L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella sua riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del
3 febbraio 2011; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e  radiotelevisivo»,  pubblicata  nel
supplemento  ordinario  n.  154/L  alla  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177; 
  Vista  la  direttiva  2010/13/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di  determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli  Stati
membri concernenti la  fornitura  di  servizi  di  media  audiovisivi
(direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce
la direttiva  2007/65/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio
dell'11 dicembre  2007  che  modifica  la  direttiva  89/552/CEE  del
Consiglio, relativa  al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
concernenti l'esercizio delle attivita' televisive,  come  modificata
dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
30 giugno 1997; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 7 settembre 2005, n. 208, come  modificato  dal  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il «Testo
unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici»,  ed  in
particolare l'art. 44, comma 5; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  20  febbraio
2001, n. 42; 
  Visto il regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote
di  diritti  residuali  derivanti  dalla  limitazione  temporale  dei
diritti  di  utilizzazione  televisiva  acquisiti   dagli   operatori
radiotelevisivi  approvato  con  delibera  del  22  aprile  2009,  n.
60/09/CSP,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 152 del 3 luglio 2009; 
  Vista la propria delibera n. 278/99 del 20  ottobre  1999,  recante
«Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche  nell'ambito
di  ricerche  e  indagini  conoscitive»  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 22 maggio 2009, n. 117; 
  Rilevato che l'art. 44 del decreto legislativo 31 luglio  2005,  n.
177, cosi'  come  modificato  dall'art.  16,  comma  1,  del  decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  44,  dispone,  al  comma  5,   che
«L'Autorita' stabilisce con proprio  regolamento  i  criteri  per  la
limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai
fornitori di servizi di media  audiovisivi,  indipendentemente  dalla
codifica delle  trasmissioni,  in  misura  proporzionale  e  comunque
connessa alla partecipazione finanziaria delle  fasi  di  sviluppo  e
realizzazione dell'opera da parte dei  produttori  indipendenti.  Gli
operatori  adottano  le  procedure  di  autoregolamentazione  per  la
disciplina dei rapporti tra emittenti televisive,  anche  analogiche,
su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e produttori televisivi, da
comunicare alla Autorita', che ne verifica la  rispondenza  a  quanto
stabilito dal presente comma»; 
  Considerato che la  novella  legislativa  e'  di  portata  tale  da
rendere opportuna l'integrale sostituzione del  regolamento  adottato
con delibera n. 60/09/CSP e  la  conseguente  predisposizione  di  un
nuovo regolamento concernente i criteri per la limitazione  temporale
di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di  servizi
di media audiovisivi: 
  Vista la delibera n. 156/10/CSP con la quale e'  stata  indetta  la
consultazione pubblica sullo  schema  di  regolamento  concernente  i
criteri  per  la  limitazione  temporale  di  utilizzo  dei   diritti
secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, ai
sensi dell'art. 44, comma 5, del testo unico; 
  Avuto riguardo ai contributi pervenuti in sede di  consultazione  e
alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni  svolte  con  i
soggetti interessati che ne hanno fatto  richiesta,  che  hanno  dato
luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti: 
Osservazioni generali. 
  Alcuni soggetti in generale ritengono  sproporzionato  l'intervento
del regolamento, ed eccepiscono in merito alla potesta' regolamentare
dell'Autorita', la quale, a loro avviso, si sarebbe dovuta limitare a
dettare i criteri  di  riferimento  senza  incidere  sulle  dinamiche
contrattuali delle parti. Un soggetto ritiene lo schema incompatibile
con la normativa vigente nonche' con gli schemi negoziali in  essere.
Un altro soggetto ritiene che la regolamentazione  comprima  in  modo
eccessivo  la   liberta'   delle   parti.   Un   soggetto   condivide
