rete
 trasmissiva che non assicura gli stessi standard di  penetrazione  a
 livello territoriale. 
 173. Per le medesime ragioni, un fornitore di contenuti a  pagamento
 che utilizza la rete  trasmissiva  satellitare  non  e'  disposto  a
 spostarsi sulla rete di  telecomunicazione  fissa  a  fronte  di  un
 aumento dei costi sostenuti sulla rete satellitare,  perche'  questo
 comporterebbe una riduzione significativa della propria audience. 
 174. Sul punto, appare emblematica la recente esperienza di TivuSat,
 la piattaforma digitale satellitare  gratuita  realizzata  da  Tivu'
 S.r.l.. Nelle intenzioni dichiarate dalla societa', vi e' infatti il
 fine di costituire una piattaforma complementare, e non sostitutiva,
 a quella del digitale terrestre, in grado di raggiungere le aree del
 territorio attualmente non coperte dalle reti terrestri  in  tecnica
 digitale. 
 175. Dal lato dell'offerta, si osserva che  gli  operatori  di  rete
 sostengono investimenti specifici di elevata entita' a seconda della
 piattaforma  trasmissiva  che  intendono  realizzare.   Si   tratta,
 inoltre, di reti di elevata complessita' a livello di programmazione
 e  progettazione  tecnica,   che   comportano   lunghi   adempimenti
 amministrativi.  Queste  caratteristiche  tecniche   ed   economiche
 limitano profondamente la possibilita' da parte di un  fornitore  di
 servizi radiotelevisivi che  utilizza  una  determinata  piattaforma
 trasmissiva, a fronte di un incremento di prezzo su  un'altra  rete,
 di riconvertire rapidamente la propria produzione cosi'  da  fornire
 servizi analoghi in tempi ragionevoli. 
 176. Le osservazioni svolte sono coerenti con  l'analisi  effettuata
 dalle altre Autorita' di regolamentazione europee che, nella maggior
 parte dei casi, hanno concluso per l'assenza di  sostituibilita',  a
 livello wholesale,  fra  le  diverse  piattaforme  trasmissive 46  .
 Inoltre, come osservato nell'ambito della delibera  n.  544/07/CONS,
 la Commissione ha contestato la posizione, espressa nel primo  ciclo
 di analisi del mercato, di quei paesi  (in  particolare  l'Irlanda),
 che avevano incluso in un unico mercato le diverse piattaforme (cfr.
 § 177 della delibera succitata). 
 -------- 
  46 Cfr. Ad esempio  Case  DK/2007/0618:  Broadcasting  Transmission
 Services  in  Denmark,  Brussels,  30/04/2007;  case   HU/2007/0734:
 Broadcasting transmission services to deliver broadcast  content  to
 end  users  in  Hungary,  Brussels  20/12/2007;  case  CZ/2006/0453,
 Broadcasting transmission services, to deliver broadcast content  to
 end users in the Czech Republic, Brussels, 11/8/2006; la separazione
 dei mercati  e'  stata  confermata  nella  decisione  assunta  dalla
 medesima Autorita' il 26 maggio 2009. 
 
 Conclusioni 
 
 177. Tenuto conto che, rispetto alla precedente analisi di  mercato,
 continuano a persistere differenze in termini di  tecnologie,  grado
 di copertura e caratteristiche dei  servizi  erogati  attraverso  le
 reti   diffusive   terrestri,   satellitari   e    via    reti    di
 telecomunicazioni   fisse,   l'Autorita'   conferma    il    proprio
 orientamento circa la separazione sotto il profilo merceologico  dei
 servizi diffusivi sulle diverse piattaforme trasmissive. 
 
 D1.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di  identificare
 mercati distinti per i servizi diffusivi offerti su rete  terrestre,
 via reti di telecomunicazioni fisse e satellite? 
 
 OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI 
 
 D1.1 MEDIASET, TELECOM ITALIA, TELECOM ITALIA  MEDIA  e  WIND  hanno
 condiviso  le  considerazioni   che   hanno   indotto   l'Autorita',
 nell'attuale contesto di riferimento, a mantenere distinti sotto  il
 profilo merceologico i mercati dei servizi diffusivi  sulle  diverse
 piattaforme, in ragione delle differenze esistenti fra gli stessi in
 termini di copertura, penetrazione e caratteristiche. 
 
 D1.2 Mediaset e Telecom Italia hanno ritenuto, inoltre,  verosimile,
 che nel breve e medio periodo dette  differenze  siano  destinate  a
 scomparire stante il processo di convergenza  fra  reti,  servizi  e
 piattaforme attualmente in atto e gli sviluppi  tecnologici  attesi,
 atti a rendere equivalenti in termini di  qualita'  e  copertura  le
 diverse piattaforme diffusive, nonche' ad  accrescere  l'omogeneita'
 dei servizi offerti sulle stesse. Al  riguardo,  Telecom  Italia  ha
 invitato l'Autorita' a tenere conto, in eventuali future analisi  di
 mercato, dei fattori idonei ad influenzare la pressione  competitiva
 fra  i  diversi  prodotti  ed   infrastrutture.   Wind   ha   invece
 sottolineato la presenza di  forti  ostacoli  allo  sviluppo  di  un
 livello  di  concorrenza  adeguato  tra   le   diverse   piattaforme
 diffusive, anche per gli scarsi margini di crescita dell'IPTV. 
 
 VALUTAZIONI DELL'AUTORITA' 
 
 D1.3 L'Autorita' conferma il proprio  orientamento  di  identificare
 mercati distinti per i servizi diffusivi offerti su rete  terrestre,
 via reti di  telecomunicazioni  fisse  e  satellite.  Nell'esercizio
 delle proprie  competenze,  l'Autorita'  valutera',  in  futuro,  la
 sussistenza di mutate condizioni economiche e  di  mercato  tali  da
 condurre  ad  una  eventuale   differente   conclusione   circa   la
 sostituibilita'  fra  i  servizi  diffusivi  offerti  sulle  diverse
 piattaforme trasmissive. 
 
 Servizi diffusivi sulle reti terrestri 
 
 ii) Sostituibilita' tra servizi diffusivi radiofonici e televisivi 
 
 178. Come evidenziato nella prima analisi del mercato  in  esame,  i
 servizi diffusivi radiofonici e  televisivi  presentano  sostanziali
 differenze, in termini di contenuti e di modalita' di fruizione, che
 condizionano negativamente la possibilita', da parte  dei  fornitori
 di contenuti,  nonche'  dell'utente  finale,  di  considerarli  come
 prodotti sostituti. 
 179. Dal lato della domanda, i fornitori di contenuti che  domandano
 servizi diffusivi non ritengono sostituibili  le  reti  radiofoniche
 con quelle televisive  anche  a  fronte  di  un  aumento  di  prezzo
 significativo e non transitorio relativo alla prima  infrastruttura.
 Piu' precisamente, anche se i contenuti radiofonici  possono  essere
 fruiti anche via satellite o digitale terrestre, tale  fruizione  e'
 residuale e  irrilevante,  in  quanto  le  piattaforme  citate  sono
 tipicamente televisive. 
 180. Dal lato  dell'offerta,  le  specificita'  tecniche  delle  due
 infrastrutture diffusive non rendono agevole e profittevole  per  un
 operatore di rete  che  offre  servizi  di  trasmissione  televisiva
 spostarsi sul segmento di diffusione  radiofonica  e  viceversa.  Si
 osserva infatti che le reti televisive  e  quelle  radiofoniche  non
 utilizzano le medesime frequenze e si avvalgono di impianti, in modo
 particolare per quanto riguarda i trasmettitori e  le  antenne,  con
 caratteristiche tecniche specifiche. 
 181. Peraltro, tutti i precedenti antitrust comunitari  e  nazionali
 vanno in questa direzione,  cosi'  come  i  pareri  resi  da  questa
 Autorita' nell'esercizio delle proprie competenze. 
 
