L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione del Consiglio del 20 gennaio 2011; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, «Norme per la  concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione  delle
Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»; 
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, «Istituzione  dell'Autorita'
per le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui  sistemi  delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche»; 
  Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al
sistema penale», e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la delibera  n.  136/06/CONS,  ed  il  relativo  allegato  A,
recante  «Regolamento  in  materia  di  procedure  sanzionatorie»,  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto l'art. 14-bis  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Integrazione  dei
poteri dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; 
  Vista la delibera n. 130/08/CONS, recante «Riforma  della  delibera
n. 54/08/CONS, a sua volta  recante  "Modifiche  ed  integrazioni  al
regolamento in  materia  di  procedure  sanzionatorie  in  attuazione
dell'art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,  convertito
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e del regolamento  in  materia  di
impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS"»; 
  Vista la delibera n. 131/08/CONS, recante «Modifiche al regolamento
in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS»; 
  Vista la delibera  n.  316/02/CONS,  coordinata  con  le  modifiche
introdotte dalla delibera n.  506/05/CONS  del  21  dicembre  2005  e
successive    integrazioni,    recante    «Regolamento    concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per  le  garanzie
nelle comunicazioni»; 
  Vista la delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007 di  «Attuazione
della  nuova  organizzazione  dell'Autorita':  individuazione   degli
Uffici di II livello e modifiche ed integrazioni  al  Regolamento  di
organizzazione e funzionamento»; 
  Vista la delibera dell'Autorita' n. 179/03/CSP, ed  in  particolare
l'art. 7, comma 5,  in  forza  del  quale  «Fatti  salvi  i  casi  di
inadempimento   da   parte   degli   utenti,   gli    organismi    di
telecomunicazioni  non  pretendono  da  questi   alcuna   prestazione
corrispettiva in caso di attivazioni  o  disattivazioni  di  linee  o
contratti o di forniture di beni o servizi da essi  non  richiesti  e
provvedono, a loro cura  e  spese,  al  ripristino  delle  condizioni
tecniche e contrattuali pre-esistenti o  al  ritiro  di  detti  beni.
Tutti i costi, tra i quali  quelli  derivanti  dal  ripristino  della
precedente  configurazione,  sono  a  carico  dell'operatore  che  ha
disposto l'attivazione o  la  disattivazione  della  prestazione  non
richiesta dall'utente»; 
  Visto il verbale di accertamento n. 45/10 ed il  relativo  atto  di
contestazione n. 45/10/DIT del 9 agosto 2010, notificato in  data  12
agosto 2010, con il quale e' stato  accertato  che  la  Societa'  H3G
S.p.A., in violazione dell'art. 7, comma 5, della  direttiva  di  cui
alla delibera n. 179/03/CSP, con riferimento a ventisette utenti,  ha
addebitato in fattura somme relative a servizi per la cui attivazione
non  e'  stata  comprovata  l'acquisizione  del  consenso  ovvero  la
validita' dei contratti conclusi; 
  Visti gli atti e la relazione del responsabile del procedimento, le
risultanze istruttorie e la documentazione  richiamata  nell'atto  di
contestazione e nel verbale di accertamento n. 45/10/DIT; 
  Viste la proposta preliminare di impegni presentata, ai sensi della
legge n. 248/2006, in data 7 settembre 2010 dalla Societa' H3g S.p.A.
e la proposta definitiva del 7 ottobre 2010; 
  Udita la Societa' nell'audizione dell'8 settembre 2010; 
  Visti tutti gli atti del procedimento di impegni,  incardinati  nel
procedimento sanzionatorio n. 45/10/DIT; 
  Considerato quanto segue: 
I. Proposta di impegni. 
  Con atto n.  45/10/DIT  la  Direzione  tutela  dei  consumatori  ha
contestato alla Societa' H3G S.p.A. (di seguito anche «Societa'»)  la
violazione dell'art. 7, comma 5, della delibera n. 179/03/CSP  avendo
accertato,   con   riferimento   a   ventisette    segnalazioni    di
disconoscimento, l'addebito in fattura di somme  relative  a  servizi
per la cui attivazione non e'  stata  comprovata  l'acquisizione  del
consenso  dell'intestatario  dell'utenza  ovvero  la  validita'   dei
contratti conclusi. 