sostanzialmente il regolamento, pur proponendo alcuni emendamenti. 
Osservazioni dell'Autorita'. 
  In via preliminare si ribadisce come la potesta'  regolamentare  in
capo all'Autorita' sia espressamente richiamata dall'art.  44,  comma
5, del testo unico, laddove prevede che in questa materia, altrimenti
riservata alla libera negoziazione tra le  parti,  l'Autorita'  debba
stabilire dei criteri. Tuttavia l'intervento della stessa sarebbe del
tutto inutile se si risolvesse nella sola previsione  di  indicazioni
di  massima  che  le  parti  fossero  poi  libere  di   applicare   o
disattendere. Ne consegue che i criteri che l'Autorita' e' chiamata a
dettare non sono meri  suggerimenti  o  vaghe  indicazioni  prive  di
conseguenze sul piano giuridico, ma regole vincolanti  che  limitano,
legittimamente, l'ambito dell'autonomia privata sul fondamento  della
norma di legge che tanto espressamente consente, ed anzi, impone.  In
merito alla asserita incompatibilita' con  gli  schemi  negoziali  si
precisa che gli aspetti non precisamente richiamati  nel  regolamento
sono demandati alla libera contrattazione tra le parti, cosi' come  i
limiti temporali indicati costituiscono solo un tetto massimo. 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  Un  soggetto  propone,  in  via  preliminare,  di   reinserire   le
definizioni afferenti alle attivita' di «produzione audiovisiva» e di
«autoproduzione»  e  di  «Personal  Video  Recording»,   nonche'   di
riformulare opportunamente quelle relative al «Web -  Casting»  e  al
«Near Video on Demand». 
  Un soggetto propone di eliminare  la  definizione  di  «format»  in
quanto  non  trova  alcun  riferimento  normativo.   Evidenzia   come
l'enunciato proposto appaia mutuato dal tavolo tecnico aperto  presso
la SIAE allo scopo di individuare una  nozione  di  format  condivisa
dagli operatori, ma come in tale sede non sia  stata  trovata  alcuna
soluzione. 
  Con riguardo poi ad alcune particolari  fattispecie  descritte  nel
regolamento, quali la «fase di sviluppo» e la «fase di realizzazione»
alcuni soggetti suggeriscono di escludere dalla prima  definizione  e
includere nella seconda le attivita'  volte  alla  realizzazione  dei
costumi e delle scenografie e l'individuazione delle location  e  dei
teatri di posa. Due soggetti ritengono  che  si  debba  ricomprendere
nella fase di sviluppo  l'intero  iter  relativo  alla  procedura  di
attivazione del progetto (es. costo per l'acquisizione dei diritti da
parte degli autori e il costo relativo alla commissione di soggetti e
sceneggiature etc.) e propongono di eliminare l'espressione «la messa
in  onda»  ed  inserire  la  dicitura  «il  collaudo  e  la  consegna
materiale». 
  Relativamente alla definizione di diritti  primari  molti  soggetti
suggeriscono una riformulazione  tesa  a  precisare  come  la  stessa
includa  tutti  i  diritti  relativi  alla   produzione   audiovisiva
acquisiti dal fornitore  di  servizi  media  indipendentemente  dalle
piattaforme/modalita' trasmissive utilizzate, da esercitarsi entro il
periodo di limitazione temporale convenuto tra le parti.  Sul  punto,
due soggetti sottolineano l'esigenza di collegare la  definizione  di
diritto primario all'esercizio dei diritti  e  al  loro  sfruttamento
economico, piuttosto che alla piattaforma di  utilizzo,  in  modo  da
consentire all'emittente di poter rientrare degli investimenti fatti,
evidenziando come tale  aspetto  sia  particolarmente  rilevante  nel
nuovo scenario tecnologico e di  mercato  che  vede  i  fornitori  di
servizi di media  audiovisivi  presenti  su  diverse  piattaforme  di
trasmissione. Un soggetto osserva come per diritto  primario  sia  da
considerare il  diritto  singolo  relativo  alla  prima  trasmissione
televisiva su una qualsiasi piattaforma. 
  Altri soggetti suggeriscono di legare la  definizione  di  utilizzo
allo sfruttamento dell'opera in quanto coerente  con  la  realta'  di
mercato. 
Osservazioni dell'Autorita'. 
  L'inserimento delle definizioni di attivita'  di  produzione  e  di
autoproduzione, cosi' come quelle di «Personal Video Recording», «Web
- Casting» e «Near Video on Demand» non appare rilevante ai fini  del
campo di applicazione  del  presente  regolamento,  che  non  prevede
alcuna qualificazione di natura regolamentare per tali attivita'. 
  La proposta di eliminazione della definizione  di  «format»  appare
meritevole di accoglimento alla luce di quanto esposto  dalla  parte,