 Conclusioni 
 
 In   conclusione,   si   ritiene   di   confermare   l'assenza    di
 sostituibilita'  fra  servizi  diffusivi   radiofonici   e   servizi
 diffusivi  televisivi,  che  costituiscono   pertanto   due   ambiti
 merceologici separati. 
 
 D2.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di  identificare
 mercati distinti per i servizi di trasmissione terrestre radiofonica
 e televisiva? 
 
 OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI 
 
 D2.1 TELECOM ITALIA MEDIA, TELECOM ITALIA e  WIND  hanno  concordato
 con l'orientamento espresso dall'Autorita' di distinguere i  servizi
 di trasmissione terrestre radiofonici e televisivi in ragione  delle
 differenze fra i contenuti veicolati e delle modalita' di fruizione,
 nonche' dell'assenza di sostituibilita' fra i due prodotti, sia  dal
 lato della domanda, sia dal lato della offerta. 
 
 D2.2 Wind ha inoltre ritenuto opportuno  che  l'Autorita'  verifichi
 periodicamente la sostituibilita' di tali servizi, tenuto conto  dei
 processi di convergenza che  prevedibilmente  si  svilupperanno  fra
 televisione e radio, sia sul piano dei contenuti offerti, sia  sotto
 il profilo tecnologico. 
 
 VALUTAZIONI DELL'AUTORITA' 
 
 D2.3 L'Autorita' conferma il proprio  orientamento  di  identificare
 mercati distinti per i servizi di trasmissione terrestre radiofonica
 e televisiva. L'analisi condotta ha mostrato  infatti  l'assenza  di
 sostituibilita'  fra  i  due  differenti   tipi   di   trasmissione,
 soprattutto in considerazione delle specificita' tecniche delle  due
 infrastrutture diffusive. 
 
 iii) Sostituibilita' tra servizi  diffusivi  televisivi  in  tecnica
 analogica e in tecnica digitale 
 
 182. Il sistema di trasmissione basato sul segnale analogico  e'  in
 fase di  avanzata  sostituzione  con  la  diffusione  in  tecnologia
 digitale  e  destinato  a  concludersi  completamente,   come   gia'
 rilevato, nel secondo semestre del 2012. 
 183. Nella scorsa analisi,  sono  state  evidenziate  le  differenze
 sussistenti fra le due tecnologie trasmissive  sia  dal  lato  della
 domanda,  sia  dal  lato  dell'offerta,  concludendo  nel  senso  di
 ritenere non sostituibili le due piattaforme. 
 184.  Allo  stesso  tempo,  e'  stato   rilevato   che,   dal   lato
 dell'offerta,  in  Italia  non  e'  prevista   alcuna   ripartizione
 nell'allocazione delle bande di frequenza tra l'offerta del servizio
 in tecnica analogica o digitale. Cio' determina un  "uso  promiscuo"
 della banda frequenziale, che  rende  possibile  utilizzare  per  la
 trasmissione  digitale  gli  stessi  impianti  predisposti  per   la
 trasmissione  analogica,  effettuando  opportuni   investimenti   in
 funzione della struttura della rete. 
 185. Dal lato della domanda, la distinzione fra tecnologia analogica
 e digitale conserva  la  propria  validita'  sotto  il  profilo  del
 differente utilizzo tecnologico associato alle due diverse modalita'
 di trasmissione e dal punto di vista delle conseguenze  operative  e
 regolamentari che vi sono connesse. 
 186. Tuttavia, mano a  mano  che  progredisce  la  migrazione  delle
 frequenze dall'analogico al  digitale,  la  distinzione  fra  i  due
 mercati (analogico terrestre e digitale terrestre)  tende  a  essere
 sempre meno corrispondente alla realta'. 
 187. Nella tabella seguente e'  riportato  il  calendario  analitico
 dello switch-off tra analogico e digitale. 
 
 Tabella 2 - Calendario dello switch-off dalla tecnica analogica 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
 188.  Come  emerge  dalla  tabella,  attualmente  il   processo   di
 migrazione ha interessato 6 regioni italiane.  Come  precedentemente
 evidenziato, i cittadini coinvolti nel processo di  digitalizzazione
 sono stati circa 14 milioni nel 2009 e, nel 2010,  la  stima  totale
 della popolazione coinvolta e' di circa 37 milioni, pari ad oltre il
 60 per cento della popolazione italiana 47 . 
 -------- 
  47 Stime DGTVi. 
 
 189. Nel mese di aprile 2010 la stima delle vendite  complessive  di
 ricevitori DTT ha raggiunto circa 33 milioni 48 di cui circa  il  58
 per cento sono decoder digitali terrestri e circa il  42  per  cento
 sono decoder digitali terrestri integrati in  altri  apparecchi.  La
 diffusione tra  le  famiglie  italiane  della  piattaforma  digitale
 terrestre e' cresciuta a ritmi abbastanza sostenuti. A  partire  dal
 2003, anno in cui i broadcaster hanno  iniziato  a  sperimentare  le
 prime trasmissioni in  tecnica  digitale  terrestre,  il  numero  di
 famiglie al cui interno  era  presente  almeno  un  decoder  DTT  e'
 cresciuto sensibilmente passando da circa 200.000 a 7,6  milioni  di
 famiglie a fine  2008  (in  media  a  un  tasso  di  crescita  annuo
 superiore al 100 per cento). Le stime  piu'  recenti  (aprile  2010)
 attestano che il numero delle famiglie  in  possesso  di  almeno  un
 ricevitore digitale terrestre e' salito a circa 16,8 milioni,  circa
 350 mila in piu' rispetto  al  mese  precedente,  e  che  il  numero
 complessivo di ricevitori presenti nelle  abitazioni  principali  si
 attesta su circa 27,4 milioni49 . 
 -------- 
  48 Fonte DGTVi. 
  49 Fonte DGTVi. 
 
 190. In termini di  audience  share,  l'utilizzo  della  televisione
 digitale terrestre risulta triplicato in un anno: nel mese di agosto
 2009 il 16% della popolazione ha sintonizzato  i  propri  televisori
 attraverso un decoder digitale, con un incremento dell'88%  rispetto
 al mese di gennaio. A maggio 2010, tale quota ha raggiunto il 39,7%,
 a fronte del 44,8% dell'analogico. Sempre secondo recenti stime,  il
 digitale terrestre presenta performance di crescita costante e  pari
 ad un punto di share al mese in media. L'incremento  medio  nell'uso
 del  decoder  digitale   terrestre   risulta   peraltro   piu'   che
 proporzionale alla  crescita  delle  popolazioni  nelle  regioni  di
 switch-off 50 . 
 -------- 
  50 Fonte DGTVi. 
 