  A seguito della ricezione del suddetto atto  di  contestazione,  la
Societa', con nota del 7 settembre 2010, ha presentato  una  proposta
«preliminare»  di  impegni,  successivamente  illustrata  nel   corso
dell'audizione dell'8 settembre 2010. Nella predetta  circostanza  la
Direzione tutela dei consumatori ha  richiesto  alla  H3G  S.p.A.  di
chiarire alcuni profili  inerenti  la  proposta;  in  particolare  di
precisare le modalita' operative con cui si intendeva dare attuazione
agli impegni, esortando, altresi', la predisposizione, anche per  gli
utenti consumer, di forme di  comunicazione  preventiva.  In  data  7
ottobre 2010 la Societa' ha presentato la  proposta  «definitiva»  di
impegni,   acquisita   con   prot.   n.    58593,    che    prevedono
l'implementazione di una  serie  di  misure,  di  seguito  riportate,
idonee ad arginare il fenomeno dei servizi non  richiesti  nonche'  a
migliorare, nella tutela dell'utenza, l'efficienza della procedura di
disconoscimento. 
Impegno I: introduzione di un processo di raccolta certificata. 
  Introduzione, a partire dal mese di novembre 2010, di un innovativo
meccanismo di raccolta obbligatoria,  teso  al  reperimento  ed  alla
conservazione  centralizzata  delle  PDA  dai  dealer  su  tutto   il
territorio  nazionale.  Tale  sistema  e'  volto   a   garantire   la
tracciabilita' della documentazione contrattuale in tutte le fasi  di
consegna e di trasporto, dalla rete di vendita alla sede centrale  di
raccolta e di conservazione. Cio' attraverso l'utilizzo di  buste  di
sicurezza e l'apertura video-registrata delle stesse. 
  Contestualmente sara' introdotto un sistema per la  verifica  della
qualita', sul 100% della documentazione consegnata, per accertarne la
completezza ed individuare  tempestivamente  eventuali  comportamenti
illeciti o errori che possano aver viziato la singola fase negoziale. 
  La  procedura  di  controllo  verra'   eseguita   a   valle   della
digitalizzazione del documento e constera'  delle  seguenti  fasi  di
verifica: 
  presenza della firma del cliente sulla PDA; 
  presenza dei documenti  richiesti  per  l'attivazione  in  funzione
della tipologia di offerta (es. prepagato o postpagato) e del cliente
(es. italiano o straniero); 
  presenza della copia di un valido documento di identita' munito  di
fotografia, a testimonianza della corretta identificazione; 
  controllo sommario di corrispondenza tra la firma sul  documento  e
quella sulla PDA; 
Impegno II: introduzione scanner nei punti vendita. 
  Introduzione di sistemi  di  scansione  nei  punti  vendita  (circa
4.000) e l'installazione di un nuovo sistema di gestione documentale.
Attraverso gli  scanner  sara'  garantita  un'acquisizione  in  tempo
reale,  su  tutti  i  sistemi  aziendali,  della  documentazione  del
cliente, mentre con il nuovo software di  gestione  sara'  assicurata
una  maggiore  sicurezza  nelle  procedure  di  identificazione   del
cliente, per l'attivazione del contratto. I controlli prevederanno: 
  coerenza tra documento acquisito e documento richiesto dal  sistema
di attivazione; 
  verifica della  leggibilita'  della  fotografia  del  documento  di
identita' sottoposto a scansione; 
  compilazione di alcuni campi obbligatori sul contratto  (firma  del
contratto, firma delle  sezioni  relative  al  trattamento  dei  dati
personali e verifica che la  relativa  check  box  sua  fleggata  sul
sistema di attivazione); 
  Tale processo, teso  a  ridurre  al  minimo  eventuali  attivazioni
illecite o errate, comportera' un investimento diretto pari ad euro 5
milioni. 
Impegno III: revisione dei processi di gestione dei disconoscimenti. 