in quanto l'inserimento  della  definizione  derivava  proprio  nella
proposta avanzata in sede di tavolo tecnico presso la SIAE.  Pertanto
in mancanza di un accordo condiviso  si  ritiene  di  demandare  alle
parti la definizione  di  volta  in  volta,  mantenendo  tuttavia  il
riferimento  al  format  nel  regolamento,  tra  le  definizioni   di
determinate opere audiovisive anche derivanti da format, in modo  che
possa rientrare nel campo di applicazione. 
  Con riferimento alla  definizione  delle  fasi  di  sviluppo  e  di
realizzazione, si registrano opinioni differenti  tra  gli  operatori
sulle attivita' da includere o da escludere. Numerosi soggetti  hanno
altresi' evidenziato come non esista una definizione univoca ma  come
la stessa sia suscettibile di variare in ragione dei  diversi  generi
di prodotto audiovisivo. Pertanto, in  accoglimento  di  una  istanza
generale rappresentata da piu' operatori, si  ravvisa  l'opportunita'
di indicare  le  sole  caratteristiche  principali  delle  due  fasi,
demandando, caso per caso, la definizione dei dettagli  delle  stesse
alle singole parti. Tale avviso trova un'ulteriore conferma anche  in
considerazione della varieta' di generi di opere e della  conseguente
differenza  nelle  attivita'  relative  alle  fasi  di   sviluppo   e
realizzazione, circostanza questa che  comporta  l'impossibilita'  di
adattare uno schema unico di definizione per tali attivita'  valevole
per tutti i generi di opera audiovisiva. 
  In  accoglimento  di  quanto   diffusamente   rappresentato   dagli
operatori, appare opportuno  modificare  la  definizione  di  diritti
primari demandando l'identificazione delle  specifiche  modalita'  di
utilizzo alle singole parti, fermo restando che i limiti temporali di
utilizzo dei  diritti  secondari  decorrono  a  partire  dalla  prima
trasmissione televisiva su qualsiasi mezzo e modalita', come indicato
all'art. 4, comma 1, del regolamento. A seguito di  tale  modifica  e
con riferimento alla nozione di  diritti  secondari,  la  definizione
proposta  consente  di  definire  come   secondari   alcuni   diritti
considerati  primari,  decorso  un  primo  periodo  di   utilizzo   e
sfruttamento, senza esclusioni ex ante e con  modalita'  maggiormente
attinenti alle possibilita' di sfruttamento delle opere  audiovisive,
tenendo in questo modo conto del quadro tecnologico e competitivo  di
riferimento, da cui emerge  come  la  modalita'  di  sfruttamento  di
un'opera audiovisiva non sia  piu'  direttamente  connessa  a  rigidi
passaggi temporali tra  piattaforme,  ovvero  le  c.d.  finestre,  ma
bensi' comporti un ciclo  di  sfruttamento  economico  flessibile  in
modalita' multi-piattaforma. In ogni  caso  non  sono  conformi  alla
normativa vigente gli accordi  diretti  a  qualificare  come  diritti
primari  la  totalita'  dei  diritti   di   sfruttamento   dell'opera
audiovisiva oggetto di contrattazione, in quanto  una  qualificazione
degli stessi per tutte le piattaforme  e  per  un  periodo  temporale
indeterminato, comporterebbe un restringimento dei diritti  secondari
tale da depauperane il valore,  in  evidente  contraddizione  con  il
dettato della norma. 
  Alla luce della nuova formulazione fornita in  materia  di  diritti
primari, e con specifico  riferimento  al  territorio  Italiano  come
ambito di  sfruttamento  degli  stessi,  si  ritiene  congruente  con
l'impianto  logico  sotteso  al  presente   regolamento,   l'espressa
inclusione tra i diritti secondari di quelli c.d. «esteri».  Cio'  in
accordo con la  natura  meramente  residuale,  intesa  nel  senso  di
onnicomprensivita' delle fattispecie non incluse nella categoria  dei
diritti primari e  non  sostanziale,  con  la  quale  l'Autorita'  ha
ritenuto di dover definire i diritti c.d. «secondari». In aggiunta  a
cio', giova rilevare come tale  formulazione  sia  in  linea  con  le
attuali dinamiche di mercato, per le quali la commercializzazione dei
diritti sull'estero rappresenta un comparto a se' stante, all'interno
del  quale  i  produttori  indipendenti  possono  trovare  importanti
opportunita' commerciali. 
  Con riferimento alla definizione di utilizzo,  si  conferma  quanto
gia' indicato nello schema di regolamento, in quanto  l'enunciato  e'
propedeutico ad individuare con certezza il dies a quo di  decorrenza
dei limiti temporali di cui all'art. 4, ovvero a partire  dalla  data
di prima trasmissione. 
 