 191.  Cio'  premesso,  nell'ambito  di  riferimento,  nel  quale  la
 transizione fra le due modalita' trasmissive fa parte di un processo
 fisiologico, previsto a livello  normativo,  molte  variabili  sulle
 quali si basa l'analisi di sostituibilita' non risultano applicabili
 (ad es. la reazione ad un incremento del prezzo del servizio),  dato
 che comunque gli utenti che vorranno fruire  del  servizio  dovranno
 necessariamente dotarsi di un decoder e sostenere il relativo costo.
 Tale considerazione vale anche dal lato dell'offerta  posto  che,  a
 prescindere dal costo piu' o meno  elevato  di  riconversione  della
 rete, gli operatori gia' hanno dovuto e/o  dovranno,  nell'orizzonte
 temporale della presente analisi, procedere in tal senso. 
 192. Sul punto, va infatti rimarcato che  il  perimetro  di  mercato
 rimarra' invariato, in quanto i medesimi soggetti attivi nel mercato
 analogico  saranno  presenti  nel  mercato  digitale,  ulteriormente
 aperto anche a nuovi entranti oltre che ai  fornitori  di  contenuti
 indipendenti. 
 193. In tale contesto, oggetto  di  valutazione  e'  la  circostanza
 oggettiva che, di  fatto,  in  molte  regioni  italiane  il  sistema
 analogico non esiste piu' e sara' a breve  completamente  sostituito
 dalla trasmissione digitale anche nelle rimanenti regioni. 
 194. Pertanto, tenuto conto della circostanza che, con  il  processo
 di switch-off in corso, il mercato della trasmissione  in  analogico
 confluisce in quello digitale, si ritiene che, dal  punto  di  vista
 merceologico, i servizi diffusivi in tecnica  analogica  e  digitale
 non possano che configurare un unico ambito di riferimento. 
 195.  Tale  conclusione  e'  peraltro  coerente  con  l'orientamento
 assunto dall'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato,  che
 ha esaminato le operazioni di  concentrazione  avvenute  nell'ambito
 televisivo individuando un solo mercato della capacita'  trasmissiva
 complessiva, nel quale gli operatori acquistano impianti e frequenze
 ai fini della definitiva migrazione dall'analogico al digitale 51 . 
 -------- 
  51 Cfr. caso C/7493, cit..  In  proposito,  e'  da  notare  che  la
 decisione e' stata assunta due anni prima della data  a  quel  tempo
 prevista per il completamento dello switch-off (2008). 
 
 196. Infine, anche  alcune  Autorita'  di  regolamentazione  europee
 hanno superato la distinzione  fra  mercato  analogico  e  digitale,
 proprio in virtu' del processo di transizione in atto 52 . 
 -------- 
  52 Cfr.  Case  FR/2006/0335,  nel  quale  l'Autorita'  francese  ha
 richiamato la neutralita' tecnologica tra i due servizi trasmissivi;
 case BE/2007/0578. 
 
 Conclusioni 
 
 197.  In  conclusione,   si   ritiene   che   l'analisi   circa   la
 sostituibilita' fra servizi diffusivi terrestri in tecnica analogica
 e digitale sia superata dall'attuale contesto di mercato,  che  vede
 la prossima completa sostituzione fra le due tecniche trasmissive. 
 
 D3. Si condivide l'orientamento dell'Autorita'  di  identificare  un
 unico  mercato  dei  servizi  di  diffusione  televisiva   su   reti
 terrestri? 
 
 OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI 
 
 D3.1 MEDIASET, TELECOM ITALIA, TELECOM ITALIA  MEDIA  e  WIND  hanno
 condiviso l'orientamento dell'Autorita'  di  identificare  un  unico
 mercato dei servizi di diffusione televisiva su reti  terrestri,  in
 quanto il passaggio dall'analogico al digitale,  determinato  da  un
 processo di  transizione  programmato  a  livello  normativo,  rende
 inapplicabile ossia superata l'analisi di sostituibilita',  sia  dal
 lato della domanda, sia da quello dell'offerta. 
 
 D3.2 Mediaset ha inoltre evidenziato la difficolta', in  assenza  di
 scambi anche soltanto potenziali, di  identificare  un  mercato  dei
 servizi diffusivi in tecnica analogica. 
 
 VALUTAZIONI DELL'AUTORITA' 
 
 D3.3 L'Autorita' conferma il proprio orientamento di identificare un
 unico  mercato  dei  servizi  di  diffusione  televisiva   su   reti
 terrestri. 
 
 D3.4 L'Autorita' non condivide invece l'osservazione di Mediaset  in
 quanto, come gia' evidenziato nella precedente analisi  di  mercato,
 sebbene il segmento dei servizi di diffusione in  tecnica  analogica
 sia stato quasi completamente caratterizzato da autoproduzione, cio'
 non ha escluso l'individuazione, nella delibera 544/07/CONS,  di  un
 mercato a se' stante. Tale posizione e'  suffragata  dall'esperienza
 nazionale e comunitaria in materia di  regolamentazione  di  servizi
 wholesale, che ha mostrato come  l'autoproduzione  sia  generalmente
 inclusa  nel  mercato  dei  servizi  intermedi  di  volta  in  volta
 considerato, proprio in ragione della rilevanza che essa  assume  in
 contesti,  come  il  presente,  di  integrazione   verticale   degli
 operatori. Se cio' e' valso in passato  per  il  segmento  analogico
 preso in se stesso, a maggior ragione tale conclusione  deve  essere
 reiterata nell'ambito del piu' ampio mercato dei servizi  diffusivi,
 analogici e digitali, su reti terrestri. 
 
 iv) Sostituibilita' tra servizi diffusivi  in  tecnica  DVB-T  e  in
 tecnica DVB -H 
 