  Miglioramento  delle  procedure  di  gestione  dei  disconoscimenti
segnalati dai clienti e risoluzione tempestiva delle stesse mediante: 
  l'introduzione di un numero verde dedicato per le  segnalazioni  di
disconoscimento e di una modulistica standard e semplificata; 
  il costante supporto  alla  clientela  nel  fornire  le  specifiche
informazioni in merito alle relazioni con le Autorita' giudiziarie  e
la denuncia per il disconoscimento; 
  il monitoraggio della tempestiva gestione delle attivazioni  errate
o mancate consegne di terminali e/o usim acquistate a distanza; 
  l'introduzione di un blocco automatico di emissione  delle  fatture
in caso di disconoscimento; 
  la revisione dei clienti che  hanno  segnalato  un  disconoscimento
prima dell'avvio dell'azione di recupero del credito. 
Impegno IV: adozione  di  una  welcome  letter  per  tutta  la  nuova
  clientela abbonata. 
  Tutta la clientela in abbonamento, consumer e corporate, attivata a
partire dal mese  di  marzo  2011  ricevera',  in  anticipo  rispetto
all'emissione della prima fattura, una welcome letter con  la  quale,
oltre ad essere fornite tutte le  informazioni  commerciali  relative
all'offerta  attivata,  sara'  indicato  anche  il  numero  verde  da
contattare in caso di disconoscimento. La  lettera  sara'  inviata  a
mezzo posta prioritaria ed H3G S.p.A. dara' prova dell'invio mediante
le apposite distinte del vettore, incaricato alla  consegna.  Qualora
il cliente contatti il centro deputato ai disconoscimenti,  ricevera'
tempestivamente tutte le indicazioni utili per l'avvio della relativa
procedura finalizzate all'interruzione  della  fatturazione  ed  allo
storno  del  conto  telefonico  emesso,  evitando   qualsiasi   onere
indebito. 
  A seguito di una  preliminare  valutazione,  anche  di  merito,  il
documento di impegni e'  stato  presentato  nel  corso  della  seduta
consiliare  del  28  ottobre  2010,  unitamente  alla  relazione  del
responsabile  del  procedimento,  con  proposta  di  approvazione   e
pubblicazione sul sito web dell'Autorita', ai sensi dell'art.  12-bis
della delibera n. 136/06/CONS. 
  Il consiglio, nella citata data del 28  ottobre  2010,  preso  atto
della non manifesta inammissibilita' delle  proposte  presentate,  ha
consentito il prosieguo dell'istruttoria  con  la  pubblicazione  del
documento, nella  definitiva  versione,  avvenuta  con  provvedimento
direttoriale n. 134/10/DIT del 3 novembre 2010. 
  A seguito della pubblicazione sul sito web  del  15  novembre  2010
alcun operatore, nei regolari termini procedimentali,  ha  presentato
osservazioni sulla proposta di impegni elaborata dalla  Societa'  H3G
S.p.A. 
II. Osservazioni della Societa' H3G S.p.A. 
  Con nota del 13 gennaio 2011 la  Societa'  H3G  S.p.A.  ha  fornito
ulteriori chiarimenti in merito agli impegni di  cui  al  punto  iv),
relativi all'invio della welcome letter. 
  In particolare, la Societa' ha  precisato  che  a  partire  dal  20
febbraio 2011 sara' introdotto, per tutti i nuovi abbonati, un  primo
ciclo di elaborazione dei dati da parte del sistema  di  fatturazione
di soli 10 giorni solari. Mediante tale mini  ciclo  di  fatturazione
sara'  possibile  inviare  la  welcome  letter  dopo   pochi   giorni
dall'attivazione del  servizio.  I  successivi  cicli  seguiranno  le
ordinarie tempistiche, generalmente bimestrali. 