                               Art. 2 
 
                        Campo di applicazione 
 
  Alcuni soggetti osservano come l'enunciato oltrepassi  la  potesta'
regolamentare discendente dalla norma primaria. Un  soggetto  propone
l'eliminazione di siffatto articolo in ragione della  modifica  delle
definizioni  relative  ai  diritti  primari  e  secondari.  Un  altro
soggetto  ritiene  opportuno,   al   fine   di   non   creare   dubbi
interpretativi in sede di applicazione della  disciplina  di  specie,
emendare il  testo  dell'articolo  specificando  come  oggetto  dello
stesso sia la definizione  dei  criteri  per  la  determinazione  del
termine entro il quale il fornitore di servizi di  media  audiovisivi
esercita autonomamente i c.d. diritti secondari. Un soggetto  ritiene
che  l'Autorita'  debba  dettare  criteri  vincolanti  anche  per  la
predisposizione dei codici di autoregolamentazione. 
Osservazioni dell'Autorita'. 
  Il campo di applicazione e' identificato dall'art. 44, comma 5, del
testo unico dei servizi di media audiovisivi, per il quale valgono le
osservazioni  riportate  in  merito   alla   potesta'   regolamentare
dell'Autorita'.  Al  fine  di  definire  con  precisione  la  portata
dell'intervento  regolamentare,  cosi'  come  rappresentato  da  piu'
parti, si ritiene pero' opportuno l'inserimento di un comma 2 con  il
quale si specifica che quanto non espressamente previsto  si  intende
demandato   alle   singole   parti.   Di   conseguenza   si   ravvisa
l'opportunita' di eliminare l'art. 4, comma 4, del testo sottoposto a
consultazione e relativo alla libera  trattazione  per  le  opere  in
pre-acquisto e in licenza, in quanto  ampiamente  incluso  nel  nuovo
comma 2, dell'art. 2. 
 