 198. Come precedentemente evidenziato, sussistono delle analogie fra
 le due modalita' di  diffusione  dal  punto  di  vista  tecnologico.
 Infatti, lo standard DVB-H e' derivato dal DVB-T  e  usa  lo  stesso
 livello fisico di  trasporto  del  DVB-T.  Entrambi  condividono  lo
 stesso  (de)modulatore  del  trasmettitore  e  del  ricevitore   del
 segnale. 
 199. Tuttavia, dovendo garantire la  ricezione  in  mobilita'  e  da
 terminali posizionati anche indoor, la trasmissione  in  DVB-H  deve
 soddisfare  dei   requisiti   tecnici   aggiuntivi   rispetto   alla
 trasmissione in DVB-T, al fine di supportare i dispositivi mobili  e
 la ricezione in movimento. 
 200. Le bande di frequenza utilizzabili per il DVB-H sono le  stesse
 previste per il DTT, anche  se  le  frequenze  piu'  adatte  per  la
 trasmissione  in  DVB-H  sono  considerate  prevalentemente   quelle
 comprese nella banda IV UHF e in parte della V UHF, tra  470  MHZ  e
 650 MHZ. 
 201.  L'analisi  tecnica  ha  mostrato  altresi'  che,  sebbene  sia
 teoricamente  possibile  realizzare  la  condivisione  dello  stesso
 multiplex tra la  trasmissione  in  standard  DVB-T  e  DVB-H,  cio'
 implicherebbe significative inefficienze, che  si  tradurrebbero  in
 una riduzione del numero di canali trasmessi e in  una  piu'  facile
 attenuazione del segnale, con la conseguente necessita' di  disporre
 di piu' siti. Inoltre,  l'applicazione  della  modalita'  gerarchica
 richiederebbe un aggiornamento dei decoder in possesso degli  utenti
 DVB-H. 
 202. Anche  per  quanto  riguarda  l'architettura  di  rete  per  la
 trasmissione dello standard DVB-H, l'utilizzo dei  siti  tipici  dei
 broadcaster, collocati in posizione elevata, non e' sufficiente  per
 assicurare una adeguata copertura indoor, specialmente  in  ambienti
 urbani. Pertanto, in aggiunta al primo livello di rete, realizzato a
 monte  con  trasmettitori  di  alta  potenza,  posti  nei  siti  dei
 broadcaster, e  tecnicamente  equivalente  ad  una  rete  DVB-T,  e'
 necessario, in particolare nei centri urbani, un secondo livello  di
 rete atto  ad  integrare  la  copertura,  specialmente  in  ambienti
 indoor, costituito dai c.d. gap-filler. 
 203.  Inoltre,  va  rilevato  che  per  la  fornitura   di   servizi
 interattivi   in   tecnologia   DVB-H,   quali   ad    esempio    la
 personalizzazione dell'uso dei programmi fruiti,  e'  necessaria  la
 realizzazione del canale  di  ritorno,  fornito  dalle  reti  mobili
 GSM/UMTS. 
 204. Per queste considerazioni, una rete DVB-H presenta,  come  gia'
 esposto, un carattere "ibrido" tra una rete broadcaster e  una  rete
 di telefonia mobile e non e'  quindi  assimilabile  perfettamente  a
 nessuno dei due tipi di infrastrutture. 
 205.  Quanto  rilevato  conduce,  quindi,  a  ritenere  che,   nella
 prospettiva degli operatori  di  rete,  i  due  standard  non  siano
 sostituibili,   posto   che   il   passaggio   dall'uno    all'altro
 comporterebbe necessariamente dei costi di riconversione della rete. 
 206. Peraltro, anche l'Autorita', con delibera  n.  266/06/CONS,  ha
 inteso  disciplinare  autonomamente   la   fase   di   avvio   delle
 trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili. 
 207. Da ultimo, la delibera 181/09/CONS ha previsto una destinazione
 specifica di quattro reti nazionali ai servizi DVB-H, confermata nel
 Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui alla delibera
 n. 300/10/CONS. 
 208. Dal lato della domanda, gli  operatori  mobili  necessitano  di
 capacita' trasmissiva su multiplex  dedicati  al  fine  di  proporre
 un'offerta di contenuti alla propria clientela. 
 209. Diversamente, nel digitale  terrestre  fisso  sono  gli  stessi
 fornitori  di  contenuti  che   richiedono   capacita'   trasmissiva
 destinata  a  veicolare   i   propri   prodotti,   sulla   base   di
 considerazioni di business che attengono all'estensione della rete e
 ai bacini di audience raggiungibili. 
 210. Peraltro, le stesse caratteristiche  tecniche  del  DVB-H,  che
 implica  una  fruizione  del  prodotto  televisivo   in   mobilita',
 determinano un "impacchettamento" del contenuto  in  funzione  delle
 suindicate caratteristiche di utilizzo del prodotto. 
 
 Conclusioni 
 
 211. In considerazione delle differente tecniche  rilevate,  nonche'
 delle distinte modalita' di fruizione associata ai diversi  standard
 trasmissivi, si ritiene che i servizi diffusivi in tecnica  DVB-T  e
 in tecnica DVB-H non siano sostituibili e  configurino  due  mercati
 del prodotto distinti. 
 
 D4.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  di  identificare
 mercati distinti per i servizi  diffusivi  in  tecnica  DVB-T  e  in
 tecnica DVB-H? 
 
 OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI 
 
 D4.1 MEDIASET, TELECOM ITALIA e TELECOM ITALIA MEDIA hanno  ritenuto
 condivisibile l'assenza di sostituibilita', dal lato della  domanda,
 fra le reti terrestri in  tecnica  DVB-T  e  DVB-H  in  ragione  del
 diverso utilizzo, in termini di servizi offerti, delle due modalita'
 di trasmissione. Detti operatori reputano,  invece,  che,  dal  lato
 dell'offerta,  vi  sia  un'elevata   sostituibilita'   fra   servizi
 diffusivi in tecnica DVB-T e in tecnica DVB-H. Al  riguardo,  mentre
 Telecom Italia e Telecom Italia Media hanno ritenuto che, mentre  la
 conversione  delle  reti  DVB-T   in   DVB-H   potrebbe   richiedere
 investimenti aggiuntivi notevoli, non  sarebbe  vero  il  contrario,
 Mediaset ha osservato che la conversione tra una rete  DVB-T  e  una
 DVB-H, e viceversa, non comporterebbe comunque costi proibitivi. 
 
 D4.2 WIND ha ritenuto condivisibili le argomentazioni dell'Autorita'
 circa le differenze, dal lato dell'offerta, di servizi diffusivi fra
 le  reti  DVB-H  e  DVB-T  mentre,  dal  lato  della   domanda,   ha
 sottolineato che i  contenuti  televisivi  diffusi  attraverso  tali
 infrastrutture  sono  gli  stessi,  auspicando  per  la  rete  DVB-H
 l'introduzione di una regolazione idonea ad agevolare  l'accesso  ai
 contenuti televisivi. 
 
 VALUTAZIONI DELL'AUTORITA' 
 
 D4.3 Con riferimento all'osservazione di Wind sulle  caratteristiche
 della domanda, l'Autorita' ribadisce che, nel  mercato  dei  servizi
 diffusivi in tecnica DVB-H,  la  domanda  di  capacita'  trasmissiva
 proviene dagli operatori di  telecomunicazioni  mobili  al  fine  di
 proporre  un'offerta  di  contenuti  alla  propria  clientela.  Tale
 constatazione di per se' dimostra la diversa struttura della domanda
 dei due servizi televisivi, peraltro resa evidente anche dal diverso
 utilizzo di detti servizi a livello retail. 
 
 D4.4 Quanto alla possibile sostituibilita' fra i predetti servizi in
 tecnica DVB-T e DVBH dal lato dell'offerta, in  ragione  dei  minori
 costi di  riconversione  da  una  rete  DVB-H  ad  una  rete  DVB-T,
 l'Autorita' ribadisce la possibilita' di conversione  reciproca  fra
 le due reti, ma ritiene che questa comporterebbe in entrambi i  casi
 significativi  investimenti,  ovviamente  maggiori  nel  caso  della
 conversione da  una  rete  DVB-T  ad  una  rete  DVBH,  ma  comunque
 richiesti anche nel caso contrario. In tal  senso,  nel  novero  dei
 costi dovrebbero essere considerate anche le perdite  relative  agli
 investimenti   sostenuti   per   i   gap-filler    necessari    alla
 predisposizione dell'originaria rete DVB-H. 
 
 D4.5 In conclusione, l'Autorita' conferma il proprio orientamento di
 identificare mercati distinti per i  servizi  diffusivi  in  tecnica
 DVB-T  e  in  tecnica  DVB-H,  in  ragione  del   basso   grado   di
 sostituibilita'  fra  i  servizi   diffusivi   offerti   sulle   due
 piattaforme. 
 