  Nello specifico i tempi di invio della welcom letter seguiranno  il
seguente schema: 
  abbonati attivati dall'1 al 10 del mese X: welcome  letter  inviata
con la mini fattura emessa il 20 del mese X; 
  abbonati attivati dall'11 al 20 del mese X: welcome letter  inviata
con la mini fattura emessa l'1 del mese X + 1; 
  abbonati attivati dal 21 al 30 del mese X: welcome  letter  inviata
con la mini fattura emessa il 10 del mese X + 1; 
  La welcome letter sara' inviata  inizialmente  a  tutti  i  clienti
nuovi abbonati che sottoscrivono le offerte finanziamento e vendita a
rate; a partire dal 23 maggio 2011 sara' applicata a  tutti  i  nuovi
abbonati, qualsiasi sia l'offerta o il piano tariffario sottoscritto. 
III. Valutazioni conclusive dell'Autorita'. 
  Tutte le iniziative prospettate  dalla  Societa'  H3G  S.p.A.  sono
apparse, a seguito di un'attenta analisi  di  merito,  potenzialmente
idonee a migliorare  le  condizioni  concorrenziali  nel  mercato  di
riferimento, nella misura in cui possono contribuire,  attraverso  la
predisposizione di una serie di interventi di natura organizzativa  e
gestionale, ad arginare il fenomeno delle attivazioni di servizi  non
richiesti. In considerazione,  infatti,  delle  problematiche  emerse
dalle segnalazioni degli utenti, vengono implementati dei  meccanismi
che  facilitano  la  corretta   acquisizione   della   documentazione
contrattuale  e  la  regolare  conservazione  della  stessa,  nonche'
agevolano l'individuazione, da parte della Societa', dell'agente  che
ha acquisito, legittimamente  o  meno,  il  cliente  (punto  I  degli
impegni). La predetta garanzia  sarebbe  ulteriormente  ampliata  con
l'installazione degli scanner presso ciascun punto  vendita  presente
sul territorio nazionale (punto II degli impegni). La  necessita'  di
avviare le citate implementazioni e' stata avvertita maggiormente nei
casi in cui il canale  di  attivazione  del  contratto  disconosciuto
risulta essere l'agente e/o il punto vendita.  Orbene,  la  Societa',
nella  elaborazione  di  misure  pro  concorrenziali,   ha   prestato
particolare attenzione alle ipotesi in cui, nella fase  contrattuale,
sono  state  evidenziate  condotte  fraudolente  o   di   illegittima
acquisizione del  consenso  negoziale,  riscontrabili,  tra  l'altro,
nella maggior parte delle segnalazioni oggetto di contestazione. 
  Particolarmente rilevante e', altresi', l'introduzione di un blocco
che automaticamente  sospende  l'emissione  delle  fatture  verso  il
cliente che disconosce il servizio. Attraverso quest'ultima modalita'
infatti, da un lato e' potenziata la gestione - preferenziale  -  dei
casi di disconoscimento, rispetto  alle  altre  ipotesi  di  reclamo;
dall'altro  e'  notevolmente  ridotto  il  disagio  del  cliente  nel
ricevere piu' cicli di fatturazione ovvero  nell'essere  destinatario
di un'azione di recupero del credito,  pur  non  avendo  sottoscritto
alcun contratto o richiesto l'attivazione  del  servizio  (punto  III
degli impegni). 
  Inoltre, giova considerare che la Societa' ha preso  favorevolmente
in  considerazione  l'invito  dell'Autorita',  espresso  in  sede  di
audizione, di implementare forme di  comunicazione  preventiva  anche
per i clienti consumer (punto IV degli impegni). In  merito,  la  H3G
S.p.A. ha predisposto  l'invio,  per  tutta  la  nuova  clientela  in
abbonamento, attivata a partire  dal  mese  di  marzo  2011,  di  una
welcome letter che consentirebbe all'utente di anticipare il  momento
della  segnalazione  rispetto  alla  fruizione   del   servizio   non
richiesto,  nonche'  alla  Societa'  la   tempestiva   gestione   del
disconoscimento. In particolare, come e' stato dichiarato  dalla  H3G
S.p.A. nella comunicazione del 13 gennaio 2011, il  cliente  dovrebbe
ricevere la lettera dopo pochi giorni  dall'attivazione.  Tale  modus
operandi andrebbe ad intensificare l'efficienza  della  procedura  di
disconoscimento: da un lato,  infatti,  il  cliente  e'  posto  nella
condizione   di   prendere   atto,   tempestivamente,   del   vincolo
contrattuale, senza dover attendere due mesi per  ricevere  il  primo
ciclo di fatturazione ovvero ricevere la comunicazione  per  l'azione
di recupero del credito. Dall'altro, l'avvio della procedura verrebbe
facilitata  dal  numero  verde,  indicato  nella  welcome  letter   e
riservato alle sole segnalazioni di disconoscimento. 