                               Art. 3 
 
                       Produzione audiovisiva 
 
  Un soggetto propone di delimitare  l'ambito  di  validita'  e/o  di
applicabilita' delle definizioni contenute nell'articolo in oggetto e
di commisurare le quote di partecipazione finanziaria  alle  fasi  di
sviluppo   e   di   realizzazione   della   «produzione   audiovisiva
prevalentemente finanziata» al costo complessivo delle stesse. 
  Due soggetti, relativamente alla  partecipazione  finanziaria  alle
fasi di sviluppo e realizzazione dell'opera in caso  di  coproduzione
(comma 2), propongono l'adozione di una quota unica pari al  10%  del
costo complessivo dell'intera produzione, in quanto, a  loro  avviso,
tale soluzione risulta esser maggiormente in linea con  gli  standard
internazionali, nonche' con  le  dinamiche  economiche  presenti  nel
mercato di riferimento  evidenziando  come  i  budget  di  produzione
contengono una di producer's fee ed oneri  generali  pari  almeno  al
12%. 
  Con riguardo, invece, alla produzione  audiovisiva  prevalentemente
finanziata da un  fornitore  di  servizi  di  media  audiovisivi,  un
soggetto  ritiene  necessaria  l'adozione  di   un'unica   quota   di
partecipazione finanziaria a carico del produttore indipendente, pari
al 5% complessivo sia della fase di sviluppo che della realizzazione.
Un  soggetto  ritiene  troppo  bassa  la   soglia   in   quanto   non
corrispondente alla realta' del mercato e  alle  quote  spettanti  al
produttore.  Due  soggetti  chiedono  lo  stralcio  dal  testo  della
previsione di detta fattispecie  in  quanto  la  relativa  disciplina
delineata  dal  regolamento,  nell'imporre  delimitazioni   temporali
all'utilizzo di tali opere, attribuirebbe  al  ruolo  del  produttore
indipendente  un  rilievo  sproporzionato  in  rapporto  al  limitato
coinvolgimento finanziario ed editoriale dello stesso. 
  Relativamente  alla  produzione  audiovisiva  in   pre-acquisto   e
licenza, due soggetti  ritengono  che  vada  chiarita  esplicitamente
l'esclusione di tali fattispecie dall'ambito  di  applicabilita'  del
regolamento in oggetto. 
  Relativamente  alle  attivita'  minime  un   soggetto   chiede   di
specificare che alle stesse possono partecipare anche i fornitori  di
servizi di media audiovisivi e  che  possono  essere  realizzate  dal
produttore anche  a  seguito  della  conclusione  del  contratto.  Un
soggetto chiede l'eliminazione della previsione  in  quanto  ritenuta
pleonastica essendo quelle le uniche e sole attivita' poste in essere
dal produttore indipendente. 
Osservazioni dell'Autorita'. 
  Come  gia'  evidenziato  per   l'art.   1,   l'eliminazione   della
definizione di «format» non contrasta con il riferimento allo  stesso
di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), in quanto  la  specificazione
appare necessaria per l'inclusione  di  tali  generi  nell'ambito  di
applicazione del regolamento, pur demandando la nozione  di  «format»
alla prassi contrattuale. Coerentemente con quanto stabilito  per  la
definizione delle fasi di sviluppo e realizzazione, e in accoglimento
di quanto rappresentato da piu' parti, si ritiene opportuno unificare
in un'unica quota il contributo finanziario  alle  due  fasi,  ovvero
quella  di  sviluppo  e  quella  di  realizzazione,   nel   caso   di
coproduzione e produzione prevalentemente finanziata da un  fornitore
di servizi di media audiovisivi. Difatti  il  comma  5  dell'art.  44
prevede una connessione dei criteri per la limitazione  temporale  di
utilizzo dei diritti secondari con la partecipazione  del  produttore
ad entrambi le fasi. Con riferimento alla coproduzione si accoglie la
richiesta di una fissazione della  quota  al  10%  del  finanziamento
complessivo.  Con   riferimento   alla   produzione   prevalentemente
finanziata da un fornitore di servizi di  media  audiovisivi  seconda
una  quota  complessiva  pari  al  5%.  Tali  percentuali   risultano
maggiormente in linea con le prassi contrattuali e con  le  stime  di
costo  attualmente  riscontrabili  nel  mercato  di  riferimento.  Da
un'attenta analisi dei principali parametri che compongono la voce di
cui sopra, e' emerso come la quantificazione in oggetto  costituisca,
ad avviso dell'Autorita', una giusta ponderazione  degli  stessi,  la
quale tiene inoltre conto, in una  logica  di  rispetto  del  dettato
legislativo, da un lato delle esigenze di  profittabilita'  economica
dei broadcaster, e dall'altro di quelle di  sostenibilita'  economico
finanziaria  dei  produttori  indipendenti,  nonche'  risulta   esser
maggiormente attinente  alle  dinamiche  di  mercato,  come  peraltro
emerso nel corso della consultazione pubblica. 
  Con riferimento alle modalita' di pre-acquisto e  licenza,  non  si
ritiene  opportuna  l'inclusione   espressa   di   tale   fattispecie
contrattuale tra le  previsioni  del  presente  regolamento,  per  un
duplice ordine di ragioni. La prima attiene direttamente alla  natura
e  al  meccanismo  di  funzionamento  sotteso  al  suddetto  rapporto
negoziale, in quanto lo stesso, non prevedendo ab origine la cessione
di diritti su opere audiovisive, non puo' contemplare  operazioni  di
retrocessione afferenti  agli  stessi.  La  seconda  motivazione,  di
carattere organizzativo  gestionale,  e'  invece  riconducibile  alle
dinamiche   inerenti   le   modalita'   che    sovraintendono    alla
regolamentazione dei rapporti contrattuali tra le  parti,  le  quali,
per  come  sono   strutturate,   rendono   maggiormente   auspicabile
l'adozione  di  un  modello  liberamente  determinato   dai   diretti
interessati. Sul punto, occorre infatti rilevare come  la  previsione
espressa della mancata applicabilita' del presente  regolamento  alla
fattispecie di cui all'oggetto sortirebbe  l'effetto  di  creare  una
situazione di incertezza nei rapporti tra emittente  e  produttore  e
risulterebbe foriera di  potenziali  conflitti  tra  gli  stessi.  Si
ritiene  comunque  utile  mantenere  la  sola  definizione  di   tali
tipologie al fine  di  distinguerle  dalle  modalita'  di  produzione
soggette alla disciplina del regolamento. 
  Si ritiene opportuno mantenere il riferimento alle attivita' minime
nei casi di produzione prevalentemente finanziata  dal  fornitore  di
servizi di media audiovisivi al fine  di  definire  un  complesso  di
attivita' integrative all'apporto finanziario per tale  tipologia  di
produzione.  Appare  meritevole  di  accoglimento  la  richiesta   di
demandare  le  modalita'  di  realizzazione  delle  stesse  a  quanto
stabiliscono  le  parti,  anche  in  differenti  fasi  del   rapporto
contrattuale, in quanto costituisce un comportamento  abituale  delle
relazioni in essere. 
 