 Servizi diffusivi sulle reti via reti di telecomunicazioni fisse vi)
 Sostituibilita' tra servizi diffusivi televisivi e radiofonici 
 212. Sulla base delle  osservazioni  svolte  nell'ambito  del  primo
 ciclo di analisi del mercato in esame, si conferma  che  il  mercato
 dei servizi diffusivi offerti via reti  di  telecomunicazioni  fisse
 comprende sia  i  servizi  televisivi  sia  quelli  radiofonici,  in
 considerazione del fatto che l'infrastruttura diffusiva puo'  essere
 utilizzata  indistintamente  per  fornire  contenuti  radiofonici  e
 televisivi attraverso gli stessi  standard  di  trasmissione  e  gli
 stessi elementi di rete. 
 
 Conclusioni 
 
 Si  conferma,  pertanto,  l'orientamento  di  considerare  un  unico
 mercato  dei  servizi  diffusivi   radiotelevisivi   via   reti   di
 telecomunicazioni fisse. 
 
 D5. Si condivide l'orientamento dell'Autorita'  di  identificare  un
 unico mercato dei servizi  diffusivi  radiotelevisivi  via  reti  di
 telecomunicazioni fisse? 
 
 OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI 
 
 D5.1   TELECOM   ITALIA   ha   concordato   con   quanto   affermato
 dall'Autorita'  riguardo  alla  possibilita'  di   utilizzare   tale
 infrastruttura  per  veicolare  sia   contenuti   radiofonici,   sia
 contenuti   televisivi,   utilizzando   gli   stessi   standard   di
 trasmissione ed elementi di rete. 
 
 D5.2  WIND   ha   evidenziato   che,   dal   lato   della   domanda,
 sussisterebbero delle differenze fra i due  servizi  in  termini  di
 contenuti e di impegno della rete trasmissiva  ritenendo,  tuttavia,
 che tale aspetto non sia di particolare rilievo in  questa  fase  di
 sviluppo del mercato. 
 
 VALUTAZIONI DELL'AUTORITA' 
 
 D5.3 Come evidenziato nell'analisi,  le  reti  di  telecomunicazioni
 fisse consentono la diffusione di servizi televisivi e  radiofonici,
 impiegando il medesimo standard di trasmissione, nonche' i  medesimi
 elementi di rete. 
 
 D5.4  L'offerta   radiofonica   sulla   piattaforma   in   questione
 rappresenta inoltre un servizio complementare  rispetto  all'offerta
 televisiva. Peraltro, a differenza di quanto avviene per  i  servizi
 radiofonici diffusi via etere, i programmi radiofonici via  reti  di
 telecomunicazioni fisse  sono  diffusi  mediante  lo  stesso  device
 utilizzato per la fruizione  televisiva  e  sono  quindi  privi  del
 carattere della mobilita' che rappresenta il segno distintivo  della
 ricezione radiofonica terrestre. 
 
 D5.5 Pertanto, l'Autorita'  conferma  che  l'esistenza  di  un'unica
 infrastruttura rende non applicabile l'analisi  di  sostituibilita',
 sia dal lato della domanda sia dell'offerta. 
 
 Servizi diffusivi sulle reti satellitari 
 
 vii) Sostituibilita' tra servizi diffusivi radiofonici e televisivi 
 
 213.  Come  nella  precedente   analisi,   non   vengono   formulate
 distinzioni fra servizi televisivi e  servizi  radiofonici  su  rete
 satellitare  perche'  tale  piattaforma  trasmissiva   permette   la
 diffusione di entrambi i servizi  impiegando  il  medesimo  standard
 diffusivo e i medesimi elementi di rete. Anche da un punto di  vista
 dell'utente finale, i programmi  radiofonici  trasmessi  sulla  rete
 satellitare non  comportano  il  sostenimento  di  spese  aggiuntive
 perche' possono essere ricevuti utilizzando gli stessi  apparati  di
 ricezione  (set-top-box)  utilizzati  per   ricevere   i   contenuti
 televisivi via satellite. 
 214. Inoltre, il fatto che la piattaforma satellitare sia utilizzata
 solo in via residuale per la fruizione del segnale radiofonico rende
 tale distinzione sostanzialmente irrilevante. 
 
 D6. Si condivide l'orientamento dell'Autorita'  di  ritenere  che  i
 servizi diffusivi radiofonici e televisivi, offerti sulle  reti  via
 satellite costituiscono un unico mercato? 
 
 OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI 
 
 D6.1 TELECOM ITALIA ha  condiviso  la  posizione  dell'Autorita'  in
 quanto i servizi diffusivi radiofonici e  televisivi  offerti  sulle
 reti via satellite possano essere erogati attraverso  l'impiego  dei
 medesimi elementi di rete e delle medesime frequenze, mentre WIND ha
 formulato le stesse considerazioni del punto precedente. 
 
 VALUTAZIONI DELL'AUTORITA' 
 
 D6.2 L'Autorita' conferma il  proprio  orientamento  e  richiama  le
 considerazioni svolte al punto precedente. 
 
 2.5.2.   Conclusioni   sulla    definizione    del    mercato    del
 prodotto/servizio all'ingrosso 
 
 215.  In  conclusione,  l'Autorita'  ritiene  di  poter  definire  i
 seguenti mercati del prodotto: 
 
 a) Mercato dei servizi di diffusione televisiva su reti terrestri; 
 b) Mercato dei servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in
 tecnica DVB-H; 
 c) Mercato dei servizi di diffusione radiofonica su rete terrestre; 
 d) Mercato dei servizi di diffusione  radiotelevisiva  via  reti  di
 telecomunicazioni fisse; 
 e) Mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva via satellite. 
 
 2.5.3. Il mercato geografico all'ingrosso 
 
 216. Le Linee direttrici prevedono che, una  volta  identificato  il
 mercato del prodotto/servizio rilevante, si proceda alla definizione
 della dimensione geografica del mercato. Secondo una  giurisprudenza
 consolidata, il mercato geografico rilevante  comprende  un'area  in
 cui le imprese interessate sono attive nell'offerta  e  domanda  dei
 prodotti  o  servizi  in  questione,  in  cui  le  condizioni  della
 concorrenza sono simili  o  sufficientemente  omogenee  e  che  puo'
 essere  distinta  dalle  aree  adiacenti,  in  cui   le   condizioni
 prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse. 
 217.  Secondo  le  indicazioni  della  Commissione  Europea  e  come
 espresso anche dal Gruppo di Regolatori  Europei  (ERG,  ora  BEREC)
 nella   Common   Position 53   nel   settore   delle   comunicazioni
 elettroniche la dimensione geografica del  mercato  rilevante  viene
 determinata tradizionalmente in base a due  criteri  principali:  a)
 l'area coperta da  una  rete,  e  b)  l'esistenza  di  strumenti  di
 regolamentazione giuridici o di altro genere. 
 -------- 
  53 Cfr. "ERG  Common  position  on  Geographic  Aspects  of  Market
 Analysis", October 2008, pag. 2 e ss.. 
 