  Le suindicate risultanze, nonche' la circostanza che  la  Societa',
come  dalla  stessa  dichiarato,   ha   gia'   parzialmente   avviato
l'implementazione   delle    misure    prospettate,    oggettivamente
finalizzate a migliorare la competitivita' del settore, connesse alla
reale dimostrazione di voler favorire l'utenza, rendono positivamente
valutabili le attivita' poste in essere dalla H3G S.p.A.  e,  dunque,
conclusivamente accoglibile il documento di  impegni  nella  versione
definitiva del 7 ottobre 2010. 
  Ritenuto, in conclusione, che  gli  impegni  definitivi  presentati
dalla Societa'  H3G  S.p.A.  risultano  positivamente  valutabili  in
quanto rilevanti dal punto di  vista  del  potenziale  impatto  sulle
dinamiche nel mercato della telefonia, rispetto ad  un  miglioramento
generale  della  condotta  aziendale  idoneo  a  favorire  la  tutela
dell'utenza e la concorrenza tra  gli  operatori,  eliminando  ovvero
ridimensionando notevolmente il fenomeno contestato; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  ordinare  l'esecuzione  e   di   disporre
l'obbligatorieta' dei suddetti impegni per la Societa' H3G S.p.A., ai
sensi dell'art. 12-ter, comma 1, della delibera  n.  136/06/CONS,  in
ragione dell'accertata meritevolezza rispetto ai fini previsti  dalla
vigente   normativa,   con   conseguente   effetto   sospensivo   del
procedimento  sanzionatorio   n.   45/10/DIT   fino   alla   verifica
dell'effettivo adempimento degli impegni stessi; 
  Udita la relazione dei  commissari  Gianluigi  Magri  e  Sebastiano
Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del  Regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Gli impegni definitivi presentati in data 7 ottobre  2010  dalla
Societa' H3G S.p.A., ai sensi dell'art. 14-bis  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto  2006,  n.  248,
sono approvati e resi obbligatori per la Societa' nei  termini  sopra
descritti, ed allegati al presente provvedimento di cui costituiscono
parte integrante e sostanziale. 
  2. L'Autorita' esaminera' con cadenza periodica l'attuazione  degli
impegni. 
  3. Il procedimento sanzionatorio di cui all'atto  di  contestazione
n.  45/10/DIT  resta  sospeso  fino  alla   verifica   dell'effettivo
adempimento degli impegni. 
  4. H3G S.p.A. da esecuzione a quanto previsto  dagli  impegni,  nel
rispetto  dei  termini  indicati  nel  testo  allegato  al   presente
provvedimento. I predetti termini decorrono dalla  data  di  notifica
del presente provvedimento alla Societa'. 
  5.  Ai  sensi  dell'art.  12-ter  della  delibera  n.  136/06/CONS,
l'accertamento  della  mancata  attuazione  degli  impegni  comporta,
previa diffida, la revoca del  provvedimento  di  approvazione  degli
impegni stessi,  la  sanzione  ai  sensi  dell'art.  98  del  decreto
legislativo n. 259/2003 per l'inottemperanza all'ordine di esecuzione
di cui al punto 4, e la ripresa del procedimento sanzionatorio per le
violazioni precedentemente contestate. 
  6. La presente delibera e' notificata alla Societa'  H3G  S.p.A.  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  sul
sito web e sul Bollettino ufficiale dell'Autorita'. 
 
    Napoli, 20 gennaio 2011 
 
                                              Il presidente: Calabro' 
 
I commissari relatori 
    Magri-Sortino