                               Art. 4 
 
                          Limiti temporali 
 
  Due soggetti, in coerenza con la definizione  proposta  di  diritti
primari, chiedono di far coincidere il dies a quo per  la  decorrenza
della limitazione temporale di cui all'oggetto dal primo utilizzo dei
diritti primari, in luogo della prima «messa in onda».  Due  soggetti
ritengono di demandare tale aspetto all'autonomia contrattuale  delle
parti. Un altro soggetto chiede che il limite temporale decorra dalla
consegna dell'opera e non dalla sua trasmissione. 
  Relativamente, invece, alla coproduzione, due  soggetti  propongono
di rivedere i periodi  di  esclusiva  per  le  emittenti,  in  quanto
giudicati dalle  stesse  eccessivamente  ristretti.  Un  soggetto  in
particolare   chiede   di   demandare   ogni   limite   alla   libera
contrattazione delle parti. 
  Alcuni  soggetti  chiedono  di  eliminare  il  meccanismo  di  c.d.
«decalage», in quanto: i)  si  innesta  in  uno  specifico  negoziale
attraverso  una  normativa  di  dettaglio   che   avrebbe   l'effetto
paradossale di limitare a soli 18 mesi i  diritti  per  le  emittenti
italiane; ii) vanifica  totalmente  quanto  disposto  in  materia  di
cartoni  animati,  posto   che   nel   comparto   dell'animazione   i
coproduttori partecipano quasi sempre con quote inferiori al 50%  del
budget complessivo. In ogni caso, poi, osservano che, al termine  del
periodo di esclusiva titolarita' di cui  all'oggetto,  i  diritti  di
utilizzazione in Italia debbano tornare pro  quota  ai  coproduttori,
fatta salva la facolta'  di  demandare  la  regolazione  di  siffatto
aspetto ad una negoziazione ad hoc. 
  Con riferimento, invece ai diritti relativi alla trasmissione della
produzione  audiovisiva  all'estero,  un  soggetto  ritiene  che  non
possono esserci limitazioni  temporali  e  che  la  titolarita'  vada
definita caso per caso. 
  Con riferimento, invece, alla produzione prevalentemente finanziata
da un fornitore di servizi audiovisivi, un soggetto auspica che venga
rivista, in aumento, la durata delle finestre temporali (comma 5), al
fine di differenziare maggiormente l'appalto e  le  produzioni  quasi
totalmente finanziate dall'emittente, dalla coproduzione. 
  Un soggetto chiede una riduzione del limite temporale  a  tre  anni
nei casi  di  coproduzione  e  a  quattro  anni  nei  casi  di  opera
prevalentemente finanziata  da  un  fornitore  di  servizi  di  media
audiovisivi per le fiction e gli spettacoli di intrattenimento. 
  Con  riferimento  alla  cogestione  dei  diritti  alcuni   soggetti
chiedono l'eliminazione di tale previsione o che,  in  subordine,  le
relative  modalita'  di  gestione   siano   demandate   alla   libera
contrattazione  tra  le  parti,  pur  ravvisando  il  rischio  di  un
incremento  del  contenzioso.  Gli  stessi  soggetti  propongono   di
eliminare  ogni  riferimento  in  materia  di  mancato  utilizzo.  Un
soggetto chiede di fissare la gestione esclusiva dei diritti in  capo
al produttore e in caso di mancato utilizzo ritiene che al produttore
debba essere attribuita la gestione esclusiva dei diritti secondari. 
  Alcuni soggetti, infine, con riguardo ai limiti  di  applicabilita'
del disciplina di  specie,  propongono  che  ai  contratti  stipulati
anteriormente all'entrata in vigore del  Regolamento,  continuino  ad
applicarsi le disposizioni stabilite negli accordi. 
  Un soggetto invita a prevedere dei  limiti  anche  per  i  casi  di
pre-acquisto e licenza. 
Osservazioni dell'Autorita'. 