 218. L'applicazione dei  sopramenzionati  parametri  ai  servizi  di
 diffusione televisiva su reti terrestri  porta  a  ritenere  che  si
 possano individuare due mercati sotto il profilo geografico,  quello
 nazionale  e  quello  locale.  La  normativa  in  vigore   distingue
 nettamente  tra  ambito  locale,  caratterizzato  da  una  rete  con
 copertura inferiore al 50% della popolazione,  e  ambito  nazionale,
 caratterizzato da una copertura superiore a tale soglia,  prevedendo
 titoli abilitativi specifici. Peraltro, il target di  telespettatori
 raggiunto dalle reti nazionali e locali presenta profili di  consumo
 differenti, e cio' incide sulle politiche commerciali dei  fornitori
 di contenuti, che acquistano servizi diffusivi su base  nazionale  o
 su base  locale  in  funzione  delle  caratteristiche  dei  prodotti
 editoriali da diffondere. Le  condizioni  concorrenziali  nelle  due
 aree sono dunque eterogenee. 
 219.  In  conclusione  le  diverse  caratteristiche  dei   contenuti
 trasportati e delle  condizioni  economiche,  tecniche  e  normative
 relative  all'offerta   di   servizi   di   rete   determinano   una
 differenziazione tra i mercati dei servizi diffusivi  televisivi  su
 rete terrestre in ambito nazionale ed in ambito locale. 
 220. La differenziazione tra ambito nazionale e ambito  locale  puo'
 essere confermata anche con  riferimento  ai  servizi  terrestri  di
 trasmissione radiofonica, in quanto le coperture di rete, i  vincoli
 di  carattere  giuridico,  nonche'  le  condizioni   eterogenee   di
 concorrenza continuano ad individuare due ambiti distinti, nazionale
 e locale, per tale mercato. 
 221. Nella precedente analisi di mercato e' stato ritenuto  che,  in
 ragione  delle  omogenee  condizioni  cui  sono  offerti  i  servizi
 diffusivi  via  reti  di  telecomunicazioni  fisse,  nonche'   della
 circostanza che i  titoli  abilitativi  per  la  fornitura  di  tali
 servizi sono rilasciati a livello nazionale, il mercato dei  servizi
 di diffusione radiotelevisiva via reti  di  telecomunicazioni  fisse
 avesse  una  dimensione  geografica  nazionale.  Tuttavia,  in  quel
 contesto, l'Autorita' ha accolto l'invito  a  valutare,  nell'ambito
 della successiva analisi del mercato  18,  la  possibilita'  che  il
 mercato si orientasse verso una segmentazione a livello locale anche
 alla luce dell'evoluzione delle offerte di  IPTV  e  dello  sviluppo
 delle infrastrutture broadband. 
 222. Nella presente analisi, l'Autorita' ritiene  di  confermare  la
 definizione data nell'ambito  della  delibera  n.  544/07/CONS,  non
 essendosi registrati, nell'orizzonte temporale intercorso fra le due
 analisi,  mutamenti  significativi  delle   condizioni   competitive
 presenti  sul  mercato,  che  permangono  sostanzialmente  omogenee.
 Infatti, nonostante le infrastrutture  diffusive  non  siano  ancora
 estese all'intero territorio  nazionale,  le  politiche  commerciali
 degli operatori attivi sul mercato e le caratteristiche del  servizi
 offerti non sono differenziate  su  base  geografica.  Pertanto,  si
 ritiene che i servizi di  diffusione  radiotelevisiva  via  reti  di
 telecomunicazioni fisse abbiano una dimensione geografica estesa  al
 territorio nazionale. 
 223. Per quanto riguarda la dimensione geografica  del  mercato  dei
 servizi di diffusione televisiva su rete terrestre in tecnica DVB-H,
 si evidenzia che le condizioni  concorrenziali  che  connotano  tale
 mercato si presentano sostanzialmente omogenee. Le reti DVB-H  hanno
 coperture  abbastanza  elevate  (circa  il  60/70  per  cento  della
 popolazione) anche se non estese in zone  non  densamente  popolate.
 Inoltre, le politiche commerciali degli operatori attivi sul mercato
 e le caratteristiche del servizi offerti non sono  differenziate  su
 base geografica. Pertanto, si ritiene che i  servizi  di  diffusione
 radiotelevisiva su rete  terrestre  in  tecnica  DVB-H  abbiano  una
 dimensione geografica estesa al territorio nazionale. 
 224. Con riferimento ai servizi di diffusione su  rete  satellitare,
 il mercato investe tuttora un ambito geografico  transnazionale,  in
 quanto, in ragione delle caratteristiche stesse  dell'infrastruttura
 di diffusione, i fornitori dei relativi  servizi  offrono  capacita'
 trasmissiva destinata a  soddisfare  le  esigenze  di  piu'  mercati
 nazionali. 
 
 2.5.4. Conclusioni in merito al mercato geografico all'ingrosso 
 
 225. Sulla base delle osservazioni svolte e' possibile individuare i
 seguenti mercati geografici rilevanti: 
 
 a) Mercato nazionale dei servizi di diffusione  televisiva  su  reti
 terrestri; 
 b) Mercato nazionale dei servizi di diffusione  televisiva  su  rete
 terrestre in tecnica DVB-H; 
 c) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiofonica  su  rete
 terrestre; 
 d) Mercato nazionale dei servizi di diffusione  radiotelevisiva  via
 reti di telecomunicazioni fisse; 
 e) Mercato transnazionale dei servizi di diffusione  radiotelevisiva
 via satellite; 
 f) Mercato locale dei  servizi  di  diffusione  televisiva  su  reti
 terrestri; 
 g) Mercato locale dei servizi  di  diffusione  radiofonica  su  rete
 terrestre. 
 
 D7.  Si  condivide  l'orientamento  dell'Autorita'  in  merito  alla
 dimensione del mercato geografico all'ingrosso? 
 
 OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI 
 
 D7.1 TELECOM ITALIA ha concordato con le conclusioni  dell'Autorita'
 in  merito  alla  dimensione  geografica  dei  mercati  all'ingrosso
 osservando, con riferimento al mercato dei servizi diffusivi su reti
 di telecomunicazioni fisse, come a fronte dello sviluppo delle  reti
 di seconda generazione, si potrebbe assistere ad  una  accentuazione
 del differente grado  di  concorrenza  fra  le  aree  coperte  dalla
 infrastruttura diffusiva IPTV e quelle non coperte e, in tale senso,
 non dovrebbe essere  esclusa  la  possibilita'  di  giungere,  nelle
 analisi future, ad una segmentazione geografica di detto  mercato  a
 livello locale. 
 
 D7.2 MEDIASET ha dissentito, invece, dalla distinzione  fra  mercato
 nazionale dei servizi di trasmissione su reti  terrestri  e  mercato
 transazionale dei servizi  di  trasmissione  satellitare  osservando
 come  la  domanda  di  capacita'  satellitare  provenga  sovente  da
 soggetti attivi a livello nazionale. Peraltro,  l'operatore  ritiene
 preferibile definire ambedue i mercati  su  base  transazionale,  in
 considerazione dell'ambito di attivita' dei soggetti  nei  quali  si
 articola la domanda e offerta  wholesale  dei  servizi  considerati,
 corrispondente ad un contesto multinazionale. 
 
 D7.3 Diversamente, SKY ha condiviso la  definizione  geografica  dei
 mercati rilevanti individuati nello schema di provvedimento,  mentre
 WIND ha  concordato  con  la  dimensione  geografica  nazionale  dei
 servizi di  diffusione  televisiva  via  reti  di  telecomunicazioni
 fisse. 
 
 VALUTAZIONI DELL'AUTORITA' 
 
 D7.4  L'Autorita'  conferma  che,   nonostante   le   infrastrutture
 diffusive non siano ancora estese all'intero  territorio  nazionale,
 le politiche commerciali degli operatori attivi  sul  mercato  e  le
 caratteristiche dei servizi offerti non sono differenziate  su  base
 geografica, ove le condizioni competitive permangono sostanzialmente
 analoghe. 
 
 Cio' premesso, l'Autorita' valutera' comunque, nell'esercizio  delle
 proprie competenze, la possibilita' che mutamenti  nelle  condizioni
 di  mercato  conducano,  in  futuro,  ad   una   eventuale   diversa
 definizione del mercato geografico. 
 
 D7.5   L'Autorita'   dissente   dall'osservazione    di    Mediaset,
 evidenziando che la dimensione transnazionale di un mercato  non  e'
 data dal carattere  multinazionale  degli  operatori  ivi  operanti,
 quanto  piuttosto   dalle   condizioni   di   domanda   e   offerta.
 L'orientamento espresso dalla  Commissione  europea  e  dalle  altre
 Autorita'  di   regolazione   conferma   pienamente   l'impostazione
 dell'Autorita' circa la  dimensione  geografica  transnazionale  dei
 servizi di  diffusione  satellitare  sulla  base  di  condizioni  di
 offerta e di domanda che  in  larga  parte  oltrepassano  i  confini
 nazionali. 
 
 D7.6 Diverso e' il caso delle  trasmissioni  terrestri  laddove  sia
 l'offerta sia la domanda presentano  caratteristiche  nazionali,  se
 non locali. Ovviamente il fatto che alcuni operatori siano  presenti
 anche in altri  contesti  nazionali  con  altre  offerte  e  diverse
 infrastrutture di rete non rileva  ai  fini  della  definizione  del
 mercato geografico. 
 
 D7.7 In conclusione, l'Autorita', in accordo  con  gli  orientamenti
 nazionali  ed  internazionali,  ritiene  di  confermare  la  propria
 valutazione circa la dimensione geografica dei mercati all'ingrosso. 
 
 3. APPLICAZIONE DEL TEST DEI TRE CRITERI 
 
 226. L'analisi svolta  nei  paragrafi  precedenti  ha  portato  alla
 definizione di un mercato rilevante non incluso tra quelli  elencati
 nella Raccomandazione come suscettibili di regolamentazione ex ante.
 Pertanto l'Autorita' deve verificare se per il mercato  in  esame  i
 tre criteri indicati dalla  Commissione  affinche'  un  mercato  sia
 suscettibile di regolamentazione ex ante  risultino  cumulativamente
 soddisfatti. 
 227. Nel caso tale valutazione abbia un esito positivo,  l'Autorita'
 procedera' alla verifica della sussistenza, in tale mercato, di  una
 o piu' imprese che detengano un significativo potere di mercato. 
 
 3.1 I tre criteri 
 
 I tre criteri indicati nella Raccomandazione sono: 
 
 i) la presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso. 
 
 228. La Commissione europea specifica, nella Raccomandazione, che le
 tipologie  di  ostacoli  all'accesso  al  mercato   da   tenere   in
 considerazione  sono  due:  gli  ostacoli  giuridico-tecnici  e  gli
 ostacoli strutturali. "Gli ostacoli giuridici o normativi  non  sono
 determinati dalle condizioni economiche, bensi'  derivano  piuttosto
 da misure legislative, amministrative o  di  altra  natura  prese  a
 livello nazionale e aventi un effetto diretto  sulle  condizioni  di
 accesso  e/o   la   collocazione   degli   operatori   sul   mercato
 rilevante" 54 . "Gli ostacoli  strutturali  all'accesso  al  mercato
 derivano dalle condizioni iniziali dei costi  o  della  domanda  che
 creano  condizioni  asimmetriche  tra  operatori  storici  e   nuovi
 operatori, rendendo difficile o addirittura impossibile l'accesso al
 mercato da parte di questi ultimi"55 . 
 -------- 
  54 Cfr. par. 10 della Raccomandazione. 
  55 Cfr. par. 9 della Raccomandazione. 
 
 ii) la presenza di caratteristiche che inducono a  pensare  che  nel
 mercato non si svilupperanno, con il passare del  tempo,  condizioni
 di concorrenza effettiva. 
 
 229. La Commissione europea sottolinea che "anche qualora un mercato
 sia caratterizzato da  forti  ostacoli  all'accesso,  altri  fattori
 strutturali in tale mercato possono indicare la tendenza  verso  una
 situazione   di   concorrenza   effettiva   nell'arco    di    tempo
 considerato" 56 . Cio' puo' avvenire in mercati  con  una  struttura
 oligopolistica, quale il mercato in esame, in presenza di un  numero
 sufficiente di imprese con strutture dei costi divergenti e  di  una
 domanda elastica rispetto  ai  prezzi,  nonche'  di  un  eccesso  di
 capacita' che permetterebbe normalmente ad  imprese  concorrenti  di
 aumentare rapidamente la produzione a  seguito  di  un  aumento  dei
 prezzi. In tali mercati, le quote di mercato possono modificarsi nel
 tempo e/o si puo' osservare un calo dei prezzi. 
 -------- 
  56 Cfr. par. 12 della Raccomandazione. 
 
 230.  I  principali  indicatori  da  considerare  al  momento  della
 valutazione (del primo e) del  secondo  criterio  "sono  analoghi  a
 quelli  esaminati  nel  contesto  di  un'analisi   di   mercato   in
 prospettiva  futura;  si  tratta  in   particolare   di   indicatori
 concernenti gli ostacoli all'accesso in assenza di  regolamentazione
 (compresa l'entita' dei  costi  irrecuperabili),  la  struttura  del
 mercato, l'andamento e la dinamica del mercato, compresi  indicatori
 come le quote di mercato e le relative tendenze, i prezzi di mercato
 e le relative tendenze, nonche' la portata e la copertura delle reti
 o infrastrutture concorrenti" 57 . 
 -------- 
  57 Cfr. par. 6 delle Raccomandazione. 
 
 iii) l'efficienza relativa del diritto  della  concorrenza  e  della
 regolamentazione ex ante complementare. 
 
 231.  La  Commissione  europea,  nella  Raccomandazione  (par.  13),
 prevede che "la decisione di identificare un mercato quale possibile
 oggetto di regolamentazione ex ante  deve  dipendere  anche  da  una
 valutazione  dell'adeguatezza  del  diritto  della   concorrenza   a
 rimediare ai fallimenti di mercato  derivanti  dal  fatto  che  sono
 soddisfatti i primi due criteri. Gli interventi  del  diritto  della
 concorrenza saranno  probabilmente  insuficienti  se  un  intervento
 volto a rimediare ad un fallimento di  mercato  deve  soddisfare  un
 gran numero di criteri  di  conformita'  o  se  sono  indispensabili
 interventi frequenti e/o tempestivi". 
 