  Con riferimento alla richiesta di far decorrere i limiti  temporali
dallo sfruttamento dei diritti si eccepisce la necessita' di  fissare
un termine certo, che puo' essere garantito solo dalla data di  prima
trasmissione dell'opera audiovisiva. A tal proposito occorre rilevare
come la data di consegna dell'opera non sia un indicatore  valido  in
quanto  implicherebbe  un  meccanismo   distorsivo   della   liberta'
imprenditoriale dei soggetti, i quali sarebbero obbligati alla  messa
in onda del prodotto in periodi anche non ottimali,  secondo  logiche
rigide e scollegate dal principale obiettivo di massimizzazione degli
ascolti. Con riferimento  ai  periodi  di  esclusiva  e  ai  relativi
limiti, si rileva come quelli indicati nel regolamento siano  termini
massimi e come le parti possano convenire per limiti inferiori, cosi'
come previsto in modo esplicito al comma 7. Non appare meritevole  di
accoglimento la richiesta di innalzamento dei  limiti  temporali  per
alcune tipologie di opere in quanto penalizzerebbe eccessivamente  la
possibilita' di esercizio dei diritti secondari. 
  Con riferimento al meccanismo di c.d. «decalage» di cui all'art. 4,
comma 3, si condivide quanto rappresentato da piu'  parti  nel  corso
della  consultazione,  ovvero   l'opportunita'   di   sostituire   la
disposizione di specie con un criterio di  ripartizione  delle  quote
dei diritti  proporzionale  all'apporto  finanziario,  in  modo  piu'
lineare con il dettato normativo: cio' anche  in  considerazione  del
rischio imprenditoriale assunto dagli stessi nonche'  della  abituale
definizione  di   tali   aspetti   all'interno   dei   contratti   di
co-produzione, come sottolineato da alcuni operatori. L'inclusione di
tale indicazione appare  comunque  utile,  da  un  lato,  ad  evitare
l'istaurarsi di meccanismi di ripartizione delle  quote  penalizzanti
per i produttori e non attinenti con la necessita' che questi  ultimi
dispongano  della  possibilita'  di  accesso  allo  sfruttamento  dei
diritti secondari, e dall'altro a favorire il pieno  esercizio  della
propria indipendenza economica ed editoriale rispetto ai fornitori di
servizi di media audiovisivi. 
  A  seguito  di  quanto  rappresentato  nelle  osservazioni  di  cui
all'art. 2 e all'art. 3  in  merito  alle  produzioni  in  licenza  e
pre-acquisto,  si  ritiene  necessario  eliminare   la   disposizione
indicata al comma 4 dell'art. 4 del testo sottoposto a consultazione. 
  Con riferimento alla possibilita' di detrarre la quota  di  apporto
finanziario dal compenso percepito dal  produttore  indipendente,  al
fine di ovviare a possibili contenziosi, l'attuale declinazione della
disposizione appare sufficientemente chiara a prevedere che la stessa
sia una facolta' delle parti e non una mera imposizione. 
  Nel  caso  di  mancato  utilizzo  del   prodotto,   la   previsione
regolamentare si rende necessaria al fine di tutelare  la  diffusione
delle opere audiovisive. Il termine di due anni  appare  congruo  per
non  limitare  l'attivita'  dei  fornitori  di   servizi   di   media
audiovisivi. In merito alle modalita' di esercizio dei diritti appare
meritevole di accoglimento la proposta di  definire  contrattualmente
le stesse al fine di prevenire possibili contenziosi. 
  In merito ai  contratti  stipulati  anteriormente  si  accoglie  la
proposta di far valere la disciplina allora vigente in  quanto  utile
ad evitare incertezze sul quadro giuridico applicabile,  sulla  bease
del principio tempus regit actum. 
 