 3.2 I mercati sui quali effettuare il triplo test 
 
 232. Sulla base delle considerazioni svolte nella  presente  analisi
 risulta che i servizi di diffusione radiotelevisiva in  Italia  sono
 articolati nei seguenti mercati: 
 
 a) Mercato nazionale dei servizi di diffusione  televisiva  su  reti
 terrestri; 
 b) Mercato nazionale dei servizi di diffusione  televisiva  su  rete
 terrestre in tecnica DVB-H; 
 c) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiofonica  su  rete
 terrestre; 
 d) Mercato nazionale dei servizi di diffusione  radiotelevisiva  via
 reti di telecomunicazioni fisse; 
 e) Mercato transnazionale dei servizi di diffusione  radiotelevisiva
 via satellite; 
 f) Mercato locale dei  servizi  di  diffusione  televisiva  su  reti
 terrestri; 
 g) Mercato locale dei servizi  di  diffusione  radiofonica  su  rete
 terrestre. 
 
 233. In via preliminare si  evidenzia  che,  per  alcuni  di  questi
 mercati, che gia' nella precedente analisi non superavano il  triplo
 test,  possono  essere  confermate  le  considerazioni  gia'  svolte
 nell'ambito della delibera n. 544/07/CONS. 
 234. Infatti, per quanto riguarda il mercato nazionale  dei  servizi
 di diffusione radiotelevisiva via reti di  telecomunicazioni  fisse,
 l'Autorita', nell'ambito del procedimento per l'individuazione delle
 piattaforme emergenti di cui  alla  delibera  n.  665/09/CONS,  gia'
 richiamata, ha  considerato  l'IPTV  una  piattaforma  emergente  in
 quanto, nonostante, dal punto di  vista  tecnologico,  tale  mercato
 stia  conoscendo  una  fase  di  rivitalizzazione  tecnologica,  con
 riguardo alla sua evoluzione verso prestazioni tipiche delle reti  a
 banda ultra larga (NGN e NGAN), la diffusione della piattaforma  nel
 mercato italiano sembra mantenersi ancora ad uno stadio iniziale. 
 235. Pertanto, tenuto anche conto dell'attuale regolamentazione  del
 mercato dell'accesso  alla  rete  fissa  di  cui  alla  delibera  n.
 314/09/CONS, non si  ritiene  necessario  svolgere  un'analisi  piu'
 approfondita circa il superamento del triplo test con riferimento  a
 questo mercato. 
 236.  Per  quanto  riguarda  il  mercato  dei   servizi   diffusione
 radiotelevisiva via satellite,  si  ricorda  che,  nella  precedente
 analisi di mercato, l'Autorita' aveva escluso questo  mercato  dalla
 sua analisi in considerazione del carattere transnazionale  di  tali
 servizi, pur riservandosi di riconsiderare il mercato in presenza di
 una decisione di diverso orientamento della Commissione  europea  in
 materia  di  servizi  di  trasmissione  via  satellite  a  carattere
 transnazionale ai sensi dell'art. 15(4) della direttiva quadro.  Non
 essendoci stato  alcun  intervento  in  proposito,  l'Autorita',  in
 conformita'   con   quanto   fatto   dalle   altre   Autorita'    di
 regolamentazione europee, conferma l'orientamento di cui alla scorsa
 analisi. 
 237. Cio' premesso, l'analisi sull'eventuale superamento del  triplo
 test sara' svolta nei seguenti mercati: 
 
 a) Mercato nazionale dei servizi di diffusione  televisiva  su  reti
 terrestri; 
 b) Mercato nazionale dei servizi di diffusione  televisiva  su  rete
 terrestre in tecnica DVB-H; 
 c) Mercato nazionale dei servizi di diffusione radiofonica  su  rete
 terrestre; 
 d) Mercato locale dei  servizi  di  diffusione  televisiva  su  reti
 terrestri; 
 e) Mercato locale dei servizi  di  diffusione  radiofonica  su  rete
 terrestre. 
 
 i) Mercato nazionale dei servizi di diffusione  televisiva  su  reti
 terrestri 
 
 Primo criterio -  La  presenza  di  forti  ostacoli  non  transitori
 all'accesso 
 
 238. Nella presente analisi, tenuto conto del processo di migrazione
 dall'analogico al digitale in corso, e' necessario  in  primo  luogo
 verificare la sussistenza di ostacoli che possano, in tale contesto,
 rendere difficoltoso l'accesso, da parte degli operatori  analogici,
 alle risorse necessarie per operare in tecnica digitale. 
 239. Al riguardo, si ricorda che, gia' nella precedente  analisi  di
 mercato, e' stato rilevato come il mercato del broadcasting digitale
 fosse caratterizzato dalla presenza di forti barriere all'accesso di
 natura tecnica, economica e giuridica. 
 240. Infatti, dal punto di vista giuridico, si  ricorda  che,  nella
 fase di avvio del processo di digitalizzazione, al fine di agevolare
 tale passaggio, il quadro normativo 58 ha riservato  agli  operatori
 gia' attivi nella piattaforma analogica la possibilita' di procedere
 alla trasformazione degli impianti per la diffusione del segnale  in
 tecnica digitale. Solamente a  questi  soggetti  e'  stata  data  la
 possibilita' di accedere al  trading  delle  frequenze  al  fine  di
 reperire gli impianti per la realizzazione della rete in  tecnologia
 digitale. Tale  quadro  regolamentare  e  giuridico,  di  fatto,  ha
 limitato la possibilita' per soggetti esterni al  mercato  analogico
 di entrare nel mercato del broadcasting digitale. Allo stesso  modo,
 anche  la  possibilita'  da  parte  dei   fornitori   di   contenuti
 indipendenti di richiedere accesso  alla  capacita'  trasmissiva  e'
 stata fortemente limitata, in quanto gli  operatori  di  rete  hanno
 privilegiato la trasmissione di programmi appartenenti alle  proprie
 emittenti. 
 -------- 
  58 A partire dalla  legge  n.  66/01,  la  normativa  nazionale  ha
 infatti consentito alle imprese titolari di una concessione  per  la
 trasmissione del segnale televisivo in tecnica  analogica  terrestre
 l'acquisto di impianti o di rami d'azienda che  trasmettono  sia  in
 ambito locale sia in  ambito  nazionale,  qualora  finalizzato  allo
 sviluppo  della  trasmissione  del  segnale  televisivo  in  tecnica
 digitale terrestre (articolo 2 bis, comma 2;  cfr.  anche  legge  n.
 112/04, articolo 23, comma 3). 
 
 241.  Dal  punto  di  vista   tecnico,   la   disomogeneita'   nella
 distribuzione  delle  risorse  frequenziali  rappresenta  una  forte
 barriera all'accesso  di  soggetti  nuovi,  oltre  che  limitare  la
 possibilita' per i soggetti che stanno sviluppando le  proprie  reti
 digitali  di  ampliarne  efficacemente  la   copertura.   L'utilizzo
 promiscuo delle frequenze, ovvero la possibilita' di utilizzare  gli
 impianti trasmissivi indifferentemente  in  tecnologia  analogica  o
 digitale, offre un forte vantaggio strategico ai soggetti che  hanno
 una maggiore disponibilita' di impianti, in quanto fornisce loro  la