                               Art. 5 
 
                  Procedure di autoregolamentazione 
 
  Alcuni soggetti auspicano che vengano  precisate  le  modalita'  di
implementazione  relative  alle  procedure  di   autoregolamentazione
nonche' di stabilire, relativamente alle stesse,  tempistiche  certe,
anche con  la  previsione  di  un  termine  perentorio  per  la  loro
presentazione all'Autorita'. Un soggetto chiede l'eliminazione  della
disposizione in quanto ritenuta  rappresentativa  di  un  eccesso  di
delega. Un soggetto propone l'introduzione di un  termine  perentorio
per l'adozione dei codici nonche' il ripristino della disciplina gia'
prevista dalla delibera n. 60/09/CSP per la loro approvazione. 
Osservazioni dell'Autorita'. 
  In  merito   all'introduzione   di   tempistiche   certe   inerenti
l'approvazione  delle  suddette   procedure,   si   accoglie   quanto
richiesto, disponendo un  termine  per  l'adozione  e  l'invio  delle
procedure di autoregolamentazione. Le modalita'  di  approvazione  da
parte  dell'Autorita'  sono  implicitamente  demandate  ai   principi
generali in materia di procedimento amministrativo, di cui alla legge
n. 241/1990 cosi' come modificata dalla legge n. 69/2009. 
  Inoltre, si reputa opportuno recepire l'istanza  presentata  da  un
soggetto relativamente all'introduzione di principi generali a cui  i
fornitori di servizi media audiovisivi dovranno attenersi in sede  di
elaborazione  delle  procedure  di   autoregolamentazione   volte   a
disciplinare  i  rapporti  con  i  produttori  indipendenti.  In  via
generale, siffatti principi dovranno  garantire  che  i  rapporti  di
specie si svolgano secondo criteri di equita' e non discriminazione e
che la negoziazione dei singoli diritti avvenga in maniera  autonoma,
al fine di consentire la valorizzazione di  ciascuno  di  essi.  Tale
inserimento appare propedeutico  all'instaurazione  di  una  corretta
prassi contrattuale tra operatori televisivi  e  produttori  volta  a
promuovere  la  crescita  del  settore  della  produzione  televisiva
indipendente. 
 
                               Art. 6 
 
                        Vigilanza e sanzioni 
 
  Un soggetto eccepisce l'eccesiva onerosita' delle sanzioni previste
al Regolamento di specie.  Altri  soggetti  eccepiscono  la  potesta'
sanzionatoria.   Un   soggetto   avanza   dei   rilievi   in   merito
all'applicabilita' del comma 30, art. 1, della legge  n.  249/1997  e
ritiene ultroneo il riferimento al comma 31 dello stesso articolo  di
cui sopra. Al contrario,  sembra  congruo  il  richiamo  all'impianto
sanzionatorio delineato dalle disposizioni di cui agli  articoli  5l,
comma 1, lettera g), comma 2, lettera d) e comma 9 del testo unico. 
  Un soggetto ritiene che il presidio sanzionatorio  sia  applicabile
anche nel caso di violazione delle procedure di autoregolamentazione. 
Osservazioni dell'Autorita'. 
  Relativamente al presidio sanzionatorio di cui all'art. 1, commi 30
e 31 della legge n. 249/1997 si evidenzia come questo valga solo  per
le norme procedurali del Regolamento, e non per quelle di  merito  il
cui presidio e' definito dall'art. 51, comma 3, lettera b) del  testo
unico. 
  Ritenuto, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni
formulate nell'ambito  della  consultazione  da  parte  dei  soggetti
interessati,  debbano  essere  introdotte,  nei  limiti  esposti,  le
conseguenti modifiche ed integrazioni allo  schema  di  provvedimento
posto in consultazione; 
  Vista la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e
multimediali; 
  Udita la relazione dei  commissari  Gianluigi  Magri  e  Sebastiano
Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del  Regolamento  concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. L'Autorita' adotta il Regolamento concernente i criteri  per  la
limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai
fornitori di servizi di media audiovisivi,  ai  sensi  dell'art.  44,
comma 5, del testo unico dei servizi di media audiovisivi,  riportato
nell'allegato A, che  costituisce  parte  integrante  della  presente
delibera. 
  2. La presente delibera entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino ufficiale  e  nel
sito web dell'Autorita'. 
 
    Napoli, 3 febbraio 2011 
 
                                                        Il presidente 
                                                           Calabro'   
 
I commissari relatori 
    Magri-Sortino